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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/10/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.3732/ 2024 introdotta
D A
), rappresentato e difeso dall'avv. PRISCO Parte_1 C.F._1
TA DA;
-ricorrente-
CONTRO
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GAROFALO SILVIO;
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.11.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di: “dichiarare il diritto del sig. al pagamento dei ratei di Parte_1 indennita' di accompagnamento ex art. 1, legge n. 18 del 11/02/80 e successive modificazioni, oltre interessi come per legge, di cui lo stesso è titolare dal 1/3/2023 a seguito di Sentenza n 726/24 rgn.
2993/23 del 15/7/2024, emesso dal Tribunale di Avellino, Sez. Lavoro e Previdenza, Giudice Ill.mo
Dott. Luce Ciro;
condannare l' ex D.Legs. del 31/03/98 n°112 alla corresponsione in favore del CP_1 ricorrente dei ratei mensili di indennita' di accompagnamento ex art. 1, legge n. 18 del 11/02/80 e successive modificazioni, a far data dal 1/3/2023 al 20/11/2024, pari a 10943,60 euro oltre interessi legali come per legge, oltre ulteriori ratei a maturarsi, come da conteggio allegato al presente atto,
o della somma maggiore o minore ritenuta dall'Ill.mo giudicante;
Condannare l'Amministrazione 1 convenuta al pagamento delle spese, diritti, onorari e spese pari al 15% , ex D.M. 55/14 del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato per fattone anticipo”.
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva che con Sentenza n 726/24 del
15/7/2024 veniva riconosciuto titolare del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della l.
n. 18/80 sin dal 1/3/2023. Egli, pertanto, già nel luglio 2024, al fine di ottenere il pagamento del CP_ beneficio riconosciutole nel decreto di omologa, inoltrava all' territorialmente competente tramite posta certificata, il modello AP 70, nonché gli altri documenti necessari, senza tuttavia ottenere il pagamento dei ratei spettanti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente, la quale eccepiva l'infondatezza del ricorso avendo ella già provveduto ad erogare le somme spettanti a far data dal gennaio 2025 e che alcun termine di legge può considerarsi violato, dovendosi lo stesso calcolare a decorrere dalla notifica del modello AP70 recante tutta la documentazione indispensabile alla liquidazione della prestazione. Concludeva per il rigetto del ricorso, anche per difetto di interesse, con vittoria di spese.
Questo Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate, preso atto dell'intervenuto pagamento da parte dell' delle somme richieste a titolo di indennità di accompagnamento a partire dal CP_1 gennaio 2025, rileva che la situazione fattuale ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., impedendo così la prosecuzione del presente giudizio.
In particolare, nel caso di specie, deve ritenersi intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir me-no la ragione d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito. La stessa Suprema
Corte di cassazione (Cass. civ., sez. 1°, 26/5/99, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti (così come nel caso di specie) che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
Tuttavia, deve osservarsi che, se nel caso di specie le parti hanno formulato conclusioni concordi sul merito della controversia, le stesse non hanno raggiunto alcun accordo in punto di regolazione delle spese.
Deve osservarsi invero che la stessa parte ricorrente ha precisato di aver provveduto a notificare il modello AP70 e tutta la documentazione necessaria alla liquidazione del beneficio in data 25.7.2024
e di aver ricevuto il pagamento della prima rata nel gennaio 2025. Ebbene, come è noto, ai sensi
2 dell'art. 14 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, le
P.P.A.A. provvedono al pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Tale termine con riferimento ai procedimenti ex art. 445 bis c.p.c. decorre dalla data dell'invio all' da parte del richiedente della documentazione inerente ai CP_1 requisiti di erogabilità della prestazione (cfr. Cass. civ., sez. lavoro, Sentenza, 02/08/2021, n. 22089:
“il contenuto meramente descrittivo dell'art. 445-bis cod. proc. civ. quanto alla notifica del decreto di omologa «agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro centoventi giorni» (comma 5, seconda parte), hanno rimarcato che nell'interlocuzione, in sede amministrativa, fra l'assistibile e l' la verifica della maturazione del diritto e dell'inadempimento colpevole CP_1 dell' postula, dopo la comunicazione, da parte della Cancelleria, del deposito del CP_1 provvedimento accertativo del requisito sanitario, l'esigibile collaborazione dell'assistibile, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale gestore, nelle forme da quest'ultimo previste
(modello autocertificativo conforme alla disciplina del d.P.R. n.445 del 2000), delle indicazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta.”). E' altresì noto che il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si perfezionano i requisiti necessari per il diritto.
Ciò posto, deve rilevarsi che il ricorrente non ha fornito la prova certa della notifica del modello AP
70 e della documentazione necessaria ad ottenere il pagamento del beneficio, avendo omesso di depositare la stessa in formato “.eml” o “.msg” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ord. n. 16189 del 08/06/2023).
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda o eccezione.
Ne consegue in punto di regolazione delle spese di lite che secondo il principio della soccombenza virtuale le stesse dovrebbero essere poste a carico della parte ricorrente, la quale tuttavia non può essere condannata stante la produzione in atti di idonea documentazione di esenzione ex art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata ala materia del contendere tra le parti;
- Nulla per le spese.
Così deciso in Avellino, l'8.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.3732/ 2024 introdotta
D A
), rappresentato e difeso dall'avv. PRISCO Parte_1 C.F._1
TA DA;
-ricorrente-
CONTRO
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GAROFALO SILVIO;
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.11.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di: “dichiarare il diritto del sig. al pagamento dei ratei di Parte_1 indennita' di accompagnamento ex art. 1, legge n. 18 del 11/02/80 e successive modificazioni, oltre interessi come per legge, di cui lo stesso è titolare dal 1/3/2023 a seguito di Sentenza n 726/24 rgn.
2993/23 del 15/7/2024, emesso dal Tribunale di Avellino, Sez. Lavoro e Previdenza, Giudice Ill.mo
Dott. Luce Ciro;
condannare l' ex D.Legs. del 31/03/98 n°112 alla corresponsione in favore del CP_1 ricorrente dei ratei mensili di indennita' di accompagnamento ex art. 1, legge n. 18 del 11/02/80 e successive modificazioni, a far data dal 1/3/2023 al 20/11/2024, pari a 10943,60 euro oltre interessi legali come per legge, oltre ulteriori ratei a maturarsi, come da conteggio allegato al presente atto,
o della somma maggiore o minore ritenuta dall'Ill.mo giudicante;
Condannare l'Amministrazione 1 convenuta al pagamento delle spese, diritti, onorari e spese pari al 15% , ex D.M. 55/14 del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato per fattone anticipo”.
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva che con Sentenza n 726/24 del
15/7/2024 veniva riconosciuto titolare del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della l.
n. 18/80 sin dal 1/3/2023. Egli, pertanto, già nel luglio 2024, al fine di ottenere il pagamento del CP_ beneficio riconosciutole nel decreto di omologa, inoltrava all' territorialmente competente tramite posta certificata, il modello AP 70, nonché gli altri documenti necessari, senza tuttavia ottenere il pagamento dei ratei spettanti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente, la quale eccepiva l'infondatezza del ricorso avendo ella già provveduto ad erogare le somme spettanti a far data dal gennaio 2025 e che alcun termine di legge può considerarsi violato, dovendosi lo stesso calcolare a decorrere dalla notifica del modello AP70 recante tutta la documentazione indispensabile alla liquidazione della prestazione. Concludeva per il rigetto del ricorso, anche per difetto di interesse, con vittoria di spese.
Questo Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate, preso atto dell'intervenuto pagamento da parte dell' delle somme richieste a titolo di indennità di accompagnamento a partire dal CP_1 gennaio 2025, rileva che la situazione fattuale ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., impedendo così la prosecuzione del presente giudizio.
In particolare, nel caso di specie, deve ritenersi intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir me-no la ragione d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito. La stessa Suprema
Corte di cassazione (Cass. civ., sez. 1°, 26/5/99, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti (così come nel caso di specie) che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
Tuttavia, deve osservarsi che, se nel caso di specie le parti hanno formulato conclusioni concordi sul merito della controversia, le stesse non hanno raggiunto alcun accordo in punto di regolazione delle spese.
Deve osservarsi invero che la stessa parte ricorrente ha precisato di aver provveduto a notificare il modello AP70 e tutta la documentazione necessaria alla liquidazione del beneficio in data 25.7.2024
e di aver ricevuto il pagamento della prima rata nel gennaio 2025. Ebbene, come è noto, ai sensi
2 dell'art. 14 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, le
P.P.A.A. provvedono al pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Tale termine con riferimento ai procedimenti ex art. 445 bis c.p.c. decorre dalla data dell'invio all' da parte del richiedente della documentazione inerente ai CP_1 requisiti di erogabilità della prestazione (cfr. Cass. civ., sez. lavoro, Sentenza, 02/08/2021, n. 22089:
“il contenuto meramente descrittivo dell'art. 445-bis cod. proc. civ. quanto alla notifica del decreto di omologa «agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro centoventi giorni» (comma 5, seconda parte), hanno rimarcato che nell'interlocuzione, in sede amministrativa, fra l'assistibile e l' la verifica della maturazione del diritto e dell'inadempimento colpevole CP_1 dell' postula, dopo la comunicazione, da parte della Cancelleria, del deposito del CP_1 provvedimento accertativo del requisito sanitario, l'esigibile collaborazione dell'assistibile, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale gestore, nelle forme da quest'ultimo previste
(modello autocertificativo conforme alla disciplina del d.P.R. n.445 del 2000), delle indicazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta.”). E' altresì noto che il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si perfezionano i requisiti necessari per il diritto.
Ciò posto, deve rilevarsi che il ricorrente non ha fornito la prova certa della notifica del modello AP
70 e della documentazione necessaria ad ottenere il pagamento del beneficio, avendo omesso di depositare la stessa in formato “.eml” o “.msg” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ord. n. 16189 del 08/06/2023).
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda o eccezione.
Ne consegue in punto di regolazione delle spese di lite che secondo il principio della soccombenza virtuale le stesse dovrebbero essere poste a carico della parte ricorrente, la quale tuttavia non può essere condannata stante la produzione in atti di idonea documentazione di esenzione ex art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata ala materia del contendere tra le parti;
- Nulla per le spese.
Così deciso in Avellino, l'8.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
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