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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/06/2024, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1519 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2021
TRA
, Agente della Riscossione per tutti gli ambiti provinciali Parte_1
nazionali, subentrata a titolo universale, in forza dell'art. 76 D.L. 25.05.2021 n. 73,
convertito con modificazioni dalla Legge 23.07.2021 n. 106, a Controparte_1
C.F. P.I. , elettivamente domiciliata in Agrigento, Via Papa P.IVA_1 P.IVA_2
Luciani n. 5, presso lo studio dell'Avv. Ligita Pilipaviciute.
appellante
E
, nato il [...] a [...] CP_2 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Torre e Stefania Virga. 2
appellato
Conclusioni dell'appellante: “ insistendo in tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto
nell'atto di citazione in appello nonché nelle note di trattazione scritta depositate in data
14.01.2022 e contesta integralmente la comparsa di costituzione e di risposta giacché
contiene difese infondate in fatto ed in diritto.”.
Conclusioni dell'appellato: “Piaccia Alla CORTE DI APPELLO DI PALERMO reietta ogni
contraria istanza eccezione - Confermarsi la sentenza di primo grado in ogni sua parte
poichè correttamente ha statuito circa la domanda dedotta in primo grado, il petitum e la
causa pendenti nel pieno rispetto anche del principio di cui all'art 112 cpc. Ivi compresa la
soccombenza al pagamento delle spese legali;
-Rigettare il presente appello poichè
integralmente insussistente nei richiami normativi e in ogni sua parte e per effetto
confermare la nullità della cartella oggetto di gravame priva di motivazione e di quanto già
dedotto con condanna di spese del presente gravame. In subordine, senza rinuncia
Org alcuna alle superiori richieste, si chiede a Corte di Appello Adita, ove le predette
rimanessero in tutto o in parte non accolte, la compensazione per parte appellata di tutte
le spese legali di entrambi i giudizi, e ciò in virtù di quanto prodotto ed emerso negli scritti
difensivi e della complessità del petitum e della causa petendi di cui al presente gravame
che non esauriscono le proprie ragioni nell'emessa cartella, quanto in un provvedimento
della P.A , che promona dall , Organizzazione_2
attraverso il quale con lo strumento del decreto, emesso e revocato, si vede negare
ancora oggi sine ragione e sine motivazione, ( difatti dalla cartella non si evince
motivazione alcuna) all'odierno appellato il diritto alla corresponsione di somme ancora 3
dovute, in virtù dello stesso, nonché si richiede la restituzione di acconti già concessi e ciò
in virtù di fatti di merito la cui sussistenza va comunque provata o contestata in un giudizio
cognizione piena, giudizio che ad oggi non ha sancito ancora nessun vincitore e nessuna
sentenza, e le cui sorti e statuizioni travolgerebbero la legittimità stessa della cartella de
qua e non di certo il contrario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 824 del 2 luglio 2021 il Tribunale di Agrigento, accogliendo l'opposizione proposta da , quale titolare della omonima impresa individuale, avverso la CP_2
cartella di pagamento n. 291 2018 0012386447000 notificatagli in data 19.11.2018 a mezzo p.e.c. da – opposizione afferente all'importo di euro 12.533,62 Controparte_1
oggetto di recupero disposto dall Organizzazione_3
mediante decreto di revoca di un finanziamento pubblico- dichiarava “priva di giuridica
efficacia la cartella di pagamento impugnata” e condannava l'ente esattore al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori, disponendone la distrazione a favore dei procuratori dell'attore.
In sintesi, il giudicante, dopo avere valutato che l'opponente avesse eccepito sia la mancanza del titolo esecutivo sia la presenza di “insanabili vizi formali”, riteneva fondate entrambe le doglianze, individuando, per quanto dato comprendere in un iter argomentativo non sempre lineare, la prima nel difetto di motivazione e di allegazione dell'”elenco degli atti
esecutivi” presupposti, la seconda nella irrituale notifica del su indicato decreto di revoca,
eseguita a mezzo p.e.c. e in relazione ad un file in formato “pdf” privo di firma digitale,
irritualità che avrebbe comportato l'inesistenza del titolo esecutivo. 4
Ha interposto appello cui è subentrata ope legis Controparte_1 [...]
, formulando i motivi di gravame che si esporranno nel prosieguo, Parte_1
riproponendo la richiesta di rigetto della opposizione e chiedendo la restituzione di quanto corrisposto alla controparte a titolo di spese processuali.
Ha resistito il CP_2
La causa, trattata in modalità “scritta”, è stata assunta in decisione alla data del 7.11.2023
con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
*****
L'appellante, dando atto di avere proposto ricorso in Cassazione in relazione ai profili di opposizione riconducibili alla previsione di cui all'art.617 c.p.c., ha lamentato, in relazione ai punti integranti opposizione all'esecuzione, che la sentenza di primo grado sia incorsa ripetutamente nel vizio di ultrapetizione avendo: 1) esteso il giudizio al contenuto dell'atto presupposto, ossia al decreto regionale con cui veniva disposto il recupero delle somme erogate al malgrado lo stesso opponente avesse specificato di avere già proposto CP_2
separato giudizio avverso tale provvedimento amministrativo, circostanza a sua volta dimostrativa del fatto che esso era giunto a conoscenza del destinatario;
2) attribuito il vizio di notifica – per l'effettuazione via p.e.c. e in assenza della c.d. “firma digitale” - a tale provvedimento quando invece l'opponente lo aveva addotto in relazione alla cartella di pagamento;
3) ritenuto che fosse onere dell provare la fondatezza Controparte_3
della pretesa creditoria malgrado l'atto presupposto fosse regolarmente giunto a conoscenza del che, infatti, lo aveva già impugnato. In ogni caso, contestava nel CP_2
merito tutti i vizi della cartella ritenuti addotti dalla controparte. 5
Il gravame, circoscritto alla verifica della sussistenza del diritto dell'appellante di procedere alla riscossione coattiva, è fondato.
Esaminando l'atto introduttivo del processo, va evidenziato che in esso l'opponente, dopo avere indicato in premessa la pendenza del giudizio intentato davanti allo stesso Tribunale
di Agrigento volto alla impugnazione del decreto assessoriale n.ro 214 del 14.2.2018 di revoca dei benefici economici in precedenza concessigli, effettuava una “ricostruzione della
vicenda in fatto e in diritto” afferente al finanziamento lamentando l'illegittimità sostanziale del provvedimento amministrativo di revoca, che, peraltro, gli sarebbe stato reso noto “con
comunicazione a mezzo pec, sempre priva di firma digitale, datata 12/04/2018 in totale
violazione delle più elementari norme sulla motivazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi della P.A.”; censurava, quindi, la cartella di pagamento “poiché priva di ogni
fondamento giuridico” e, “inoltre”, perché notificata a mezzo pec e priva della firma digitale;
aggiungeva, in ultimo, una casistica dei vizi che possono affliggere la cartella esattoriale;
nel petitum venivano invocati la declaratoria di nullità e/o annullabilità della cartella sopra indicata “per vizi propri della stessa e della notifica” e l'accertamento negativo della pretesa di “per tutto quanto suesposto, anche e soprattutto, perché è pendente Controparte_1
un giudizio di merito il cui esito decreterà e travolgerà inevitabilmente anche la legittimità
delle somme oggi richieste nella cartella de qua”.
Appare dunque evidente come la questione di una inesistenza dell'atto presupposto non era stata dedotta dall'opponente – che, come detto, si era limitato in sede di excursus degli avvenimenti, solo a menzionare, tra l'altro, una presunta irregolarità della comunicazione con cui aveva appreso della revoca delle provvidenze economiche – né fatta oggetto della opposizione;
anzi l'opponente sottolineava la pendenza di altro processo - che l'appellante 6
ha documentato essersi nelle more estinto ai sensi degli artt.108-309 c.p.c. - avente ad oggetto l'impugnativa del decreto assessoriale.
Pertanto, non ricorrendo una situazione di assenza di tempestiva conoscenza da parte dell'opponente dell'atto presupposto – atto che veniva espressamente menzionato nella cartella di pagamento, senza che vi fosse necessità per l'agente incaricato alla riscossione di soddisfare alcun altro onere di motivazione o di allegazione (v. Cass. S.U. 11722/2010 e gli ulteriori arresti della giurisprudenza di legittimità citati nell'atto di appello) - il Tribunale
non avrebbe potuto compiere alcuna valutazione su di esso, vieppiù in assenza del naturale contraddittore, ossia della Amministrazione pubblica azionante il credito, che l'opposta aveva chiesto vanamente di potere chiamare in giudizio.
In effetti il vizio afferente alle modalità di notifica (tramite p.e.c. e senza la c.d. “firma digitale) era stato dedotto come motivo di opposizione in relazione alla cartella di pagamento e non all'atto presupposto onde la sentenza di primo grado, lungi dal limitarsi ad una diversa qualificazione del petitum dell'opposizione, ne ha travisato il contenuto.
Tale motivo, ora correttamente focalizzato, risulta però infondato in quanto, da un lato, la legge consente la notifica con modalità telematiche, dall'altro non richiede la c.d. “firma digitale” (su tali questioni si rinvia a Cass. 30948/19, e conforme Cass. 35541/23). Del
resto, non si comprende come una eventuale irregolarità del procedimento notificatorio afferente alla cartella di pagamento possa tradursi in una inesistenza del titolo esecutivo.
Quanto ad altri asseriti vizi della cartella impugnata (che peraltro aveva anche ad oggetto anche un'altra somma, fondata su altro titolo in alcun modo contestato), l'opposizione non ne indicava alcuno specificamente, limitandosi alla elencazione di “alcuni esempi” che solo in questo grado la difesa del ha in parte circostanziato. In ogni caso, l'unica doglianza CP_2 7
che può ricondursi all'ambito della opposizione alla esecuzione, quella afferente al calcolo degli interessi, si presenta del tutto generica e comunque infondata, alla luce dell'analitico prospetto contenuto a pag.10 della cartella di pagamento impugnata. Quanto alle altre censure, la verifica esula dall'oggetto della presente delibazione, trattandosi di vizi che non incidono sull'an e sul quantum del diritto dell'appellante a procedere alla riscossione coattiva.
In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione all'esecuzione va rigettata. Non può, invece, essere delibata la domanda restitutoria avanzata in questo grado dall'appellante in quanto non risulta documentato l'adempimento spontaneo della statuizione della sentenza riformata afferente alla condanna alle spese.
Secondo il criterio generale di cui all'art.91 c.p.c., cui non si vede ragione per discostarsi,
l'appellato va condannato alla refusione delle spese di lite sostenute dalla controparte in entrambi i gradi del giudizio ma, tenuto conto della natura “mista” della originaria opposizione, per quanto riguarda il primo grado la condanna va ribaltata solo nella misura della metà degli importi liquidati, dovendosi imputare la restante quota alla opposizione di cui all'art.617 c.p.c. per la quale ancora pende il giudizio.
Pertanto, va condannato a rifondere alla controparte metà delle spese di CP_2
lite del primo grado, ossia l'importo di euro 1.000,00, e le spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.933,00 (parametri tariffari medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le altre fasi), oltre rimborso spese prenotate a debito e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, 8
in accoglimento dell'appello proposto da cui è subentrata Controparte_1
, avverso la sentenza n. 824/2021 emessa dal Parte_1
Tribunale di Agrigento il 2 luglio 2021,
rigetta l'opposizione alla esecuzione proposta da avverso la cartella di CP_2
pagamento n. 291 2018 0012386447000 notificatagli in data 19.11.2018 da
[...]
CP_1
Condanna l'appellato a rifondere all'appellante la metà delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.000,00, e le spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.933,00, oltre rimborso spese prenotate a debito, rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge.
