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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/02/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 717/2020 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Crescenzio n. 20, con l'avv. COSI SAVERIO ), dal quale rappresentato e C.F._2 difeso giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in Frosinone, via Controparte_1 C.F._3
San Simeone n. 9, con l'avv. GALLONE MASSIMILIANO ) e l'avv. C.F._4
LATINI SILVIA, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 25.2.2020, l'avv. ha agito Parte_1 in giudizio al fine di sentir condannare al pagamento in suo favore del Controparte_1 compenso dovuto a fronte dell'attività professionale espletata in suo favore nei seguenti procedimenti:
1 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale del Lavoro di Roma contro la avente ad oggetto il pagamento del TFR;
Controparte_2
- procedura esecutiva di espropriazione presso terzi iscritta al n. RGE 37509/2008 del
Tribunale di Roma, promossa in virtù del decreto ingiuntivo di cui sopra e conclusosi con l'assegnazione in favore dell'odierno resistente della somma di € 8.339,54, di cui è stato effettivamente corrisposto l'importo di € 4.925,27;
- procedimento di opposizione esecutiva ex art. 617 c.p.c. promossa dalla Controparte_3
avverso l'ordinanza di assegnazione, definito con ordinanza di estinzione (n.
[...]
1536/2010 RG del Tribunale di Roma);
- impugnazione ex art. 111 Cost. promossa dall'odierno istante dinanzi alla Corte di
Cassazione avverso la predetta ordinanza del G.E., definita con provvedimento di rigetto
(ordinanza n. 13714/2013);
- procedura esecutiva contro la per l'esazione delle somme Controparte_3 portate nel provvedimento ex art. 553 c.p.c.;
- giudizi di opposizione promosso dalla avverso detta Controparte_3 procedura esecutiva, iscritti rispettivamente al n. 20304/2010 RG del Tribunale di Roma, cui è stato riunito il giudizio n. RG 23252/2010 (definito con sentenza n. 16107/2012), e al n.
29119/2019 RG del Giudice di Pace, cui è stato riunito il giudizio n. RG 58084/2010 (definito con sentenza n. 22505/2016);
- giudizio di opposizione a precetto promosso dalla , Controparte_3 incardinato innanzi al Giudice di Pace di Roma (RG n. 91433/2009) e definito con sentenza n.
27695/2014.
si è costituito eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale Controparte_1 del Giudice adito e, nel merito, la prescrizione del diritto alla corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 2956 secondo comma c.c.; inoltre, ha presentato querela di falso incidentale
(confermata con atto depositato all'udienza del 15.10.2021) avverso i mandati professionali depositati da parte ricorrente, sostenendo di non aver mai conferito alcun mandato all'avv.
e denunciando l'abusivo riempimento dei fogli firmati in bianco relativamente ai Parte_1 seguenti documenti:
a. alla firma apposta sulla delega a margine del Ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in cancelleria l'11.07.2008, contraddistinto quale allegato n. 1) al fascicolo di parte ricorrente;
b. alla sigla apposta in calce al documento, assegno circolare emesso da Intesa Sanpaolo n.
3501060724 del 21.07.2009, contraddistinto quale allegato n. 6) al fascicolo di parte ricorrente;
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
c. alla firma apposta a margine dell'Atto di precetto a pagina 2, contraddistinto quale allegato n. 7) al fascicolo di parte ricorrente;
d. alla firma apposta sulla delega margine dell'atto di Comparsa di Costituzione e Risposta depositato presso il Tribunale di Roma, RG n. 23252/2010, contraddistinto quale allegato n. 25) al fascicolo di parte ricorrente;
e. alla firma apposta a margine dell'Atto di Comparsa di costituzione e risposta, presso il
Giudice di Pace di Roma RG. 91433/09, contraddistinto quale allegato n. 35) al fascicolo di parte ricorrente.
Inoltre, il resistente ha denunciato la falsità delle firme apposte sui seguenti documenti, in quanto non riconducibili allo stesso:
f. delega a margine del documento n. 13) allegato al fascicolo di parte ricorrente (ricorso per Cassazione depositato in Cancelleria il 27.10.2001);
g. delega a margine del documento n. 22) allegato al fascicolo di parte ricorrente (atto di citazione Trib. di Roma per il giudizio iscritto al n. 20304/2010 RG);
h. delega a margine del documento n. 29) allegato al fascicolo di parte ricorrente (atto di citazione G.d.P. di Roma).
Con ordinanza del 28.1.2022, il Collegio (nella diversa composizione prevista dalle tabelle all'epoca vigenti), ritenuta la propria competenza, ha dichiarato l'inammissibilità della querela di falso in quanto volta ad accertare l'abusivo riempimento delle scritture non absque pactis bensì contra pacta.
Il giudizio è proseguito sulla querela di falso proposta per falsità delle sottoscrizioni
(documenti 13, 22 e 29 del fascicolo di parte ricorrente): in particolare, ritenuta l'irrilevanza della querela avverso i documenti nn. 22 e 29, il Giudice delegato all'istruttoria ha disposto una CTU per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione apposta al documento n. 13.
Espletata la CTU, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024.
2. L'oggetto del giudizio attiene al pagamento delle prestazioni professionali svolte dall'avv. in favore del resistente in una pluralità di procedimenti. Parte_1
Parte resistente ha desistito dall'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in comparsa di costituzione, implicitamente rigettata dal Collegio con ordinanza del 28.1.2022, non avendola più riproposta negli scritti successivi.
In ogni caso, deve ritenersi la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di
Civitavecchia quale foro del consumatore, atteso che il resistente risiede a Cerveteri (RM).
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Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa deve ritenersi riferita alla prescrizione presuntiva, essendo stato espressamente invocato l'art. 2956 c.c..
Sul punto, costituisce solido orientamento della Suprema Corte quello secondo cui l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata nel caso in cui chi la sollevi abbia comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta. A tal uopo, per ammissione deve intendersi qualsiasi asserzione o comportamento logicamente incompatibile con la proposizione della stessa eccezione, quale deve senz'altro ritenersi la contestazione di non aver mai conferito alcun mandato professionale all'avv. . Parte_1
Pertanto, l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.
3. Circa l'esistenza del mandato professionale, parte resistente ha sostenuto di non aver mai conferito alcun mandato all'avv. , ma di essersi rivolto all'avv. Cinzia Buraglia per Parte_1
l'avvio dell'azione giudiziale volta al recupero delle spettanze derivanti dal cessato rapporto di lavoro con la ha dedotto di aver incontrato l'avv. Buraglia nel mese di aprile- Controparte_2 maggio 2008 presso il suo studio in Roma, via Tuscolana n. 235, e di aver apposto la propria firma su tre fogli di carta bianchi in formato A4, piegati in quattro parti;
solo successivamente alla notifica dell'atto di precetto notificatogli dalla in data 22.4.2015, Controparte_3 apprendeva dell'esistenza di un procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Roma in cui a difenderlo era l'avv. , che egli non aveva né conosciuto né sentito nominare. Parte_1
Sulla scorta di tali allegazioni, ha proposto querela di falso avverso gli atti di procura alle liti relativi ai seguenti procedimenti:
- ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 11.7.2008 presso il Tribunale di
Roma, Sezione Lavoro, nei confronti della Controparte_2
- procedura esecutiva presso terzi dinanzi al Tribunale di Roma (RG n. 37509/2008) promossa sulla base del decreto ingiuntivo di cui sopra (terzi pignorati
[...]
e Banca Popolare di Milano s.p.a.) e in virtù della medesima procura Controparte_4 rilasciata per il procedimento monitorio;
- giudizio di opposizione a precetto (intimato in virtù dell'ordinanza di assegnazione resa nella procedura esecutiva di cui sopra) promosso dalla , Controparte_3 iscritto al n. RG 1536/2010 del Tribunale di Roma, in cui l'avv. si è Parte_1 costituito quale procuratore di , sempre in virtù della procura Controparte_1 rilasciata per il procedimento monitorio nonché di quella apposta a margine del relativo atto di precetto, pag. 2;
- giudizio di merito relativa all'opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c. proposta dalla
, iscritto al n. RG 91433/2009 del Giudice di Pace di Roma. Controparte_3
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La querela di falso, proposta in tali termini, è stata dichiarata inammissibile (giusta ordinanza collegiale del 28.1.2022, che deve intendersi integralmente richiamata), in virtù del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto "absque pactis", in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore;
qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento "contra pacta" e, quindi, di inadempimento del mandato "ad scribendum" in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore” (Cass. civ., n. 18989/2010;
Cass. civ., n. 899/2018).
Nel caso di specie, infatti, il Collegio ha ritenuto, in base alla prospettazione dello stesso resistente, che si verta in ipotesi di abusivo riempimento “contra pacta”, con la conseguenza che l'accertamento dell'abusivo riempimento non richiede la proposizione della querela di falso, la quale è pertanto inammissibile.
