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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/07/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2710/2022 R.G. promossa da nato a [...] il [...], ivi residente a[...]41, c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Cataudella, C.F._1
ATTORE
CONTRO
C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1 C.F._2
Via del Governo Vecchio 13 e , C.F. , nata a [...] Controparte_2 C.F._3 il 15.8.1949 e residente in [...], rappresentate e difese dagli Avvocati Paola
Linda Guerra, Luca Regolini e Raffaele Maggi;
CONVENUTE – ATTRICI IN RICONVENZIONALE
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Controparte_3
C.F.: , rappresentato e difeso dall' avv. Silvana Raudino;
C.F._4
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_2
c.f. , rappresentato e difeso dall' Avv.to Salvatore Rizza;
C.F._5
nato a [...], il [...] e residente in [...], Parte_3
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bonfiglio;
C.F._6
CONVENUTI
nato a [...] l'[...], ivi residente alla contrada Calabernardo/Balata Controparte_4
s.n. , c.f. , nata a [...] il [...], ivi residente a[...] int. 20, c.f. nata a [...] C.F._8 Controparte_6 il 7.7.1947, ivi residente in [...], c.f. , C.F._9 CP_7
, nata a [...] il [...], residente a [...]al corso Cavour n. 31 isolato 291, c.f.
[...]
e nato a [...] in Venezuela il 20.08.1953, residente C.F._10 Controparte_8 2
a Noto alla contrada Balata/Calabernardo s.n., c.f. , tutti e tre quali aventi C.F._11 causa di nata a [...] il [...], Persona_1 Controparte_9 residente in [...], isolato 157, c.f. , C.F._12 CP_10
, nato a [...] il [...], residente a [...] int. 3, c.f.
[...]
, entrambi quali aventi causa di C.F._13 Persona_2 [...]
, nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 10, int. 13, c.f. , anche quale erede di , C.F._14 Persona_3 CP_12 nata a [...] il [...], residente a [...], scala A, int. 6, c.f.
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...] CP_13
n. 302 int. 25, c.f. , nato a [...] il [...], residente a C.F._16 CP_14
Milano in via Savona n. 67/B, c.f. , nata a [...] C.F._17 Controparte_15
Vallo (TP) il 20.08.1926, residente a [...], c.f.
, nata a [...] il [...] residente in [...]C.F._18 Controparte_16
(RE) via Antonino Caponnetto n. 22 c.f. C.F._19
CONVENUTI CONTUMACI
Avente ad oggetto: usucapione
Con decreto del 6 aprile 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 01.06.2022 conveniva in giudizio gli intestati convenuti Parte_1 dinnanzi a questo tribunale e premesso di aver esercitato il possesso pubblicamente, ininterrottamente ed esclusivamente, da ben oltre un ventennio dei terreni agricoli siti nel territorio del Comune di
Avola, catastalmente individuati al foglio di mappa n. 73 di cui alle seguenti diciannove particelle
156-154-54-176-116-180-232-119-132-136-124-141-140-122-120-134-129-130 e 131, così come risultanti dalla relazione tecnica di constatazione dei luoghi a firma del Geom. edel Controparte_17 certificato notarile a firma del notaio esponeva che le dette particelle risultavano assegnate Per_4 al catasto come segue: le particelle 154-156-176-180 e 232 a e Controparte_1 Controparte_2 la particella 54 a;
la particella 116 a la particella 119 a Controparte_4 CP_5 [...]
e ; la particella 132 a e CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
; la particella 136 a;
la particella 124 a;
la
[...] Controparte_3 Controparte_11 particella 140 e 141 a;
la particella 122 a , e;
Parte_2 CP_12 CP_13 CP_14 la particella 120 a la particella 134 a;
le particelle 129-130 e 131 a Controparte_15 Parte_3
Controparte_16 3
Esponeva che, quale possessore “uti dominus” dei detti terreni all'inizio di ogni stagione estiva faceva provvedere alla loro scerbatura, al fine di scongiurare il pericolo di incendi, e per favorirne l'utilizzo come pascolo per i bovini, ovini e caprini della propria azienda agricola ad essi limitrofa;
dichiarava anche di esercitarne su tali terreni il potere di fatto in modo costante e permanente, senza alcuna contestazione in quanto da sempre res derelictae, provvedendo a mantenerla in buono stato di conservazione a proprie cura e spese. Chiedeva quindi accertarsi l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dei detti terreni con vittoria di spese e compensi-
Si costituiva in giudizio il quale premesso di essere proprietario del terreno agricolo sito Parte_3 in Avola (SR), Contrada Cozzo Marotta, al catasto al Foglio 73, particella n. 134, rilevava l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento del tentativo di mediazione, e contestandone la fondatezza in fatto e in diritto ne chiedeva il rigetto .
Si costituiva in giudizio affermando di essere stato riconosciuto proprietario del Controparte_3 terreno sito in Avola, c.da Cozzo Marotta, esteso are 09,40 , identificato al catasto terreni del foglio
73 particella 136, pascolo, classe 2, are 09,40, R.D. 0,44 .R.A. € 0,15, confinante con le particelle
106,124,274,132 in forza della sentenza n 1613 del 17.10.2013 emessa dal Tribunale di Siracusa trascritta il 09.01.2015 ai nn 204/179 con la quale era stata dichiarata sciolta la comunione ereditaria in esito alla successione della defunta , avvenuta nel 11.2.2006. Persona_5
In ogni caso rilevava l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione e chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
Si costituivano in giudizio e le quali dichiaravano di essere Controparte_1 Controparte_2 proprietarie, per successione ereditaria in pari quota, delle seguenti residue particelle del foglio 73:
n. 42-53-55-154-156-166-169-178-180-171-172-173-174-175 e contestando la fondatezza della domanda ne chiedevano il rigetto
In particolare deducevano che il venuto a conoscenza della loro intenzione di procedere Parte_1 alla vendita aveva incoato il presente giudizio solo al fine di impedire la vendita;
che aveva chiesto al promittente acquirente ( tale ), il pagamento della somma di €. 10.000,00 (diecimila/00) Per_6 per rinunciare all'azione intentata per bloccare la vendita in corso, che alla fine non si era conclusa e chiedevano quindi la condanna dell'attore al risarcimento del danno per un valore non inferiore a quello stabilito per la vendita dei terreni, oltre alle spese dalle sostenute. CP_1
Si costituiva in giudizio , affermando di essere proprietario del terreno agricolo sito Parte_2 in Avola (SR), Contrada Cozzo Marotta, al catasto dei terreni al Foglio 73, particella n. 140 e 141, rilevando l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione e chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e in diritto. 4
All'udienza del 12 gennaio 2023 le convenute e chiedevano la Controparte_1 Controparte_2 separazione del procedimento assumendo la differenza della propria posizione processuale rispetto a quella delle altre parti per mancanza di connessione soggettiva e oggettiva, trattandosi di particelle distinte per confini e proprietari.
Con ordinanza il G.I. del 2.2.2023 disponeva lo stralcio dal presente procedimento del giudizio proposto da nei confronti predetti convenuti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
e di convenuto disponendo assegnando all'attore termine per provvedere
[...] Controparte_3 alla citazione delle parti titolari delle residue particelle nel rispetto dei termini a comparire.
All'udienza successiva il G.I., stante il mancato perfezionamento delle notifiche nei confronti di e ne disponeva la rinnovazione, fissando altra udienza del 4 Controparte_4 Controparte_8 dicembre 2024 in cui ne dichiarava la contumacia.
Con decreto del 6 aprile 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa sulle conclusioni delle parti precisate veniva posta in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , Controparte_4 CP_5 CP_6
, , , ,
[...] CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11
, , , non
[...] CP_12 CP_13 CP_14 Controparte_15 Controparte_16 costituiti se pur regolarmente citati.
La domanda deve ritenersi infondata e per l'effetto va rigettata per le ragioni di seguito espresse.
In punto di diritto si osserva che l'usucapione, regolata dall'art. 1158 c.c. è una fattispecie complessa avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene, che presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato” continuo e non interrotto, volto inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale attraverso il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in contrapposizione con l'inerzia del titolare.
Ai fini dell'usucapione dell'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, occorre il possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con l'animus rem sibi habendi, vale a dire in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso. 5
Occorre inoltre per completare la fattispecie acquisitiva che l'esercizio di fatto del potere dominicale sulla cosa permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda il cosiddetto animus che il corpus e che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza;
è richiesto, dunque, un possesso continuato che si estrinsechi in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, dunque, non ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove non tradotto in un'attività materiale incompatibile con il diritto altrui.
Va poi rilevato che grava su colui che agisce in giudizio fornire adeguata prova del possesso utile ad usucapionem ex art. 1158 c.c., quindi, di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni senza interruzione, con attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, in sostanza, dimostrando di essersi comportato come proprietario.
Ebbene, nel caso di specie la domanda di parte attrice risulta totalmente carente sia dal punto di vista probatorio che allegativo in palese violazione della regola di cui all'art. 2697 c.c
Va poi rilevato che parte attrice che pur essendo gravata non ha assolto affatto all'onere probatorio gravante a suo carico in ordine ai fatti costitutivi della propria pretesa, dovendosene ritenersi irreversibilmente decaduta da ogni possibilità di fornirla.
Al rigetto della domanda consegue che le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 come da dispositivo che segue in favore di e;
nulla nei confronti dei contumaci vittoriosi. Parte_2 Persona_7
P.Q.M
Il Giudice del tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 2710/2022 rg.
a seguito dello stralcio della domanda proposta nei confronti di Controparte_1 CP_2
e , RIGETTA la domanda proposta da nei confronti
[...] Controparte_3 Parte_1 di e e dei contumaci , Parte_2 Persona_7 Controparte_4 CP_5
, , , ,
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_8 [...]
e , , CP_9 Controparte_18 Controparte_11 CP_12 CP_13
, , CP_14 Controparte_15 Controparte_16
CONDANNA al rimborso delle spese processuali in favore di ciascuno dei Parte_4 convenuti costituiti e che si liquidano per ciascuno nella somma di Parte_2 Parte_3 euro 2.906,00 oltre al 15% per rimborso spese generali IVA e CPA
Siracusa, 28 giugno 2025 Il Giudice
C.Maiore 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2710/2022 R.G. promossa da nato a [...] il [...], ivi residente a[...]41, c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Cataudella, C.F._1
ATTORE
CONTRO
C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1 C.F._2
Via del Governo Vecchio 13 e , C.F. , nata a [...] Controparte_2 C.F._3 il 15.8.1949 e residente in [...], rappresentate e difese dagli Avvocati Paola
Linda Guerra, Luca Regolini e Raffaele Maggi;
CONVENUTE – ATTRICI IN RICONVENZIONALE
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Controparte_3
C.F.: , rappresentato e difeso dall' avv. Silvana Raudino;
C.F._4
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_2
c.f. , rappresentato e difeso dall' Avv.to Salvatore Rizza;
C.F._5
nato a [...], il [...] e residente in [...], Parte_3
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bonfiglio;
C.F._6
CONVENUTI
nato a [...] l'[...], ivi residente alla contrada Calabernardo/Balata Controparte_4
s.n. , c.f. , nata a [...] il [...], ivi residente a[...] int. 20, c.f. nata a [...] C.F._8 Controparte_6 il 7.7.1947, ivi residente in [...], c.f. , C.F._9 CP_7
, nata a [...] il [...], residente a [...]al corso Cavour n. 31 isolato 291, c.f.
[...]
e nato a [...] in Venezuela il 20.08.1953, residente C.F._10 Controparte_8 2
a Noto alla contrada Balata/Calabernardo s.n., c.f. , tutti e tre quali aventi C.F._11 causa di nata a [...] il [...], Persona_1 Controparte_9 residente in [...], isolato 157, c.f. , C.F._12 CP_10
, nato a [...] il [...], residente a [...] int. 3, c.f.
[...]
, entrambi quali aventi causa di C.F._13 Persona_2 [...]
, nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 10, int. 13, c.f. , anche quale erede di , C.F._14 Persona_3 CP_12 nata a [...] il [...], residente a [...], scala A, int. 6, c.f.
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...] CP_13
n. 302 int. 25, c.f. , nato a [...] il [...], residente a C.F._16 CP_14
Milano in via Savona n. 67/B, c.f. , nata a [...] C.F._17 Controparte_15
Vallo (TP) il 20.08.1926, residente a [...], c.f.
, nata a [...] il [...] residente in [...]C.F._18 Controparte_16
(RE) via Antonino Caponnetto n. 22 c.f. C.F._19
CONVENUTI CONTUMACI
Avente ad oggetto: usucapione
Con decreto del 6 aprile 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 01.06.2022 conveniva in giudizio gli intestati convenuti Parte_1 dinnanzi a questo tribunale e premesso di aver esercitato il possesso pubblicamente, ininterrottamente ed esclusivamente, da ben oltre un ventennio dei terreni agricoli siti nel territorio del Comune di
Avola, catastalmente individuati al foglio di mappa n. 73 di cui alle seguenti diciannove particelle
156-154-54-176-116-180-232-119-132-136-124-141-140-122-120-134-129-130 e 131, così come risultanti dalla relazione tecnica di constatazione dei luoghi a firma del Geom. edel Controparte_17 certificato notarile a firma del notaio esponeva che le dette particelle risultavano assegnate Per_4 al catasto come segue: le particelle 154-156-176-180 e 232 a e Controparte_1 Controparte_2 la particella 54 a;
la particella 116 a la particella 119 a Controparte_4 CP_5 [...]
e ; la particella 132 a e CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
; la particella 136 a;
la particella 124 a;
la
[...] Controparte_3 Controparte_11 particella 140 e 141 a;
la particella 122 a , e;
Parte_2 CP_12 CP_13 CP_14 la particella 120 a la particella 134 a;
le particelle 129-130 e 131 a Controparte_15 Parte_3
Controparte_16 3
Esponeva che, quale possessore “uti dominus” dei detti terreni all'inizio di ogni stagione estiva faceva provvedere alla loro scerbatura, al fine di scongiurare il pericolo di incendi, e per favorirne l'utilizzo come pascolo per i bovini, ovini e caprini della propria azienda agricola ad essi limitrofa;
dichiarava anche di esercitarne su tali terreni il potere di fatto in modo costante e permanente, senza alcuna contestazione in quanto da sempre res derelictae, provvedendo a mantenerla in buono stato di conservazione a proprie cura e spese. Chiedeva quindi accertarsi l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dei detti terreni con vittoria di spese e compensi-
Si costituiva in giudizio il quale premesso di essere proprietario del terreno agricolo sito Parte_3 in Avola (SR), Contrada Cozzo Marotta, al catasto al Foglio 73, particella n. 134, rilevava l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento del tentativo di mediazione, e contestandone la fondatezza in fatto e in diritto ne chiedeva il rigetto .
Si costituiva in giudizio affermando di essere stato riconosciuto proprietario del Controparte_3 terreno sito in Avola, c.da Cozzo Marotta, esteso are 09,40 , identificato al catasto terreni del foglio
73 particella 136, pascolo, classe 2, are 09,40, R.D. 0,44 .R.A. € 0,15, confinante con le particelle
106,124,274,132 in forza della sentenza n 1613 del 17.10.2013 emessa dal Tribunale di Siracusa trascritta il 09.01.2015 ai nn 204/179 con la quale era stata dichiarata sciolta la comunione ereditaria in esito alla successione della defunta , avvenuta nel 11.2.2006. Persona_5
In ogni caso rilevava l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione e chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
Si costituivano in giudizio e le quali dichiaravano di essere Controparte_1 Controparte_2 proprietarie, per successione ereditaria in pari quota, delle seguenti residue particelle del foglio 73:
n. 42-53-55-154-156-166-169-178-180-171-172-173-174-175 e contestando la fondatezza della domanda ne chiedevano il rigetto
In particolare deducevano che il venuto a conoscenza della loro intenzione di procedere Parte_1 alla vendita aveva incoato il presente giudizio solo al fine di impedire la vendita;
che aveva chiesto al promittente acquirente ( tale ), il pagamento della somma di €. 10.000,00 (diecimila/00) Per_6 per rinunciare all'azione intentata per bloccare la vendita in corso, che alla fine non si era conclusa e chiedevano quindi la condanna dell'attore al risarcimento del danno per un valore non inferiore a quello stabilito per la vendita dei terreni, oltre alle spese dalle sostenute. CP_1
Si costituiva in giudizio , affermando di essere proprietario del terreno agricolo sito Parte_2 in Avola (SR), Contrada Cozzo Marotta, al catasto dei terreni al Foglio 73, particella n. 140 e 141, rilevando l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione e chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e in diritto. 4
All'udienza del 12 gennaio 2023 le convenute e chiedevano la Controparte_1 Controparte_2 separazione del procedimento assumendo la differenza della propria posizione processuale rispetto a quella delle altre parti per mancanza di connessione soggettiva e oggettiva, trattandosi di particelle distinte per confini e proprietari.
Con ordinanza il G.I. del 2.2.2023 disponeva lo stralcio dal presente procedimento del giudizio proposto da nei confronti predetti convenuti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
e di convenuto disponendo assegnando all'attore termine per provvedere
[...] Controparte_3 alla citazione delle parti titolari delle residue particelle nel rispetto dei termini a comparire.
All'udienza successiva il G.I., stante il mancato perfezionamento delle notifiche nei confronti di e ne disponeva la rinnovazione, fissando altra udienza del 4 Controparte_4 Controparte_8 dicembre 2024 in cui ne dichiarava la contumacia.
Con decreto del 6 aprile 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa sulle conclusioni delle parti precisate veniva posta in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , Controparte_4 CP_5 CP_6
, , , ,
[...] CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11
, , , non
[...] CP_12 CP_13 CP_14 Controparte_15 Controparte_16 costituiti se pur regolarmente citati.
La domanda deve ritenersi infondata e per l'effetto va rigettata per le ragioni di seguito espresse.
In punto di diritto si osserva che l'usucapione, regolata dall'art. 1158 c.c. è una fattispecie complessa avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene, che presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato” continuo e non interrotto, volto inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale attraverso il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in contrapposizione con l'inerzia del titolare.
Ai fini dell'usucapione dell'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, occorre il possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con l'animus rem sibi habendi, vale a dire in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso. 5
Occorre inoltre per completare la fattispecie acquisitiva che l'esercizio di fatto del potere dominicale sulla cosa permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda il cosiddetto animus che il corpus e che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza;
è richiesto, dunque, un possesso continuato che si estrinsechi in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, dunque, non ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove non tradotto in un'attività materiale incompatibile con il diritto altrui.
Va poi rilevato che grava su colui che agisce in giudizio fornire adeguata prova del possesso utile ad usucapionem ex art. 1158 c.c., quindi, di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni senza interruzione, con attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, in sostanza, dimostrando di essersi comportato come proprietario.
Ebbene, nel caso di specie la domanda di parte attrice risulta totalmente carente sia dal punto di vista probatorio che allegativo in palese violazione della regola di cui all'art. 2697 c.c
Va poi rilevato che parte attrice che pur essendo gravata non ha assolto affatto all'onere probatorio gravante a suo carico in ordine ai fatti costitutivi della propria pretesa, dovendosene ritenersi irreversibilmente decaduta da ogni possibilità di fornirla.
Al rigetto della domanda consegue che le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 come da dispositivo che segue in favore di e;
nulla nei confronti dei contumaci vittoriosi. Parte_2 Persona_7
P.Q.M
Il Giudice del tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 2710/2022 rg.
a seguito dello stralcio della domanda proposta nei confronti di Controparte_1 CP_2
e , RIGETTA la domanda proposta da nei confronti
[...] Controparte_3 Parte_1 di e e dei contumaci , Parte_2 Persona_7 Controparte_4 CP_5
, , , ,
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_8 [...]
e , , CP_9 Controparte_18 Controparte_11 CP_12 CP_13
, , CP_14 Controparte_15 Controparte_16
CONDANNA al rimborso delle spese processuali in favore di ciascuno dei Parte_4 convenuti costituiti e che si liquidano per ciascuno nella somma di Parte_2 Parte_3 euro 2.906,00 oltre al 15% per rimborso spese generali IVA e CPA
Siracusa, 28 giugno 2025 Il Giudice
C.Maiore 6