Così deciso in Palermo in data 4.6.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1519 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2021
TRA
, Agente della Riscossione per tutti gli ambiti provinciali Parte_1
nazionali, subentrata a titolo universale, in forza dell'art. 76 D.L. 25.05.2021 n. 73,
convertito con modificazioni dalla Legge 23.07.2021 n. 106, a Controparte_1
C.F. P.I. , elettivamente domiciliata in Agrigento, Via Papa P.IVA_1 P.IVA_2
Luciani n. 5, presso lo studio dell'Avv. Ligita Pilipaviciute.
appellante
E
, nato il [...] a [...] CP_2 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Torre e Stefania Virga. 2
appellato
Conclusioni dell'appellante: “ insistendo in tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto
nell'atto di citazione in appello nonché nelle note di trattazione scritta depositate in data
14.01.2022 e contesta integralmente la comparsa di costituzione e di risposta giacché
contiene difese infondate in fatto ed in diritto.”.
Conclusioni dell'appellato: “Piaccia Alla CORTE DI APPELLO DI PALERMO reietta ogni
contraria istanza eccezione - Confermarsi la sentenza di primo grado in ogni sua parte
poichè correttamente ha statuito circa la domanda dedotta in primo grado, il petitum e la
causa pendenti nel pieno rispetto anche del principio di cui all'art 112 cpc. Ivi compresa la
soccombenza al pagamento delle spese legali;
-Rigettare il presente appello poichè
integralmente insussistente nei richiami normativi e in ogni sua parte e per effetto
confermare la nullità della cartella oggetto di gravame priva di motivazione e di quanto già
dedotto con condanna di spese del presente gravame. In subordine, senza rinuncia
Org alcuna alle superiori richieste, si chiede a Corte di Appello Adita, ove le predette
rimanessero in tutto o in parte non accolte, la compensazione per parte appellata di tutte
le spese legali di entrambi i giudizi, e ciò in virtù di quanto prodotto ed emerso negli scritti
difensivi e della complessità del petitum e della causa petendi di cui al presente gravame
che non esauriscono le proprie ragioni nell'emessa cartella, quanto in un provvedimento
della P.A , che promona dall , Organizzazione_2
attraverso il quale con lo strumento del decreto, emesso e revocato, si vede negare
ancora oggi sine ragione e sine motivazione, ( difatti dalla cartella non si evince
motivazione alcuna) all'odierno appellato il diritto alla corresponsione di somme ancora 3
dovute, in virtù dello stesso, nonché si richiede la restituzione di acconti già concessi e ciò
in virtù di fatti di merito la cui sussistenza va comunque provata o contestata in un giudizio
cognizione piena, giudizio che ad oggi non ha sancito ancora nessun vincitore e nessuna
sentenza, e le cui sorti e statuizioni travolgerebbero la legittimità stessa della cartella de
qua e non di certo il contrario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 824 del 2 luglio 2021 il Tribunale di Agrigento, accogliendo l'opposizione proposta da , quale titolare della omonima impresa individuale, avverso la CP_2
cartella di pagamento n. 291 2018 0012386447000 notificatagli in data 19.11.2018 a mezzo p.e.c. da – opposizione afferente all'importo di euro 12.533,62 Controparte_1
oggetto di recupero disposto dall Organizzazione_3
mediante decreto di revoca di un finanziamento pubblico- dichiarava “priva di giuridica
efficacia la cartella di pagamento impugnata” e condannava l'ente esattore al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori, disponendone la distrazione a favore dei procuratori dell'attore.
In sintesi, il giudicante, dopo avere valutato che l'opponente avesse eccepito sia la mancanza del titolo esecutivo sia la presenza di “insanabili vizi formali”, riteneva fondate entrambe le doglianze, individuando, per quanto dato comprendere in un iter argomentativo non sempre lineare, la prima nel difetto di motivazione e di allegazione dell'”elenco degli atti
esecutivi” presupposti, la seconda nella irrituale notifica del su indicato decreto di revoca,
eseguita a mezzo p.e.c. e in relazione ad un file in formato “pdf” privo di firma digitale,
irritualità che avrebbe comportato l'inesistenza del titolo esecutivo. 4
Ha interposto appello cui è subentrata ope legis Controparte_1 [...]