L'accertamento in questione presuppone però la prova, di cui è onerato il resistente, dell'esistenza di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto (cfr. tra le tante
Cass. n. 25445 del 16/12/2010).
In altre parole, al fine di contestare l'efficacia probatoria degli atti di conferimento della procura alle liti, il resistente avrebbe dovuto fornire la prova dei propri assunti, cioè del fatto di aver inteso conferire mandato ad un diverso avvocato.
Tale prova non è stata fornita e, pertanto, accertata la validità ed esistenza degli atti di procura alle liti, deve altresì ritenersi la sussistenza del rapporto di mandato professionale.
Peraltro, giova evidenziare che, una volta accertata la validità della procura alle liti rilasciata per il ricorso monitorio – in cui è espressamente conferito il potere di rappresentanza processuale anche nelle eventuali fasi esecutive e nelle relative opposizioni - ne deriva che deve altresì ritenersi la sussistenza del mandato professionale relativamente alla fase di merito delle opposizioni esecutive proposte dalla (n. 20304/2010 RG del Tribunale Controparte_3 di Roma, n. 23252/2010 RG del Tribunale di Roma, n. 29119/2010 RG del Giudice di Pace di
Roma, n. 58084/2010 RG del Giudice di Pace di Roma), indipendentemente dalla sussistenza di una procura alle liti ad hoc.
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Pertanto, la querela di falso avverso gli atti di procura di cui ai documenti nn. 22 e 29 del fascicolo di parte ricorrente (rispettivamente atto di citazione Trib. di Roma per il giudizio iscritto al n. 20304/2010 RG con procura a margine e atto di citazione G.d.P. di Roma iscritto al n.
58084/2010 RG con procura a margine) è inammissibile in quanto i documenti oggetto di querela non sono rilevanti ai fini della decisione.
4. Parte resistente ha proposto querela di falso avverso l'atto di procura redatto a margine del documento n. 13) allegato al fascicolo di parte ricorrente, contenente il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. redatto dall'avv. e depositato in Cancelleria il 27.10.2001. Parte_1
A fondamento della querela, ha dedotto la falsità della firma, sostenendo di non aver mai sottoscritto la procura.
La querela di falso sotto tale profilo deve ritenersi ammissibile, non ricorrendo la ratio sottesa all'ordinanza di inammissibilità pronunciata dal Collegio con ordinanza del 28.1.2022, da intendersi riferita esclusivamente alla denuncia di falsità dei documenti di cui è contestato l'abusivo riempimento (punti a, b, c, d, e dell'atto di querela).
La querela di falso sotto tale profilo è risultata fondata.
Sul punto, va premesso che la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge.
Nel caso di specie, la querela ha ad oggetto la procura alle liti posta a margine del ricorso per cassazione (doc. 13), la cui sottoscrizione risulta autenticata dall'avv. . Parte_1
Il CTU ha proceduto al raffronto tra la sottoscrizione in questione e quelle certamente riferibili a , riscontrando “difformità quantitativamente sostanziali e altamente Controparte_1 significative … a livello di ritmo, di movimento, di stile, di gesto grafico, e delle modalità formative di dettaglio e di gesti fuggitivi” (pag. 32 della relazione depositata).
Il CTU ha altresì osservato: “considerato che la gestualità grafica che contraddistingue la firma del signor si ripete costantemente e coerentemente in tutte le sottoscrizioni esaminate, le discordanze Parte_2 emerse dalla analisi di confronto tra le firme autografe del signor e la firma contestata, si collocano al di Parte_2 fuori di ogni ipotesi di dissimulazione da parte del soggetto stesso e concorrono a determinare l'estraneità della gestualità grafica del signor . Parte_2
D'altra parte, il CTU ha rilevato che “considerata la presenza tra le firme a confronto di alcune similarità esclusivamente di natura formale, siamo di fronte a un artificio imitativo in cui si è cercato di riprodurre,
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nella maniera più fedele possibile, la firma autografa del signor presa come modello di Parte_2 riferimento” (pag. 31 della relazione depositata).
Conseguentemente, il CTU ha accertato la natura apocrifa della sottoscrizione, in quanto non riconducibile a . Controparte_1
Tali conclusioni devono essere pienamente condivise, in quanto congruamente argomentate ed esenti da vizi logico-giuridici. Peraltro, l'attendibilità delle valutazioni del CTU non può essere messa in discussione sul rilievo che l'esame è stato condotto su una copia fotostatica, in quanto lo stesso CTU ha affermato che “La buona qualità della copia ha permesso un idoneo studio sia del movimento formativo del tracciato grafico che degli elementi di identificazione del gesto grafico”.
