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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 58/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Natalino Sapone Consigliere
Manuela Morrone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. SANTORO MARIA TERESA e dell'avv. P.IVA_1
SANTORO SERGIO
appellante e
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CREACO
[...] P.IVA_2
FRANCESCO e dell'avv. LOMBARDO ROSA
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: previa ammissione della prova testimoniale come richiesta al punto IV dell'atto di appello: accogliere l'appello e per gli effetti, accertato che lo ha Parte_1
espletato per conto del , in regime di accreditamento con Controparte_2
l' prestazioni specialistiche Controparte_1
ambulatoriali nella branca Diagnostica per immagine- radiologia tradizionale per l'anno
2017, per un totale fatturato pari ad €. 248.510,11 al netto del ticket e della quota ricetta a carico dei pazienti, sul budget netto assegnato pari ad € 200.000,00 (tetto di spesa netto anno 2016), ricevendo in acconto, ad oggi, soltanto l'importo netto di €
142.236,70- condannare - per le ragioni esposte - l' Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a titolo di adempimento contrattuale in favore dello in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, della somma di €. 57.763,30 (euro cinquantasettemilasettecentosessantatre/30), relativa al saldo delle somme ancora dovute per l'anno 2017 nei limiti del tetto di spesa assegnato alla struttura ricorrente con il contratto sottoscritto per l'anno 2016 [somma data dalla differenza tra l'importo netto fatturato all' di ricompreso nei limiti del contratto per l'anno CP_3 Controparte_1
2016 (€. 200.000,00 budget netto) e gli acconti ricevuti nell'anno 2017 (€ 142.236,70)]
o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi convenzionali ex
D.lgv. n° 231/2002 e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
In via subordinata: condannare - per le ragioni esposte - l' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a pagare in
[...]
favore dello in persona del legale rappresentante pro – Parte_1
tempore, la somma di € 57.763,30 (euro cinquantasettemilasettecentosessantatre/30), a titolo di indebito arricchimento ex artt. 2041 e 2042 c.c. o comunque la somma di €
53.554,91 (euro cinquantatremilacinquecentocinquantaquattro/91) pari agli esborsi sostenuti dall'appellante per produrre le prestazioni sanitarie o, in ogni caso, la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi convenzionali ex D. lgv. n°
231/2002 e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via di estremo subordine, in caso di rigetto di tutte le superiori richieste, Voglia la
Corte di Appello compensare ai sensi dell'art. 92 c.p.c. delle spese legali liquidate nell'ordinanza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
pag. 2/8 per parte appellata: rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado;
condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze anche del secondo grado di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 31.05.2018 la (di seguito Parte_1 Pt_1
chiedeva la condanna della al pagamento in suo favore della Controparte_4 complessiva somma di € 57.763,30 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria, a titolo di saldo delle prestazioni sanitarie di diagnostica per immagine- radiologia rese nell'anno 2017, anche eventualmente ex art. 2041 c.c..
L' affermava di aver effettuato le attività di diagnostica per immagini/radiologia Pt_1 nell'anno 2017 in regime di accreditamento con il SSN e che il tetto di spesa applicabile, in mancanza della stipula di apposito contratto per l'anno 2017, era quello risultante dal contratto stipulato con l' in data 29.9.2016 per Controparte_4
l'anno 2016, contenente specifica clausola di prorogatio per l'anno successivo (art. 9).
Le prestazioni rese nell'anno 2017 erano state solo pagate solo in parte (per un totale di
€ 142.236,70), per cui chiedeva la corresponsione delle ulteriori somme dovute nei limiti del budget fissato in contratto (€ 57.763,30).
Si costituiva l' contestando la dovutezza delle somme richieste Controparte_4
ed in particolare eccependo la nullità della clausola n. 9 dei contratti nonché
Cont l'illegittimità del rifiuto di sottoscrivere il contratto proposto dall' per l'anno 2017. Cont L' contestava anche il difetto di legittimazione passiva, rilevando che il soggetto passivo dovrebbe essere individuato nella Regione Calabria e l'ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c., nonché l'inapplicabilità del d.lgs. 231/2002.
Rigettate le richieste istruttorie formulate da parte ricorrente, con ordinanza del
17.12.2019 e comunicata in data 19.12.20219, il Giudice rigettava la domanda del ricorrente Parte_1
Con atto di appello notificato il 19 gennaio 2020 lo Parte_2
impugnava l'ordinanza predetta, chiedendone l'integrale riforma.
[...]
L'appellante riteneva che il primo giudice avesse errato nella interpretazione della pag. 3/8 clausola di prorogatio, che doveva ritenersi valida ed assumersi quale regolamento contrattuale per le prestazioni rese, posto che tutti gli importi richiesti erano riferiti all'anno 2017 e maturati prima della convocazione del 13.3.2018 per la sottoscrizione del nuovo contratto, e che non si era verificato alcun rifiuto ingiustificato della proposta contrattuale. Inoltre, l'appellante impugnava il rigetto della domanda ex art. 2041 c.c.
L'appellante concludeva quindi chiedendo la riforma dell'ordinanza impugnata e la Cont condanna dell' al pagamento delle somme richieste per le prestazioni di laboratorio di analisi, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio l' ribadendo la correttezza della Controparte_4
pronuncia di primo grado e concludendo per il rigetto dell'appello.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
La Corte ritiene, infatti, che la sentenza di primo grado non abbia interpretato correttamente la clausola di cui all'art. 9 comma 2 del contratto del 2016 (Fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto, da concludersi per disciplinare le condizioni del sinallagma che regolamenterà i rapporti dell'anno successivo che, pertanto andrà a svolgere la sua efficacia contrattuale a decorrere dall'1 gennaio
2017, le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate) e non abbia tenuto adeguatamente conto delle risultanze processuali in merito alla mancata sottoscrizione del contratto per il 2018.
Il significato chiaro della clausola è che le condizioni contrattuali stabilite per il 2016 sono confermate, e quindi regolano i rapporti tra le parti, sino alla stipula del contratto che dovrà avere efficacia retroattiva, ossia dal 1 gennaio 2017. L'ipotesi della mancata sottoscrizione del contratto per il 2017 non è stata presa in considerazione nella clausola in esame, per cui – in difetto di sottoscrizione del contratto per il 2017 – le prestazioni rese nell'anno devono ritenersi disciplinate dal contratto del 2016. La sanzione per il rifiuto della sottoscrizione del contratto è in realtà contenuta nell'ultimo comma della clausola 14 del contratto, e prevede la sospensione dell'accreditamento della struttura.
pag. 4/8 La mancata sottoscrizione del contratto per il 2017, inoltre, non può essere imputata alla struttura, visto che la mancata presentazione ad una convocazione non costituisce prova del rifiuto definitivo della stipula. L'appellante ha infatti eccepito che la mancata comparizione era stata determinata dalla allegazione di uno schema di contratto vuoto,
Cont circostanza specifica non contestata dalla che non ha indicato quale sarebbe stato il limite di budget previsto per l'anno 2017 né le altre clausole contrattuali cui l'appellante avrebbe dovuto aderire. Né risulta che a seguito della mancata stipula siano stati azionati gli strumenti previsti dall'art. 14.3 (poiché non viene effettuata alcuna sospensione dell'accreditamento). Se è vero che la sospensione dell'accreditamento è effetto naturale della mancata stipula del contratto, si deve anche osservare che il
Cont decreto del commissario ad acta n. 128/2017 prevedeva che l dovesse definire i limiti di spesa per il 2017 per l'acquisto delle prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato accreditato, in modo da riassorbire la produzione erogata nei mesi precedenti
(nel caso di specie tutto l'anno) e che in caso di mancata sottoscrizione del contratto doveva applicarsi l'art. 8 quinquies comma 2 quinquies del D.Lgs. 502 del 1992.
La decisione impugnata appare quindi errata nel ritenere che la mancata stipula del contratto a seguito dell'invito del 16.3.2018, ossia dopo la conclusone dell'anno in cui sono state rese le prestazioni, abbia determinato la inapplicabilità della clausola di cui all'art. 9, sia in quanto detta clausola non conteneva una condizione risolutiva, sia in quanto non poteva dirsi avverata ai sensi dell'art. 1359 c.c., perché non verificatasi per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento. Come sopra evidenziato, la clausola è stata interpretata in modo differente nel corso dell'esecuzione dai contraenti, né risultava concluso il procedimento per la stipula del contratto del
2017, ed infine in quanto la fase di stipula era ancora in corso nel 2018, quando ormai il pagamento era esigibile in accordo con le condizioni transitorie vigenti, non risultando il rifiuto ufficiale del contratto da parte della ricorrente. La documentazione prodotta dall'appellata (come la nota del 8.3.2018 del commissiario ad acta) dimostra che non era stata avviata la procedura in essa indicata per il caso di mancata stipula del contratto, che prevedeva la redazione di un verbale da cui risultasse il rifiuto di stipulare il contratto e la trasmissione del verbale al commissario per l'avvio della sospensione dell'accreditamento.
pag. 5/8 La legittimità del regime di proroga delle condizioni contrattuali è stato oggetto del vaglio della giurisprudenza amministrativa, che ha osservato come le caratteristiche ed il volume delle prestazioni “non sono oggetto di una vera e propria negoziazione, bensì discendono dalla programmazione di cui al Piano preventivo annuale regionale, al fine di razionalizzare il sistema delle prestazioni sanitarie sul territorio”. Ne discende, secondo il Consiglio di Stato, che nell'attuale assetto ordinamentale, in cui strutture pubbliche e private concorrono a garantire i livelli essenziali di assistenza, espressione del diritto alla salute costituzionalmente garantito, che nessuna interruzione dell'erogazione delle prestazioni può essere ipotizzata, “né tanto meno risulta ipotizzabile che gli stessi operatori continuino ad erogare il servizio in assenza di alcuna previsione contrattuale, seppur provvisoria”.
Come osservato in caso analogo anche dallo stesso Tribunale di Reggio Calabria (cfr. sentenza del 26.6.2024) “la clausola che consente un regime di proroga per lo svolgimento delle prestazioni risulta “funzionale al sistema e finalizzata al regolare svolgimento del sistema sanitario” ed il periodo di proroga non appare indeterminato, essendo “chiaramente determinabile e contenibile da parte dell'Amministrazione stessa in ragione dei tempi dalla stessa dipendenti per la stipula del nuovo contratto (ovvero la proposizione del nuovo schema tipo alle strutture accreditate)”.
Posta dunque la piena legittimità della clausola di proroga di cui all'articolo 9.2. dell'accordo stipulato nell'anno 2016, da ritenersi vigente anche nel 2017, si deve accogliere la domanda dell'appellante, essendo le prestazioni effettuate ricomprese nel tetto massimo di spesa previsto in contratto, in difetto di prova dell'assegnazione di un tetto di spesa inferiore per il 2017.
Anche volendo valorizzare la clausola di salvaguardi del contratto del 2016, che all'art. 14, prevede che "Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto", e ritenere applicabile il tetto massimo di spesa per il 2017, si deve osservare che il decreto del Commissario ad acta n. 128/2017, stabilisce i tetti massima di spesa per ogni azienda sanitaria provinciale della Regione e poi demanda pag. 6/8 Cont alle singole di ripartire detto tetto tra le strutture, ripartizione che non risulta attuata. Anche sotto detto profilo, la contestazione di superamento del budget per il
2017 non risulta documentata.
L'onere della prova in merito all'esistenza del tetto massimo di spesa ed al suo Cont superamento da parte della ricorrente era posto a carico dell' Sul punto, la Corte fa propria la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che “il mancato superamento del tetto di spesa fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice
(struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 cod. civ., a carico della parte debitrice (A.S.L.)” (Cass. n.