, formulando i motivi di gravame che si esporranno nel prosieguo, Parte_1
riproponendo la richiesta di rigetto della opposizione e chiedendo la restituzione di quanto corrisposto alla controparte a titolo di spese processuali.
Ha resistito il CP_2
La causa, trattata in modalità “scritta”, è stata assunta in decisione alla data del 7.11.2023
con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
*****
L'appellante, dando atto di avere proposto ricorso in Cassazione in relazione ai profili di opposizione riconducibili alla previsione di cui all'art.617 c.p.c., ha lamentato, in relazione ai punti integranti opposizione all'esecuzione, che la sentenza di primo grado sia incorsa ripetutamente nel vizio di ultrapetizione avendo: 1) esteso il giudizio al contenuto dell'atto presupposto, ossia al decreto regionale con cui veniva disposto il recupero delle somme erogate al malgrado lo stesso opponente avesse specificato di avere già proposto CP_2
separato giudizio avverso tale provvedimento amministrativo, circostanza a sua volta dimostrativa del fatto che esso era giunto a conoscenza del destinatario;
2) attribuito il vizio di notifica – per l'effettuazione via p.e.c. e in assenza della c.d. “firma digitale” - a tale provvedimento quando invece l'opponente lo aveva addotto in relazione alla cartella di pagamento;
3) ritenuto che fosse onere dell provare la fondatezza Controparte_3
della pretesa creditoria malgrado l'atto presupposto fosse regolarmente giunto a conoscenza del che, infatti, lo aveva già impugnato. In ogni caso, contestava nel CP_2
merito tutti i vizi della cartella ritenuti addotti dalla controparte. 5
Il gravame, circoscritto alla verifica della sussistenza del diritto dell'appellante di procedere alla riscossione coattiva, è fondato.
Esaminando l'atto introduttivo del processo, va evidenziato che in esso l'opponente, dopo avere indicato in premessa la pendenza del giudizio intentato davanti allo stesso Tribunale
di Agrigento volto alla impugnazione del decreto assessoriale n.ro 214 del 14.2.2018 di revoca dei benefici economici in precedenza concessigli, effettuava una “ricostruzione della
vicenda in fatto e in diritto” afferente al finanziamento lamentando l'illegittimità sostanziale del provvedimento amministrativo di revoca, che, peraltro, gli sarebbe stato reso noto “con
comunicazione a mezzo pec, sempre priva di firma digitale, datata 12/04/2018 in totale
violazione delle più elementari norme sulla motivazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi della P.A.”; censurava, quindi, la cartella di pagamento “poiché priva di ogni
fondamento giuridico” e, “inoltre”, perché notificata a mezzo pec e priva della firma digitale;
aggiungeva, in ultimo, una casistica dei vizi che possono affliggere la cartella esattoriale;
nel petitum venivano invocati la declaratoria di nullità e/o annullabilità della cartella sopra indicata “per vizi propri della stessa e della notifica” e l'accertamento negativo della pretesa di “per tutto quanto suesposto, anche e soprattutto, perché è pendente Controparte_1
un giudizio di merito il cui esito decreterà e travolgerà inevitabilmente anche la legittimità
delle somme oggi richieste nella cartella de qua”.
Appare dunque evidente come la questione di una inesistenza dell'atto presupposto non era stata dedotta dall'opponente – che, come detto, si era limitato in sede di excursus degli avvenimenti, solo a menzionare, tra l'altro, una presunta irregolarità della comunicazione con cui aveva appreso della revoca delle provvidenze economiche – né fatta oggetto della opposizione;
anzi l'opponente sottolineava la pendenza di altro processo - che l'appellante 6
ha documentato essersi nelle more estinto ai sensi degli artt.108-309 c.p.c. - avente ad oggetto l'impugnativa del decreto assessoriale.
