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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/10/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 977/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
con l'assistenza e difesa dell'avv. Monica Manera;
Parte_1
RICORRENTE
E
con l'assistenza e difesa dell'avv.ti Mariagrazia Carnovale, Carmela Filice e CP_1
ER TO;
RESISTENTE
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 15.3.2018, il ricorrente lamentava delle trattenute, operate dall' a partire dal mese di luglio 2017 (senza alcuna preventiva comunicazione CP_1 preventiva) sulla liquidazione della NASPI a lui concessa, sull'assunto dell'indebita percezione di somme precedentemente erogategli a titolo di mobilità in deroga per il periodo intercorrente dal 22.3.2013 al 31.12.2013.
Rappresentando, quindi, la verifica presso l'Ente di un'asserita debenza per un totale di
€ 15.303,98 (che contestava, a fronte dei percepiti € 11.661,61) lo invocava in giudizio chiedendo, pertanto, accertarsi l'illegittimità delle ritenute ed il diritto al mantenimento di quanto percepito per tale causale.
Al riguardo, riteneva di essere legittimato da un'acclusa sentenza, peraltro passata in giudicato (n. 6119/2016 del 17.6.2016), emessa dal Tribunale di Roma innanzi al quale aveva già chiamato in causa l' per il pagamento della prefata Controparte_2 indennità di mobilità che era stata spontaneamente elargita nelle more del giudizio (di poi conclusosi con dichiarata cessata la materia del contendere e condanna alle spese, in virtù del principio della soccombenza virtuale).
Costituitasi la parte resistente, giustificava il suo agire obiettando l'indebita percezione delle somme contestate dacché il ricorrente, al momento dell'iniziale domanda, non sarebbe stato residente in [...].
Rappresentava, inoltre, di aver asseritamente provveduto ad inoltrargli una comunicazione recuperatoria rimasta inevasa, per la somma di € 15.303,98 comprensiva di IRPEF e trattenute sindacali operate dall'Istituto in qualità di sostituto d'imposta, con invio del 23.9.2016 (della cui notifica non forniva prova).
Ritenendo pertanto, non dovute le somme elargite chiedeva, di conseguenza, il rigetto di tutte le domande azionate dalla parte ricorrente, con vittoria di spese e compensi.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Preliminarmente occorre evidenziare - fermo restando che la contestazione della mancata residenza in Calabria ai fini dell'erogabilità dell'indennità di mobilità in deroga di cui richiesta ripetizione risulti essere irrilevante, attesa la spettanza della stessa anche ai lavoratori dipendenti da imprese o unità produttive ubicate nella Regione Calabria ove gli stessi risultino residenti o domiciliati per fini lavorativi (come nel caso del ricorrente, dipendente della Soc. coop. UOLE di Rossano) e che, ciò considerato, il ricorrente ha ivi correttamente presentato, tramite il Centro per l'impiego di riferimento dell'azienda/datrice di lavoro, domanda alla Regione Calabria che, compiuta l'istruttoria, lo ammetteva alla mobilità in deroga ed emanava il decreto concessorio n. 7731 del
30.6.14 - come sulla questione di legittimità del diritto del parte agente alla prefata misura si sia di già espresso l'adito Tribunale di Roma ove alcuna eccezione di indovutezza risulta esser stata eccepita nel corso del giudizio n. 18143/2015 R.G concluso con la prefata sentenza n. 6119/2016 del 17.6.2016, nelle more della quale l' - ben in condizione di valutare in moto tempestivo l'esistenza dei Controparte_3 requisiti per la concessione - provvedeva allo spontaneo pagamento di quanto richiesto.
Pertanto, si dà atto che il thema decidendum dell'odierno giudizio risulta essere esclusivamente l'accertamento dell'illegittimità dell'avanzata richiesta di ripetizione dell'indebito e non l'accertamento del diritto, già avvenuto col richiamato giudicato del
17.6.2016 (divenuto definitivo per mancata impugnativa, peraltro ancora possibile, ma non svolta, alla data della sostenuta comunicazione restitutoria del 23.9.2016), che in virtù del principio del ne bis in idem non può essere oggetto di odierna nuova valutazione.
Al riguardo, occorre rilevare che l'azione volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a trattenere, nella sua integralità, la prestazione di sostegno al reddito percepita è un'azione di accertamento negativo del debito, sicché soggiace al principio secondo cui in tema d'indebito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (cfr Cass. 2739/2016 e
Cass. SS.UU 18046/2010).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha offerto la prova del diritto a ritenere le prestazioni ritenute indebite.
Più segnatamente, con riferimento al presunto indebito maturato, ha allegato supporto documentale giustificativo della legittimità della prestazione ottenuta, nello specifico attraverso la produzione di sentenza giustificativa della correttezza della sua pretesa che pertanto, deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la promossa domanda;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.200,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al
15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014.