Pertanto, accertata la falsità della procura, deve ritenersi insussistente il rapporto di mandato professionale tra le parti relativamente al procedimento ex art. 111 Cost. dinanzi alla
Corte di Cassazione.
La domanda di pagamento dei compensi svolta dall'avv. con riferimento a tale Parte_1 procedimento va quindi respinta.
5. Passando alla liquidazione del compenso, va anzitutto premesso che, in mancanza di un accordo tra le parti, deve procedersi secondo i parametri stabiliti dal d.m. ratione temporis applicabile ai procedimenti di cui si tratta, in relazione al momento in cui si è conclusa l'attività professionale svolta dal legale.
In particolare, il compenso va liquidato per il procedimento monitorio, per il conseguente procedimento di espropriazione presso terzi e per i vari giudizi sulle opposizioni proposte dalla
, l'ultimo dei quali è stato definito con sentenza del Giudice di Pace di Controparte_3
Roma n. 22505/2016 del 30.6.2016.
Trova dunque applicazione il d.m. 55/2014, il quale all'art. 4 prevede che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al
100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”.
Tenuto conto dell'attività documentata e del tempo necessario all'espletamento della stessa, nonché delle caratteristiche e del pregio di tale attività, come desumibili dalla documentazione depositata, il compenso spettante all'avv. va quantificato come segue: Parte_1
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Procedimento monitorio (scaglione di valore da € 5.201 ad € 26.000,00; parametri medi):
€ 540,00;
Procedimento di esecuzione presso terzi RG n. 37509/2008 (scaglione di valore da €
5.201 ad € 26.000,00; parametri medi): € 1.336,00;
Procedimento di opposizione all'esecuzione dinanzi al Tribunale di Roma RG n.
1536/2010 (scaglione di valore da € 1.101 ad € 5.200,00; parametri medi;
fasi studio, introduttiva, decisionale): € 1.620,00;
Procedimento di opposizione all'esecuzione dinanzi al Tribunale di Roma RG n.
20304/2010, cui è stato riunito il procedimento RG n. 23252/2010 (scaglione di valore da €
1.101 ad € 5.200,00; parametri medi;
fasi studio e introduttiva): € 810,00;
Procedimento di opposizione all'esecuzione dinanzi al Giudice di Pace di Roma RG n.
29119/2010, cui è stato riunito il procedimento RG n. 58084/2010 (scaglione di valore da €
1.101 ad € 5.200,00; parametri medi;
fasi studio, introduttiva, decisionale): € 870,00;
Procedimento di opposizione all'esecuzione dinanzi al Giudice di Pace di Roma RG n.
91433/2009 del Giudice di Pace di Roma (scaglione di valore da € 1.101 ad € 5.200,00; parametri medi;
fasi studio, introduttiva, decisionale): € 870,00.
E così per complessivi € 6.046,00, oltre accessori di legge (spese generali, Iva e Cap).
Sulla somma così determinata decorrono gli interessi in misura legale con decorrenza, però, dalla presente sentenza, posto che in caso di controversia avente ad oggetto il compenso tra avvocato e cliente, non potendo quest'ultimo essere ritenuto in mora prima della liquidazione giudiziale delle somme dovute, è da tale data che, entro i limiti degli importi riconosciuti dal giudice, decorrono gli interessi (Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 08/03/2018) 05-07-2018, n. 17655;
Cass., Sez. 2, n. 2954 del 16 febbraio 2016) sino all'effettivo soddisfo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia, determinato con riferimento alla somma liquidata (da € 5.201 ad € 26.000,00).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte ricorrente, in quanto soccombente in ordine alla querela di falso incidentale in funzione della quale è stato conferito l'incarico peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
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- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento in favore dell'avv. della somma di € 6.046,00, oltre accessori Parte_1 di legge (spese generali, Iva e Cap) e oltre interessi dalla presente sentenza sino al saldo effettivo;
- condanna al pagamento in favore dell'avv. delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che liquida in € 2.623,00, di cui € 2.547,00 per compensi ed € 76,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'avv. le spese di CTU, liquidate con Parte_1 separato decreto.
Così deciso in Civitavecchia nella camera di consiglio del 14.2.2025.
Il giudice relatore/estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Sorrentino dott. Francesco Vigorito
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Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 717/2020 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Crescenzio n. 20, con l'avv. COSI SAVERIO ), dal quale rappresentato e C.F._2 difeso giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in Frosinone, via Controparte_1 C.F._3
San Simeone n. 9, con l'avv. GALLONE MASSIMILIANO ) e l'avv. C.F._4
LATINI SILVIA, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 25.2.2020, l'avv. ha agito Parte_1 in giudizio al fine di sentir condannare al pagamento in suo favore del Controparte_1 compenso dovuto a fronte dell'attività professionale espletata in suo favore nei seguenti procedimenti:
1 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale del Lavoro di Roma contro la avente ad oggetto il pagamento del TFR;
Controparte_2
- procedura esecutiva di espropriazione presso terzi iscritta al n. RGE 37509/2008 del
Tribunale di Roma, promossa in virtù del decreto ingiuntivo di cui sopra e conclusosi con l'assegnazione in favore dell'odierno resistente della somma di € 8.339,54, di cui è stato effettivamente corrisposto l'importo di € 4.925,27;
- procedimento di opposizione esecutiva ex art. 617 c.p.c. promossa dalla Controparte_3
avverso l'ordinanza di assegnazione, definito con ordinanza di estinzione (n.
[...]
1536/2010 RG del Tribunale di Roma);
- impugnazione ex art. 111 Cost. promossa dall'odierno istante dinanzi alla Corte di
Cassazione avverso la predetta ordinanza del G.E., definita con provvedimento di rigetto
(ordinanza n. 13714/2013);
- procedura esecutiva contro la per l'esazione delle somme Controparte_3 portate nel provvedimento ex art. 553 c.p.c.;
- giudizi di opposizione promosso dalla avverso detta Controparte_3 procedura esecutiva, iscritti rispettivamente al n. 20304/2010 RG del Tribunale di Roma, cui è stato riunito il giudizio n. RG 23252/2010 (definito con sentenza n. 16107/2012), e al n.
29119/2019 RG del Giudice di Pace, cui è stato riunito il giudizio n. RG 58084/2010 (definito con sentenza n. 22505/2016);
- giudizio di opposizione a precetto promosso dalla , Controparte_3 incardinato innanzi al Giudice di Pace di Roma (RG n. 91433/2009) e definito con sentenza n.
27695/2014.
si è costituito eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale Controparte_1 del Giudice adito e, nel merito, la prescrizione del diritto alla corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 2956 secondo comma c.c.; inoltre, ha presentato querela di falso incidentale
(confermata con atto depositato all'udienza del 15.10.2021) avverso i mandati professionali depositati da parte ricorrente, sostenendo di non aver mai conferito alcun mandato all'avv.
e denunciando l'abusivo riempimento dei fogli firmati in bianco relativamente ai Parte_1 seguenti documenti:
a. alla firma apposta sulla delega a margine del Ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in cancelleria l'11.07.2008, contraddistinto quale allegato n. 1) al fascicolo di parte ricorrente;
b. alla sigla apposta in calce al documento, assegno circolare emesso da Intesa Sanpaolo n.
3501060724 del 21.07.2009, contraddistinto quale allegato n. 6) al fascicolo di parte ricorrente;
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c. alla firma apposta a margine dell'Atto di precetto a pagina 2, contraddistinto quale allegato n. 7) al fascicolo di parte ricorrente;
d. alla firma apposta sulla delega margine dell'atto di Comparsa di Costituzione e Risposta depositato presso il Tribunale di Roma, RG n. 23252/2010, contraddistinto quale allegato n. 25) al fascicolo di parte ricorrente;
e. alla firma apposta a margine dell'Atto di Comparsa di costituzione e risposta, presso il
Giudice di Pace di Roma RG. 91433/09, contraddistinto quale allegato n. 35) al fascicolo di parte ricorrente.
Inoltre, il resistente ha denunciato la falsità delle firme apposte sui seguenti documenti, in quanto non riconducibili allo stesso:
f. delega a margine del documento n. 13) allegato al fascicolo di parte ricorrente (ricorso per Cassazione depositato in Cancelleria il 27.10.2001);
g. delega a margine del documento n. 22) allegato al fascicolo di parte ricorrente (atto di citazione Trib. di Roma per il giudizio iscritto al n. 20304/2010 RG);
h. delega a margine del documento n. 29) allegato al fascicolo di parte ricorrente (atto di citazione G.d.P. di Roma).