Pertanto, non ricorrendo una situazione di assenza di tempestiva conoscenza da parte dell'opponente dell'atto presupposto – atto che veniva espressamente menzionato nella cartella di pagamento, senza che vi fosse necessità per l'agente incaricato alla riscossione di soddisfare alcun altro onere di motivazione o di allegazione (v. Cass. S.U. 11722/2010 e gli ulteriori arresti della giurisprudenza di legittimità citati nell'atto di appello) - il Tribunale
non avrebbe potuto compiere alcuna valutazione su di esso, vieppiù in assenza del naturale contraddittore, ossia della Amministrazione pubblica azionante il credito, che l'opposta aveva chiesto vanamente di potere chiamare in giudizio.
In effetti il vizio afferente alle modalità di notifica (tramite p.e.c. e senza la c.d. “firma digitale) era stato dedotto come motivo di opposizione in relazione alla cartella di pagamento e non all'atto presupposto onde la sentenza di primo grado, lungi dal limitarsi ad una diversa qualificazione del petitum dell'opposizione, ne ha travisato il contenuto.
Tale motivo, ora correttamente focalizzato, risulta però infondato in quanto, da un lato, la legge consente la notifica con modalità telematiche, dall'altro non richiede la c.d. “firma digitale” (su tali questioni si rinvia a Cass. 30948/19, e conforme Cass. 35541/23). Del
resto, non si comprende come una eventuale irregolarità del procedimento notificatorio afferente alla cartella di pagamento possa tradursi in una inesistenza del titolo esecutivo.
Quanto ad altri asseriti vizi della cartella impugnata (che peraltro aveva anche ad oggetto anche un'altra somma, fondata su altro titolo in alcun modo contestato), l'opposizione non ne indicava alcuno specificamente, limitandosi alla elencazione di “alcuni esempi” che solo in questo grado la difesa del ha in parte circostanziato. In ogni caso, l'unica doglianza CP_2 7
che può ricondursi all'ambito della opposizione alla esecuzione, quella afferente al calcolo degli interessi, si presenta del tutto generica e comunque infondata, alla luce dell'analitico prospetto contenuto a pag.10 della cartella di pagamento impugnata. Quanto alle altre censure, la verifica esula dall'oggetto della presente delibazione, trattandosi di vizi che non incidono sull'an e sul quantum del diritto dell'appellante a procedere alla riscossione coattiva.
In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione all'esecuzione va rigettata. Non può, invece, essere delibata la domanda restitutoria avanzata in questo grado dall'appellante in quanto non risulta documentato l'adempimento spontaneo della statuizione della sentenza riformata afferente alla condanna alle spese.
Secondo il criterio generale di cui all'art.91 c.p.c., cui non si vede ragione per discostarsi,
l'appellato va condannato alla refusione delle spese di lite sostenute dalla controparte in entrambi i gradi del giudizio ma, tenuto conto della natura “mista” della originaria opposizione, per quanto riguarda il primo grado la condanna va ribaltata solo nella misura della metà degli importi liquidati, dovendosi imputare la restante quota alla opposizione di cui all'art.617 c.p.c. per la quale ancora pende il giudizio.
Pertanto, va condannato a rifondere alla controparte metà delle spese di CP_2
lite del primo grado, ossia l'importo di euro 1.000,00, e le spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.933,00 (parametri tariffari medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le altre fasi), oltre rimborso spese prenotate a debito e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, 8
in accoglimento dell'appello proposto da cui è subentrata Controparte_1
, avverso la sentenza n. 824/2021 emessa dal Parte_1
Tribunale di Agrigento il 2 luglio 2021,
rigetta l'opposizione alla esecuzione proposta da avverso la cartella di CP_2
pagamento n. 291 2018 0012386447000 notificatagli in data 19.11.2018 da
[...]
CP_1
Condanna l'appellato a rifondere all'appellante la metà delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.000,00, e le spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.933,00, oltre rimborso spese prenotate a debito, rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge.
Così deciso in Palermo in data 4.6.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo