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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 642/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI ID, Presidente
ID PAOLO, OR
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2539/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Titolare Della Ditta Società_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400000270000 TRIBUTI VARI 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400000270000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400000270000 IRPEF-ALTRO 2014 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400000270000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400000270000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400000270000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400000270000 REGISTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400000270000 REGISTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400000270000 IRAP 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400000270000 IRAP 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400000270000 IRAP 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400000270000 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto indicato in epigrafe, il ricorrente impugnava avviso di iscrizione preventiva di ipoteca, notificata in data 26.3.2024 da Agenzia delle Entrate - Riscossione, riferita al mancato pagamento di numerose cartelle relative a tributi e imposte varie per diversi anni d'imposta.
Eccepiva il ricorrente la mancata notifica delle cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle stesse;
conseguentemente invocava l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato.
All'udienza del 10.10.25 la Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio, siccome l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, non convenuta, risultava tuttavia litisconsorte necessario.
Si costituiva quindi, con controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che chiedeva parimenti il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Risulta infatti, come emerge dalla produzione dell'Ente della riscossione, che le cartelle di pagamento cui si riferisce l'iscrizione preventiva di ipoteca oggi impugnata sono state ritualmente notificate.
A tal proposito occorre evidenziare che l'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 dispone: “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo” mentre il successivo art. 21, comma 1, prevede che “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Orbene, in tema di riscossione delle imposte, alla definitività dell'atto impositivo determinata dalla mancata impugnazione - e quindi dalla sostanziale acquiescenza - consegue che la pretesa tributaria nel merito non può più essere contestata, e l'atto oggi impugnato può essere annullato solo per vizi propri: secondo principi giurisprudenziali oramai consolidati, decorso infruttuosamente il termine per l'impugnazione, le singole cartelle divengono definitive e la pretesa tributaria portata dallo stesso si consolida, comportando l'impossibilità di rimettere in discussione la debenza del tributo. Di conseguenza, un'eventuale ricorso avverso la successiva iscrizione preventiva di ipoteca può essere proposto esclusivamente per vizi propri di quest'ultima, quale atto meramente consequenziale rispetto a quello impositivo, in applicazione degli artt. 21, comma 1, e 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Al momento della notifica della cartella, il termine prescrizionale non era decorso, e nulla ostava all'ente della riscossione per procedere, anche coattivamente, alla riscossione del debito erariale.
Il ricorso dunque non può essere accolto.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza, e possono determinarsi in euro 7.000,00 e precisamente: euro 4.000,00, oltre accessori previsti per legge, in favore di Ader;
euro 3.000,00 in favore di
Ade, somme tutte a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si quantificano in euro
7.000,00 e precisamente: euro 4.000,00, oltre accessori previsti per legge, in favore di Ader;
euro
3.000,00 in favore di Ade.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI ID, Presidente
ID PAOLO, OR
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2539/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Titolare Della Ditta Società_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400000270000 TRIBUTI VARI 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400000270000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400000270000 IRPEF-ALTRO 2014 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400000270000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400000270000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400000270000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400000270000 REGISTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400000270000 REGISTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400000270000 IRAP 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400000270000 IRAP 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400000270000 IRAP 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400000270000 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto indicato in epigrafe, il ricorrente impugnava avviso di iscrizione preventiva di ipoteca, notificata in data 26.3.2024 da Agenzia delle Entrate - Riscossione, riferita al mancato pagamento di numerose cartelle relative a tributi e imposte varie per diversi anni d'imposta.
Eccepiva il ricorrente la mancata notifica delle cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle stesse;
conseguentemente invocava l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato.
All'udienza del 10.10.25 la Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio, siccome l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, non convenuta, risultava tuttavia litisconsorte necessario.
Si costituiva quindi, con controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che chiedeva parimenti il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Risulta infatti, come emerge dalla produzione dell'Ente della riscossione, che le cartelle di pagamento cui si riferisce l'iscrizione preventiva di ipoteca oggi impugnata sono state ritualmente notificate.
A tal proposito occorre evidenziare che l'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 dispone: “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo” mentre il successivo art. 21, comma 1, prevede che “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Orbene, in tema di riscossione delle imposte, alla definitività dell'atto impositivo determinata dalla mancata impugnazione - e quindi dalla sostanziale acquiescenza - consegue che la pretesa tributaria nel merito non può più essere contestata, e l'atto oggi impugnato può essere annullato solo per vizi propri: secondo principi giurisprudenziali oramai consolidati, decorso infruttuosamente il termine per l'impugnazione, le singole cartelle divengono definitive e la pretesa tributaria portata dallo stesso si consolida, comportando l'impossibilità di rimettere in discussione la debenza del tributo. Di conseguenza, un'eventuale ricorso avverso la successiva iscrizione preventiva di ipoteca può essere proposto esclusivamente per vizi propri di quest'ultima, quale atto meramente consequenziale rispetto a quello impositivo, in applicazione degli artt. 21, comma 1, e 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Al momento della notifica della cartella, il termine prescrizionale non era decorso, e nulla ostava all'ente della riscossione per procedere, anche coattivamente, alla riscossione del debito erariale.
Il ricorso dunque non può essere accolto.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza, e possono determinarsi in euro 7.000,00 e precisamente: euro 4.000,00, oltre accessori previsti per legge, in favore di Ader;
euro 3.000,00 in favore di
Ade, somme tutte a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si quantificano in euro
7.000,00 e precisamente: euro 4.000,00, oltre accessori previsti per legge, in favore di Ader;
euro
3.000,00 in favore di Ade.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente