Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1197/2024
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 12 marzo 2025
All'udienza del 12/02/2025 alle ore 9.43 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'avv.
Elisabetta Iamundo nell'interesse dell'appellante la quale chiede dichiararsi la contumacia del e, in assenza di richieste istruttorie ed autorizzata in Controparte_1 tal senso, precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente.
Nessuno è presente per il non costituito. Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa dando lettura in udienza della sentenza di seguito trascritta.
R.G. n. 1197/2024
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * *
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al R.G./C. in epigrafe vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Iamundo
- appellante -
1
(c.f. ), in persona del Sindaco legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore
- appellato contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palmi n. 201 pubblicata in data 7/10/2024.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 12/03/2025.
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/11/2023 innanzi al Giudice di Pace di Palmi il sig. ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento di Parte_1 violazione al codice della strada n. N.R.G.3026/2023 - L 3028/2023 del 7/08/2023 con il quale il ha comminato la sanzione pecuniaria di € 156,10. Controparte_1
Il non si è costituito. Controparte_1
Il Giudice di Pace di Palmi con sentenza n. 201/2024 ha accolto integralmente l'opposizione ma ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite con la seguente motivazione: “Non vi è luogo ad una pronuncia sulle spese di giudizio, attesa la mancata attività difensiva del .”. Controparte_1
Con atto di citazione in appello ha proposto appello avverso Parte_1
l'indicata statuizione limitatamente al capo di sentenza concernente la compensazione delle spese di lite lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto di disciplina sulla regolamentazione delle spese di lite nei confronti del CP_1
segnalando che l'assenza di costituzione e difesa non è profilo che attiene alla
[...] OM processuale e che può determinare la compensazione delle spese.
Il non si è costituito. Controparte_1
Il Tribunale ritiene che l'appello sia chiaramente fondato.
A) E' noto che la regolamentazione delle spese di lite è normativamente strutturata su una regola generale prevista dall'art. 91 c.p.c. (cioè l'attribuzione del carico delle spese al soccombente) e su un'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 92 c.p.c. (la compensazione totale o parziale) il cui presupposto è costituito dalla OM reciproca o da altre gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad esplicitare nella motivazione.
L'art. 92 c.p.c. – nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie – dispone infatti che “Se vi è OM reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il
2 giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” ma la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 ha nella sostanza reintrodotto il criterio integrativo delle “altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione” che già connotava la disciplina prima della novella del 2014.
La regola, dunque, è nel senso che l'onere economico del processo non possa che gravare sulla parte a cui può essere rimproverata la responsabilità per l'instaurazione dello stesso, cioè alla parte che con il suo contegno ha reso necessario il procedimento giudiziale ed ha di fatto costretto la controparte alla proposizione della domanda quale unica strada “legale” per ottenere il riconoscimento del suo diritto.
E' un'applicazione del generale principio della “responsabilità del processo” che è ormai acquisito anche nella recente legislazione e nell'elaborazione giurisprudenziale ed al quale si riferiscono tutti gli istituti che regolano l'imputazione dei costi del processo.
Chi sbaglia, chi con la sua condotta costringe all'instaurazione di una lite giudiziaria deve sopportarne i costi;
chi ha ragione e si affida al sistema giustizia per la tutela dei suoi diritti deve poterlo fare in modo pieno e senza “remore” sul possibile
“costo finale”. E' un principio cardine per evitare che “il protrarsi della lite” divenga il campo preferito dell'inadempiente.
E' evidente che se nella lite vi è una OM reciproca, cioè una
“responsabilità reciproca del processo”, il carico degli oneri può essere ripartito tra le parti in ragione dell'importanza della OM (l'eccezione alla regola introdotta dall'art. 92 c.p.c.).
Il criterio per ponderare la reciproca OM finalizzata alla regolamentazione dei costi del processo è stato efficacemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di OM reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della OM dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato
l'oggetto della lite nel suo complesso” (Cass. n. 1703 del 24/01/2013).
Dunque, ai fini della valutazione sulle spese di lite la OM deve essere valutata non in maniera “aritmetica” collegata al numero delle domande formulate dalle parti ma avendo riguardo all'assetto della lite ed alla posizione delle parti nel loro complesso.
Il giudice può, altresì, valorizzare nel contesto dell'eccezione alla regola anche circostanze diverse dalla OM reciproca;
ma deve trattarsi – come detto – di
“gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.
Nell'ambito del rapporto “regola/eccezione” la Suprema Corte ha chiarito che il contegno della parte che abbia riconosciuto il diritto altrui deve essere diversamente
3 valorizzato in rapporto al momento nel quale detto riconoscimento è stato comunicato, di guisa che un'ammissione fatta ante causam ribalta l'equilibrio della OM
(perché l'attore non avrebbe più dovuto adire il sistema giustizia) mentre quella resa nota in corso di causa non incide sulla responsabilità del processo quanto meno per le attività sino a quel momento resesi necessarie (Cass. n. 189 del 9/01/2017: “La OM non va esclusa nel caso in cui il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell'attore, posto che la OM non va riferita all'espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio, che può anche mancare, ma al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo”).
Infine in virtù dell'espresso richiamo normativo la compensazione anche parziale delle spese può essere giustificata “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, cioè nelle ipotesi in cui la responsabilità per lo sfogo giudiziario della controversia non sia legata ad una scelta “irresponsabile” di una delle parti ma all'oggettivo dubbio sulla soluzione giuridica dettato da incertezza interpretativa ovvero dalla novità della questione giuridica.
E' evidente che in tal caso è onere del giudicante esplicitare quale sia il contrasto nell'elaborazione giurisprudenziale ovvero la questione non ancora adeguatamente scrutinata in dottrina e giurisprudenza che sorregga la compensazione.
La necessità dell'esplicitazione delle ragioni della decisione è funzionale anche al controllo in fase di gravame, atteso che proprio rispetto alla specifica motivazione adottata in prime cure il giudice dell'appello deve valutare – ovviamente in relazione alle distinte censure dell'appellante – se effettivamente sussista la OM reciproca oppure se vi siano gravi ed eccezionali ragioni o ancora se realmente sia presente nell'elaborazione giurisprudenziale del momento di instaurazione della lite un contrasto interpretativo o una questione nuova.
B) Il Giudice di Pace nell'impugnata sentenza non ha fatto corretta applicazione di tali principi atteso che ha compensato le spese di lite nel rapporto processuale tra l'opponente vittorioso ed il soccombente richiamando una circostanza (“… CP_1
Non vi è luogo ad una pronuncia sulle spese di giudizio, attesa la mancata attività difensiva del ...”) che in alcun modo può incidere sul principio della Controparte_1 OM e che, anzi, delineano una maggiore responsabilità del resistente opposto che ha dato corso al giudizio nonostante la semplicità in fatto e diritto della vicenda che ha giustificato la mancata difesa ma che al contempo avrebbe imposto una condotta pre- processuale finalizzata ad evitare la lite (per esempio non notificando la contravvenzione se decorso il termine di legge).
4 Sotto il profilo della OM processuale, della responsabilità per il processo, la mancata costituzione non ha alcun riflesso mitigante. Semmai tale contegno può essere valorizzato sulla misura del compenso ma nel riconoscimento della piena OM.
La sentenza appellata deve essere in parte qua riformata con la condanna all'intera refusione delle spese in favore dell'opponente in prime cure.
Tali spese si liquidano in € 43,00 per esborsi ed € 207,00 per compensi, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge.
Al riguardo va osservato che il valore della causa in prime cure era di € 156,10 sicché in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (tab. 1) il compenso per le varie fasi avrebbe dovuto oscillare tra un minimo di € 34,00 ed un massimo di €
136,00 per la fase di studio, tra un minimo di € 34,00 ed un massimo di € 130,00 per la fase introduttiva, tra un minimo di € 71,00 ed un massimo di € 284,00 per la fase decisionale (non essendo stata dimostrata in atti l'espletamento della fase di trattazione).
Fatto salvo, ovviamente, il potere di derogare in peius o in melius previa adeguata ed espressa motivazione.
Attesa la semplicità della prospettazione dell'atto di opposizione ed il suo sviluppo, si ritiene congruo liquidare il compenso spettante al difensore per il giudizio di primo grado nella misura media per la fase di studio ed introduttiva ed in quella minima per la fase decisionale (senza istruttoria).
Il regolamento delle spese di lite del presente grado segue la OM e la liquidazione è operata come in dispositivo con i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, sul valore della causa (corrispondente al compenso richiesto – Cass. n. 27871 del
23/11/2017), con riconoscimento delle fasi di studio, introduttive e di decisione
(quest'ultima al minimo in ragione della semplicità in fatto e diritto e dell'assenza di attività deduttiva diversa da quella dell'atto introduttivo;
fase istruttoria non espletata).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto di Parte_1 nei confronti del avverso la sentenza n. 201/2024 del Giudice di Controparte_1
Pace di Palmi, così provvede:
• in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il alla Controparte_1 refusione delle spese di lite del primo grado in favore di nella Parte_1 misura complessiva di € 43,00 per esborsi ed € 207,00 per compenso, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge;
con distrazione in favore dell'avv. Elisabetta
Iamundo dichiaratosi antistatario;
5 • condanna il alla refusione delle spese di lite del presente grado Controparte_1 in favore di che liquida in € 91,50 per esborsi ed € 362,00 per Parte_1 compenso oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge;
con distrazione in favore dell'avv. Elisabetta Iamundo dichiaratosi antistatario.
• Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
6