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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/10/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 351/2023 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Minori - Volontaria CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott. Franco Davini - Presidente
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere relatore
Dott. Lucia Franzese - Giudice Ausiliario
Dott. Luca Ciuffetti - TO
Dott. Lucilla Argenziano - TO ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa di appello n. 351/23 V.G. promossa da: AVV. IACCARINO CRISTINA TUTORE DELLA MINORE Per_1 Parte_1
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA ASSAROTTI, 7 16122 GENOVA, C.F._1 presso lo studio dell'avv. BAVA ARTURO che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA TRIESTE17/7 CHIAVARI presso lo studio dell''avv. che lo rappresenta e difende in Pt_2 forza di mandato in atti.
PARTE RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
E nei confronti di
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO – SEDE
1 Parte interveniente necessaria -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante in riassunzione: “confermare l'impugnata sentenza del Tribunale per i Minorenni di Genova n. 23/2022 - Cron. 1373/22 (8/21 ADS), depositata in data 6.04.2022 che ha dichiarato
l'adottabilità della minore nata a [...] il [...], mantenendo comunque Persona_2
contatti (relazioni socio-affettive) fra lo zio , la cugina e, quando in Italia, il resto Persona_3
della famiglia dello zio e la minore stessa (ex sent. Corte Costituzionale 183/2023 del
5.7/29.9.2023).”
Per la parte appellata in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello sezione per i minorenni, sentite le parti e il P.M. e svolto ogni altro opportuno accertamento, in accoglimento dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di Cassazione nell'ordinanza n. 31057/2023, in riforma della sentenza n. 23/2022 emessa dal Tribunale per i minorenni di Genova in data 14.03.2022 e depositata in cancelleria il 6.04.2022, previo licenziamento di idonea ctu tesa alla valutazione dell'adeguatezza del padre della minore (ed eventualmente dello zio , Persona_2 Per_4
valutazione da svolgersi secondo gli enunciati principi di diritto di cui all'ordinanza di rinvio e con la partecipazione necessaria di un mediatore culturale: • dichiarare con sentenza l'insussistenza dello stato di abbandono della minore nata Genova il 2.4.2021, revocando Persona_2
conseguentemente lo stato di adottabilità; • ripristinare la responsabilità genitoriale del Sig. nei confronti della figlia minore;
• confermare l'affido ai servizi della minore Controparte_1
e disporne la collocazione presso il padre ovvero in subordine presso il Sig. zio paterno;
Per_4
Per_
• in subordine, disporre l'affido extrafamigliare di ed incaricare i Servizi sociali di avviare con urgenza gli incontri con il Sig. AY, con cadenza almeno bisettimanale, per un periodo di mesi sei, riservando all'esito del predetto periodo l'inserimento della minore presso la casa paterna o in subordine dello zio;
• in estremo subordine, pronunciare l'adozione prevista e disciplinata dall'art.
44 lett. d) l. 184/83, incaricando il Servizio competente di organizzare con urgenza e periodicamente gli incontri con il Sig. con lo zio Sig. e la sua famiglia di origine. Per_2 Pt_3
Con vittoria di spese del presente procedimento e del giudizio di legittimità come da istanze di liquidazione già depositate in data 21/03/2024.”
2 Per la Procura Generale: “chiede il rigetto dell'impugnazione con previsione di contatti con la famiglia di origine nei limiti indicati dalla CTU”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A seguito di ricorso del P.M., il Tribunale per i Minorenni di Genova, con decreto in data
7/4/2021, ratificava il provvedimento di divieto di dimissioni ospedaliere della minore assunto in data 3/4/2021; affidava la minore ai Servizi Sociali dando incarico di Persona_5
approfondire la situazione personale, di vita, lavorativa del padre le sue reali Controparte_1
motivazioni nel rapporto di coppia e della neonata, di verificare le condizioni sanitarie della madre, verificare le concrete progettualità singole e di coppia e la disponibilità di risorse parentali, a valutare le capacità genitoriali di entrambi e a individuare la collocazione provvisoria della neonata, quando dimissibile.
1.1 Con successivo decreto provvisorio in data 23/04/2021 il Tribunale per i Minorenni disponeva la collocazione extrafamiliare della minore in idonea struttura per neonati, sospendeva i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale e nominava tutore della minore l'Avv. Iaccarino.
Inoltre, disponeva, previa autorizzazione del Giudice Delegato, l'avvio di incontri protetti tra i genitori e la minore sia all'esito dell'udienza sia all'esito dell'osservazione della situazione del nucleo sia delle condizioni psichiche della madre.
1.2 La decisione derivava dalla richiesta urgente formulata dai Servizi Sociali che con relazione in data 20/4/2021 evidenziavano che la madre della minore, alla comunicazione del divieto di dimissioni della bambina doveva essere ricoverata in SPDC. Dopo aver fatto visita alla minore nei giorni seguenti veniva successivamente nuovamente ricoverata per algie alla gamba destra e agitazione motoria e psichica. La coppia, convocata il giorno 16 aprile, compariva di fronte ai servizi e la madre chiedeva di essere inserita in una struttura con la figlia decisione condivisa con il compagno dichiaratosi pronto a prendersi le sue responsabilità. Dava atto di aver parenti a Bergamo che li potevano aiutare, senza tuttavia fornire al servizio le generalità.
Quindi la coppia veniva avviata al percorso di valutazione delle competenze genitoriali.
1.3 Dalla relazione della dott.ssa in data 11/6/2021 emergeva che la coppia non aveva Per_6
aderito al percorso di valutazione;
che infatti era stata incontrata solamente in data 18/05/2021 alla
3 presenza di un mediatore, definendo un programma di intervento che prevedeva colloqui congiunti e individuali;
che tuttavia la madre, che risultava in carico al CSM da molti anni, con una diagnosi di disturbo borderline e storia clinica di ricoveri a intermittenza, non si era presentata ai colloqui e riportava telefonicamente elementi di conflittualità con il compagno;
che il dopo il primo Per_2
colloquio si era reso assente e non contattabile;
che la relazione tra i genitori era apparsa “non stabile, con episodi di alterco e tensioni”.
In data 13/10/2021 la sig.ra madre della minore, decedeva. Per_7
Il Servizio Sociale dava atto che il padre non aveva più contattato il servizio e che non vi fossero i presupposti per organizzare gli incontri protetti con la minore.
1.5 Con sentenza n. 23/2022 del 14/3/2022, il TM dopo aver proceduto ad acquisire relazione aggiornata dal Servizio Sociale ed aver provveduto all'audizione del e del cognato Per_2 Pt_3
dichiarava la decadenza di dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia CP_1
e lo stato di adottabilità della minore. Persona_2
Il TM, in particolare, dava atto che il padre della minore è irregolare, nonostante il lungo tempo trascorso in Italia, gravato da pregiudizi penali e di polizia, privo di regolare occupazione, nonostante l'asserita volontà di collaborare con il Servizio Sociale, dal 16 aprile 2021, in cui si era svolto l'ultimo incontro con il Servizio stesso, non aveva preso alcun contatto per chiedere notizie della figlia e non aveva seguito il percorso avviato dal Consultorio per la valutazione delle capacità genitoriali omettendo di presentarsi agli incontri fissati, neppure dopo il decesso della Per_7
così rivelando la mancanza di risorse e di alcuna progettualità per la figlia.
Il TM infine valutava non sufficiente a garantire la minore neppure la disponibilità di Pt_3
zio della minore, il quale desideroso di adempiere al dovere di solidarietà familiare non aveva manifestato alcun concreto interesse per la minore in quanto disponibile ad ospitare la bambina anche senza il padre, indicando persone terze (la giovane figlia all'epoca ancora minorenne ed una connazionale residente a [...]) per coadiuvarlo nelle incombenze di cura, ma incapace di assumere un ruolo vicariante rispetto al genitore naturale e di adottare comportamenti tutelati della minore rispetto al padre.
4 La mancanza di un progetto, se non vago e non verosimile, nell'interesse della minore da parte del parente più prossimo e la inadeguatezza paterna conducevano quindi alla suddetta decisione.
2. proponeva reclamo avverso la sentenza chiedendo la riforma per mancanza Controparte_1
dei presupposti per la dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale assumendo che erroneamente la sentenza aveva inferito dai precedenti penali del AY le condotte lesive dichiarate dalla in occasione di un ricovero;
che erroneamente aveva dedotto il disinteresse del AY Per_7
nei confronti della figlia per l'assenza di richiesta di informazioni al Servizio sulle condizioni della figlia e della compagna, senza tenere conto che lo stesso si era invece dichiarato pronto ad assumersi le sue responsabilità nei confronti della minore, e che nella relazione del 22/4/2022 il dott. , psichiatra che aveva in cura la compagna, aveva dichiarato di aver ricevuto rispetto al Per_8
AY “un'impressione complessivamente favorevole e cogliendone il suo interesse per la paziente e la nascitura”; che quanto al periodo successivo non era stato tenuto conto che il AY aveva sempre richiesto informazioni in merito al procedimento tramite il difensore e di aver sempre presenziato alle udienze.
