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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 31/10/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Messina
SECONDA
R.G. 615/2019
La Corte D'Appello di Messina, SECONDA, in persona dei magistrati:
Giuseppe Minutoli Presidente
Maria Grazia Lau Consigliere relatore
Antonino Zappala' Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 615/219 R.G., concernente l'impugnativa della sentenza n. 1548/2019, emessa dal Tribunale di Messina il
16.7.2019, avente ad oggetto: responsabilità medica;
promossa da
, nata a [...] il [...], C.f. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, piazza Duomo n. 25 is 308, presso lo studio dell'avv. Luigi Tabacco, che la rappresenta e difende, per procura in atti;
appellante contro
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Messina, via Camiciotti n. C.F._2
13, presso lo studio dell'avv. Antonella Pustorino, che lo rappresenta e difende, per procura in atti;
appellato e appellante incidentale
, P.Iva con Controparte_2 P.IVA_1 sede in Messina, c.da Papardo, rappresentata e difesa dall'avv. Natale
Bonfiglio, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Messina, via
Camiciotti n. 102, per procura in atti;
appellata (già , P. Iva con CP_3 Controparte_4 P.IVA_2 sede in Trieste, largo Ugo Irneri n. 1,rappresentata e difesa dall'avv. Letterio
D'Andrea, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Messina, via dei Mille n. 181, per procura in atti;
appellata
Conclusioni delle parti rese all'udienza di trattazione scritta del 6.2.2025: “I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa, con rigetto di ogni contraria eccezione, deduzione difesa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente vicenda ha origine da un incidente stradale occorso alla sig.ra in data 29 aprile 2001, a seguito del quale la medesima riportava Parte_1
una frattura delle ossa nasali, con conseguenti esiti estetici e funzionali persistenti.
Nel tentativo di porre rimedio a tali postumi, la sig.ra si rivolgeva, nel Pt_1
settembre 2002, al dott. , specialista in chirurgia plastica, il Controparte_1
quale, dopo aver redatto una perizia medico-legale a fini assicurativi, le proponeva un intervento di rinosettoplastica secondaria post-traumatica, da eseguirsi presso l in regime di Controparte_2
intramoenia.
L'intervento veniva eseguito il 6 novembre 2003, ma, a detta della paziente, non solo non sortiva i risultati attesi, ma aggravava ulteriormente la situazione, peggiorando sia l'aspetto estetico che la funzionalità respiratoria.
In data 1° marzo 2012, la sig.ra proponeva citazione dinanzi al Tribunale Pt_1
di Messina, chiedendo la condanna del dott. al risarcimento dei danni, CP_1 patrimoniali e non, subiti a seguito dell'intervento, ritenuto malriuscito e negligentemente eseguito.
Il dott. si costituiva in giudizio, eccependo la mancata citazione della CP_1
struttura ospedaliera e della propria assicurazione, contestando ogni addebito, sostenendo di aver operato secondo leges artis, su una paziente già portatrice di gravi postumi traumatici, e di aver migliorato la situazione preesistente.
Chiedeva e veniva autorizzato a citare in garanzia e manleva l CP_2
pag. 2/10 e la propria compagnia Controparte_5
assicurativa per i rischi professionali entrambi i chiamati si CP_3
costituivano in giudizio, contrastando la domanda attorea
Espletata ctu, il Tribunale, con sentenza n. 1548/2019, rigettava la domanda della sig.ra , accogliendo le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio Pt_1
espletata in primo grado, la quale escludeva un nesso diretto di causalità tra l'intervento e il danno lamentato, ritenendo che i postumi fossero ascrivibili al trauma preesistente e non a mancanze professionali;
disponeva la compensazione delle spese di lite.
Con citazione del 22.9.2019 proponeva appello avverso la superiore Pt_1
statuizione, affidando il gravame ai seguenti motivi: 1) Erronea esclusione del nesso di causalità tra l'intervento del dott. e il danno: la CTU di primo CP_1 grado ha attribuito i postumi alla “memoria cartilaginea”, ma la deviazione nasale è invertita rispetto a quella pre-intervento, provando un errore tecnico;
2)Incompletezza della cartella clinica: manca ogni indicazione sulla tecnica operatoria, sugli innesti, sulle modalità d'intervento; 3) Difformità tra intervento concordato ed eseguito: non è stato praticato l'autotrapianto di cartilagine dal padiglione auricolare previsto nel consenso e nella relazione pre-operatoria;
4)Omessa valutazione del peggioramento: la paziente ha subito un aggravamento sia estetico che funzionale (deviazione invertita, ostruzione respiratoria, necessità di rinofiller ripetuti); 5) Inadeguatezza della CTU di primo grado: contraddittoria, basata su deduzioni generiche, priva di riscontri oggettivi;
6) Richiesta di riforma della statuizione sulle spese.