Con ordinanza del 28.1.2022, il Collegio (nella diversa composizione prevista dalle tabelle all'epoca vigenti), ritenuta la propria competenza, ha dichiarato l'inammissibilità della querela di falso in quanto volta ad accertare l'abusivo riempimento delle scritture non absque pactis bensì contra pacta.
Il giudizio è proseguito sulla querela di falso proposta per falsità delle sottoscrizioni
(documenti 13, 22 e 29 del fascicolo di parte ricorrente): in particolare, ritenuta l'irrilevanza della querela avverso i documenti nn. 22 e 29, il Giudice delegato all'istruttoria ha disposto una CTU per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione apposta al documento n. 13.
Espletata la CTU, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024.
2. L'oggetto del giudizio attiene al pagamento delle prestazioni professionali svolte dall'avv. in favore del resistente in una pluralità di procedimenti. Parte_1
Parte resistente ha desistito dall'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in comparsa di costituzione, implicitamente rigettata dal Collegio con ordinanza del 28.1.2022, non avendola più riproposta negli scritti successivi.
In ogni caso, deve ritenersi la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di
Civitavecchia quale foro del consumatore, atteso che il resistente risiede a Cerveteri (RM).
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Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa deve ritenersi riferita alla prescrizione presuntiva, essendo stato espressamente invocato l'art. 2956 c.c..
Sul punto, costituisce solido orientamento della Suprema Corte quello secondo cui l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata nel caso in cui chi la sollevi abbia comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta. A tal uopo, per ammissione deve intendersi qualsiasi asserzione o comportamento logicamente incompatibile con la proposizione della stessa eccezione, quale deve senz'altro ritenersi la contestazione di non aver mai conferito alcun mandato professionale all'avv. . Parte_1
Pertanto, l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.
3. Circa l'esistenza del mandato professionale, parte resistente ha sostenuto di non aver mai conferito alcun mandato all'avv. , ma di essersi rivolto all'avv. Cinzia Buraglia per Parte_1
l'avvio dell'azione giudiziale volta al recupero delle spettanze derivanti dal cessato rapporto di lavoro con la ha dedotto di aver incontrato l'avv. Buraglia nel mese di aprile- Controparte_2 maggio 2008 presso il suo studio in Roma, via Tuscolana n. 235, e di aver apposto la propria firma su tre fogli di carta bianchi in formato A4, piegati in quattro parti;
solo successivamente alla notifica dell'atto di precetto notificatogli dalla in data 22.4.2015, Controparte_3 apprendeva dell'esistenza di un procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Roma in cui a difenderlo era l'avv. , che egli non aveva né conosciuto né sentito nominare. Parte_1
Sulla scorta di tali allegazioni, ha proposto querela di falso avverso gli atti di procura alle liti relativi ai seguenti procedimenti:
- ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 11.7.2008 presso il Tribunale di
Roma, Sezione Lavoro, nei confronti della Controparte_2
- procedura esecutiva presso terzi dinanzi al Tribunale di Roma (RG n. 37509/2008) promossa sulla base del decreto ingiuntivo di cui sopra (terzi pignorati
[...]
e Banca Popolare di Milano s.p.a.) e in virtù della medesima procura Controparte_4 rilasciata per il procedimento monitorio;
- giudizio di opposizione a precetto (intimato in virtù dell'ordinanza di assegnazione resa nella procedura esecutiva di cui sopra) promosso dalla , Controparte_3 iscritto al n. RG 1536/2010 del Tribunale di Roma, in cui l'avv. si è Parte_1 costituito quale procuratore di , sempre in virtù della procura Controparte_1 rilasciata per il procedimento monitorio nonché di quella apposta a margine del relativo atto di precetto, pag. 2;
- giudizio di merito relativa all'opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c. proposta dalla
, iscritto al n. RG 91433/2009 del Giudice di Pace di Roma. Controparte_3
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La querela di falso, proposta in tali termini, è stata dichiarata inammissibile (giusta ordinanza collegiale del 28.1.2022, che deve intendersi integralmente richiamata), in virtù del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto "absque pactis", in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore;
qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento "contra pacta" e, quindi, di inadempimento del mandato "ad scribendum" in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore” (Cass. civ., n. 18989/2010;
Cass. civ., n. 899/2018).
Nel caso di specie, infatti, il Collegio ha ritenuto, in base alla prospettazione dello stesso resistente, che si verta in ipotesi di abusivo riempimento “contra pacta”, con la conseguenza che l'accertamento dell'abusivo riempimento non richiede la proposizione della querela di falso, la quale è pertanto inammissibile.