Quanto alla dichiarazione di adottabilità assumeva che il TM aveva fondato la decisione su giudizi sommari, in assenza di alcuna valutazione della capacità genitoriale del tramite CTU e senza Per_2
che fossero attuati tutti gli strumenti per il recupero del rapporto padre-figlia; per non aver valutato
Par le competenze di quale valida risorsa per la minore e per non aver valutato la fattibilità dei progetti proposti dallo stesso.
2.1. Si costituiva il tutore della minore chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
2.2 Disposta CTU volta ad “accertare le capacità genitoriali di e la sua Controparte_1
idoneità a prendersi cura della figlia minore ed a provvedere ai suoi bisogni, con Persona_2
l'aiuto eventualmente del cognato valutare anche la disponibilità di a Per_4 Per_4
coadiuvare il cognato e la possibilità di collocare temporaneamente la minore presso di lui”, la
Corte d'Appello con sentenza n. 92/2022 del 30/1/2023 rigettava l'appello rilevando, da un lato, il buon inserimento della minore nella famiglia affidataria, la serenità e la stabilità offerta anche dal punto di vista psicologico ed affettivo e, dall'altro, l'insussistenza delle capacità genitoriali per mancanza di consapevolezza della responsabilità genitoriale e dei doveri che ne conseguono da
5 parte del padre, potendo immaginare di poter delegare a terzi la crescita della bambina nell'ambito della famiglia allargata. Visione culturale individuata anche con riguardo allo zio.
3. Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione per i Controparte_1
seguenti motivi:
I. Ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 184 del
1983, artt. 1, 8, 10 e 15, con riferimento alla dichiarazione di inidoneità genitoriale del padre, basata sulla di lui “cultura di origine”.
II) Ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 30 Cost., comma 2, alla L. n. 184 del 1983, agli artt. 1, 8, 10 e 15, con riferimento alla mancata predisposizione di qualsiasi progetto di intervento volto a sostenere il ricorrente nelle funzioni genitoriale anche con l'ausilio del cognato.
III. Ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 184 del
1983, artt. 1, 8, 10 e 15, con riferimento alla mancata valutazione della possibilità di evitare la recisione del legame filiale mediante la c.d. adozione mite.
Nel giudizio di legittimità si costituiva il tutore che chiedeva il rigetto del ricorso.
3.1 Con ordinanza n. 31057/2023 depositata in data 8.11.2023 la Suprema Corte accoglieva i tre motivi di impugnazione trattandoli congiuntamente per connessione e cassava, per l'effetto,
l'impugnata pronuncia della Corte di Appello di Genova Sezione Minori rinviando alla medesima
Corte territoriale in diversa composizione anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
3.2 In particolare la Corte di Cassazione evidenziava che il giudice di merito deve verificare 1)
l'effettiva ed attuale possibilità di recupero dei genitori sia con riferimento alle condizioni economiche abitative, senza però che l'attività lavorativa svolta e il reddito percepito assumano valenza discriminatoria, sia con riferimento alle condizioni psichiche, queste ultime se del caso da valutare con indagine peritale;
b) estendere tale verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato mancanti (come nel caso in cui il minore sia collocato in casa famiglia o presso una famiglia affidataria); c) ove necessario, avvalersi di un mediatore culturale, non al fine di colmare deficit linguistici, ma di “elidere la distanza tra modelli familiari culturali molto differenti che, se
6 non superata, osta ad un'adeguata valutazione della capacità genitoriale”; che nella specie la Corte
d'appello pur avendo svolto approfondimento sulle capacità genitoriali mediante ctu non aveva indicato da quanto tempo la bambina risultava ben inserita nel contesto familiare affidatario, se erano stati previsti o tentati con l'aiuto di strutture pubbliche occasioni di incontro della minore con il genitore biologico;
che mancava ogni valutazione sulla convinzione della irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale del ricorrente, tali non potendosi ritenere i non meglio esplicitati “pregiudizi mentali” e la “cultura di origine” soprattutto ove non ci sia avvalsi di un mediatore culturale;
inidoneità dell'accertamento dell'inadeguatezza della valutazione del cognato;
la mancata valutazione della possibilità di accedere alla cd adozione mite nonostante espressa domanda.
4. Il tutore della minore Avv. Iaccarino proponeva ricorso per riassunzione del giudizio di impugnazione insistendo nelle difese e conclusioni già svolte.
4.1 Si costituiva richiamando i principi espressi dalla Corte di cassazione e Controparte_1
insistendo, previa CTU, nelle conclusioni di cui in atti.
All'udienza del 20/3/2024 sostituita dal deposito di note scritte le parti concludevano come in atti.
4.2 La Corte all'esito disponeva come segue: “Incarica i Servizi Sociali di Genova di svolgere relazione aggiornata sulle attuali condizioni di vita di procedere a valutazione Controparte_1
sulle capacità genitoriali e ove positiva a predisporre incontri protetti con la minore e di dare riscontro degli esiti con riguardo al benessere psicofisico della minore stessa anche al fine di valutare la possibilità di procedere alla cd adozione mite;
incarica i Servizi Sociali di Cassano
d'Adda di procedere a indagine sulla persona di sulle sue condizioni di vita, lavorative e Per_4
familiari, anche mediante accesso domiciliare, al fine di valutare la possibilità di collocazione della minore presso di lui” nonché con separata ordinanza disponeva la audizione dei genitori affidatari della minore avvenuta all'udienza del 16/5/2024. Persona_2
4.3 Con decreto in data 12/7/2024 la Corte a modifica della precedente ordinanza incaricava i
Servizi Sociali di Fara Gera d'Adda in luogo di quelli di Cassano d'Adda di procedere a indagine sulla persona di in ragione del luogo di sua residenza. Pt_3
7 4.4 Quindi, con decreto in data 22/11/2024 disponeva come segue: “Invita i Servizi Sociali del
Comune di Genova di predisporre un progetto al fine di consentire incontri protetti volti alla mera conoscenza della figura paterna da parte della minore;
dispone CTU, nominando all'uopo la dott.ssa con studio in Genova, la quale dovrà rispondere al seguente quesito: “il CTU Persona_9
esaminati gli atti, sentite le parti, svolti ogni accertamento ed opportuna indagine, avvalendosi dell'ausilio di un mediatore culturale, 1.valuti il C.T.U. le attuali condizioni psicofisiche e i bisogni specifici della minore osservando la sua relazione con lo zio attivando con l'ausilio dei Per_4
Servizi Sociali e con le modalità ritenute opportune incontri protetti;
2.valuti, mantenendo la riservatezza sui nomi e sulla residenza degli attuali affidatari, la relazione della minore con gli stessi, descrivendo in particolare come la minore si trovi nel loro nucleo familiare;
2.valuti altresì le attuali condizioni psicofisiche dello zio e le sue capacità genitoriali, indicando se sia Per_4
possibile un progetto di avvicinamento della minore allo zio al fine della sua collocazione non traumatico per la minore ed in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della sua personalità;
3.individui in caso positivo con quali supporti ed in quali tempi in relazione alla situazione attuale ed al vissuto della minore”.
Con decreto in data 13/1/2025 la Corte disponeva la sostituzione del CTU nominato, avendo comunicato impedimento all'incarico, con la dott.ssa Persona_10
4.5 All'esito del deposito della CTU, all'udienza del 25/9/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti concludevano come in epigrafe.
5. Come è noto, la Corte di Cassazione in tema di dichiarazione di adottabilità ha stabilito il principio secondo “costituisce una "extrema ratio" che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della l. n. 183 del 1984, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto.” (Sez. U - , Sentenza n. 35110 del 17/11/2021).
Con particolare riguardo alla configurazione delle condizioni di abbandono ha altresì statuito che
“la capacità genitoriale non va valutata solo con riferimento alla persona del genitore in quanto tale, bensì anche nella prospettiva concreta dell'interrelazione tra genitore e minore, dovendosi
8 considerare non solo le problematiche presenti ma anche quelle passate con le conseguenti dinamiche progressivamente createsi” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 35838 del 22/11/2021), da ritenersi configurato in particolare quando “nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica”. (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 21554 del 27/07/2021).
Come anche di recente ribadito dalla Corte di Cassazione infatti “Ai fini della verifica della sussistenza dello stato di abbandono, compete al giudice di merito accertare, all'attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per i minori, indicativi di una incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, stante l'infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali e di sostegno disponibili e della mancanza di parenti in grado di prendersi cura dei minori;
ne consegue che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo o le
"carenze personologiche" del genitore siano tali da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, non emendabili da interventi di sostegno”
(Cfr. Corte Cass., 30.10.2024, n. 27999).
5.1 Ciò posto occorre quindi valutare, alla luce dei principi di diritto formulati dalla Corte di
Cassazione, la capacità genitoriale del e la possibilità di recupero in tempi compatibili con la Per_2
necessità della minore di vivere uno stabile contesto familiare, il possibile apporto dello zio
[...]
che ha mostrato disponibilità a prendersi cura della minore, nonché valutare in ogni caso la Per_4
possibilità di procedere alla cd adozione “mite”.
