Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/05/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. di R.G. 5816/2017 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Parte_1 CodiceFiscale_1
Panucci (CF. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via CodiceFiscale_2
Marina n°8 di AO (CZ) giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- parte attrice -
E
, in persona del suo Presidente e l.r.p.t., Controparte_1
(P.IVA ) elettivamente domiciliata in Squillace, viale Cassiodoro, 4, presso lo studio P.IVA_1 dall'Avv. Pietro Notaro (C.F. ) che la rappresenta e difende giusto procura in CodiceFiscale_3 calce all'atto di citazione
- parte convenuta -
E
, in persona del l.r.p.t., (C.F. e P.IVA n. ) rappresentata e difesa dallo CP_2 P.IVA_2
Studio Legale Associato TA (partita iva n. ) in persona dell'Avv. Frank Mario P.IVA_3
TA (C.F. ), con studio in alla Via Fontana Vecchia n. 25, ivi CodiceFiscale_4 CP_1 elettivamente domiciliata giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- parte convenuta -
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatti controversi
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, atteso il provvedimento del Giudice di Pace di dichiaratosi incompetente ratione materiae, il signor ha chiesto al CP_1 Parte_1 giudicante la condanna dell' , come rappresentata, e della Controparte_1
come rappresentata, al risarcimento - previo accertamento della responsabilità in solido Controparte_2
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R.G. n. 5816/2017
escoriazioni multiple e frattura IX costa a destra”, come da perizia medico-legale. Tanto con richiesta di condanna in solido della somma complessiva di € 20.000,00 o di quella maggiore o minore che sarebbe stata determinata in corso di causa. Con vittoria di spese.
Rispetto al sinistro verificatosi in data 30 settembre 2015 alle ore 12:15 circa, deduceva l'attore che alla guida del suo motociclo Ducati 748 percorreva la Strada Provinciale 130 nel Comune di Davoli ( CZ ) direzione di marcia Davoli Marina/Davoli Superiore e che, arrivato in località “Cornelle” in corrispondenza di un tratto stradale appena bituminato, nell'intraprendere una curva, perdeva il controllo del motociclo andando a sbattere nel muro adiacente la carreggiata per poi rimbalzare verso il centro della sede stradale.
Assumeva ancora che il sinistro si verificava a causa di sostanze oleose presenti sul manto stradale non evidenziate da segnaletica stradale, come riportate anche dalla relazione di servizio dei Vigili Urbani di
Davoli che transitavano nel tratto stradale del denunciato sinistro.
Rappresentava parte attrice che aveva proceduto ad avanzare richiesta di risarcimento dei danni materiali e fisici e che aveva invitato le convenute a stipulare la convenzione di negoziazione assistita che era stata riscontrata negativamente.
Costituitasi in giudizio, la convenuta come rappresentata, eccepiva Controparte_1 pregiudizialmente la carenza di legittimazione passiva e contestava nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - ogni proprio coinvolgimento, sostenendo in ogni caso che l'evento di danno fosse da ascriversi esclusivamente alla condotta del danneggiato sia ai sensi dell'articolo 2051 c.c. che ai sensi dell'articolo 2043 c.c.
Contestava in ogni caso la sproporzionata quantizzazione del danno. Conclusivamente
l'amministrazione provinciale chiedeva che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva;
che venisse in ogni caso riconosciuta l'esclusiva responsabilità dell'impresa convenuta o, in subordine, il concorso di colpa dell'attore. In ogni caso chiedeva il rigetto della pretesa economica perché non provata o che, comunque venisse ridotta secondo giustizia. Con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, la convenuta impresa come rappresentata, contestava nel merito – per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati – ogni proprio coinvolgimento, sostenendo la propria estraneità ai fatti di causa, e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Chiedeva, nella denegata ipotesi di attribuzione del risarcimento del danno in capo alla Controparte_2 la condanna della , nella qualità di terzo (formulando autorizzazione alla Controparte_3 chiamata), con manleva da qualsiasi responsabilità. Con vittoria di spese.
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R.G. n. 5816/2017 Instauratosi il contradditorio, il diverso giudicante rigettava la richiesta di chiamata di terzo perché formulata tardivamente e concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Conclusa la fase istruttoria con l'acquisizione dei documenti e l'escussione delle prove testimoniali, la causa veniva rinviata da questo giudicante, che la riteneva sufficientemente istruita, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 ottobre 2023, quindi, da ultimo, al 9 dicembre 2024. Alla detta udienza, disposto da questo giudice ultimo assegnatario lo svolgimento tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I,
15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. "( cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass. Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n.
30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass.
Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
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R.G. n. 5816/2017 Nel merito, giova evidenziare che nell'atto introduttivo parte attrice invoca l'articolo 2051 c.c., assumendo la presenza di sostanze oleose non segnalate sul tratto del manto stradale dove si sarebbe verificato il denunciato sinistro.
Sul punto, appare ormai pacifica l'applicabilità della responsabilità ex articolo 2051 c.c. per danni da cosa in custodia alla Pubblica Amministrazione per i beni demaniali, restandone escluse, per giurisprudenza tradizionale, le sole ipotesi in cui sul bene non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le sue modalità d'uso - un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (v. Corte Cost. n. 156 del 1999) e mantenendo il carattere della demanialità, assieme all'estensione del bene medesimo, soltanto la funzione di circostanza sintomatica dell'impossibilità della custodia (Cass. civ., Sez. III, 09/03/2010, n. 5669).