Castrovillari, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Manuela Esposito Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
con l'assistenza e difesa dell'avv. Monica Manera;
Parte_1
RICORRENTE
E
con l'assistenza e difesa dell'avv.ti Mariagrazia Carnovale, Carmela Filice e CP_1
ER TO;
RESISTENTE
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 15.3.2018, il ricorrente lamentava delle trattenute, operate dall' a partire dal mese di luglio 2017 (senza alcuna preventiva comunicazione CP_1 preventiva) sulla liquidazione della NASPI a lui concessa, sull'assunto dell'indebita percezione di somme precedentemente erogategli a titolo di mobilità in deroga per il periodo intercorrente dal 22.3.2013 al 31.12.2013.
Rappresentando, quindi, la verifica presso l'Ente di un'asserita debenza per un totale di
€ 15.303,98 (che contestava, a fronte dei percepiti € 11.661,61) lo invocava in giudizio chiedendo, pertanto, accertarsi l'illegittimità delle ritenute ed il diritto al mantenimento di quanto percepito per tale causale.
Al riguardo, riteneva di essere legittimato da un'acclusa sentenza, peraltro passata in giudicato (n. 6119/2016 del 17.6.2016), emessa dal Tribunale di Roma innanzi al quale aveva già chiamato in causa l' per il pagamento della prefata Controparte_2 indennità di mobilità che era stata spontaneamente elargita nelle more del giudizio (di poi conclusosi con dichiarata cessata la materia del contendere e condanna alle spese, in virtù del principio della soccombenza virtuale).
Costituitasi la parte resistente, giustificava il suo agire obiettando l'indebita percezione delle somme contestate dacché il ricorrente, al momento dell'iniziale domanda, non sarebbe stato residente in [...].
Rappresentava, inoltre, di aver asseritamente provveduto ad inoltrargli una comunicazione recuperatoria rimasta inevasa, per la somma di € 15.303,98 comprensiva di IRPEF e trattenute sindacali operate dall'Istituto in qualità di sostituto d'imposta, con invio del 23.9.2016 (della cui notifica non forniva prova).
Ritenendo pertanto, non dovute le somme elargite chiedeva, di conseguenza, il rigetto di tutte le domande azionate dalla parte ricorrente, con vittoria di spese e compensi.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Preliminarmente occorre evidenziare - fermo restando che la contestazione della mancata residenza in Calabria ai fini dell'erogabilità dell'indennità di mobilità in deroga di cui richiesta ripetizione risulti essere irrilevante, attesa la spettanza della stessa anche ai lavoratori dipendenti da imprese o unità produttive ubicate nella Regione Calabria ove gli stessi risultino residenti o domiciliati per fini lavorativi (come nel caso del ricorrente, dipendente della Soc. coop. UOLE di Rossano) e che, ciò considerato, il ricorrente ha ivi correttamente presentato, tramite il Centro per l'impiego di riferimento dell'azienda/datrice di lavoro, domanda alla Regione Calabria che, compiuta l'istruttoria, lo ammetteva alla mobilità in deroga ed emanava il decreto concessorio n. 7731 del
30.6.14 - come sulla questione di legittimità del diritto del parte agente alla prefata misura si sia di già espresso l'adito Tribunale di Roma ove alcuna eccezione di indovutezza risulta esser stata eccepita nel corso del giudizio n. 18143/2015 R.G concluso con la prefata sentenza n. 6119/2016 del 17.6.2016, nelle more della quale l' - ben in condizione di valutare in moto tempestivo l'esistenza dei Controparte_3 requisiti per la concessione - provvedeva allo spontaneo pagamento di quanto richiesto.
Pertanto, si dà atto che il thema decidendum dell'odierno giudizio risulta essere esclusivamente l'accertamento dell'illegittimità dell'avanzata richiesta di ripetizione dell'indebito e non l'accertamento del diritto, già avvenuto col richiamato giudicato del
17.6.2016 (divenuto definitivo per mancata impugnativa, peraltro ancora possibile, ma non svolta, alla data della sostenuta comunicazione restitutoria del 23.9.2016), che in virtù del principio del ne bis in idem non può essere oggetto di odierna nuova valutazione.
Al riguardo, occorre rilevare che l'azione volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a trattenere, nella sua integralità, la prestazione di sostegno al reddito percepita è un'azione di accertamento negativo del debito, sicché soggiace al principio secondo cui in tema d'indebito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (cfr Cass. 2739/2016 e
Cass. SS.UU 18046/2010).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha offerto la prova del diritto a ritenere le prestazioni ritenute indebite.
Più segnatamente, con riferimento al presunto indebito maturato, ha allegato supporto documentale giustificativo della legittimità della prestazione ottenuta, nello specifico attraverso la produzione di sentenza giustificativa della correttezza della sua pretesa che pertanto, deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la promossa domanda;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.200,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al
15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014.
Castrovillari, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Manuela Esposito Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.