3403/2018; cfr. altresì 2324/2018, 26234/2019, 5661/2021).
In sintesi, la eventuale fissazione di un tetto massimo di spesa per il 2017 inferiore a quello stabilito per il 2016 era certamente legittimo alla luce del regolamento contrattuale sottoscritto, anche in regime di prorogatio, e tuttavia l'esistenza di questo tetto e l'effettivo importo assegnato alla singola struttura (da inserire anche nella proposta contrattuale) doveva essere indicato e provato dall'appellato.
In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in riforma dell'ordinanza impugnata, si deve condannare l' al pagamento della somma di € 262.913,48, Controparte_4
oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002, applicabili in ragione della validità del contratto stipulato tra le parti in forma scritta. Si deve, invece, escludere la rivalutazione delle somme, trattandosi di debito di valuta.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per entrambi i gradi di giudizio secondo le tariffe minime – in considerazione del valore del giudizio, del rito sommario del primo grado e della serialità delle questioni esaminate in questa giudizio – previste per le cause di valore sino ad € 260,00.000 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal
D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti nei seguenti termini: € 7.052,00 per il primo grado (€ 1.276,00 fase studio, € 814,00 fase introduttiva, € 2.835,00 fase trattazione, € 2.127,00 fase decisoria) ed € 7.160,00 per il presente grado (€ 1.489,00,00 fase studio, € 956,00 fase introduttiva, € 2.1630,00 fase trattazione, € 2.552,00 fase decisoria).
pag. 7/8
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso l'ordinanza ex art. 702 Parte_1
bis c.p.c. emessa in data 17.12.2019 dal Tribunale di Reggio di Calabria così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna l' CP_4
al pagamento della somma di € 57.763,30, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231 del
[...]
2002 dalla scadenza delle fatture al soddisfo;
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 14.212,00 per compensi ed € 1.585,08 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 08/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 58/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Natalino Sapone Consigliere
Manuela Morrone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. SANTORO MARIA TERESA e dell'avv. P.IVA_1
SANTORO SERGIO
appellante e
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CREACO
[...] P.IVA_2
FRANCESCO e dell'avv. LOMBARDO ROSA
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: previa ammissione della prova testimoniale come richiesta al punto IV dell'atto di appello: accogliere l'appello e per gli effetti, accertato che lo ha Parte_1
espletato per conto del , in regime di accreditamento con Controparte_2
l' prestazioni specialistiche Controparte_1
ambulatoriali nella branca Diagnostica per immagine- radiologia tradizionale per l'anno
2017, per un totale fatturato pari ad €. 248.510,11 al netto del ticket e della quota ricetta a carico dei pazienti, sul budget netto assegnato pari ad € 200.000,00 (tetto di spesa netto anno 2016), ricevendo in acconto, ad oggi, soltanto l'importo netto di €
142.236,70- condannare - per le ragioni esposte - l' Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a titolo di adempimento contrattuale in favore dello in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, della somma di €. 57.763,30 (euro cinquantasettemilasettecentosessantatre/30), relativa al saldo delle somme ancora dovute per l'anno 2017 nei limiti del tetto di spesa assegnato alla struttura ricorrente con il contratto sottoscritto per l'anno 2016 [somma data dalla differenza tra l'importo netto fatturato all' di ricompreso nei limiti del contratto per l'anno CP_3 Controparte_1
2016 (€. 200.000,00 budget netto) e gli acconti ricevuti nell'anno 2017 (€ 142.236,70)]
o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi convenzionali ex
D.lgv. n° 231/2002 e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
In via subordinata: condannare - per le ragioni esposte - l' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a pagare in
[...]
favore dello in persona del legale rappresentante pro – Parte_1
tempore, la somma di € 57.763,30 (euro cinquantasettemilasettecentosessantatre/30), a titolo di indebito arricchimento ex artt. 2041 e 2042 c.c. o comunque la somma di €
53.554,91 (euro cinquantatremilacinquecentocinquantaquattro/91) pari agli esborsi sostenuti dall'appellante per produrre le prestazioni sanitarie o, in ogni caso, la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi convenzionali ex D. lgv. n°
231/2002 e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via di estremo subordine, in caso di rigetto di tutte le superiori richieste, Voglia la
Corte di Appello compensare ai sensi dell'art. 92 c.p.c. delle spese legali liquidate nell'ordinanza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
pag. 2/8 per parte appellata: rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado;
condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze anche del secondo grado di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 31.05.2018 la (di seguito Parte_1 Pt_1
chiedeva la condanna della al pagamento in suo favore della Controparte_4 complessiva somma di € 57.763,30 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria, a titolo di saldo delle prestazioni sanitarie di diagnostica per immagine- radiologia rese nell'anno 2017, anche eventualmente ex art. 2041 c.c..
L' affermava di aver effettuato le attività di diagnostica per immagini/radiologia Pt_1 nell'anno 2017 in regime di accreditamento con il SSN e che il tetto di spesa applicabile, in mancanza della stipula di apposito contratto per l'anno 2017, era quello risultante dal contratto stipulato con l' in data 29.9.2016 per Controparte_4
l'anno 2016, contenente specifica clausola di prorogatio per l'anno successivo (art. 9).
Le prestazioni rese nell'anno 2017 erano state solo pagate solo in parte (per un totale di
€ 142.236,70), per cui chiedeva la corresponsione delle ulteriori somme dovute nei limiti del budget fissato in contratto (€ 57.763,30).
Si costituiva l' contestando la dovutezza delle somme richieste Controparte_4
ed in particolare eccependo la nullità della clausola n. 9 dei contratti nonché
Cont l'illegittimità del rifiuto di sottoscrivere il contratto proposto dall' per l'anno 2017. Cont L' contestava anche il difetto di legittimazione passiva, rilevando che il soggetto passivo dovrebbe essere individuato nella Regione Calabria e l'ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c., nonché l'inapplicabilità del d.lgs. 231/2002.
Rigettate le richieste istruttorie formulate da parte ricorrente, con ordinanza del
17.12.2019 e comunicata in data 19.12.20219, il Giudice rigettava la domanda del ricorrente Parte_1
Con atto di appello notificato il 19 gennaio 2020 lo Parte_2
impugnava l'ordinanza predetta, chiedendone l'integrale riforma.
[...]
L'appellante riteneva che il primo giudice avesse errato nella interpretazione della pag. 3/8 clausola di prorogatio, che doveva ritenersi valida ed assumersi quale regolamento contrattuale per le prestazioni rese, posto che tutti gli importi richiesti erano riferiti all'anno 2017 e maturati prima della convocazione del 13.3.2018 per la sottoscrizione del nuovo contratto, e che non si era verificato alcun rifiuto ingiustificato della proposta contrattuale. Inoltre, l'appellante impugnava il rigetto della domanda ex art. 2041 c.c.
L'appellante concludeva quindi chiedendo la riforma dell'ordinanza impugnata e la Cont condanna dell' al pagamento delle somme richieste per le prestazioni di laboratorio di analisi, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio l' ribadendo la correttezza della Controparte_4
pronuncia di primo grado e concludendo per il rigetto dell'appello.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
La Corte ritiene, infatti, che la sentenza di primo grado non abbia interpretato correttamente la clausola di cui all'art. 9 comma 2 del contratto del 2016 (Fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto, da concludersi per disciplinare le condizioni del sinallagma che regolamenterà i rapporti dell'anno successivo che, pertanto andrà a svolgere la sua efficacia contrattuale a decorrere dall'1 gennaio
2017, le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate) e non abbia tenuto adeguatamente conto delle risultanze processuali in merito alla mancata sottoscrizione del contratto per il 2018.
Il significato chiaro della clausola è che le condizioni contrattuali stabilite per il 2016 sono confermate, e quindi regolano i rapporti tra le parti, sino alla stipula del contratto che dovrà avere efficacia retroattiva, ossia dal 1 gennaio 2017. L'ipotesi della mancata sottoscrizione del contratto per il 2017 non è stata presa in considerazione nella clausola in esame, per cui – in difetto di sottoscrizione del contratto per il 2017 – le prestazioni rese nell'anno devono ritenersi disciplinate dal contratto del 2016. La sanzione per il rifiuto della sottoscrizione del contratto è in realtà contenuta nell'ultimo comma della clausola 14 del contratto, e prevede la sospensione dell'accreditamento della struttura.
pag. 4/8 La mancata sottoscrizione del contratto per il 2017, inoltre, non può essere imputata alla struttura, visto che la mancata presentazione ad una convocazione non costituisce prova del rifiuto definitivo della stipula. L'appellante ha infatti eccepito che la mancata comparizione era stata determinata dalla allegazione di uno schema di contratto vuoto,
Cont circostanza specifica non contestata dalla che non ha indicato quale sarebbe stato il limite di budget previsto per l'anno 2017 né le altre clausole contrattuali cui l'appellante avrebbe dovuto aderire. Né risulta che a seguito della mancata stipula siano stati azionati gli strumenti previsti dall'art. 14.3 (poiché non viene effettuata alcuna sospensione dell'accreditamento). Se è vero che la sospensione dell'accreditamento è effetto naturale della mancata stipula del contratto, si deve anche osservare che il
Cont decreto del commissario ad acta n. 128/2017 prevedeva che l dovesse definire i limiti di spesa per il 2017 per l'acquisto delle prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato accreditato, in modo da riassorbire la produzione erogata nei mesi precedenti
(nel caso di specie tutto l'anno) e che in caso di mancata sottoscrizione del contratto doveva applicarsi l'art. 8 quinquies comma 2 quinquies del D.Lgs. 502 del 1992.
La decisione impugnata appare quindi errata nel ritenere che la mancata stipula del contratto a seguito dell'invito del 16.3.2018, ossia dopo la conclusone dell'anno in cui sono state rese le prestazioni, abbia determinato la inapplicabilità della clausola di cui all'art. 9, sia in quanto detta clausola non conteneva una condizione risolutiva, sia in quanto non poteva dirsi avverata ai sensi dell'art. 1359 c.c., perché non verificatasi per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento. Come sopra evidenziato, la clausola è stata interpretata in modo differente nel corso dell'esecuzione dai contraenti, né risultava concluso il procedimento per la stipula del contratto del
2017, ed infine in quanto la fase di stipula era ancora in corso nel 2018, quando ormai il pagamento era esigibile in accordo con le condizioni transitorie vigenti, non risultando il rifiuto ufficiale del contratto da parte della ricorrente. La documentazione prodotta dall'appellata (come la nota del 8.3.2018 del commissiario ad acta) dimostra che non era stata avviata la procedura in essa indicata per il caso di mancata stipula del contratto, che prevedeva la redazione di un verbale da cui risultasse il rifiuto di stipulare il contratto e la trasmissione del verbale al commissario per l'avvio della sospensione dell'accreditamento.
pag. 5/8 La legittimità del regime di proroga delle condizioni contrattuali è stato oggetto del vaglio della giurisprudenza amministrativa, che ha osservato come le caratteristiche ed il volume delle prestazioni “non sono oggetto di una vera e propria negoziazione, bensì discendono dalla programmazione di cui al Piano preventivo annuale regionale, al fine di razionalizzare il sistema delle prestazioni sanitarie sul territorio”. Ne discende, secondo il Consiglio di Stato, che nell'attuale assetto ordinamentale, in cui strutture pubbliche e private concorrono a garantire i livelli essenziali di assistenza, espressione del diritto alla salute costituzionalmente garantito, che nessuna interruzione dell'erogazione delle prestazioni può essere ipotizzata, “né tanto meno risulta ipotizzabile che gli stessi operatori continuino ad erogare il servizio in assenza di alcuna previsione contrattuale, seppur provvisoria”.
