Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 10/04/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato il 14/10/2024 sub nr. 148/2024 da:
, nato il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Dario Parte_1
Rossi del Foro di Genova (C.F. giusta delega allegata al CodiceFiscale_1
ricorso
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede legale in 38062 – Arco (TN), Via Aldo Moro, n. 95 (P.IVA , P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Toffoletto, Raffaele De Luca Tamajo e
Francesco Lorenzi come da delega allegata alla meoria difensiva
CONVENUTA
In punto: Risarcimento danni da mancata fruizione di ferie e permessi
CONCLUSIONI
Ricorrente: “Piaccia al Tribunale ill.mo contrariis rejectis
1) Accertare che la convenuta ha illegittimamente ed arbitrariamente attribuito giornate di ferie e di permesso al ricorrente nella misura indicata nel presente ricorso e conseguentemente dichiarare che il ricorrente non ha fruito di tali ferie e permessi che risultano tutt'ora da fruire.
2) condannare la convenuta al risarcimento del danno consistente nella mancata percezione delle indennità accessorie nei giorni di sospensione forzata dal lavoro nella misura indicata nel presente ricorso o in quella meglio vista.
3) Accertare che la convenuta ha illegittimamente considerato ingiustificate le assenze dei giorni dal 9 al 16 gennaio 2023 e conseguentemente condannare la stessa
1
4) Condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato, così come specificato nel ricorso o in quella meglio vista.
5) Condannare la convenuta al pagamento delle spese legali del presente giudizio da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario per averle integralmente anticipate (da liquidarsi sulla base dei parametri di cui al decreto del
Ministero della Giustizia n. 37 dell'8 marzo 2018, aumentati del 30% ex art. 1, comma 2, lett. b), attesa la redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale dei documenti allegati).
In via istruttoria: come in note difensive”.
Convenuta: “1) nel merito, respingere il ricorso promosso dal Sig. contro Parte_1
, ed assolvere la convenuta da ogni domanda in esso Controparte_1
contenuta;
2) in ogni caso, con il favore dei compensi professionali e delle spese del presente giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 14/10/2024 , Parte_1
premesso di:
• lavorare dal 2008 alle dipendenze di con mansioni di Controparte_1
autista;
• essere stato reintegrato il servizio nel mese di ottobre 2018 a seguito di sentenza della Corte di appello di Trento al termine di un giudizio di impugnativa di licenziamento collettivo;
• essere stato sottoposto, successivamente alla reintegrazione, ad una serie di trattamenti discriminatori con l'erogazione di sanzioni disciplinari, mancati pagamenti di retribuzione e collocamento in ferie in modo arbitrario e senza alcun preavviso da parte dell'azienda;
2 • avere nuovamente agito vittoriosamente in giudizio contro la datrice di lavoro per illegittimo collocamento in ferie e permessi e per il ripristino del relativo monte ferie e permessi;
• avere nondimeno subito nel periodo successivo compreso tra febbraio 2020 ed agosto 2023 ulteriore collocazione in ferie ed in permesso in modo illegittimo, arbitrario ed in spregio alla disciplina contrattuale conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale la citata società per sentire accertare che la datrice di lavoro gli aveva illegittimamente ed arbitrariamente attribuito giornate di ferie e di permesso e per sentirla conseguentemente condannare al risarcimento del danno consistente nella mancata percezione delle indennità accessorie nei giorni di sospensione forzata dal lavoro, nonchè per sentire accertare che la convenuta aveva illegittimamente considerato ingiustificate le assenze dei giorni dal 9 al 16 gennaio 2023, con condanna della stessa al pagamento della relativa retribuzione oltre a quella conseguente alla perdita dell'indennità accessorie e per sentirla infine condannare al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso contestava Controparte_1
