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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Pedone, ricorrente;
Parte_1
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Cristiana Vivian e Maria Teresa Petrucci, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato in data 14.11.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver premesso che “… al termine del suo rapporto di lavoro dipendente con la Ditta Ferrari Jerry, avendone maturato il diritto, in data 12.01.2022 presentava domanda di indennità NASpI …” e che, in data 31.3.2022 aveva presentato “domanda di Anticipo NASpI, prot. n. 4195.31/03/2022.0008954”, tuttavia, disattesa dall' per il seguente motivo CP_1 CP_1
“domanda non definibile su naspi non spettante”; rilevando di poter far valere i relativi requisiti, ha chiesto al giudice del lavoro adito la condanna dell'istituto previdenziale convenuto di: “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità di disoccupazione NASpI per come richiesta con domanda del 12.01.2022 nonché dell'anticipazione richiesta con domanda del 31.03.2022; 2) conseguentemente condannare l' al pagamento delle somme dovute in favore della ricorrente, nella CP_1 misura, decorrenza e durata di legge, oltre interessi legali”, con vittoria di spese. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, occorre puntualizzare come non sia oggetto di contestazione la circostanza che il ricorrente possa far valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione utili al conseguimento della prestazione dedotta in lite, laddove le difese dell'istituto previdenziale convenuto si incentrano esclusivamente sulla omessa, tempestiva dichiarazione da parte dell'istante dei redditi presunti discendenti dallo svolgimento di attività di lavoro autonomo. In buona sostanza, facendo leva sulle previsioni del D. Lgs. n. 22/15, in virtù delle quali “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' entro un mese CP_1 dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne” (articolo 10, primo periodo) e “ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: … c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
… (articolo 11), l' ha eccepito che il ricorrente, a seguito della presentazione della domanda di CP_1 indennità NASpI, avrebbe dovuto comunicare entro i trenta giorni successivi, a pena di decadenza dalla fruizione della prestazione, l'attività di lavoro autonomo svolta, dichiarando il reddito annuo previsto in relazione a tale attività (in modo da consentire all'ente erogatore di accertare la effettiva sussistenza dello stato di disoccupazione). Ciò posto, ritiene questo giudice che i profilati difetti di comunicazione e dichiarazione che vengono in rilievo valgano a rendere priva di sbocco la domanda attorea. Nel caso di specie, avendo la omesso di comunicare nel termine decadenziale Pt_1 di trenta giorni previsto dalla normativa considerata il reddito previsto per l'anno corrente, in relazione all'attività di lavoro autonomo dalla stessa effettivamente espletata (quale titolare di impresa commerciale) come specificatamente risultante dall'estratto conto previdenziale in atti, la stessa non può che essere incorsa nella decadenza di cui si discute. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea, è, dunque, da disattendere. Le spese sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 14.11.2023, da nei confronti dell' così provvede: rigetta la Parte_1 CP_1 domanda attorea;
dichiara le spese di lite irripetibili. Lecce, 9 aprile 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Pedone, ricorrente;
Parte_1
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Cristiana Vivian e Maria Teresa Petrucci, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato in data 14.11.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver premesso che “… al termine del suo rapporto di lavoro dipendente con la Ditta Ferrari Jerry, avendone maturato il diritto, in data 12.01.2022 presentava domanda di indennità NASpI …” e che, in data 31.3.2022 aveva presentato “domanda di Anticipo NASpI, prot. n. 4195.31/03/2022.0008954”, tuttavia, disattesa dall' per il seguente motivo CP_1 CP_1
“domanda non definibile su naspi non spettante”; rilevando di poter far valere i relativi requisiti, ha chiesto al giudice del lavoro adito la condanna dell'istituto previdenziale convenuto di: “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità di disoccupazione NASpI per come richiesta con domanda del 12.01.2022 nonché dell'anticipazione richiesta con domanda del 31.03.2022; 2) conseguentemente condannare l' al pagamento delle somme dovute in favore della ricorrente, nella CP_1 misura, decorrenza e durata di legge, oltre interessi legali”, con vittoria di spese. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, occorre puntualizzare come non sia oggetto di contestazione la circostanza che il ricorrente possa far valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione utili al conseguimento della prestazione dedotta in lite, laddove le difese dell'istituto previdenziale convenuto si incentrano esclusivamente sulla omessa, tempestiva dichiarazione da parte dell'istante dei redditi presunti discendenti dallo svolgimento di attività di lavoro autonomo. In buona sostanza, facendo leva sulle previsioni del D. Lgs. n. 22/15, in virtù delle quali “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' entro un mese CP_1 dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne” (articolo 10, primo periodo) e “ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: … c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
… (articolo 11), l' ha eccepito che il ricorrente, a seguito della presentazione della domanda di CP_1 indennità NASpI, avrebbe dovuto comunicare entro i trenta giorni successivi, a pena di decadenza dalla fruizione della prestazione, l'attività di lavoro autonomo svolta, dichiarando il reddito annuo previsto in relazione a tale attività (in modo da consentire all'ente erogatore di accertare la effettiva sussistenza dello stato di disoccupazione). Ciò posto, ritiene questo giudice che i profilati difetti di comunicazione e dichiarazione che vengono in rilievo valgano a rendere priva di sbocco la domanda attorea. Nel caso di specie, avendo la omesso di comunicare nel termine decadenziale Pt_1 di trenta giorni previsto dalla normativa considerata il reddito previsto per l'anno corrente, in relazione all'attività di lavoro autonomo dalla stessa effettivamente espletata (quale titolare di impresa commerciale) come specificatamente risultante dall'estratto conto previdenziale in atti, la stessa non può che essere incorsa nella decadenza di cui si discute. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea, è, dunque, da disattendere. Le spese sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 14.11.2023, da nei confronti dell' così provvede: rigetta la Parte_1 CP_1 domanda attorea;
dichiara le spese di lite irripetibili. Lecce, 9 aprile 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma