Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1566/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Giudice Agata Stanga
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 1168
c.c. -con cui il ricorrente domandato di essere reintegrato nel compossesso corrispondente alla comproprietà dell'immobile sito in Spoleto (PG) Frazione San Giovanni di Baiano, in Via della
Cava n. 11/A, piano primo rialzato, identificato al foglio 173 p.lla 321 sub 4, tramite l'ordine alla resistente di consegna delle nuove chiavi di accesso del portone d'ingresso ivi installato- osserva:
il ricorrente ha allegato, a fondamento della domanda, di essere convivente con la resistente nella casa acquistata da entrambi e che, a partire dal febbraio 2024, i rapporti tra le parti si sarebbero fortemente inaspriti;
il comportamento denunciato dal ricorrente sarebbe consistito nella sostituzione nell'aprile del 2024 -ad opera della resistente- del cilindro di accesso alla predetta abitazione ed è stato prospettato come spoglio nel predetto compossesso;
la resistente, costituitasi in giudizio, ha domandato il rigetto dell'avversa domanda, eccependo
-il grave deterioramento nei primi tre mesi dell'anno 2024 della relazione sentimentale a causa del contegno violento del ricorrente,
-l'allontanamento volontario di quest'ultimo dall'abitazione il 6.4.2024,
-la necessità di sostituire la serratura per il timore che il convivente o terzi potessero introdursi anche nottetempo nell'abitazione per derubarla o danneggiarla;
non viene autorizzata la produzione della querela, domandata dalla resistente con le note conclusive, atteso che non vi è dimostrazione che la parte non abbia potuto produrre tale documento nelle fasi introduttiva e istruttoria del giudizio;
la convivenza more uxorio determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del
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a ciò consegue che l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria;
sul ricorrente era gravante l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di dedurre e dimostrare la sussistenza, al momento dello spoglio, di un durevole, volontario e consapevole utilizzo del bene che abbia i caratteri esteriori di quello spettante al titolare di un diritto reale, cioè di avere sul bene signoria di fatto che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto (cfr. Cass. civ, n. 4908/1998, 6093/1997);
dal punto di vista fattuale, risultano incontestate tra le parti le seguenti circostanze:
-le parti del presente giudizio hanno intrattenuto presso l'appartamento in comproprietà alle medesime una convivenza more uxorio iniziata nell'anno 2023;
-nei primi tre mesi del 2024 sono insorti tra le parti contrasti che hanno condotto alla fine della relazione sentimentale;
le parti controvertono, invece, in ordine all'effettivo allontanamento del ricorrente dall'appartamento, che -secondo la prospettazione del ricorrente- non si sarebbe verificato, avendo egli cercato di rientrare in casa il 22.4.2024, data in cui avrebbe constatato la sostituzione del cilindro della serratura della porta di ingresso-, ma che -secondo la prospettazione della resistente- si sarebbe verificato il 6.4.2024;
il contenuto delle deposizioni degli informatori del ricorrente non conferma la prospettazione della parte, atteso che ha saputo riferire circostanze apprese direttamente dal ricorrente, Testimone_1 piuttosto generiche e, in ogni caso, inidonee a confortare la tesi del ricorrente per cui il medesimo avrebbe conservato la detenzione dell'immobile sino al 22.4.2024 (“credo che fino a
5 mesi fa circa il ricorrente abbia abitato a San Giovanni di Baiano”),
-identiche considerazioni valgono per la testimonianza resa da (“conosco il Testimone_2 ricorrente per le ragioni che ho detto;
so che il ricorrente abitava a San Giovanni di Baiano in un palazzo rosso, perché l'ho accompagnato a casa in una sola occasione, molto tempo fa, sarà passato più di anno;
il ricorrente mi ha riferito di non abitare più attualmente nella casa in questione);
Pagina 2 di contro l'informatrice di parte resistente, ancorché figlia di quest'ultima, ha riferito che il ricorrente si sarebbe allontanato dall'abitazione agli inizi di aprile 2024 e che già dalla fine marzo il ricorrente avrebbe smesso di rientrare a casa e avrebbe iniziato a portare via i propri effetti personali;
il contenuto di tale deposizione risulta pienamente confermato dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione versata in atti;
nel ricorso introduttivo del giudizio si legge infatti: “In data 08/04/ 2024 veniva inviata alla una missiva, che si offre in allegato, al fine di individuare una soluzione bonaria Per_1 per definire i dettagli della fine della relazione, anche dal punto di vista dei rapporti patrimoniali. In riscontro, con nota del 23/04/2024 la stessa manifestava la propria volontà di acquistare la quota dell'immobile in questione accollandosi il mutuo con liberazione del sig. dalla propria posizione debitoria. Una volontà che però non ha avuto seguito nonostante CP_1 il parere favorevole del;
CP_1
dal carteggio intervenuto tra i difensori delle parti in epoca antecedente al deposito del ricorso emergono la situazione di disgregazione del nucleo familiare, caratterizzata da accesa conflittualità e accompagnata da rivendicazioni sul piano economico, e l'avvenuto allontanamento del ricorrente dall'abitazione;
in particolare, dalla missiva dell'8.4.2024 a firma del difensore del ricorrente emerge in tale data la convivenza tra le parti era già cessata e che si rendeva, di conseguenza, necessario regolamentare l'aspetto patrimoniale rappresentato dalla contitolarità del mutuo e dalla comproprietà sull'abitazione in contestazione (“Le è ben nota la gravissima crisi sentimentale che ha investito la vostra unione e che ormai perdura da qualche tempo, causata da fattori a Lei conosciuti, e che rendono ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza”):
con la missiva del 23.4.2024 a firma del difensore della resistente vengono confermate la crisi -che ha reso intollerabile prosecuzione convivenza- e la rottura relazione e la resistente si propone di acquistare la quota dell'immobile del ricorrente e di accollarsi per intero il mutuo;
con la missiva del 4.5.2024 il difensore del ricorrente rappresenta che quest'ultimo si rende disponibile all'acquisto della sua quota della casa da parte della resistente e all'accollo del relativo mutuo e domanda la restituzione delle rate del mutuo e delle spese sostenute per l'acquisto dei mobili, manifestando -in tal modo e nonostante la conoscenza dell'avvenuta sostituzione della serratura- anche il disinteresse alla ormai cessata detenzione dell'immobile;
Pagina 3 nella specie difetta, dunque, il presupposto dell'esistenza del rapporto di detenzione con il bene, necessario per l'accoglimento della domanda possessoria proposta dal ricorrente, che viene respinta;
le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore indeterminabile, della semplicità della controversia e dell'attività svolta dalla resistente con riguardo alle fasi di studio, introduttiva e decisionale;
P.Q.M.
1) respinge la domanda di;
Controparte_2
2) condanna al pagamento -in favore di - Controparte_2 Persona_2 delle spese del procedimento, che liquida in € 1.615,00 per compensi, oltre a spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Si comunichi.
Spoleto, 7.4.2025
IL GIUDICE
Agata Stanga
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