fermamente le allegazioni del ricorrente;
evidenziava come per gli episodi dei mesi di novembre e dicembre 2020 fossero state legittimamente disposte ferie collettive a causa di blocchi della viabilità ferroviaria su tutto il territorio nazionale;
affermava come ad agosto 2021 fossero state legittimamente disposte ferie collettive;
sottolineava come analoghe argomentazioni potessero applicarsi alla fruizione dei permessi, tenuto anche conto del fatto che si trattava di permessi riferibili a periodi eccedenti l'anno di maturazione, che ben potevano essere liquidati senza che da ciò potesse derivare qualsivoglia responsabilità in capo alla società; negava che vi fosse alcuno spazio per risarcire il danno con riferimento ai giorni di assenza ingiustificata, atteso che il ricorrente era rimasto assente nel periodo compreso tra il 9 ed il 16 gennaio 2023 senza produrre alcun certificato medico o idonea giustificazione benché ripetutamente sollecitato dai preposti aziendali;
escludeva che vi fosse margine per risarcire un danno patrimoniale, non esistendo un principio di omnicomprensività della retribuzione ed essendo il compenso per l'indennità di
3 trasferta escluso dal calcolo delle ferie in quanto destinato non già a remunerare la professionalità del lavoratore, bensì concrete e specifiche modalità di svolgimento della prestazione;
osservava, da ultimo, come il ricorrente non avesse minimamente provato di aver sofferto presunti danni per mancato svolgimento della prestazione lavorativa;
in subordine lamentava l'erroneità dei conteggi.
Svolto senza esito il prescritto tentativo di conciliazione, venivano sentiti alcuni testi.
All'udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte (con rinuncia da parte del ricorrente alla domanda relativa ai periodi indicati alla lettera g del ricorso), la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto pubblicamente e veniva depositata sentenza
***
FERIE E PERMESSI FEBBRAIO 2020.
Parte ricorrente sostiene di avere tempestivamente segnalato la disponibilità a rientrare in servizio a decorrere dal 3/2/2020 dopo un periodo di malattia terminato il
31/1/2020 ed allega allo scopo le missive sub docc. 3 e 4.
Parte convenuta sostiene che la disponibilità al rientro al servizio non sarebbe stata manifestata entro le 9 del venerdì mattina, come da ordini di servizio e prassi aziendale.
Le condotte di entrambe le parti sono connotate da una palese mancanza di buona fede.
Il ricorrente ben avrebbe potuto segnalare con anticipo la sua disponibilità a riprendere il servizio con lunedì 3 febbraio 2020.
La convenuta ben avrebbe potuto riscontrare le dichiarazioni di disponibilità inviate dal lavoratore via fax alle 19:21 di venerdì 31/1, più volte reiterate, anche dal suo difensore, nelle giornate di sabato, domenica e lunedì mattina;
inoltre, e soprattutto, avrebbe potuto assegnare viaggi al ricorrente senza tenerlo inoperoso per tutta una settimana.
Stante la prevalente illegittimità del comportamento datoriale, la convenuta va tenuta a ripristinare 8 ore di permesso e 4 giorni di ferie, oltre al risarcimento danni come infra quantificato.
4 Va condiviso, invero, quanto ritenuto a questo proposito dalla Corte d'appello di
Trento nella sentenza n. 35/2021 resa inter partes e prodotta dal ricorrente sub doc. 2:
“Dalla sospensione per fatto e volontà della datrice di lavoro consegue da un lato la non imputabilità delle assenza a ferie/permessi, con risarcimento del danno in forma specifica (art. 2058 cod. civ.) e dall'altro il diritto del lavoratore al risarcimento del danno patrimoniale per perdita della retribuzione e dei singoli emolumenti collegati alla esecuzione della prestazione”.
FERIE E PERMESSI DEI GIORNI 18/20 NOVEMBRE 2020.
Il ricorrente sostiene di essersi visto imporre senza giustificazione due giorni di ferie e quattro ore di permesso tra il 18 ed il 20 novembre 2020.
Parte convenuta sostiene che in quelle giornate vi sarebbe stato un blocco della viabilità ferroviaria su base nazionale.