5.2 Quanto al padre si osserva che dalle relazioni svolte nel lungo periodo in cui si è svolto il presente procedimento e dalla CTU qui espletata a firma della Dott.ssa ampiamente Persona_10
9 motivata, priva di vizi logici e procedurali (sicchè nessuna nullità può essere insita nella stessa), come tale del tutto ideona a sostenere l'odierno convincimento giudiziale, è emerso quanto segue.
cittadino senegalese, è arrivato in Italia nel 2005. Da allora non è mai riuscito Controparte_1
a regolarizzare la propria posizione nel territorio nazionale, nonostante le varie sanatorie (di cui ha invece fruito nel 2009 con il quale all'epoca il conviveva a Bergamo), e Per_4 Per_2
conseguentemente non ha mai svolto attività lavorativa regolare, traendo i redditi per vivere anche da attività delittuose, come emerge dai precedenti penali e di polizia. Attualmente, come risulta dalla relazione dei Servizi Sociali di Genova in data 9/7/2024 e 27/3/2025 è domiciliato in Genova
IE insieme a due connazionali, in un alloggio in locazione con contratto intestato ad un terzo, e condivide la stanza ed il letto con altro conduttore. Sta espiando pena per pregressi reati con esecuzione mediante affidamento in prova al Servizio Sociale con obbligo di permanere nel domicilio nella fascia notturna e divieto di allontanarsi dalla Provincia di Genova. Svolge attività di volontariato e ha la prescrizione di prendere contatti con il . Il fine pena è fissato al gennaio Pt_4
2028.
Per_ Ha manifestato il progetto di volersi trasferire a Bergamo con presso il cognato e la di lui figlia.
Dalla relazione psicologica risulta che il “da un punto di vista personologico appare una Per_2
persona a tratti confusa nelle date e nella ricostruzione degli eventi … appare una persona rispettosa con buoni sentimenti, anche se non sempre si sintonizza sui bisogni reali di una bambina di tre anni…Ha molta confusione sull'idea giuridica di adozione, fino ad un certo punto comprende, poi emerge un suo bisogno di “riprendere la bambina”… emerge sicuramente un suo bisogno di collocazione e riconoscimento e a tratti assume una visione più autocentrata” concludendo che “pur emergendo una funzione affettiva, il sig. ha delle difficoltà in una funzione più Per_2
rappresentativa e predittiva rispetto alla routine di una bambina di tre anni. Si ritiene che allo stato attuale appaiono a tratti modalità difensive di mancata accettazione di alcuni dati di realtà con manifestazioni di orgoglio….”.
5.3 Da quanto sopra risulta pertanto che il pur se dimostri interesse nei confronti della minore Per_2
rappresentato dalla coltivazione del giudizio e dal fatto che quanto meno attualmente si sia
10 presentato ai colloqui con il servizio sociale ed alla visita psicologica e sia spinto, come risultante dalle relazioni, da un autentico affetto nei suoi confronti, tuttavia, non risulta avere le risorse necessarie per poter provvedere ai suoi bisogni.
5.4 In Italia da vent'anni non è riuscito a regolarizzare la sua posizione, è privo di risorse organizzative e di capacità di comprendere le esigenze di cura e i bisogni di una bambina dell'età di
Per_
così come paventa, in modo generico e poco aderente alla realtà, i suoi progetti di vita con la stessa presso il cognato in relazione al quale ipotizza il trasferimento presso di lui senza Per_4
individuarne le modalità e senza condividere il progetto con il cognato ed i suoi familiari e senza tenere in considerazione le limitazioni derivanti dall'espiazione della pena.
Per_
6. Naturalmente tale situazione non appare compatibile con le esigenze di crescita di che appare ormai ben inserita nel nucleo affidatario presso il quale vive dalla nascita e si presenta come una bambina serena con “uno sviluppo psicoaffettivo … in linea con le età, sostanzialmente sereno e armonioso, e dell'assenza di qualsivoglia compromissione o difficoltà clinicamente rilevante”.
Per_ Nel rapporto con gli affidatari, la CTU evidenzia infatti “come la relazione tra e gli affidatari è ricca, vitale e “sana”, e connotata da movimenti e processi dinamici, in cui la piccola non appare passiva e accondiscendente, ma può essere libera di agire e sperimentare con i sigg.ri anche gli aspetti oppositivi, di scontro e di ricerca di attenzione e “protesta” che una bambina della sua età
Per_ fisiologicamente deve affrontare per crescere. Nel complesso, il contesto relazionale in cui si trova è il solo mondo che conosce, ed essendo responsivo rispetto alle sue necessità le permette di sentirsi vista, accolta, sostenuta e regolata/contenuta al bisogno, stemperando eventuali acuti legati alla sua naturale esuberanza”.
Gli affidatari costituiscono quindi non solo una base affettiva per la minore ma anche un vero e
Per_ proprio fattore di protezione psicologica per , rappresentando essere “adulti presenti, stabili, capaci di organizzare routine adeguate alle sue caratteristiche, prevedibili nei comportamenti e affettivamente disponibili” che “ha permesso e permette alla bambina di organizzare le proprie esperienze interne, di dare significato a ciò che vive e di affrontare in modo più resiliente le sfide evolutive – sia quelle con cui già si deve confrontare, ma anche quelle che le si porranno davanti nel prossimo futuro”.
11 Per_ La CTU, quindi, ha concluso che nel rapporto tra e gli affidatari “emerge un quadro relazionale stabile e affettuoso, in cui la bambina mostra di essere ben inserita e sostenuta. I genitori affidatari appaiono attenti, riflessivi e coinvolti nella crescita della bambina, non espulsivi né giudicanti rispetto alla sua famiglia di origine, e con un atteggiamento accogliente verso i temi complessi legati all'identità, all'adozione e alla costruzione della storia personale…”.
7. A fronte di tale situazione della minore occorre quindi valutare la capacità genitoriale di
[...]
Pt_3
Par Occorre premettere che il non ha mai conosciuto la minore e si è presentato a Genova una sola volta in conseguenza della convocazione da parte del T.M. per essere sentito in merito alla sua
Per_ disponibilità a prendersi cura di .
Par Il si è dimostrato fin da subito disponibile ad accogliere la minore presso di lui ed a tal fine la
Corte ha disposto valutazione psicosociale incaricando i Servizi Sociali di Gera d'Adda ove risiede nonché valutazione da parte del CTU.
Da quanto emerso il Ka è persona stabilmente residente in Italia da molti anni essendo ivi giunto in periodo coevo al svolge attività lavorativa regolare come magazziniere con turno notturno e Per_2
vive in una casa adeguata insieme alla figlia ventenne che da diversi anni ha raggiunto il padre ed ha svolto il percorso di studi fino al diploma ed attualmente sta lavorando.
Il Ka è descritto dalla CTU come “una persona strutturata, solida, matura e capace di riflettere in modo critico, aperto e trasparente, oltre che dotato di buone risorse personali e affettive, privo di evidenze di psicopatologie e ben radicato nel suo territorio di vita e di appartenenza. Sul piano abitativo, lavorativo, economico, familiare, valoriale e delle risorse genitoriali è senz'altro una figura dotata di capacità e competenze;
non risultano criticità né nel suo percorso di integrazione in
Per_ Italia, né nella crescita della figlia con lui convivente. Rispetto a (che non ha mai conosciuto),
Par emerge una posizione di accoglienza aperta e flessibile, come se il desiderio che anima il sig. ia sostenuto da due movimenti: da un lato, un forte attaccamento a valori culturali fondanti, percepiti non come mandatori e cogenti, ma come risorse realmente vitali e nutrienti;
dall'altro lato, un interesse mosso da una certa affettività verso questa personcina, seppur solo immaginata, che lo porta ad esprimere gratitudine verso gli affidatari presso cui è collocata, ad auspicare la possibilità
12 di creare un rapporto con la piccola, e ad immaginare una forma di conoscenza, relazione e se possibile frequentazione, anche saltuaria, tra la sua famiglia è quella che si è occupata e si sta
Per_ occupando di . Quello che sembra emergere è una condizione di gratificazione, equilibrio e
Par pienezza nella vita che il sig. sta conducendo, in cui, se utile e opportuno, si può creare uno
Par spazio ulteriore. Senza forzature, senza istanze personali o rivendicazioni (il sig. non si è formalmente costituito nei procedimenti in corso, si dice disponibile come aiuto), e senza nemmeno piena consapevolezza della posizione del sig. e di come, forse, potrebbe essere complesso Per_2
Per_ gestire eventuali divieti di incontri e contatti fra e il padre biologico (non tanto per mancanza di capacità, ma per lo stesso senso di solidarietà e supporto alla famiglia allargata e ai membri in difficoltà che anima la cultura senegalese)”.
Par
7.1 Tuttavia a fronte di tale condizione che in astratto rende il ome persona idonea ad occuparsi della minore, il CTU, condividendo le valutazioni espresse da Servizi Sociali, ha evidenziato altresì che sono tuttavia presenti una serie di elementi che fanno ritenere non percorribile un affidamento
Per_ di alla famiglia dello zio acquisito, per lo stato in cui la stessa si trova: “il lavoro notturno del
Par sig. i suoi lunghi viaggi all'estero per ricongiungersi con la moglie e i figli, ancora in Senegal;
la presenza, in casa con lui, della figlia ventenne (che lavora, e dovrà investire su se stessa e non
Per_ certo costituirsi come una figura para-genitoriale per )”.
