Ordinanza cautelare 19 novembre 2020
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 22/04/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00745/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01035/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2020, proposto da
F.lli Antonioli S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Carducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carrara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Fantoni, Lucia Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
nelle parti di interesse per la ricorrente:
- della determina n. 3001 del 17/08/2020 del Settore servizi ambientali/marmo del Comune di Carrara, avente ad oggetto l’approvazione delle schede merceologiche dei materiali da taglio per usi ornamentali delle cave e delle loro tipologie merceologiche e produttive;
- della determina n. 3052 del 21/08/2020 del Settore servizi ambientali/marmo del Comune di Carrara, avente ad oggetto il canone di concessione degli agri marmiferi comunali e il contributo di estrazione di cui all'art. 36, comma 1, della l.r. n.35/2015 e s.m.i.;
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, conseguente, precedente e/o successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carrara;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il dott. Andrea Vitucci.
Rilevato che parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per non avere più interesse alla decisione del gravame, come da nota difensiva del 29 novembre 2024.
Ritenuto quindi di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Ritenuto di compensare le spese di lite, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO