Decreto cautelare 5 agosto 2022
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Ordinanza collegiale 18 marzo 2026
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00633/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00596/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 596 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Afrune, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
del provvedimento n.-OMISSIS-, emesso dal Questore di Rimini il 15 luglio 2022 e notificato in pari data, che ha disposto il rimpatrio con foglio di via obbligatorio del ricorrente al Comune di sua abituale dimora, inibendo di fare ritorno nel Comune di Rimini senza la preventiva autorizzazione del medesimo ufficio per la durata di anni tre.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 marzo 2026 la dott.ssa EL RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Rimini di data 15 luglio 2022 che gli ha ordinato il rimpatrio con foglio di via obbligatorio al Comune di sua abituale dimora, con ordine di non fare ritorno per tre anni nel Comune di Rimini senza previa autorizzazione dell’Ufficio.
Egli ha dedotto l’illegittimità dell’atto avversato per ritenuta insussistenza dei presupposti della misura di prevenzione, per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, instando per il suo annullamento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare è stata respinta dapprima con decreto monocratico n. -OMISSIS- di data 5 agosto 2022 e poi con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- dell’8 settembre 2022.
Il ricorrente non ha spiegato successive difese.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 17 marzo 2026, all’esito della quale il Collegio ha adottato l’ordinanza 18 marzo 2026, n. -OMISSIS-, con la quale ha dato avviso alle Parti -a termini dell’art. 73 comma 3 c.p.a.- di una possibile causa di improcedibilità del ricorso, “ sotto il profilo del difetto di attualità dell’interesse all’azione di annullamento promossa, in ragione della cessata efficacia del provvedimento impugnato e dell’assenza di attività difensiva successiva all’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- di data 8 settembre 2022, che ha respinto l’istanza di sospensiva ”.
L’ordinanza ha dato termine di dieci giorni alle Parti per formulare osservazioni sulla questione sollevata d’ufficio.
Alla Camera di consiglio riconvocata del 31 marzo 2026 il Collegio ha preso atto dell’assenza di riscontro e ha quindi trattenuto la causa in decisione.
Va rilevato che alla data attuale l’accoglimento della domanda di annullamento azionata da parte ricorrente non è suscettibile di assicurare alla stessa alcun beneficio, atteso che l’efficacia della misura di prevenzione impugnata è venuta meno in pendenza di giudizio; inoltre né nel ricorso né in successive memorie difensive è stato manifestato alcun interesse risarcitorio al quale consegua la necessità per questo il Collegio di accertare l’illegittimità del provvedimento avversato nei termini prescritti dall’art. 34, comma 3 c.p.a. La totale assenza di attività difensiva, anche a riscontro dell’ordinanza collegiale -OMISSIS-, conferma la carenza di attualità dell’interesse al ricorso, imponendo la pronuncia di improcedibilità dello stesso a termini dell’art. 35, comma 1 lett. c) del codice di rito.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità del contenzioso e del suo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nelle camere di consiglio dei giorni 17 marzo 2026 e 31 marzo 2026, tenutesi in modalità telematica da remoto, con l'intervento dei magistrati:
RA BE, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
EL RB, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL RB | RA BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.