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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19223 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19223/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa da: con il patrocinio dell'avv. CATALDO ANTONELLA che la rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti ricorrente contro nato a [...] in data [...] CP_1 resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 30.10.2024
“conclusioni relative alla separazione Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”
CHIEDE INOLTRE
visto l'art. 473 bis 49 cpc,
che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi
l'udienza di comparizione delle parti, in data successiva allo scadere del termine di dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi per la fase della separazione, per ivi dare atto della proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, della sussistenza dei requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e del passaggio in giudicato della sentenza per separazione, e, all'esito, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i signori e Parte_1 CP_1 in data 27 luglio 2016, presso il Comune di Sant'Ambrogio di Torino, con atto ivi trascritto nei Registri dello Stato Civile/Atti di matrimonio al n. 19, Serie C, Parte II, Anno 2016.
Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di eseguire tutte le dovute incombenze ai sensi di legge.
Con vittoria delle spese e compensi del presente giudizio”.
per parte resistente – contumace
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio con rito civile nel Comune Parte_1 CP_1 di Sant'Ambrogio di Torino in data 27.7.2016. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sant'Ambrogio di
Torino (atto n. 19 parte II, serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 30.10.2024, parte ricorrente chiedeva unicamente a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con decreto del 14.11.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti al 11.3.2025.
All'udienza del 11.3.2025, parte resistente non compariva e veniva dichiarata contumace;
all'esito, il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto
l'art. 473-bis e ss. c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i cui estremi di Parte_1 CP_1 iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Ambrogio di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19223/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa da: con il patrocinio dell'avv. CATALDO ANTONELLA che la rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti ricorrente contro nato a [...] in data [...] CP_1 resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 30.10.2024
“conclusioni relative alla separazione Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”
CHIEDE INOLTRE
visto l'art. 473 bis 49 cpc,
che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi
l'udienza di comparizione delle parti, in data successiva allo scadere del termine di dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi per la fase della separazione, per ivi dare atto della proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, della sussistenza dei requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e del passaggio in giudicato della sentenza per separazione, e, all'esito, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i signori e Parte_1 CP_1 in data 27 luglio 2016, presso il Comune di Sant'Ambrogio di Torino, con atto ivi trascritto nei Registri dello Stato Civile/Atti di matrimonio al n. 19, Serie C, Parte II, Anno 2016.
Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di eseguire tutte le dovute incombenze ai sensi di legge.
Con vittoria delle spese e compensi del presente giudizio”.
per parte resistente – contumace
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio con rito civile nel Comune Parte_1 CP_1 di Sant'Ambrogio di Torino in data 27.7.2016. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sant'Ambrogio di
Torino (atto n. 19 parte II, serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 30.10.2024, parte ricorrente chiedeva unicamente a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con decreto del 14.11.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti al 11.3.2025.
All'udienza del 11.3.2025, parte resistente non compariva e veniva dichiarata contumace;
all'esito, il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto
l'art. 473-bis e ss. c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i cui estremi di Parte_1 CP_1 iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Ambrogio di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.