Ferma l'applicabilità della citata disposizione, questo giudice richiama i principi generali espressi dalla
Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 20943/2022, in base ai quali la responsabilità ex articolo
2051 c.c. ha natura oggettiva e non presunta (teoria ormai superata) e questo comporta che la capacità di vigilanza e controllo sulla res non è un elemento costitutivo della fattispecie. Il custode pertanto può liberarsi dalla responsabilità fornendo la prova liberatoria che consiste nella dimostrazione del caso fortuito e non nella dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Caso fortuito che può dipendere da fatto naturale o del terzo, le caratteristiche sono l'imprevedibilità e l'inevitabilità da un punto di vista oggettivo e può derivare anche dalla condotta del danneggiato – allorché essa abbia un'efficienza causale nella produzione dell'evento – che può arrivare ad escludere la responsabilità del custode se abbia costituito, da sola, l'unica causa per cui si è verificato il danno. Il meccanismo probatorio, dunque, contenuto nell'articolo 2051 c.c. secondo le Sezioni Unite postula che, attesa la responsabilità oggettiva del custode (“che prescinde da qualunque connotato di colpa in quanto la capacità di controllo e vigilanza sulla res non è un elemento costitutivo della fattispecie”), incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità
o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. Grava sul convenuto la prova liberatoria costituita dall'allegazione e dimostrazione dell'esistenza del caso fortuito, (e non nella dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno) ossia di un fattore esterno, idoneo ad interrompere il citato nesso eziologico, che può essere rappresentato anche dalla condotta del danneggiato (si richiamano, in linea con i richiamati principi enunciati dalle Sezioni Unite, tre recentissime pronunce Cass. n. 16034/2023,
Cass. n. 15447/2023 e Cass. 11152/2023).
Si impone al decidente, dunque, atteso che l'articolo 2051 c.c. prescinde da qualsiasi connotato di colpa, verificare se la condotta del danneggiato abbia una efficienza causale nella produzione dell'evento ed il grado di incidenza. Sul punto la Suprema Corte nella sentenza citata n. 16034/2023, richiamando le
Sezioni Unite precisa quanto segue “ quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in
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R.G. n. 5816/2017 rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che il detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Ma ancora si richiamano altri principi enunciati dalla Suprema Corte in materia secondo i quali “ ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi, a concorso causale colposo valutabile ai sensi dell'articolo 1227 primo comma
c.c., ovvero escludere, il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode, sia applicando la disposizione di cui all'articolo 2051 c.c. sia la previsione di cui all'articolo 2043 c.c. “ (cfr. Cass. n. 999/14; Cass.
n. 13260/2016; Cass. Ordinanza 22419/2017 Cass. Ordinanza n. 9315/ 2019 secondo cui “ In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa
– dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”. Si richiama da ultimo Cass. ordinanza 20 luglio 2023 n, 21675 che sancisce l'applicazione del bilanciamento tra pericolosità della cosa e obblighi di cautela, puntualizzando che anche nel caso di violazione di norme di sicurezza da parte del custode non è giustificabile la condotta incauta del danneggiato.
Ferma la superiore qualificazione ed il richiamato anche recentissimo orientamento della giurisprudenza di legittimità, la ricostruzione fattuale della vicenda in uno al corredo probatorio documentale ed orale conducono questo giudicante a ritenere che il caso fortuito, nella specie identificabile nel comportamento del danneggiato, abbia interrotto il nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso, con correlata esclusione di responsabilità in capo agli odierni convenuti.
Segnatamente, nella vicenda che ci occupa, rispetto alla quale incontestato è il verificarsi dell'incidente nella sequenza spazio-temporale delineata dall'attore, appaiono dirimenti i seguenti profili, e nello specifico: (i) che il manto stradale fosse bituminato (tanto con l'evidente impatto cromatico della parte bituminata rispetto al resto del manto stradale); (ii) che si trattasse di un tratto curvilineo;
(iii) l'assenza di testimoni al momento del verificarsi della caduta;
(iv) la dinamica dell'incidente (cfr. l'attore perdeva il controllo del motociclo andando a sbattere nel muro adiacente la carreggiata per poi rimbalzare verso il centro della sede stradale) che induce a ritenere che l'attore procedesse a velocità estremamente
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R.G. n. 5816/2017 sostenuta;
(v) la sostanza oleosa accertata dalla polizia municipale di Davoli sul manto stradale e (vi) la tipologia di danno subìta dal motociclo.
In particolare, appare a questo giudice che l'attore non ha fornito la prova della preesistenza della sostanza oleosa sul manto stradale, né la riconducibilità della detta sostanza al bitume e/o a cause esterne allo stesso non imputabili. Piuttosto, invece, appare a questo giudice sostenibile ritenere che la chiazza d'olio derivi dalla rottura del carter del motore, che contiene l'olio del motociclo danneggiatosi a causa dell'incidente (per come indicato nella perizia di parte del motociclo, prodotta agli atti dall'attore) e riversatosi su manto stradale.
Per completezza del sopra indicato punto (iii), si richiama la testimonianza resa dal teste di parte attrice, che, nel confermare la circostanza n. 2 della memoria istruttoria di secondo termine (cfr. “Vero che nella su indicata circostanza, il Sig. arrivato in località “Cornelle”, in corrispondenza di un tratto di Parte_1 strada appena bitumato, perdeva il controllo del motociclo andando a sbattere sul muro adiacente la carreggiata”), precisava di “essere sopraggiunto sul luogo del sinistro quando il sig. si trovava già a terra”. Parte_1
Alla luce di quanto detto, si ritiene che la domanda di risarcimento ex art. 2051 c.c. non sia meritevole di accoglimento, essendo emerso che la condotta tenuta dall'attore abbia interrotto il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, ridotta, nel caso di specie, a mera occasione dell'evento.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
Quanto alla disciplina delle spese del presente giudizio, la fase istruttoria necessaria per pervenire alla pronuncia sul merito giustifica, ratione temporis, la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, 21 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Maria Sciarrone
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R.G. n. 5816/2017