L'istruttoria testimoniale ha permesso di accertare che nelle giornate comprese tra il
18 e il 20 novembre si è verificato un blocco riguardante circa il 40/50% dei mezzi a disposizione.
Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale “Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione” (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 37716 del 23/12/2022).
Nel caso di specie il blocco della viabilità ferroviaria non appare ascrivibile a responsabilità della convenuta, con la conseguenza che appare corretto condannare la stessa a ripristinare 1 giorno di ferie e 2 ore di permesso, corrispondente al 50% di
5 quanto detratto, posto che ragioni di equità avrebbero imposto di “spalmare” tra tutti gli autisti l'impossibilità di adibire gli stessi al regolare trasporto.
PERMESSI DEL GIORNO 30 NOVEMBRE 2020
Parte ricorrente sostiene di essersi vista imporre quattro ore di permesso in data 30 novembre benché avesse fruito quel giorno del riposo ordinario settimanale.
Parte convenuta allega che nella giornata del 30 novembre il ricorrente si sarebbe ripresentato in azienda dopo 46 ore anziché dopo 45 ore.
La giustificazione fornita dalla convenuta appare infondata ed in contrasto con la comunicazione inviata dal disponente che chiedeva all'autista di ripresentarsi al servizio lunedì ad ore 12:00 “dopo aver concluso la pausa regolare weekend” (doc. 8 ricorrente).
La mattina del 30 novembre, quindi, il ricorrente si trovava regolarmente in riposo ordinario, con la conseguenza che appare illegittima la condotta datoriale di attribuirgli quattro ore di peremesso.
Va disposto, pertanto, il ripristino di 4 ore di permesso.
FERIE E PERMESSI DI DICEMBRE 2020.
Parte ricorrente lamenta di avere subito una sospensione forzata dal lavoro per 4,5 giorni e quattro ore di permesso nelle giornate comprese tra il 26 ed il 30 dicembre
2020.
Parte convenuta sostiene che anche in quelle giornate si sarebbe verificato un blocco della viabilità ferroviaria analogo a quello già visto nel mese di novembre 2020.
Anche in questo caso l'istruttoria testimoniale ha dimostrato che il blocco della viabilità ha colpito circa il 40/50% dei mezzi aziendali, con la conseguenza che appare corretto disporre il ripristino di 2,25 giorni e di 2 ore di permesso.
FERIE AGOSTO 2021.
Parte ricorrente sostiene di essersi visto imporre dieci giornate di ferie non concordate nel mese di agosto 2021.
Parte convenuta esclude ogni illegittimità alla sua condotta, essendosi trattato delle consuete ferie di agosto.
L'istruttoria testimoniale ha permesso di accertare che per prassi aziendale nel mese di agosto venivano e vengono disposte ferie collettive.
6 Va escluso, pertanto, che sia connotata da illegittimità la condotta datoriale di collocare il lavoratore in ferie in quel mese.
FERIE ED INATTIVITÀ FORZATA OTTOBRE 2021.
Parte ricorrente lamenta di essere stato collocato senza consenso in ferie per 10 giorni nell'ottobre 2021 e di essersi visto imporre 5 giorni di inattività forzata, con perdita dell'indennità di trasferta.
Parte convenuta sostiene di avere preventivamente concordato col lavoratore la collocazione in ferie e sottolinea come fosse nota l'esigenza di smaltire ferie e permessi arretrati, avendo egli maturato alla fine del dicembre 2018 un notevole ammontare di ferie e permessi non goduti.
Tale ultima circostanza è vera solo in parte, avendo il ricorrente dimostrato attraverso la produzione della busta paga di dicembre 2018 che alla fine di quell'anno gli residuavano solo 2 ore di permesso e 5,5 giorni di ferie.