7.2 Ugualmente elemento di criticità è rappresentato dal progetto di ricongiungimento familiare con
Par la moglie e i figli minorenni del di 9 e 12 anni attualmente in Senegal che secondo le prospettazioni dello stesso dovrebbero raggiungerlo in Italia in tempi abbastanza brevi ma non preventivati né preventivabili.
Par Sebbene la moglie del secondo quanto da lui riferito, sia stata messa a conoscenza del progetto e lo condivida, la CTU ed i Servizi Sociali, evidenziano che tale “progetto di riunione della famiglia, apparentemente vicino, è elemento di possibile rischio e non solo risorsa potenziale, perché nulla si può prevedere, con certezza, circa come verrà vissuto il trasferimento in Italia della
Par moglie del sig. e dei due figli, ancora in fase delicata: i bambini potrebbero beneficiare del valore aggiunto del ricongiungimento tanto auspicato e atteso, ma anche avere fatiche nell'adattamento, e si deve immaginare che i genitori possano doversi focalizzare su di loro, senza
13 essere nel contempo ingaggiati nell'accudimento di una piccola “sconosciuta” in età prescolare,
Per_ sofferente per la perdita del legame con gli affidatari, come di fatto sarebbe ”.
7.3 “Oltre a questo, tutto quanto sopra evidenziato circa il bisogno di costanza e radicamento di
Per_
fa ritenere che una collocazione della piccola presso la famiglia dello zio sig. Pt_3
costituirebbe un elemento di rottura esperienziale e relazionale non facilmente integrabile, potenzialmente disturbante se non traumatico: un passaggio, questo, che sancirebbe la perdita dei
Per_ legami, delle routine e delle certezze intorno a cui la piccola si è strutturata, e quindi non appare nell'interesse prevalente della bambina. Al contrario, lo sradicamento andrebbe in direzione diametralmente opposta rispetto alle sue attuali necessità, con possibili ricadute sul piano dello sviluppo psico-evolutivo”.
7.4 Tali conclusioni devono essere condivise. Par Il progetto di ricongiungimento familiare della famiglia del è solo ipotizzato e non sono noti i tempi della sua realizzazione, ma altresì la minore non ha mai conosciuto lo zio per cui si troverebbe in un nuovo contesto abitativo con persone diverse da quelle che rappresentano e hanno sempre rappresentato il suo riferimento affettivo e stabile e che non garantiscono in mancanza di una integrazione nel territorio nazionale consolidata da parte della moglie e dei figli minorenni del
Par il necessario sostegno alla bambina per superare il trauma dello sradicamento dalla famiglia affidataria e dalle abitudini di vita.
8. Quindi deve essere confermata la sentenza del TM impugnata nella parte in cui dichiara lo stato di abbandono della minore e dichiarato lo stato di adottabilità.
8.1 Aderendo alle conclusioni offerte dalla CTU, va rigetta anche la domanda subordinata del Per_2
di far luogo alla adozione mite, proprio in considerazione delle conclusioni della CTU relativamente
Per_ alla necessità di stabilizzare e radicare il legame esistente tra e i genitori affidatari al fine di consentire il mantenimento di rapporti della minore con la famiglia di origine, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale del 28.9.2023, n. 183.
La Consulta in primo luogo ha dato atto che l'evoluzione sociale ed il dato dell'esperienza maturato con l'applicazione della disciplina, unitamente alle sollecitazioni provenienti dalla Corte EDU, oltre che dalla Consulta medesima e dal diritto vivente, “hanno indotto il legislatore a rivedere, negli
14 anni, l'assunto in base al quale l'adozione, in quanto auspicata rinascita del minore, debba immancabilmente implicare una radicale cancellazione del passato” e che quindi si è sempre più affermata, anche a livello legislativo, l'idea che “lo sviluppo della personalità del minore abbandonato non richieda, sempre e di necessità, una radicale cancellazione del passato, per quanto complesso e doloroso”.
La Corte Costituzionale pone in luce in particolare il fatto che “la combinazione di indici astratti e di accertamenti di fatto consente pertanto al giudice di vincere la presunzione sottesa all'art. 27, terzo comma, della L. n. 184 del 1983 che la cessazione delle relazioni socio-affettive, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, sia in concreto nell'interesse del minore” per arrivare alla conclusione che “in definitiva, è possibile adottare un'interpretazione adeguatrice alla Costituzione che allontani dall'art. 27, terzo comma, della L. n. 184 del 1983 l'immagine di una presunzione assoluta e che, in particolare, escluda un divieto per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine”.
8.2 In considerazione del precipuo interesse della minore ad un sano sviluppo psico-fisico, occorre quindi discostarsi dalla sentenza appellata, disponendo, come peraltro già disposto dalla Corte nel
Per_ corso del presente grado di giudizio contatti tra la piccola ed il padre, nonché con lo zio e la sua famiglia.
La Corte, infatti, con ordinanza in data 22/11/2024 aveva dato incarico ai Servizi Sociali di Genova di predisporre un progetto finalizzato ad organizzare incontri protetti della minore con il padre naturale alla mera conoscenza della figura paterna. Persona_11
Dalla relazione in data 2/7/2025 del Consultorio che ha preso in carico la minore e i genitori affidatari, risulta da un lato la buona qualità del legame della coppia affidataria e della resilienza che consente loro di avere un atteggiamento positivo ed equilibrato nell'affrontare il percorso di adozione, dall'altro è confermato il solido legame della minore con gli affidatari che identifica come mamma e papà nonché che la bambin è apparsa spontanea e sicura nel suo ambiente con gli affidatari, disponibile e aperta con gli operatori. Veniva avviato il percorso di supporto psicologico in preparazione all'introduzione della figura del padre biologico in conseguenza del quale la minore
15 ha presentato un atteggiamento di “chiusura e negazione, sottolineando di avere già un papà che la attende fuori dalla stanza” rifiutando l'incontro con il padre biologico.
Alla luce di tali conclusioni il Servizio non dava avvio agli incontri non sussistendo i presupposti.
Tali conclusioni non sono condivisibili e la CTU ha rimarcato la necessità invece per il benessere di
Per_
di avviare gli incontri protetti.
Per_
8.3 La CTU infatti pur rilevando che, come sopra riportato, risulta essere una bambina vivace e serena ben inserita nella famiglia affidataria, ha concluso che deve conoscere la propria storia personale e accedere alle sue radici culturali di origine sebbene si tratti di un bisogno ancora non espresso, “per evitare il rischio dello sviluppo di meccanismi difensivi di negazione, o di tracce di un possibile falso sé … processo delicato, ma fondamentale per lo sviluppo di un'identità integrata, che deve essere graduale ma avviarsi nel breve termine, mediato da adulti competenti e rispettosi dei tempi evolutivi della bambina, e attentamente introdotto, affinché non diventi fonte di disorganizzazione o confusione” percorso che “non può essere procrastinato in attesa che sia la bambina ad esprimere curiosità o dettarne i tempi” con la conseguenza che deve “incontrare il padre biologico, per poterlo poi tenere in mente, per poterne parlare e per inquadrarlo nella sua personale storia di vita;
questo elemento, se accompagnato da chiarezza sui ruoli delle figure che si occupano di lei e sulla garanzia di una stabilità di vita, può essere un fattore solo protettivo per la sua crescita,
Per_ oltre che essere un suo diritto. Parimenti, per le stesse ragioni dovrà essere informata e conoscere gli altri familiari per parte paterna, con le modalità meglio precisate al punto 4 del
Per_ quesito, inteso come sede in cui esprimere parere tecnico sui contatti tra , il sig. e la Pt_3
sua famiglia”.
Tali conclusioni sono state condivise dai CCTTPP.
8.4 Ne consegue che devono essere avviati gli incontri conoscitivi della minore con il padre biologico nonché essere programmati gli incontri conoscitivi tra i genitori affidatari e lo zio della
Per_ minore e quindi tra e lo zio e la sua famiglia con le modalità e le prescrizioni Pt_3
indicate alle pagg. 36 e 37 della CTU da intendersi qui integralmente trascritte, previ incontri conoscitivi con i genitori affidatari e prevedendo che avvengano anche in presenza degli affidatari.
16 9. Si ritiene che sussistano giustificati motivi, da individuare nella delicatezza e nella natura della causa, per compensare le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale per i Minorenni di Genova n. 23/2022 del 6/4/2022;
2) Dispone l'avvio di incontri protetti con finalità conoscitiva tra la minore e il padre naturale
[...] nonché con lo zio e i suoi familiari con le modalità indicati dalla CTU CP_1 Pt_3 alle pagg. 36 e 37 della CTU da intendersi qui integralmente trascritte;
3) conferma per il resto le altre statuizioni della sentenza appellata ed in particolare lo stato di abbandono della minore e la dichiarazione di adottabilità
4) compensa integralmente fra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio ivi compreso il giudizio di legittimità.
Genova, 26/9/2025
Il Giudice relatore Il Presidente Dott. Giovanna Cannata Dott. Franco Davini
17
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Minori - Volontaria CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott. Franco Davini - Presidente
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere relatore
Dott. Lucia Franzese - Giudice Ausiliario
Dott. Luca Ciuffetti - TO
Dott. Lucilla Argenziano - TO ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa di appello n. 351/23 V.G. promossa da: AVV. IACCARINO CRISTINA TUTORE DELLA MINORE Per_1 Parte_1
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA ASSAROTTI, 7 16122 GENOVA, C.F._1 presso lo studio dell'avv. BAVA ARTURO che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA TRIESTE17/7 CHIAVARI presso lo studio dell''avv. che lo rappresenta e difende in Pt_2 forza di mandato in atti.
PARTE RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
E nei confronti di
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO – SEDE
1 Parte interveniente necessaria -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante in riassunzione: “confermare l'impugnata sentenza del Tribunale per i Minorenni di Genova n. 23/2022 - Cron. 1373/22 (8/21 ADS), depositata in data 6.04.2022 che ha dichiarato
l'adottabilità della minore nata a [...] il [...], mantenendo comunque Persona_2
contatti (relazioni socio-affettive) fra lo zio , la cugina e, quando in Italia, il resto Persona_3
della famiglia dello zio e la minore stessa (ex sent. Corte Costituzionale 183/2023 del
5.7/29.9.2023).”
Per la parte appellata in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello sezione per i minorenni, sentite le parti e il P.M. e svolto ogni altro opportuno accertamento, in accoglimento dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di Cassazione nell'ordinanza n. 31057/2023, in riforma della sentenza n. 23/2022 emessa dal Tribunale per i minorenni di Genova in data 14.03.2022 e depositata in cancelleria il 6.04.2022, previo licenziamento di idonea ctu tesa alla valutazione dell'adeguatezza del padre della minore (ed eventualmente dello zio , Persona_2 Per_4
valutazione da svolgersi secondo gli enunciati principi di diritto di cui all'ordinanza di rinvio e con la partecipazione necessaria di un mediatore culturale: • dichiarare con sentenza l'insussistenza dello stato di abbandono della minore nata Genova il 2.4.2021, revocando Persona_2
conseguentemente lo stato di adottabilità; • ripristinare la responsabilità genitoriale del Sig. nei confronti della figlia minore;
• confermare l'affido ai servizi della minore Controparte_1
e disporne la collocazione presso il padre ovvero in subordine presso il Sig. zio paterno;
Per_4
Per_
• in subordine, disporre l'affido extrafamigliare di ed incaricare i Servizi sociali di avviare con urgenza gli incontri con il Sig. AY, con cadenza almeno bisettimanale, per un periodo di mesi sei, riservando all'esito del predetto periodo l'inserimento della minore presso la casa paterna o in subordine dello zio;
• in estremo subordine, pronunciare l'adozione prevista e disciplinata dall'art.
44 lett. d) l. 184/83, incaricando il Servizio competente di organizzare con urgenza e periodicamente gli incontri con il Sig. con lo zio Sig. e la sua famiglia di origine. Per_2 Pt_3
Con vittoria di spese del presente procedimento e del giudizio di legittimità come da istanze di liquidazione già depositate in data 21/03/2024.”
2 Per la Procura Generale: “chiede il rigetto dell'impugnazione con previsione di contatti con la famiglia di origine nei limiti indicati dalla CTU”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A seguito di ricorso del P.M., il Tribunale per i Minorenni di Genova, con decreto in data
7/4/2021, ratificava il provvedimento di divieto di dimissioni ospedaliere della minore assunto in data 3/4/2021; affidava la minore ai Servizi Sociali dando incarico di Persona_5
approfondire la situazione personale, di vita, lavorativa del padre le sue reali Controparte_1
motivazioni nel rapporto di coppia e della neonata, di verificare le condizioni sanitarie della madre, verificare le concrete progettualità singole e di coppia e la disponibilità di risorse parentali, a valutare le capacità genitoriali di entrambi e a individuare la collocazione provvisoria della neonata, quando dimissibile.
1.1 Con successivo decreto provvisorio in data 23/04/2021 il Tribunale per i Minorenni disponeva la collocazione extrafamiliare della minore in idonea struttura per neonati, sospendeva i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale e nominava tutore della minore l'Avv. Iaccarino.
Inoltre, disponeva, previa autorizzazione del Giudice Delegato, l'avvio di incontri protetti tra i genitori e la minore sia all'esito dell'udienza sia all'esito dell'osservazione della situazione del nucleo sia delle condizioni psichiche della madre.
1.2 La decisione derivava dalla richiesta urgente formulata dai Servizi Sociali che con relazione in data 20/4/2021 evidenziavano che la madre della minore, alla comunicazione del divieto di dimissioni della bambina doveva essere ricoverata in SPDC. Dopo aver fatto visita alla minore nei giorni seguenti veniva successivamente nuovamente ricoverata per algie alla gamba destra e agitazione motoria e psichica. La coppia, convocata il giorno 16 aprile, compariva di fronte ai servizi e la madre chiedeva di essere inserita in una struttura con la figlia decisione condivisa con il compagno dichiaratosi pronto a prendersi le sue responsabilità. Dava atto di aver parenti a Bergamo che li potevano aiutare, senza tuttavia fornire al servizio le generalità.
Quindi la coppia veniva avviata al percorso di valutazione delle competenze genitoriali.
1.3 Dalla relazione della dott.ssa in data 11/6/2021 emergeva che la coppia non aveva Per_6
aderito al percorso di valutazione;
che infatti era stata incontrata solamente in data 18/05/2021 alla
3 presenza di un mediatore, definendo un programma di intervento che prevedeva colloqui congiunti e individuali;
che tuttavia la madre, che risultava in carico al CSM da molti anni, con una diagnosi di disturbo borderline e storia clinica di ricoveri a intermittenza, non si era presentata ai colloqui e riportava telefonicamente elementi di conflittualità con il compagno;
che il dopo il primo Per_2
colloquio si era reso assente e non contattabile;
che la relazione tra i genitori era apparsa “non stabile, con episodi di alterco e tensioni”.
In data 13/10/2021 la sig.ra madre della minore, decedeva. Per_7
Il Servizio Sociale dava atto che il padre non aveva più contattato il servizio e che non vi fossero i presupposti per organizzare gli incontri protetti con la minore.
1.5 Con sentenza n. 23/2022 del 14/3/2022, il TM dopo aver proceduto ad acquisire relazione aggiornata dal Servizio Sociale ed aver provveduto all'audizione del e del cognato Per_2 Pt_3
dichiarava la decadenza di dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia CP_1
e lo stato di adottabilità della minore. Persona_2
Il TM, in particolare, dava atto che il padre della minore è irregolare, nonostante il lungo tempo trascorso in Italia, gravato da pregiudizi penali e di polizia, privo di regolare occupazione, nonostante l'asserita volontà di collaborare con il Servizio Sociale, dal 16 aprile 2021, in cui si era svolto l'ultimo incontro con il Servizio stesso, non aveva preso alcun contatto per chiedere notizie della figlia e non aveva seguito il percorso avviato dal Consultorio per la valutazione delle capacità genitoriali omettendo di presentarsi agli incontri fissati, neppure dopo il decesso della Per_7
così rivelando la mancanza di risorse e di alcuna progettualità per la figlia.
Il TM infine valutava non sufficiente a garantire la minore neppure la disponibilità di Pt_3
zio della minore, il quale desideroso di adempiere al dovere di solidarietà familiare non aveva manifestato alcun concreto interesse per la minore in quanto disponibile ad ospitare la bambina anche senza il padre, indicando persone terze (la giovane figlia all'epoca ancora minorenne ed una connazionale residente a [...]) per coadiuvarlo nelle incombenze di cura, ma incapace di assumere un ruolo vicariante rispetto al genitore naturale e di adottare comportamenti tutelati della minore rispetto al padre.
4 La mancanza di un progetto, se non vago e non verosimile, nell'interesse della minore da parte del parente più prossimo e la inadeguatezza paterna conducevano quindi alla suddetta decisione.
2. proponeva reclamo avverso la sentenza chiedendo la riforma per mancanza Controparte_1
dei presupposti per la dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale assumendo che erroneamente la sentenza aveva inferito dai precedenti penali del AY le condotte lesive dichiarate dalla in occasione di un ricovero;
che erroneamente aveva dedotto il disinteresse del AY Per_7
nei confronti della figlia per l'assenza di richiesta di informazioni al Servizio sulle condizioni della figlia e della compagna, senza tenere conto che lo stesso si era invece dichiarato pronto ad assumersi le sue responsabilità nei confronti della minore, e che nella relazione del 22/4/2022 il dott. , psichiatra che aveva in cura la compagna, aveva dichiarato di aver ricevuto rispetto al Per_8
AY “un'impressione complessivamente favorevole e cogliendone il suo interesse per la paziente e la nascitura”; che quanto al periodo successivo non era stato tenuto conto che il AY aveva sempre richiesto informazioni in merito al procedimento tramite il difensore e di aver sempre presenziato alle udienze.
Quanto alla dichiarazione di adottabilità assumeva che il TM aveva fondato la decisione su giudizi sommari, in assenza di alcuna valutazione della capacità genitoriale del tramite CTU e senza Per_2
che fossero attuati tutti gli strumenti per il recupero del rapporto padre-figlia; per non aver valutato
Par le competenze di quale valida risorsa per la minore e per non aver valutato la fattibilità dei progetti proposti dallo stesso.
2.1. Si costituiva il tutore della minore chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
2.2 Disposta CTU volta ad “accertare le capacità genitoriali di e la sua Controparte_1
idoneità a prendersi cura della figlia minore ed a provvedere ai suoi bisogni, con Persona_2
l'aiuto eventualmente del cognato valutare anche la disponibilità di a Per_4 Per_4
coadiuvare il cognato e la possibilità di collocare temporaneamente la minore presso di lui”, la
Corte d'Appello con sentenza n. 92/2022 del 30/1/2023 rigettava l'appello rilevando, da un lato, il buon inserimento della minore nella famiglia affidataria, la serenità e la stabilità offerta anche dal punto di vista psicologico ed affettivo e, dall'altro, l'insussistenza delle capacità genitoriali per mancanza di consapevolezza della responsabilità genitoriale e dei doveri che ne conseguono da
5 parte del padre, potendo immaginare di poter delegare a terzi la crescita della bambina nell'ambito della famiglia allargata. Visione culturale individuata anche con riguardo allo zio.
3. Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione per i Controparte_1
seguenti motivi:
I. Ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 184 del
1983, artt. 1, 8, 10 e 15, con riferimento alla dichiarazione di inidoneità genitoriale del padre, basata sulla di lui “cultura di origine”.
II) Ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 30 Cost., comma 2, alla L. n. 184 del 1983, agli artt. 1, 8, 10 e 15, con riferimento alla mancata predisposizione di qualsiasi progetto di intervento volto a sostenere il ricorrente nelle funzioni genitoriale anche con l'ausilio del cognato.
III. Ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 184 del
1983, artt. 1, 8, 10 e 15, con riferimento alla mancata valutazione della possibilità di evitare la recisione del legame filiale mediante la c.d. adozione mite.
Nel giudizio di legittimità si costituiva il tutore che chiedeva il rigetto del ricorso.
3.1 Con ordinanza n. 31057/2023 depositata in data 8.11.2023 la Suprema Corte accoglieva i tre motivi di impugnazione trattandoli congiuntamente per connessione e cassava, per l'effetto,
l'impugnata pronuncia della Corte di Appello di Genova Sezione Minori rinviando alla medesima
Corte territoriale in diversa composizione anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
3.2 In particolare la Corte di Cassazione evidenziava che il giudice di merito deve verificare 1)
l'effettiva ed attuale possibilità di recupero dei genitori sia con riferimento alle condizioni economiche abitative, senza però che l'attività lavorativa svolta e il reddito percepito assumano valenza discriminatoria, sia con riferimento alle condizioni psichiche, queste ultime se del caso da valutare con indagine peritale;
b) estendere tale verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato mancanti (come nel caso in cui il minore sia collocato in casa famiglia o presso una famiglia affidataria); c) ove necessario, avvalersi di un mediatore culturale, non al fine di colmare deficit linguistici, ma di “elidere la distanza tra modelli familiari culturali molto differenti che, se
6 non superata, osta ad un'adeguata valutazione della capacità genitoriale”; che nella specie la Corte
d'appello pur avendo svolto approfondimento sulle capacità genitoriali mediante ctu non aveva indicato da quanto tempo la bambina risultava ben inserita nel contesto familiare affidatario, se erano stati previsti o tentati con l'aiuto di strutture pubbliche occasioni di incontro della minore con il genitore biologico;
che mancava ogni valutazione sulla convinzione della irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale del ricorrente, tali non potendosi ritenere i non meglio esplicitati “pregiudizi mentali” e la “cultura di origine” soprattutto ove non ci sia avvalsi di un mediatore culturale;
inidoneità dell'accertamento dell'inadeguatezza della valutazione del cognato;
la mancata valutazione della possibilità di accedere alla cd adozione mite nonostante espressa domanda.
4. Il tutore della minore Avv. Iaccarino proponeva ricorso per riassunzione del giudizio di impugnazione insistendo nelle difese e conclusioni già svolte.
4.1 Si costituiva richiamando i principi espressi dalla Corte di cassazione e Controparte_1
insistendo, previa CTU, nelle conclusioni di cui in atti.
All'udienza del 20/3/2024 sostituita dal deposito di note scritte le parti concludevano come in atti.
4.2 La Corte all'esito disponeva come segue: “Incarica i Servizi Sociali di Genova di svolgere relazione aggiornata sulle attuali condizioni di vita di procedere a valutazione Controparte_1
sulle capacità genitoriali e ove positiva a predisporre incontri protetti con la minore e di dare riscontro degli esiti con riguardo al benessere psicofisico della minore stessa anche al fine di valutare la possibilità di procedere alla cd adozione mite;
incarica i Servizi Sociali di Cassano
d'Adda di procedere a indagine sulla persona di sulle sue condizioni di vita, lavorative e Per_4
familiari, anche mediante accesso domiciliare, al fine di valutare la possibilità di collocazione della minore presso di lui” nonché con separata ordinanza disponeva la audizione dei genitori affidatari della minore avvenuta all'udienza del 16/5/2024. Persona_2
4.3 Con decreto in data 12/7/2024 la Corte a modifica della precedente ordinanza incaricava i
Servizi Sociali di Fara Gera d'Adda in luogo di quelli di Cassano d'Adda di procedere a indagine sulla persona di in ragione del luogo di sua residenza. Pt_3
7 4.4 Quindi, con decreto in data 22/11/2024 disponeva come segue: “Invita i Servizi Sociali del
Comune di Genova di predisporre un progetto al fine di consentire incontri protetti volti alla mera conoscenza della figura paterna da parte della minore;
dispone CTU, nominando all'uopo la dott.ssa con studio in Genova, la quale dovrà rispondere al seguente quesito: “il CTU Persona_9
esaminati gli atti, sentite le parti, svolti ogni accertamento ed opportuna indagine, avvalendosi dell'ausilio di un mediatore culturale, 1.valuti il C.T.U. le attuali condizioni psicofisiche e i bisogni specifici della minore osservando la sua relazione con lo zio attivando con l'ausilio dei Per_4
Servizi Sociali e con le modalità ritenute opportune incontri protetti;
2.valuti, mantenendo la riservatezza sui nomi e sulla residenza degli attuali affidatari, la relazione della minore con gli stessi, descrivendo in particolare come la minore si trovi nel loro nucleo familiare;
2.valuti altresì le attuali condizioni psicofisiche dello zio e le sue capacità genitoriali, indicando se sia Per_4
possibile un progetto di avvicinamento della minore allo zio al fine della sua collocazione non traumatico per la minore ed in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della sua personalità;
3.individui in caso positivo con quali supporti ed in quali tempi in relazione alla situazione attuale ed al vissuto della minore”.
Con decreto in data 13/1/2025 la Corte disponeva la sostituzione del CTU nominato, avendo comunicato impedimento all'incarico, con la dott.ssa Persona_10
4.5 All'esito del deposito della CTU, all'udienza del 25/9/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti concludevano come in epigrafe.
5. Come è noto, la Corte di Cassazione in tema di dichiarazione di adottabilità ha stabilito il principio secondo “costituisce una "extrema ratio" che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della l. n. 183 del 1984, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto.” (Sez. U - , Sentenza n. 35110 del 17/11/2021).
Con particolare riguardo alla configurazione delle condizioni di abbandono ha altresì statuito che
“la capacità genitoriale non va valutata solo con riferimento alla persona del genitore in quanto tale, bensì anche nella prospettiva concreta dell'interrelazione tra genitore e minore, dovendosi
8 considerare non solo le problematiche presenti ma anche quelle passate con le conseguenti dinamiche progressivamente createsi” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 35838 del 22/11/2021), da ritenersi configurato in particolare quando “nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica”. (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 21554 del 27/07/2021).
Come anche di recente ribadito dalla Corte di Cassazione infatti “Ai fini della verifica della sussistenza dello stato di abbandono, compete al giudice di merito accertare, all'attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per i minori, indicativi di una incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, stante l'infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali e di sostegno disponibili e della mancanza di parenti in grado di prendersi cura dei minori;
ne consegue che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo o le
"carenze personologiche" del genitore siano tali da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, non emendabili da interventi di sostegno”
(Cfr. Corte Cass., 30.10.2024, n. 27999).
5.1 Ciò posto occorre quindi valutare, alla luce dei principi di diritto formulati dalla Corte di
Cassazione, la capacità genitoriale del e la possibilità di recupero in tempi compatibili con la Per_2
necessità della minore di vivere uno stabile contesto familiare, il possibile apporto dello zio
[...]
che ha mostrato disponibilità a prendersi cura della minore, nonché valutare in ogni caso la Per_4
possibilità di procedere alla cd adozione “mite”.
5.2 Quanto al padre si osserva che dalle relazioni svolte nel lungo periodo in cui si è svolto il presente procedimento e dalla CTU qui espletata a firma della Dott.ssa ampiamente Persona_10
9 motivata, priva di vizi logici e procedurali (sicchè nessuna nullità può essere insita nella stessa), come tale del tutto ideona a sostenere l'odierno convincimento giudiziale, è emerso quanto segue.
cittadino senegalese, è arrivato in Italia nel 2005. Da allora non è mai riuscito Controparte_1
a regolarizzare la propria posizione nel territorio nazionale, nonostante le varie sanatorie (di cui ha invece fruito nel 2009 con il quale all'epoca il conviveva a Bergamo), e Per_4 Per_2
conseguentemente non ha mai svolto attività lavorativa regolare, traendo i redditi per vivere anche da attività delittuose, come emerge dai precedenti penali e di polizia. Attualmente, come risulta dalla relazione dei Servizi Sociali di Genova in data 9/7/2024 e 27/3/2025 è domiciliato in Genova
IE insieme a due connazionali, in un alloggio in locazione con contratto intestato ad un terzo, e condivide la stanza ed il letto con altro conduttore. Sta espiando pena per pregressi reati con esecuzione mediante affidamento in prova al Servizio Sociale con obbligo di permanere nel domicilio nella fascia notturna e divieto di allontanarsi dalla Provincia di Genova. Svolge attività di volontariato e ha la prescrizione di prendere contatti con il . Il fine pena è fissato al gennaio Pt_4
2028.
Per_ Ha manifestato il progetto di volersi trasferire a Bergamo con presso il cognato e la di lui figlia.
Dalla relazione psicologica risulta che il “da un punto di vista personologico appare una Per_2
persona a tratti confusa nelle date e nella ricostruzione degli eventi … appare una persona rispettosa con buoni sentimenti, anche se non sempre si sintonizza sui bisogni reali di una bambina di tre anni…Ha molta confusione sull'idea giuridica di adozione, fino ad un certo punto comprende, poi emerge un suo bisogno di “riprendere la bambina”… emerge sicuramente un suo bisogno di collocazione e riconoscimento e a tratti assume una visione più autocentrata” concludendo che “pur emergendo una funzione affettiva, il sig. ha delle difficoltà in una funzione più Per_2
rappresentativa e predittiva rispetto alla routine di una bambina di tre anni. Si ritiene che allo stato attuale appaiono a tratti modalità difensive di mancata accettazione di alcuni dati di realtà con manifestazioni di orgoglio….”.
5.3 Da quanto sopra risulta pertanto che il pur se dimostri interesse nei confronti della minore Per_2
rappresentato dalla coltivazione del giudizio e dal fatto che quanto meno attualmente si sia
10 presentato ai colloqui con il servizio sociale ed alla visita psicologica e sia spinto, come risultante dalle relazioni, da un autentico affetto nei suoi confronti, tuttavia, non risulta avere le risorse necessarie per poter provvedere ai suoi bisogni.
5.4 In Italia da vent'anni non è riuscito a regolarizzare la sua posizione, è privo di risorse organizzative e di capacità di comprendere le esigenze di cura e i bisogni di una bambina dell'età di
Per_
così come paventa, in modo generico e poco aderente alla realtà, i suoi progetti di vita con la stessa presso il cognato in relazione al quale ipotizza il trasferimento presso di lui senza Per_4
individuarne le modalità e senza condividere il progetto con il cognato ed i suoi familiari e senza tenere in considerazione le limitazioni derivanti dall'espiazione della pena.
Per_
6. Naturalmente tale situazione non appare compatibile con le esigenze di crescita di che appare ormai ben inserita nel nucleo affidatario presso il quale vive dalla nascita e si presenta come una bambina serena con “uno sviluppo psicoaffettivo … in linea con le età, sostanzialmente sereno e armonioso, e dell'assenza di qualsivoglia compromissione o difficoltà clinicamente rilevante”.
Per_ Nel rapporto con gli affidatari, la CTU evidenzia infatti “come la relazione tra e gli affidatari è ricca, vitale e “sana”, e connotata da movimenti e processi dinamici, in cui la piccola non appare passiva e accondiscendente, ma può essere libera di agire e sperimentare con i sigg.ri anche gli aspetti oppositivi, di scontro e di ricerca di attenzione e “protesta” che una bambina della sua età
Per_ fisiologicamente deve affrontare per crescere. Nel complesso, il contesto relazionale in cui si trova è il solo mondo che conosce, ed essendo responsivo rispetto alle sue necessità le permette di sentirsi vista, accolta, sostenuta e regolata/contenuta al bisogno, stemperando eventuali acuti legati alla sua naturale esuberanza”.
Gli affidatari costituiscono quindi non solo una base affettiva per la minore ma anche un vero e
Per_ proprio fattore di protezione psicologica per , rappresentando essere “adulti presenti, stabili, capaci di organizzare routine adeguate alle sue caratteristiche, prevedibili nei comportamenti e affettivamente disponibili” che “ha permesso e permette alla bambina di organizzare le proprie esperienze interne, di dare significato a ciò che vive e di affrontare in modo più resiliente le sfide evolutive – sia quelle con cui già si deve confrontare, ma anche quelle che le si porranno davanti nel prossimo futuro”.
11 Per_ La CTU, quindi, ha concluso che nel rapporto tra e gli affidatari “emerge un quadro relazionale stabile e affettuoso, in cui la bambina mostra di essere ben inserita e sostenuta. I genitori affidatari appaiono attenti, riflessivi e coinvolti nella crescita della bambina, non espulsivi né giudicanti rispetto alla sua famiglia di origine, e con un atteggiamento accogliente verso i temi complessi legati all'identità, all'adozione e alla costruzione della storia personale…”.
7. A fronte di tale situazione della minore occorre quindi valutare la capacità genitoriale di
[...]
Pt_3
Par Occorre premettere che il non ha mai conosciuto la minore e si è presentato a Genova una sola volta in conseguenza della convocazione da parte del T.M. per essere sentito in merito alla sua
Per_ disponibilità a prendersi cura di .
Par Il si è dimostrato fin da subito disponibile ad accogliere la minore presso di lui ed a tal fine la
Corte ha disposto valutazione psicosociale incaricando i Servizi Sociali di Gera d'Adda ove risiede nonché valutazione da parte del CTU.
Da quanto emerso il Ka è persona stabilmente residente in Italia da molti anni essendo ivi giunto in periodo coevo al svolge attività lavorativa regolare come magazziniere con turno notturno e Per_2
vive in una casa adeguata insieme alla figlia ventenne che da diversi anni ha raggiunto il padre ed ha svolto il percorso di studi fino al diploma ed attualmente sta lavorando.
Il Ka è descritto dalla CTU come “una persona strutturata, solida, matura e capace di riflettere in modo critico, aperto e trasparente, oltre che dotato di buone risorse personali e affettive, privo di evidenze di psicopatologie e ben radicato nel suo territorio di vita e di appartenenza. Sul piano abitativo, lavorativo, economico, familiare, valoriale e delle risorse genitoriali è senz'altro una figura dotata di capacità e competenze;
non risultano criticità né nel suo percorso di integrazione in
Per_ Italia, né nella crescita della figlia con lui convivente. Rispetto a (che non ha mai conosciuto),
Par emerge una posizione di accoglienza aperta e flessibile, come se il desiderio che anima il sig. ia sostenuto da due movimenti: da un lato, un forte attaccamento a valori culturali fondanti, percepiti non come mandatori e cogenti, ma come risorse realmente vitali e nutrienti;
dall'altro lato, un interesse mosso da una certa affettività verso questa personcina, seppur solo immaginata, che lo porta ad esprimere gratitudine verso gli affidatari presso cui è collocata, ad auspicare la possibilità
12 di creare un rapporto con la piccola, e ad immaginare una forma di conoscenza, relazione e se possibile frequentazione, anche saltuaria, tra la sua famiglia è quella che si è occupata e si sta
Per_ occupando di . Quello che sembra emergere è una condizione di gratificazione, equilibrio e
Par pienezza nella vita che il sig. sta conducendo, in cui, se utile e opportuno, si può creare uno
Par spazio ulteriore. Senza forzature, senza istanze personali o rivendicazioni (il sig. non si è formalmente costituito nei procedimenti in corso, si dice disponibile come aiuto), e senza nemmeno piena consapevolezza della posizione del sig. e di come, forse, potrebbe essere complesso Per_2
Per_ gestire eventuali divieti di incontri e contatti fra e il padre biologico (non tanto per mancanza di capacità, ma per lo stesso senso di solidarietà e supporto alla famiglia allargata e ai membri in difficoltà che anima la cultura senegalese)”.
Par
7.1 Tuttavia a fronte di tale condizione che in astratto rende il ome persona idonea ad occuparsi della minore, il CTU, condividendo le valutazioni espresse da Servizi Sociali, ha evidenziato altresì che sono tuttavia presenti una serie di elementi che fanno ritenere non percorribile un affidamento
Per_ di alla famiglia dello zio acquisito, per lo stato in cui la stessa si trova: “il lavoro notturno del
Par sig. i suoi lunghi viaggi all'estero per ricongiungersi con la moglie e i figli, ancora in Senegal;
la presenza, in casa con lui, della figlia ventenne (che lavora, e dovrà investire su se stessa e non
Per_ certo costituirsi come una figura para-genitoriale per )”.
7.2 Ugualmente elemento di criticità è rappresentato dal progetto di ricongiungimento familiare con
Par la moglie e i figli minorenni del di 9 e 12 anni attualmente in Senegal che secondo le prospettazioni dello stesso dovrebbero raggiungerlo in Italia in tempi abbastanza brevi ma non preventivati né preventivabili.
Par Sebbene la moglie del secondo quanto da lui riferito, sia stata messa a conoscenza del progetto e lo condivida, la CTU ed i Servizi Sociali, evidenziano che tale “progetto di riunione della famiglia, apparentemente vicino, è elemento di possibile rischio e non solo risorsa potenziale, perché nulla si può prevedere, con certezza, circa come verrà vissuto il trasferimento in Italia della
Par moglie del sig. e dei due figli, ancora in fase delicata: i bambini potrebbero beneficiare del valore aggiunto del ricongiungimento tanto auspicato e atteso, ma anche avere fatiche nell'adattamento, e si deve immaginare che i genitori possano doversi focalizzare su di loro, senza
13 essere nel contempo ingaggiati nell'accudimento di una piccola “sconosciuta” in età prescolare,
Per_ sofferente per la perdita del legame con gli affidatari, come di fatto sarebbe ”.
7.3 “Oltre a questo, tutto quanto sopra evidenziato circa il bisogno di costanza e radicamento di
Per_
fa ritenere che una collocazione della piccola presso la famiglia dello zio sig. Pt_3
costituirebbe un elemento di rottura esperienziale e relazionale non facilmente integrabile, potenzialmente disturbante se non traumatico: un passaggio, questo, che sancirebbe la perdita dei
Per_ legami, delle routine e delle certezze intorno a cui la piccola si è strutturata, e quindi non appare nell'interesse prevalente della bambina. Al contrario, lo sradicamento andrebbe in direzione diametralmente opposta rispetto alle sue attuali necessità, con possibili ricadute sul piano dello sviluppo psico-evolutivo”.
7.4 Tali conclusioni devono essere condivise. Par Il progetto di ricongiungimento familiare della famiglia del è solo ipotizzato e non sono noti i tempi della sua realizzazione, ma altresì la minore non ha mai conosciuto lo zio per cui si troverebbe in un nuovo contesto abitativo con persone diverse da quelle che rappresentano e hanno sempre rappresentato il suo riferimento affettivo e stabile e che non garantiscono in mancanza di una integrazione nel territorio nazionale consolidata da parte della moglie e dei figli minorenni del
Par il necessario sostegno alla bambina per superare il trauma dello sradicamento dalla famiglia affidataria e dalle abitudini di vita.
8. Quindi deve essere confermata la sentenza del TM impugnata nella parte in cui dichiara lo stato di abbandono della minore e dichiarato lo stato di adottabilità.
8.1 Aderendo alle conclusioni offerte dalla CTU, va rigetta anche la domanda subordinata del Per_2
di far luogo alla adozione mite, proprio in considerazione delle conclusioni della CTU relativamente
Per_ alla necessità di stabilizzare e radicare il legame esistente tra e i genitori affidatari al fine di consentire il mantenimento di rapporti della minore con la famiglia di origine, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale del 28.9.2023, n. 183.
La Consulta in primo luogo ha dato atto che l'evoluzione sociale ed il dato dell'esperienza maturato con l'applicazione della disciplina, unitamente alle sollecitazioni provenienti dalla Corte EDU, oltre che dalla Consulta medesima e dal diritto vivente, “hanno indotto il legislatore a rivedere, negli
14 anni, l'assunto in base al quale l'adozione, in quanto auspicata rinascita del minore, debba immancabilmente implicare una radicale cancellazione del passato” e che quindi si è sempre più affermata, anche a livello legislativo, l'idea che “lo sviluppo della personalità del minore abbandonato non richieda, sempre e di necessità, una radicale cancellazione del passato, per quanto complesso e doloroso”.
La Corte Costituzionale pone in luce in particolare il fatto che “la combinazione di indici astratti e di accertamenti di fatto consente pertanto al giudice di vincere la presunzione sottesa all'art. 27, terzo comma, della L. n. 184 del 1983 che la cessazione delle relazioni socio-affettive, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, sia in concreto nell'interesse del minore” per arrivare alla conclusione che “in definitiva, è possibile adottare un'interpretazione adeguatrice alla Costituzione che allontani dall'art. 27, terzo comma, della L. n. 184 del 1983 l'immagine di una presunzione assoluta e che, in particolare, escluda un divieto per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine”.
8.2 In considerazione del precipuo interesse della minore ad un sano sviluppo psico-fisico, occorre quindi discostarsi dalla sentenza appellata, disponendo, come peraltro già disposto dalla Corte nel
Per_ corso del presente grado di giudizio contatti tra la piccola ed il padre, nonché con lo zio e la sua famiglia.
La Corte, infatti, con ordinanza in data 22/11/2024 aveva dato incarico ai Servizi Sociali di Genova di predisporre un progetto finalizzato ad organizzare incontri protetti della minore con il padre naturale alla mera conoscenza della figura paterna. Persona_11
Dalla relazione in data 2/7/2025 del Consultorio che ha preso in carico la minore e i genitori affidatari, risulta da un lato la buona qualità del legame della coppia affidataria e della resilienza che consente loro di avere un atteggiamento positivo ed equilibrato nell'affrontare il percorso di adozione, dall'altro è confermato il solido legame della minore con gli affidatari che identifica come mamma e papà nonché che la bambin è apparsa spontanea e sicura nel suo ambiente con gli affidatari, disponibile e aperta con gli operatori. Veniva avviato il percorso di supporto psicologico in preparazione all'introduzione della figura del padre biologico in conseguenza del quale la minore
15 ha presentato un atteggiamento di “chiusura e negazione, sottolineando di avere già un papà che la attende fuori dalla stanza” rifiutando l'incontro con il padre biologico.
Alla luce di tali conclusioni il Servizio non dava avvio agli incontri non sussistendo i presupposti.
Tali conclusioni non sono condivisibili e la CTU ha rimarcato la necessità invece per il benessere di
Per_
di avviare gli incontri protetti.
Per_
8.3 La CTU infatti pur rilevando che, come sopra riportato, risulta essere una bambina vivace e serena ben inserita nella famiglia affidataria, ha concluso che deve conoscere la propria storia personale e accedere alle sue radici culturali di origine sebbene si tratti di un bisogno ancora non espresso, “per evitare il rischio dello sviluppo di meccanismi difensivi di negazione, o di tracce di un possibile falso sé … processo delicato, ma fondamentale per lo sviluppo di un'identità integrata, che deve essere graduale ma avviarsi nel breve termine, mediato da adulti competenti e rispettosi dei tempi evolutivi della bambina, e attentamente introdotto, affinché non diventi fonte di disorganizzazione o confusione” percorso che “non può essere procrastinato in attesa che sia la bambina ad esprimere curiosità o dettarne i tempi” con la conseguenza che deve “incontrare il padre biologico, per poterlo poi tenere in mente, per poterne parlare e per inquadrarlo nella sua personale storia di vita;
questo elemento, se accompagnato da chiarezza sui ruoli delle figure che si occupano di lei e sulla garanzia di una stabilità di vita, può essere un fattore solo protettivo per la sua crescita,
Per_ oltre che essere un suo diritto. Parimenti, per le stesse ragioni dovrà essere informata e conoscere gli altri familiari per parte paterna, con le modalità meglio precisate al punto 4 del
Per_ quesito, inteso come sede in cui esprimere parere tecnico sui contatti tra , il sig. e la Pt_3
sua famiglia”.
Tali conclusioni sono state condivise dai CCTTPP.
8.4 Ne consegue che devono essere avviati gli incontri conoscitivi della minore con il padre biologico nonché essere programmati gli incontri conoscitivi tra i genitori affidatari e lo zio della
Per_ minore e quindi tra e lo zio e la sua famiglia con le modalità e le prescrizioni Pt_3
indicate alle pagg. 36 e 37 della CTU da intendersi qui integralmente trascritte, previ incontri conoscitivi con i genitori affidatari e prevedendo che avvengano anche in presenza degli affidatari.
16 9. Si ritiene che sussistano giustificati motivi, da individuare nella delicatezza e nella natura della causa, per compensare le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale per i Minorenni di Genova n. 23/2022 del 6/4/2022;
2) Dispone l'avvio di incontri protetti con finalità conoscitiva tra la minore e il padre naturale
[...] nonché con lo zio e i suoi familiari con le modalità indicati dalla CTU CP_1 Pt_3 alle pagg. 36 e 37 della CTU da intendersi qui integralmente trascritte;
3) conferma per il resto le altre statuizioni della sentenza appellata ed in particolare lo stato di abbandono della minore e la dichiarazione di adottabilità
4) compensa integralmente fra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio ivi compreso il giudizio di legittimità.
Genova, 26/9/2025
Il Giudice relatore Il Presidente Dott. Giovanna Cannata Dott. Franco Davini
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