Come osservato in caso analogo anche dallo stesso Tribunale di Reggio Calabria (cfr. sentenza del 26.6.2024) “la clausola che consente un regime di proroga per lo svolgimento delle prestazioni risulta “funzionale al sistema e finalizzata al regolare svolgimento del sistema sanitario” ed il periodo di proroga non appare indeterminato, essendo “chiaramente determinabile e contenibile da parte dell'Amministrazione stessa in ragione dei tempi dalla stessa dipendenti per la stipula del nuovo contratto (ovvero la proposizione del nuovo schema tipo alle strutture accreditate)”.
Posta dunque la piena legittimità della clausola di proroga di cui all'articolo 9.2. dell'accordo stipulato nell'anno 2016, da ritenersi vigente anche nel 2017, si deve accogliere la domanda dell'appellante, essendo le prestazioni effettuate ricomprese nel tetto massimo di spesa previsto in contratto, in difetto di prova dell'assegnazione di un tetto di spesa inferiore per il 2017.
Anche volendo valorizzare la clausola di salvaguardi del contratto del 2016, che all'art. 14, prevede che "Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto", e ritenere applicabile il tetto massimo di spesa per il 2017, si deve osservare che il decreto del Commissario ad acta n. 128/2017, stabilisce i tetti massima di spesa per ogni azienda sanitaria provinciale della Regione e poi demanda pag. 6/8 Cont alle singole di ripartire detto tetto tra le strutture, ripartizione che non risulta attuata. Anche sotto detto profilo, la contestazione di superamento del budget per il
2017 non risulta documentata.
L'onere della prova in merito all'esistenza del tetto massimo di spesa ed al suo Cont superamento da parte della ricorrente era posto a carico dell' Sul punto, la Corte fa propria la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che “il mancato superamento del tetto di spesa fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice
(struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 cod. civ., a carico della parte debitrice (A.S.L.)” (Cass. n.
3403/2018; cfr. altresì 2324/2018, 26234/2019, 5661/2021).
In sintesi, la eventuale fissazione di un tetto massimo di spesa per il 2017 inferiore a quello stabilito per il 2016 era certamente legittimo alla luce del regolamento contrattuale sottoscritto, anche in regime di prorogatio, e tuttavia l'esistenza di questo tetto e l'effettivo importo assegnato alla singola struttura (da inserire anche nella proposta contrattuale) doveva essere indicato e provato dall'appellato.
In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in riforma dell'ordinanza impugnata, si deve condannare l' al pagamento della somma di € 262.913,48, Controparte_4
oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002, applicabili in ragione della validità del contratto stipulato tra le parti in forma scritta. Si deve, invece, escludere la rivalutazione delle somme, trattandosi di debito di valuta.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per entrambi i gradi di giudizio secondo le tariffe minime – in considerazione del valore del giudizio, del rito sommario del primo grado e della serialità delle questioni esaminate in questa giudizio – previste per le cause di valore sino ad € 260,00.000 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal
D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti nei seguenti termini: € 7.052,00 per il primo grado (€ 1.276,00 fase studio, € 814,00 fase introduttiva, € 2.835,00 fase trattazione, € 2.127,00 fase decisoria) ed € 7.160,00 per il presente grado (€ 1.489,00,00 fase studio, € 956,00 fase introduttiva, € 2.1630,00 fase trattazione, € 2.552,00 fase decisoria).
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso l'ordinanza ex art. 702 Parte_1
bis c.p.c. emessa in data 17.12.2019 dal Tribunale di Reggio di Calabria così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna l' CP_4
al pagamento della somma di € 57.763,30, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231 del
[...]
2002 dalla scadenza delle fatture al soddisfo;
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 14.212,00 per compensi ed € 1.585,08 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 08/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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