La convenuta ha, peraltro, dimostrato che alla fine del 2020 l'autista doveva ancora fruire di 16,5 giorni di ferie e di 15,96 ore di permesso (si confrontino busta paga dicembre 2020 e dichiarazioni testimoniali . Tes_1
Tuttavia è rimasta del tutto indimostrata la circostanza che il lavoratore fosse stato avvertito per tempo della collocazione in ferie, con la conseguenza che la condotta datoriale deve ritenersi illegittima sulla base di quanto già ritenuto dalla Corte
d'appello di Trento nella già citata sentenza n. 35/2021: si confronti, in particolare, pag. 10 della sentenza: avrebbe potuto collocare in ferie il Controparte_1
lavoratore solo per oggettive esigenze aziendali;
per accordo aziendale queste necessità avrebbero dovuto quanto meno essere comunicate alle RSU e salvo in ogni caso l'obbligo di preavviso al dipendente (ex art. 2109 comma 3 cod. civ.)”.
Deve, pertanto, disporsi il ripristino di 10 giornate di ferie ed il pagamento dell'indennità di trasferta con riferimento agli ulteriori 5 giorni di inattività forzata.
ASSENZE INGIUSTIFICATE GENNAIO 2023
Il ricorrente lamenta di essersi visto imputare illegittimamente sei giorni di assenza ingiustificata nel mese di gennaio 2023 (più precisamente nelle giornate dal 9 al 13 e del 16).
7 Parte convenuta esclude ogni illegittimità alla sua condotta, rilevando come il ricorrente, al rientro al lavoro dopo oltre 60 giorni di assenza, non si fosse presentato alla visita di idoneità obbligatoria, ed evidenziava, anzi, di aver tenuto nei suoi confronti un comportamento di miglior favore, atteso che le previsioni del ccnl le avrebbero consentito di licenziarlo.
L'assenza del giorno 9 gennaio non può essere considerata ingiustificata, essendo da tempo noto all'azienda che nella giornata del lunedì il ricorrente si sottoponeva a terapie ospedaliere e come fino a quel momento fosse invalsa la prassi di non richiedere ulteriore documentazione a comprova (si consideri, del resto, che nella mail di data 23/6/2023 doc. 15 della convenuta la data del 9 gennaio non rientra tra quelle per le quali viene lamentata la mancata comunicazione preventiva di assenza dal lavoro).
Del pari non può essere considerata ingiustificata l'assenza del giorno 10, giacche la email di convocazione per la visita medica reca l'orario di invio delle ore 11:00, laddove la visita era programmata per le successive ore 11:30, con palese impossibilità per il lavoratore di raggiungere tempestivamente lo studio medico.
Allo stesso modo non possono essere ritenute ingiustificate le assenze nelle giornate dall'11 al 16 gennaio, dal momento che dette assenze sono ascrivibili alla necessità del lavoratore di essere previamente sottoposto a visita medica e non essendo allo stesso addebitabile, come appena visto, la mancata presentazione alle visite del 9 e del 10 gennaio.
Ne consegue che la convenuta va condannata al pagamento in favore del ricorrente di euro 535,84 come quantificato a pagina 13 del ricorso e non oggetto di specifica contestazione da parte della datrice di lavoro.
ASSENZE INGIUSTIFICATE 2023 Pt_2
Il ricorrente lamenta di essersi visto considerare come ingiustificate le assenze nei giorni 15, 22, 23 29 maggio per insufficienza della documentazione a comprova della sua sottoposizione a terapie mediche in quelle giornate.
La convenuta nega che la documentazione allegata dal lavoratore fosse idonea a giustificare la sua assenza.
8 La tesi aziendale merita accoglimento, avendo la datrice di lavoro attraverso la produzione della email del 30 gennaio 2023 (doc. 13) come il lavoratore fosse stato reso espressamente edotto dell'insufficienza dei documenti fino a quel momento inviati, i quali attestavano la mera prenotazione della visita medica e non anche l'effettiva sottoposizione alla stessa.
A fronte di una comunicazione tanto chiara e della piena legittimità della relativa pretesa, a nulla vale rilevare come in passato fosse invalsa la prassi di accettare una documentazione palesemente incompleta.
Ne consegue che deve essere ritenuta corretta la condotta datoriale di ritenere ingiustificati i quattro giorni di assenza del maggio 2023.
PERMESSI AGOSTO 2023.
Il ricorrente lamenta di essersi visto assegnare complessive sei ore di permesso nelle giornate dell'1, 8 e 22 agosto 2023, mai richieste, nè fruite.
Parte convenuta nulla obietta in proposito.
Va, pertanto, disposto il ripristino di 6 ore di permesso relative all'anno 2023.
CONSEGUENZE RISARCITORIE.
Parte ricorrente chiede, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, il pagamento di euro 1.239,60, derivante dal mancato percepimento dell'indennità di trasferta di euro 30,99 giornalieri per 32 giorni tra ferie, permessi e assenze ingiustificate, 4 giorni dal 19 al 22 ottobre 2021 segnati come presenza ma senza percepire l'indennità
e 4 giorni dal 3 al 6 gennaio 2023 di permesso retribuito;
chiede, inoltre, il pagamento di euro 535,84 quale rimborso delle trattenute per assenza ingiustificata relative alle sei giornate comprese tra il 9 ed il 16 gennaio 2023.
Tale ultimo importo va senz'altro riconosciuto, come già indicato nella trattazione del relativo punto.
Quanto alla spettanza dell'indennità di trasferta in relazione ai giorni di ferie e di permesso illegittimi, giova ancora una volta richiamare la già citata sentenza 31/2021 della Corte d'appello di Trento ed affermarne la sicura debenza (si confrontino pagg.
17 e 18: “Il danno è stato indicato in …e comprende il risultato della moltiplicazione dei giorni di sospensione per l'ammontare dell'indennità
9 di trasferta giornaliera e la retribuzione per il giorno …. trattenuta per assenza ingiustificata”).
A fronte dei 32,5 giorni complessivi riconosciuti ai punti precedenti spetta al lavoratore l'importo di € 999,43 (= € 30,99*32,5).
Il danno patrimoniale complessivo ammonta, pertanto, ad euro 1.535,27, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Parte ricorrente chiede l'ulteriore importo di euro 8.260,92 a fronte di 46,25 giorni di sospensione arbitraria dal lavoro, quantificando tale danno in misura pari al doppio della retribuzione giornaliera di euro 89,307127.
Quanto alla ricorrenza di un danno non patrimoniale va ancora una volta fatta propria la motivazione della Corte d'appello di Trento nella più volte richiamata sentenza
31/2021: “Ritiene inoltre la Corte di accogliere anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, trattandosi di condotta vessatoria, oggettivamente ingiuriosa e in violazione dell'obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore ex art. 2087 cod. civ., idonea ad offenderne la dignità attraverso la negazione di diritti posti a presidio dell'integrità psicofisica della persona e a causare una sofferenza morale connessa alla consapevolezza dell'ingiustizia del trattamento subito”.
La quantificazione del danno operata dal ricorrente appare, però, eccessiva, dovendosi ritenere del tutto congrua la quantificazione del danno operata nella sentenza di cui sopra sulla base della retribuzione giornaliera.
Al ricorrente compete a tale titolo l'importo di euro 3.416,00 (=euro 89,30727 per
32,25 + 6 gg.), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
SPESE.
Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
10 Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando,
uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così
provvede:
1. dispone il ripristino di 17,25 giorni di ferie e di 20 ore di permesso;
2. condanna la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal ricorrente che viene determinato nel complessivo importo di euro 4.951,27, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3. condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente – e, per esso,
del difensore antistatario - delle spese di causa, che liquida in euro
2.000, oltre iva se dovuta, cnpa e 15%;
4. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Rovereto il 10 aprile 2025
Il Giudice
- dott. Michele Cuccaro –
11