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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2024, n. 4805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4805 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
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n. 1966 2022 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Angela Arena - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1966 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
c.f. rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. RASCA VANIA presso cui elettivamente domicilia in Casoria (Na) alla Via Pelella 1^ trav. n.1,
RICORRENTE
E
c.f. , non costituito, Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente ha concluso riportandosi a tutti i propri atti.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi regolamentando i rapporti tra le parti e le minori prevedendone l'affido
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esclusivo al padre con residenza privilegiata presso il predetto con diritto di visita materno - alla luce della circostanza della attuale residenza all'estero della predetta - per 4 giorni consecutivi per una volta al mese e nel periodo estivo di 15 gg consecutivi garantendo altresì che vi sia una comunicazione abituale audiovisiva madre/figlie, a mezzo skype o similare, possibilmente giornaliera, o almeno trisettimanale, in orario fisso da concordare tra le parti della durata di almeno 15 minuti . Chiede altresì di prevedere a carico della madre – genitore non collocatario - il versamento di 200,00 euro mensili a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente in epigrafe generalizzato, premesso di essere sposato, con la resistente, madre delle loro due figlie
( nata a [...] il [...] e nata a [...] il Per_1 Persona_2
12.02.2018), ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente;
assegnarsi la ex casa coniugale al ricorrente;
affidarsi le figlie minori in via esclusiva al padre con residenza privilegiata presso lo stesso;
porsi a carico della resistente un assegno mensile per il mantenimento delle minori di €. 150,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 25.03.2022 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per assenza del coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava le minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso il padre;
assegnava al sig. la casa coniugale;
Pt_1
disponeva che la madre potesse vedere le figlie minori compatibilmente con le esigenze delle stesse, e comunque 2 pomeriggi a settimana segnatamente il martedì e giovedì (salvo diverso accordo con il padre) dalle 17.30 alle 19,30, nonché a settimane alterno dal sabato ore 10 alla domenica dalle ore 19,30; nonché ad anni alterni il giorno 24 e 25 e 26 dicembre ovvero il 30 e 1 dicembre e 1° gennaio;
nonché –sempre ad anni alterni- il giorno di Pasqua o del Lunedì in
Albis dalle 10,00 alle 19,30; - nel periodo estivo 10 giorni consecutivi da
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concordare previamente con il padre entro il 30 giugno;
ed inoltre il giorno dell'onomastico e del compleanno della madre nonché della festa della mamma dalle ore 17,30 alle ore 19,30; poneva a carico della resistente l'assegno mensile di €.150,00 a titolo di contributo al mantenimento delle due figli minori oltre Org_ rivalutazione ed oltre 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Napoli del 2018.
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore. Quivi non si costituiva la resistente sebbene regolarmene avvisata, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Non ammessa la prova per testi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
• Sulla domanda di separazione personale con addebito.
Nel merito la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dal ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la
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prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
A giudizio del collegio la domanda de qua ha trovato adeguato riscontro negli atti processuali, pertanto, meritevole di accoglimento.
Ed invero a base della domanda il ricorrente ha dedotto e provato l'abbandono della casa familiare da parte della moglie, le aggressioni fisiche subite e il venir meno della stessa ai suoi obblighi di solidarietà nei confronti della famiglia;
tali circostanze, trovano conferma ne l referto del pronto soccorso dell del 30.07.2020 per contusioni al labbro superiore e Organizzazione_2
al naso e non risulta fornita alcuna prova contraria dalla resistente rimasta contumace.
Sul punto, il Collegio condivide l'orientamento consolidato della Suprema
Corte (cfr. tra le molte altre Cass. civ. sezione I, sentenza 29 settembre 2015 n.
