TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/12/2024, n. 4849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4849 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 22.11.2024 la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 7185 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2020
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. MILETO SAVERIO;
Ricorrente
E
P.A.F. s.r.l.,
Resistente contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.07.2020 esponeva: che in data 12.10.2019 era stata Parte_1 assunta con contratto part-time dalla società P.A.F. s.r.l., con la qualifica di “Operaio livello 7” e con le mansioni di “addetto al banco”; che, successivamente, in data 29.11.2019, la società datrice di lavoro le proponeva la stipula di un nuovo contratto, questa volta di “Apprendistato Professionalizzante part-time”, della durata di 36 mesi e con la diversa qualifica di “Apprendista cameriere di sala – livello 6/S del CCNL Pubblici
Servizi”; che, tuttavia, nonostante la nuova qualifica contrattuale, essa ricorrente lavorava come banconista, cassiera e cameriera di sala per un totale di ore maggiore rispetto a quello contrattualmente previsto;
che, la società datrice di lavoro nonostante fosse a conoscenza della attività effettivamente svolta dalla , Parte_1 non le aveva mai corrisposto quanto dovuto per le ore di straordinario, nè le riconosceva un adeguamento contrattuale in forza delle superiori mansioni effettivamente svolte;
che, inoltre, la società datrice di lavoro, non le corrispondeva la retribuzione del mese di dicembre 2019 e di gennaio 2020; che, in data 29.01.2020, la
P.A.F. s.r.l., in assenza di giusta causa, le comunicava la cessazione del rapporto di lavoro attraverso un messaggio “whats app”, sicché essa ricorrente, al fine di formalizzare la chiusura del rapporto, in data
31.01.2020, inviava alla P.A.F. s.r.l. “modulo di recesso del rapporto di lavoro” con decorrenza all'1.02.2020; che la società datrice di lavoro, pur non versandole la retribuzione del mese di gennaio 2020, tratteneva sulla busta paga l'importo di euro 469,80, a titolo di indennità di preavviso per il recesso dal rapporto di lavoro.
1 Lamentava, inoltre, la che, in data 4.03.2020, la P.A.F. S.r.l., al fine di transigere in via bonaria Parte_1 la controversia instaurata, le proponeva la sottoscrizione di un verbale conciliativo mediante il quale la società datrice di lavoro si obbligava a corrisponderle la somma di euro 1.438,45, pari alle due mensilità non pagate unitamente al trattamento di fine rapporto;
essa ricorrente non accettava l'accordo conciliativo ed in data
27.04.2020, costituiva, invano, in mora società convenuta.
Tanto premesso la ha adito questo Giudice del lavoro per sentire: 1) accertare e dichiarare Parte_1
l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla P.A.F. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, relativo al pagamento degli stipendi di Dicembre 2019 e Gennaio 2020, nonché ore straordinarie e
TFR; 2) accertare e dichiarare illegittima, ovvero come non dovuta dalla ricorrente, l'indennità di preavviso così come posta in sottrazione dalla P.A.F. S.r.l., e pertanto disporsi l'integrazione di € 469,80 nel conteggio della busta paga di Gennaio 2020; 3) per l'effetto, condannare la resistente al pagamento di € 1.780,19, corrispondente alla somma degli stipendi rimasti inevasi, oltre ore straordinarie, interessi e rivalutazioni, ovvero ogni altro titolo e/o diritto previsto dal CCNL di categoria pari ad € 1.832,11 S.E.O. ; 4) in subordine accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto, per tutta la durata dell'intercorso contratto lavorativo, mansioni appartenenti al livello 4 del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione, Turismo - CASSIERA –
ADDETTA SALA;
5) per l'effetto, condannare la P.A.F. S.r.l, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2099 c.c. e
36 Cost., al pagamento degli stipendi di Dicembre 2019 e Gennaio 2020 unitamente alle indennità di cassa pari al 5%, nonchè alle differenze retributive di spettanza, per un complessivo ammontare di € 3.825,80 S.E.O., oltre interessi e rivalutazioni, ovvero ogni altro titolo e/o diritto previsto dal CCNL di categoria;
6) in ogni caso condannare, ai sensi dell'art. 2120 c.c., la P.A.F. S.r.l. al pagamento del TFR maturato dalla Sig.ra
nel periodo di vigenza di contratto di lavoro, corrispondente ad € 128,06, ovvero, in Parte_1 subordine, condannare la P.A.F. S.r.l. al pagamento della somma pari ad € 152,36 corrispondente al TFR conteggiato in ordine all'inquadramento livello 4 del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione, Turismo -
CASSIERA – ADDETTA SALA”; il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
La società P.A.F. s.r.l., nonostante la regolarità della notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio, sicché alla udienza 20.05.2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
Quindi, istruita la causa, con la escussione dei testi e , alla odierna Testimone_1 Testimone_2 udienza la discussione ha preceduto la pubblicazione del dispositivo.
-------
La domanda va accolta per quanto di ragione.
Sulle mansioni superiori.
La controversia in oggetto inerisce, in prima analisi, all'accertamento dell'espletamento di mansioni superiori, da parte della , dipendente della società contumace P.A.F. s.r.l, ed inquadrata, in forza del Parte_1 secondo ed ultimo contratto stipulato, con la qualifica di “Apprendista cameriere di sala – livello 6/S del CCNL
Pubblici Servizi”, al fine del riconoscimento dell'inquadramento nell'ambito del superiore “livello 4 del
2 C.C.N.L. Pubblici Esercizi Ristorazione, Turismo - CASSIERA – ADDETTA SALA”, e del conseguente adeguamento retributivo.
Sul punto, a fondamento della domanda, la ricorrente deduce di avere sempre “… svolto mansioni superiori, con cadenza continuativa, di banconista e cassiera, per poi, dalle 12:00 alle 16:00 e dalle 20:00 alle 00:00 circa, svolgere mansioni di cameriera di sala ” (vd. pag. n. 6 del ricorso).
Muovendo, per ragioni di ordine logico, dall'esame dell'an della pretesa della odierna ricorrente all'inquadramento nel livello 4 del citato C.C.N.L., questo giudice ritiene che la non abbia Parte_1 fornito la prova dei fatti costitutivi di tale diritto.
Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza, ai fini della determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, il procedimento logico-giuridico deve svolgersi in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (cfr. tra molte, Cass. 30580/2019).
Nella specie, viene altresì in rilievo l'ulteriore principio giurisprudenziale - (cfr. Cass. n. 78/2020) - secondo cui "...al fine di stabilire il diritto del lavoratore ad ottenere la attribuzione della qualifica superiore ex art.
2103 cod. civ., qualora lo stesso, oltre a mansioni proprie della categoria di appartenenza svolga anche altre mansioni definite dalla contrattazione collettiva come proprie della categoria superiore rivendicata, il giudice del merito deve attenersi al criterio della prevalenza e quindi deve aver riguardo al contenuto della mansione primaria e caratterizzante la posizione di lavoro" (così tra altre Cass. 32699/2019).
Orbene, facendo applicazione di tali principi alla fattispecie in esame e prendendo le mosse dalle testimonianze di e , entrambi dipendenti della P.A.F. s.r.l., ritiene questo giudice che Testimone_1 Testimone_2 non emerga la prova dello svolgimento prevalente e caratterizzante delle mansioni idonee a fondare la pretesa della ricorrente.
La prova testimoniale, sul punto, è rimasta generica.
Ed invero, il teste chef presso la P.A.F. s.r.l., escusso alla udienza del 3.04.2024, ha affermato che _1 la ricorrente lavorava in sala, e che quando non era impegnata come cameriera “si occupava della vendita di prodotti da banco e gestiva la cassa”; aggiungeva il teste “che la sig. era autonoma nelle Parte_1 mansioni di banconista e cassiera in quanto nel ristorante/punto vendita non erano presenti i titolari…”.
Il teste , chef nel periodo da ottobre 2019 a gennaio 2020, poi, ha confermato il capitolo sub Testimone_2
d) - “in realtà, nonostante la qualifica contrattuale, la Sig.ra svolgeva attività di banconista, cassiera Parte_1
e cameriera di sala, per un monte ore evidentemente maggiore a quello previsto dal contratto di lavoro, giusta conteggi in allegato” – riguardante mansioni ed orari.
Le declaratorie contrattuali di cui al C.C.N.L. di categoria, comprendendo al livello 4 “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”, individuando tra i profili che, qui, possono essere di riferimento, quello di maitre, barman, cameriere di ristorante, cameriere ai vini, antipasti, trinciatore: tutte
3 qualifiche richiedenti un grado di specializzazione che, la ricorrente, non ha dimostrato di possedere;
basti pensare che, il teste riferendosi alla circostanza per cui, chi lavorava in sala era impegnato nelle _1 operazioni di riordino dopo il servizio, definiva i camerieri “ragazzi di sala”, espressione la quale, normalmente, si attaglia a chi non sia dotato di particolare qualificazione professionale.
Il “Sesto livello Super”, invece, ricomprende i lavoratori “in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità”, tra cui indica il commis di cucina, l'addetto ai servizi mensa, con la precisazione che può intendersi per tale anche il lavoratore con mansioni promiscue e fungibili.
In conclusione, l'istruttoria non fornisce sufficienti elementi per ritenere, da un lato, che la attività dedotta di cameriera di sala abbia quelle caratteristiche di qualificazione tali da fare rientrare, la ricorrente, nel superiore livello richiesto e, dall'altro, che, ad esempio, la dedotta attività di cassiera avesse valore prevalente e caratterizzante le mansioni.
Ne consegue che la è stata correttamente inquadrata. Parte_1
------
Sul lavoro straordinario.
Parimenti infondate risultano essere le pretese azionate dalla lavoratrice in ordine agli straordinari asseritamente svolti;
ed invero, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato nel ritenere che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (v. tra le tante ad es. Cass., sent. n. 4076 del 2018).
Ciò premesso, è dirimente osservare che, dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, non è possibile derivare la precisa durata della prestazione lavorativa svolta dalla ricorrente nell'arco della giornata e della complessiva settimana, essendo stato confermato, esclusivamente, l'inizio dei turni – alle ore 9:00 “circa” per il turno della mattina e dalle ore 19:30 per quello della sera -, non risultando specificato, invece, l'orario di conclusione del lavoro.
Sul punto, infatti, il teste ha dichiarato che: “ … Con riferimento all'orario di lavoro della sig. _1
, posso riferire che la stessa arrivava con me sul luogo di lavoro alle ore 9:00 circa, ma io andavo Parte_1 via … e non so a che ora terminava di preciso la sig. . Per il turno serale la lavoratrice arrivava sul Parte_1 luogo di lavoro alle 19:30 e quando io terminavo alle ore 23:00, lei era ancora lì”; il secondo teste, poi, ha affermato, solo genericamente, che la ricorrente lavorava più di 36 ore la settimana.
E' evidente, quindi, che non è emerso con puntualità quale sia stato l'orario lavorativo giornaliero, o settimanale, osservato dalla ricorrente.
------
Sulle differenze retributive.
Va, invece, riconosciuto il diritto della al pagamento delle retribuzioni dei mesi di dicembre Parte_1
2019 e gennaio 2020, non corrisposti, così come del TFR.
4 I crediti risultano dalle buste paga, e la società datrice di lavoro, rimasta contumace, non ha assolto all'onere probatorio che le incombeva di dimostrare gli avvenuti pagamenti.
------
Infine, non può essere imputata alla ricorrente alcuna detrazione a titolo di mancato preavviso, dal momento che, a prescindere dal titolo giustificativo della cessazione del rapporto, il recesso della lavoratrice è pacificamente avvenuto per giusta causa.
-----
In conclusione, la domanda va accolta, limitatamente all'importo di euro 1.908,25, oltre accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti di P.A.F. Parte_1
S.R.L., con ricorso depositato il 23/07/2020, così provvede:
- accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento, in favore dalla
, dell'importo di euro 1.908,25, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Parte_1
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna la P.A.F. s.r.l. al pagamento delle spese processuali che liquida, in distrazione, in euro 1.340,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Bari, in data 22/11/2024
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
5