L'accertamento in questione presuppone però la prova, di cui è onerato il resistente, dell'esistenza di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto (cfr. tra le tante
Cass. n. 25445 del 16/12/2010).
In altre parole, al fine di contestare l'efficacia probatoria degli atti di conferimento della procura alle liti, il resistente avrebbe dovuto fornire la prova dei propri assunti, cioè del fatto di aver inteso conferire mandato ad un diverso avvocato.
Tale prova non è stata fornita e, pertanto, accertata la validità ed esistenza degli atti di procura alle liti, deve altresì ritenersi la sussistenza del rapporto di mandato professionale.
Peraltro, giova evidenziare che, una volta accertata la validità della procura alle liti rilasciata per il ricorso monitorio – in cui è espressamente conferito il potere di rappresentanza processuale anche nelle eventuali fasi esecutive e nelle relative opposizioni - ne deriva che deve altresì ritenersi la sussistenza del mandato professionale relativamente alla fase di merito delle opposizioni esecutive proposte dalla (n. 20304/2010 RG del Tribunale Controparte_3 di Roma, n. 23252/2010 RG del Tribunale di Roma, n. 29119/2010 RG del Giudice di Pace di
Roma, n. 58084/2010 RG del Giudice di Pace di Roma), indipendentemente dalla sussistenza di una procura alle liti ad hoc.
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Pertanto, la querela di falso avverso gli atti di procura di cui ai documenti nn. 22 e 29 del fascicolo di parte ricorrente (rispettivamente atto di citazione Trib. di Roma per il giudizio iscritto al n. 20304/2010 RG con procura a margine e atto di citazione G.d.P. di Roma iscritto al n.
58084/2010 RG con procura a margine) è inammissibile in quanto i documenti oggetto di querela non sono rilevanti ai fini della decisione.
4. Parte resistente ha proposto querela di falso avverso l'atto di procura redatto a margine del documento n. 13) allegato al fascicolo di parte ricorrente, contenente il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. redatto dall'avv. e depositato in Cancelleria il 27.10.2001. Parte_1
A fondamento della querela, ha dedotto la falsità della firma, sostenendo di non aver mai sottoscritto la procura.
La querela di falso sotto tale profilo deve ritenersi ammissibile, non ricorrendo la ratio sottesa all'ordinanza di inammissibilità pronunciata dal Collegio con ordinanza del 28.1.2022, da intendersi riferita esclusivamente alla denuncia di falsità dei documenti di cui è contestato l'abusivo riempimento (punti a, b, c, d, e dell'atto di querela).
La querela di falso sotto tale profilo è risultata fondata.
Sul punto, va premesso che la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge.
Nel caso di specie, la querela ha ad oggetto la procura alle liti posta a margine del ricorso per cassazione (doc. 13), la cui sottoscrizione risulta autenticata dall'avv. . Parte_1
Il CTU ha proceduto al raffronto tra la sottoscrizione in questione e quelle certamente riferibili a , riscontrando “difformità quantitativamente sostanziali e altamente Controparte_1 significative … a livello di ritmo, di movimento, di stile, di gesto grafico, e delle modalità formative di dettaglio e di gesti fuggitivi” (pag. 32 della relazione depositata).
Il CTU ha altresì osservato: “considerato che la gestualità grafica che contraddistingue la firma del signor si ripete costantemente e coerentemente in tutte le sottoscrizioni esaminate, le discordanze Parte_2 emerse dalla analisi di confronto tra le firme autografe del signor e la firma contestata, si collocano al di Parte_2 fuori di ogni ipotesi di dissimulazione da parte del soggetto stesso e concorrono a determinare l'estraneità della gestualità grafica del signor . Parte_2
D'altra parte, il CTU ha rilevato che “considerata la presenza tra le firme a confronto di alcune similarità esclusivamente di natura formale, siamo di fronte a un artificio imitativo in cui si è cercato di riprodurre,
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nella maniera più fedele possibile, la firma autografa del signor presa come modello di Parte_2 riferimento” (pag. 31 della relazione depositata).
Conseguentemente, il CTU ha accertato la natura apocrifa della sottoscrizione, in quanto non riconducibile a . Controparte_1
Tali conclusioni devono essere pienamente condivise, in quanto congruamente argomentate ed esenti da vizi logico-giuridici. Peraltro, l'attendibilità delle valutazioni del CTU non può essere messa in discussione sul rilievo che l'esame è stato condotto su una copia fotostatica, in quanto lo stesso CTU ha affermato che “La buona qualità della copia ha permesso un idoneo studio sia del movimento formativo del tracciato grafico che degli elementi di identificazione del gesto grafico”.
Pertanto, accertata la falsità della procura, deve ritenersi insussistente il rapporto di mandato professionale tra le parti relativamente al procedimento ex art. 111 Cost. dinanzi alla
Corte di Cassazione.
La domanda di pagamento dei compensi svolta dall'avv. con riferimento a tale Parte_1 procedimento va quindi respinta.
5. Passando alla liquidazione del compenso, va anzitutto premesso che, in mancanza di un accordo tra le parti, deve procedersi secondo i parametri stabiliti dal d.m. ratione temporis applicabile ai procedimenti di cui si tratta, in relazione al momento in cui si è conclusa l'attività professionale svolta dal legale.
In particolare, il compenso va liquidato per il procedimento monitorio, per il conseguente procedimento di espropriazione presso terzi e per i vari giudizi sulle opposizioni proposte dalla
, l'ultimo dei quali è stato definito con sentenza del Giudice di Pace di Controparte_3
Roma n. 22505/2016 del 30.6.2016.
Trova dunque applicazione il d.m. 55/2014, il quale all'art. 4 prevede che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al
100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”.
Tenuto conto dell'attività documentata e del tempo necessario all'espletamento della stessa, nonché delle caratteristiche e del pregio di tale attività, come desumibili dalla documentazione depositata, il compenso spettante all'avv. va quantificato come segue: Parte_1
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Procedimento monitorio (scaglione di valore da € 5.201 ad € 26.000,00; parametri medi):
€ 540,00;
Procedimento di esecuzione presso terzi RG n. 37509/2008 (scaglione di valore da €
5.201 ad € 26.000,00; parametri medi): € 1.336,00;
Procedimento di opposizione all'esecuzione dinanzi al Tribunale di Roma RG n.
1536/2010 (scaglione di valore da € 1.101 ad € 5.200,00; parametri medi;
fasi studio, introduttiva, decisionale): € 1.620,00;
Procedimento di opposizione all'esecuzione dinanzi al Tribunale di Roma RG n.
20304/2010, cui è stato riunito il procedimento RG n. 23252/2010 (scaglione di valore da €
1.101 ad € 5.200,00; parametri medi;
fasi studio e introduttiva): € 810,00;
Procedimento di opposizione all'esecuzione dinanzi al Giudice di Pace di Roma RG n.
29119/2010, cui è stato riunito il procedimento RG n. 58084/2010 (scaglione di valore da €
1.101 ad € 5.200,00; parametri medi;
fasi studio, introduttiva, decisionale): € 870,00;
Procedimento di opposizione all'esecuzione dinanzi al Giudice di Pace di Roma RG n.
91433/2009 del Giudice di Pace di Roma (scaglione di valore da € 1.101 ad € 5.200,00; parametri medi;
fasi studio, introduttiva, decisionale): € 870,00.
E così per complessivi € 6.046,00, oltre accessori di legge (spese generali, Iva e Cap).
Sulla somma così determinata decorrono gli interessi in misura legale con decorrenza, però, dalla presente sentenza, posto che in caso di controversia avente ad oggetto il compenso tra avvocato e cliente, non potendo quest'ultimo essere ritenuto in mora prima della liquidazione giudiziale delle somme dovute, è da tale data che, entro i limiti degli importi riconosciuti dal giudice, decorrono gli interessi (Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 08/03/2018) 05-07-2018, n. 17655;
Cass., Sez. 2, n. 2954 del 16 febbraio 2016) sino all'effettivo soddisfo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia, determinato con riferimento alla somma liquidata (da € 5.201 ad € 26.000,00).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte ricorrente, in quanto soccombente in ordine alla querela di falso incidentale in funzione della quale è stato conferito l'incarico peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
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- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento in favore dell'avv. della somma di € 6.046,00, oltre accessori Parte_1 di legge (spese generali, Iva e Cap) e oltre interessi dalla presente sentenza sino al saldo effettivo;
- condanna al pagamento in favore dell'avv. delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che liquida in € 2.623,00, di cui € 2.547,00 per compensi ed € 76,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'avv. le spese di CTU, liquidate con Parte_1 separato decreto.
Così deciso in Civitavecchia nella camera di consiglio del 14.2.2025.
Il giudice relatore/estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Sorrentino dott. Francesco Vigorito
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