19328, Cass. civ. sezione I, sentenza 4 dicembre 2014 n. 25663Cass. Civ. Sez. I
n. 17056 del 3.08.2007) secondo cui il volontario abbandono della casa familiare di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e costituisce “causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto”. Peraltro, tale prova è più rigorosa nell'ipotesi in cui
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l'allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente e adeguatamente dimostrare, anche riguardo a essi, la situazione d'intollerabilità (sul punto si veda
Cass civ. sezione I, sentenza 8 maggio 2013 n. 10719).
Inoltre, (cfr. Cass. n.2059/2012) i Supremi Giudici hanno precisato che, ai fini della prova dell'addebito, se il coniuge che propone tale domanda prova che l'altro ha volontariamente e definitivamente abbandonato la residenza familiare senza aver proposto domanda di separazione personale, non deve ulteriormente provare l'incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio, implicando esso la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati e gravando sull'altra parte l'onere di offrire la prova contraria che quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione di intollerabilità della coabitazione, nonostante l'assenza della giusta causa prevista dall'art. 146 c.c.
Ebbene, alla stregua dei principi esposti, va ritenuto che, non avendo parte resistente fornito evidenza della preesistenza di una crisi coniugale in atto e considerato, altresì, che a seguito dell'abbandono della casa coniugale fu proposto ricorso per la separazione giudiziale da parte del ricorrente, debba ritenersi fondata la domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151
2° comma c.c., con addebito esclusivo alla resistente.
Sulla domanda di affido esclusivo e mantenimento delle minori.
In relazione all'affido esclusivo delle figlie minori al padre, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa
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disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, la previsione dell'affido esclusivo delle minori e Per_1 Per_2
al padre appare conforme agli interessi delle stesse in considerazione anche di quanto emerge dal monitoraggio effettuato dal personale specializzato dei Servizi
Sociali; nello specifico, entrambe le figlie sono apparse socievoli, ben curate ed amorevolmente accudite manifestando un ottimo rapporto con il padre e la nonna paterna;
mentre per quanto riguarda la madre, quest'ultima trasferitasi definitivamente in Marocco già nell'ottobre 2021, anno in cui ha abbandonato la casa coniugale, rientra in Italia ogni 3 mesi restandovi per circa una settimana allo scopo di poter trascorrere del tempo con le bambine.
Pertanto, le minori vanno affidate al padre, con residenza privilegiata presso lo stesso, autorizzando il genitore affidatario a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse delle figlie ai sensi dell'art. 337 quater cc.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione del genitore non convivente con le figlie, ritiene il Collegio che tenuto conto della circostanza dell'attuale residenza della resistente in Marocco e delle attuali condizioni di vita delle minori presso il padre, vada disposto che ogni volta che la sig.ra rientri in Italia CP_1
potrà vedere e tenere con sé le minori per una settimana e nel periodo estivo 15 giorni consecutivi garantendo altresì che vi sia una comunicazione abituale audiovisiva madre/figlie, a mezzo skype o similare, possibilmente giornaliera, o almeno trisettimanale, in orario fisso da concordare tra le parti della durata di almeno 15 minuti.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto delle minori, in ragione dell'età delle stesse e delle questioni da dover decidere,
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ritenendosi che l'ascolto sarebbe, pregiudizievole per l'interesse ad un equilibrato sviluppo psico-fisico delle minori.
Quanto alla misura del contributo materno al mantenimento delle figlie minori (9 anni) e (6 anni) soccorrono i criteri di cui di cui all'art. Per_1 Per_2
337 ter c.c.
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione delle figlie, risultano inevitabilmente incrementate le loro esigenze e, dunque, le spese per il loro mantenimento (cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del
3.08.2007).
In secondo luogo, convivendo entrambe le figlie con il padre, sono assenti i tempi di presenza degli stessi presso la madre, e, quindi, nulla è la partecipazione diretta della madre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Quanto alle risorse economiche di entrambi i genitori, parte ricorrente ha dedotto e provato di essere socio al 40% della società ove nel mese di Org_3
dicembre del 2023 la società ha distribuito utili per € 150.000,00 e che dallo scorso mese di novembre, ha inoltre formalizzato un rapporto di collaborazione con la società per un netto in busta pari ad € 5.800,00 mensili che Org_4
gli consente di occuparsi completamente del mantenimento e dell'istruzione per le proprie figlie, deduce inoltre che la sig.ra non lavora ma che ha delle CP_1
proprietà in Marocco, pertanto va stabilito quale contributo materno al mantenimento delle due figlie l'importo mensile di euro 200,00 (duecento/00) da corrispondere al sig. entro e non oltre il 5 di ogni mese, da Parte_1
Org_ rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici
Va, altresì, posto a carico della sig.ra l'obbligo Controparte_1
di corrispondere, nella misura del 50%, delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Napoli del 2018.
Va infine confermata l'assegnazione al ricorrente della ex casa coniugale, sita in Pozzuoli alla Via Vecchia delle Vigne n.15, in quanto, convivendo in detta
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abitazione il padre con le due figlie minori, il provvedimento in questione si appalesa conforme all'interesse dei predetti a continuare a vivere nel proprio habitat domestico ex art. 155 quater c.c.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Stante la contumacia della resistente e la soccombenza, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma II c.c. con addebito a;
Controparte_1
2. Affida in via esclusiva le figlie minori al padre con residenza preferenziale presso lo stesso e regolamenta il diritto di visita materno come in parte motiva indicato;
autorizza il padre ad adottare anche le decisioni di straordinario interesse per le figlie;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Controparte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a , a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di euro 200,00
(duecento/00); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
4. pone a carico di l'obbligo di contribuire, Controparte_1
nella misura del 50%, alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli;
5. assegna al ricorrente la ex casa coniugale sita in Pozzuoli alla Via
Vecchia delle Vigne n.15;
6. dichiara non ripetibili le spese di lite;
7. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli per
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l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 5, parte I, s., ufficio 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014);
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19/04/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela Arena Dott.ssa Carla Hubler
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n. 1966 2022 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Angela Arena - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1966 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
c.f. rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. RASCA VANIA presso cui elettivamente domicilia in Casoria (Na) alla Via Pelella 1^ trav. n.1,
RICORRENTE
E
c.f. , non costituito, Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente ha concluso riportandosi a tutti i propri atti.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi regolamentando i rapporti tra le parti e le minori prevedendone l'affido
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esclusivo al padre con residenza privilegiata presso il predetto con diritto di visita materno - alla luce della circostanza della attuale residenza all'estero della predetta - per 4 giorni consecutivi per una volta al mese e nel periodo estivo di 15 gg consecutivi garantendo altresì che vi sia una comunicazione abituale audiovisiva madre/figlie, a mezzo skype o similare, possibilmente giornaliera, o almeno trisettimanale, in orario fisso da concordare tra le parti della durata di almeno 15 minuti . Chiede altresì di prevedere a carico della madre – genitore non collocatario - il versamento di 200,00 euro mensili a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente in epigrafe generalizzato, premesso di essere sposato, con la resistente, madre delle loro due figlie
( nata a [...] il [...] e nata a [...] il Per_1 Persona_2
12.02.2018), ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente;
assegnarsi la ex casa coniugale al ricorrente;
affidarsi le figlie minori in via esclusiva al padre con residenza privilegiata presso lo stesso;
porsi a carico della resistente un assegno mensile per il mantenimento delle minori di €. 150,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 25.03.2022 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per assenza del coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava le minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso il padre;
assegnava al sig. la casa coniugale;
Pt_1
disponeva che la madre potesse vedere le figlie minori compatibilmente con le esigenze delle stesse, e comunque 2 pomeriggi a settimana segnatamente il martedì e giovedì (salvo diverso accordo con il padre) dalle 17.30 alle 19,30, nonché a settimane alterno dal sabato ore 10 alla domenica dalle ore 19,30; nonché ad anni alterni il giorno 24 e 25 e 26 dicembre ovvero il 30 e 1 dicembre e 1° gennaio;
nonché –sempre ad anni alterni- il giorno di Pasqua o del Lunedì in
Albis dalle 10,00 alle 19,30; - nel periodo estivo 10 giorni consecutivi da
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concordare previamente con il padre entro il 30 giugno;
ed inoltre il giorno dell'onomastico e del compleanno della madre nonché della festa della mamma dalle ore 17,30 alle ore 19,30; poneva a carico della resistente l'assegno mensile di €.150,00 a titolo di contributo al mantenimento delle due figli minori oltre Org_ rivalutazione ed oltre 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Napoli del 2018.
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore. Quivi non si costituiva la resistente sebbene regolarmene avvisata, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Non ammessa la prova per testi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
• Sulla domanda di separazione personale con addebito.
Nel merito la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dal ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la
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prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
A giudizio del collegio la domanda de qua ha trovato adeguato riscontro negli atti processuali, pertanto, meritevole di accoglimento.
Ed invero a base della domanda il ricorrente ha dedotto e provato l'abbandono della casa familiare da parte della moglie, le aggressioni fisiche subite e il venir meno della stessa ai suoi obblighi di solidarietà nei confronti della famiglia;
tali circostanze, trovano conferma ne l referto del pronto soccorso dell del 30.07.2020 per contusioni al labbro superiore e Organizzazione_2
al naso e non risulta fornita alcuna prova contraria dalla resistente rimasta contumace.
Sul punto, il Collegio condivide l'orientamento consolidato della Suprema
Corte (cfr. tra le molte altre Cass. civ. sezione I, sentenza 29 settembre 2015 n.
19328, Cass. civ. sezione I, sentenza 4 dicembre 2014 n. 25663Cass. Civ. Sez. I
n. 17056 del 3.08.2007) secondo cui il volontario abbandono della casa familiare di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e costituisce “causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto”. Peraltro, tale prova è più rigorosa nell'ipotesi in cui
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l'allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente e adeguatamente dimostrare, anche riguardo a essi, la situazione d'intollerabilità (sul punto si veda
Cass civ. sezione I, sentenza 8 maggio 2013 n. 10719).
Inoltre, (cfr. Cass. n.2059/2012) i Supremi Giudici hanno precisato che, ai fini della prova dell'addebito, se il coniuge che propone tale domanda prova che l'altro ha volontariamente e definitivamente abbandonato la residenza familiare senza aver proposto domanda di separazione personale, non deve ulteriormente provare l'incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio, implicando esso la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati e gravando sull'altra parte l'onere di offrire la prova contraria che quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione di intollerabilità della coabitazione, nonostante l'assenza della giusta causa prevista dall'art. 146 c.c.
Ebbene, alla stregua dei principi esposti, va ritenuto che, non avendo parte resistente fornito evidenza della preesistenza di una crisi coniugale in atto e considerato, altresì, che a seguito dell'abbandono della casa coniugale fu proposto ricorso per la separazione giudiziale da parte del ricorrente, debba ritenersi fondata la domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151
2° comma c.c., con addebito esclusivo alla resistente.
Sulla domanda di affido esclusivo e mantenimento delle minori.
In relazione all'affido esclusivo delle figlie minori al padre, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa
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disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, la previsione dell'affido esclusivo delle minori e Per_1 Per_2
al padre appare conforme agli interessi delle stesse in considerazione anche di quanto emerge dal monitoraggio effettuato dal personale specializzato dei Servizi
Sociali; nello specifico, entrambe le figlie sono apparse socievoli, ben curate ed amorevolmente accudite manifestando un ottimo rapporto con il padre e la nonna paterna;
mentre per quanto riguarda la madre, quest'ultima trasferitasi definitivamente in Marocco già nell'ottobre 2021, anno in cui ha abbandonato la casa coniugale, rientra in Italia ogni 3 mesi restandovi per circa una settimana allo scopo di poter trascorrere del tempo con le bambine.
Pertanto, le minori vanno affidate al padre, con residenza privilegiata presso lo stesso, autorizzando il genitore affidatario a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse delle figlie ai sensi dell'art. 337 quater cc.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione del genitore non convivente con le figlie, ritiene il Collegio che tenuto conto della circostanza dell'attuale residenza della resistente in Marocco e delle attuali condizioni di vita delle minori presso il padre, vada disposto che ogni volta che la sig.ra rientri in Italia CP_1
potrà vedere e tenere con sé le minori per una settimana e nel periodo estivo 15 giorni consecutivi garantendo altresì che vi sia una comunicazione abituale audiovisiva madre/figlie, a mezzo skype o similare, possibilmente giornaliera, o almeno trisettimanale, in orario fisso da concordare tra le parti della durata di almeno 15 minuti.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto delle minori, in ragione dell'età delle stesse e delle questioni da dover decidere,
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ritenendosi che l'ascolto sarebbe, pregiudizievole per l'interesse ad un equilibrato sviluppo psico-fisico delle minori.
Quanto alla misura del contributo materno al mantenimento delle figlie minori (9 anni) e (6 anni) soccorrono i criteri di cui di cui all'art. Per_1 Per_2
337 ter c.c.
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione delle figlie, risultano inevitabilmente incrementate le loro esigenze e, dunque, le spese per il loro mantenimento (cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del
3.08.2007).
In secondo luogo, convivendo entrambe le figlie con il padre, sono assenti i tempi di presenza degli stessi presso la madre, e, quindi, nulla è la partecipazione diretta della madre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Quanto alle risorse economiche di entrambi i genitori, parte ricorrente ha dedotto e provato di essere socio al 40% della società ove nel mese di Org_3
dicembre del 2023 la società ha distribuito utili per € 150.000,00 e che dallo scorso mese di novembre, ha inoltre formalizzato un rapporto di collaborazione con la società per un netto in busta pari ad € 5.800,00 mensili che Org_4
gli consente di occuparsi completamente del mantenimento e dell'istruzione per le proprie figlie, deduce inoltre che la sig.ra non lavora ma che ha delle CP_1
proprietà in Marocco, pertanto va stabilito quale contributo materno al mantenimento delle due figlie l'importo mensile di euro 200,00 (duecento/00) da corrispondere al sig. entro e non oltre il 5 di ogni mese, da Parte_1
Org_ rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici
Va, altresì, posto a carico della sig.ra l'obbligo Controparte_1
di corrispondere, nella misura del 50%, delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Napoli del 2018.
Va infine confermata l'assegnazione al ricorrente della ex casa coniugale, sita in Pozzuoli alla Via Vecchia delle Vigne n.15, in quanto, convivendo in detta
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abitazione il padre con le due figlie minori, il provvedimento in questione si appalesa conforme all'interesse dei predetti a continuare a vivere nel proprio habitat domestico ex art. 155 quater c.c.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Stante la contumacia della resistente e la soccombenza, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma II c.c. con addebito a;
Controparte_1
2. Affida in via esclusiva le figlie minori al padre con residenza preferenziale presso lo stesso e regolamenta il diritto di visita materno come in parte motiva indicato;
autorizza il padre ad adottare anche le decisioni di straordinario interesse per le figlie;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Controparte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a , a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di euro 200,00
(duecento/00); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
4. pone a carico di l'obbligo di contribuire, Controparte_1
nella misura del 50%, alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli;
5. assegna al ricorrente la ex casa coniugale sita in Pozzuoli alla Via
Vecchia delle Vigne n.15;
6. dichiara non ripetibili le spese di lite;
7. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli per
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l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 5, parte I, s., ufficio 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014);
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19/04/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela Arena Dott.ssa Carla Hubler
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