Si costituiva , contestando e contrastando il gravame e Controparte_1
spiegando appello incidentale per il capo di sentenza che ha disposto la compensazione delle spese.
Si costituiva l contestano e contrastando il gravame, Controparte_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione attiva perché l'intervento del dr.
venne effettuato in regime di intramoenia, ossia in regime di attività CP_1 libero professionale. Si costituiva altresì l , chiedendo il rigetto CP_3 dell'appello.
pag. 3/10 Con ordinanza del 6.2.2023 la Corte, rilevata l'incompletezza della ctu svolta in primo grado, nominava nuovi consulenti per rispondere ai seguenti quesiti:
a) Previa ricostruzione della vicenda clinica di in conseguenza del Parte_1
sinistro per cui è causa, sulla scorta della documentazione versata in atti e, segnatamente, della cartella clinica relativa all'intervento eseguito dal dott.
, accertare a quale tipo di intervento sia stata sottoposta la Controparte_1
ed in particolare se di rinoplastica o di rinosettoplastica;
Pt_1
b) Accertare se l'intervento eseguito corrisponde a quello preventivamente illustrato dal dott. alla paziente e se i due consensi informati sottoscritti CP_1 dalla sono coerenti con l'intervento prospettato e con quello poi Pt_1
effettivamente eseguito;
c) Accertare se l'intervento eseguito dal dott. sia conforme alle best CP_1
practice ed alle linee guida dettate per la patologia accusata dalla e se le Pt_1
conseguenze denunciate dalla paziente (in particolare le perduranti limitazioni funzionali e la deviazione del setto nasale) rientrano tra i postumi “fisiologici” e ricorrenti del tipo di intervento eseguito;
d) Accertare se possono essere corretti/rimossi le limitazioni funzionali, la deviazione del setto nasale e gli esiti cicatriziali dell'intervento eseguito dal dott.
sottoponendo la ad un nuovo intervento chirurgico, nel caso CP_1 Pt_1
indicando quale;
e) Accertare se e quale sia il danno biologico residuato a a Parte_1 seguito dell'intervento eseguito dal dott. , indicando anche i periodi di CP_1
ITT e ITP, e quale incidenza lo stesso abbia in relazione alla capacità lavorativa tanto specifica quanto generica, ove ne ricorrano le condizioni.
Espletata CTU - resa dal dott. Medico-Chirurgo, Persona_1
Specialista in e dal prof. dott. Controparte_6
Specialista in Medicina Legale, Dirigente Medico e Persona_2
Ricercatore Universitario - precisate le conclusioni all'udienza cartolare del
6.2.2025, la Corte poneva la causa in decisione con i termini per gli atti conclusivi finali
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 4/10 Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta erronea esclusione del nesso di causalità tra l'intervento del dott. e il CP_1
danno, fondata su una CTU contradittoria e scientificamente infondata.
La sentenza di primo grado ha rigettato la domanda ritenendo insussistente il nesso causale sulla base della CTU del dott. , il quale aveva attribuito i Per_3 postumi alla “memoria cartilaginea” e al trauma pre-operatorio.
Il motivo di gravame è fondato
Secondo il Tribunale e secondo la consulenza tecnica del dott. , la Per_3
causa dei postumi che ancora oggi affliggono la sig.ra sarebbero Parte_1
da attribuire soprattutto al trauma pregresso del 2001 e a una presunta
“memoria cartilaginea” che avrebbe riportato il naso nella sua forma deformata.
Ma questa tesi, come dimostra la CTU di secondo grado, non regge al confronto con i fatti oggettivi.
La deviazione del setto nasale e della columella, che prima dell'intervento era verso sinistra, dopo l'intervento è verso destra. Questa inversione di verso è scientificamente incompatibile con la teoria della “memoria cartilaginea”, che prevede invece un rientro elastico della cartilagine nella posizione originaria, come scrivono i CTU e a pagina 12 della relazione. Per_1 Per_2
Dunque, poiché la deviazione nasale post-intervento è invertita rispetto a quella preesistente, questo fatto questo esclude la cosiddetta “memoria cartilaginea” e dimostra un errore tecnico nell'intervento.
Pertanto il nesso di causalità sussiste e la responsabilità del chirurgo va affermata.
II Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta errore del Tribunale nel negare il diritto al risarcimento, nonostante la grave incompletezza della cartella clinica.
Il motivo di gravame è fondato
L'espletata CTU la riscontrato la totale assenza di informazioni nella cartella clinica operatoria. Non c'è traccia di quale tecnica sia stata usata, quali incisioni siano state praticate, se sia stato utilizzato o meno l'innesto di cartilagine dal pag. 5/10 padiglione auricolare – che invece era previsto nel consenso informato e nella relazione pre-operatoria del 2002.
I CTU di secondo grado, a pagina 20, scrivono chiaramente:
«...la terminologia utilizzata dal chirurgo (“settorinoplastica”) potrebbe voler dire tutto o niente... non è dato sapere che tipo di intervento sia stato posto in essere»
Questo vuoto documentale non è un mero difetto formale: priva il giudice di ogni strumento per verificare se l'intervento sia stato eseguito correttamente e secondo leges artis.
Secondo giurisprudenza consolidata la mancanza di un vero e proprio consenso informato e l'assenza dell'atto operatorio in cartella clinica, dal quale fosse possibile risalire all'intervento chirurgico cui veniva sottoposta la perizianda configura una “inadeguata compilazione della cartella clinica”. (Cass
Civ III, 28985/2019)
A proposito di tenuta della Cartella , afferma che la “difettosa tenuta della CP_7 cartella clinica” da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni nel caso in cui sia impossibile la prova diretta. Tale principio opera non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente (Cassazione
18 febbraio 2021, n.4424; Cassazione 20 novembre 2020, n.26428)
La Cassazione (Sez. Unite 11-1-2008, n. 582; confermata da Cass.
16737/2024) ha stabilito: «Quando il nesso causale non può essere accertato per incompletezza della cartella clinica, il medico deve provare che il danno non dipende dalla sua condotta;
in difetto, si presume il nesso eziologico». Nel caso di specie, il dott. non ha mai dimostrato di aver eseguito CP_1 correttamente l'intervento, non avendo nemmeno descritto cosa ha fatto
Pertanto il nesso di causalità sussiste e la responsabilità del chirurgo è presunta e va affermata pag. 6/10 Passando ad esaminare il danno risarcibile, , come accertato dai CTU ha Pt_1 riportato un danno all'asimmetria estetica, permane: ostruzione respiratoria valutata con rinomanometria (CTU p. 14); necessità di rinofiller ogni 10-12 mesi
(p. 33), che determinano invalidità biologica permanente del 10 % accertata da
Si procede al calcolo del risarcimento sulla base delle Tabelle del Tribunale di
Milano 2024
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 21 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 23.512,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 29.625,00
All'appellante spetta la somma di euro 29.625,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Trattandosi di importo di già rivalutato, sullo stesso competono gli interessi dalla data dell'intervento, previa devalutazione
In conseguenza del mutamento dell'esito processuale, l'appello incidentale proposto dal dott. avverso la compensazione delle spese di primo CP_1
grado appena privo di fondamento.
Passando ad esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , la stessa sostiene che Controparte_2
l'intervento del dott. venne effettuato in regime di intramoenia, ossia in CP_1
pag. 7/10 regime di attività libero professionale. Sebbene la Suprema Corte abbia consolidato il principio secondo cui «Il committente risponde del danno cagionato dal preposto nell'esecuzione della prestazione ancorché l'attività sia svolta in forma libero-professionale purché rientri nell'organizzazione della struttura» (Cass.
3.2.2012 n. 1620; Cass. 28.5.2024 n. 14846), e sebbene in astratto l'intervento in intramoenia rientrasse nell'organizzazione aziendale, la questione della responsabilità solidale dell' nei confronti Controparte_2
della danneggiata deve essere risolta sotto il profilo processuale. Parte_1
Ritiene la Corte che la domanda spiegata dalla sig.ra di Parte_1
estendere la condanna anche all' , sebbene fosse stata Controparte_2
chiamata in causa dal convenuto ( ), risulti tardiva perché non effettuata CP_1 nella prima difesa utile, ossia all'udienza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, quando il convenuto ( ) chiami CP_1
in causa un terzo (l' ) indicandolo come (cor)responsabile della pretesa CP_2
attorea e chieda di essere manlevato, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia. In tale ipotesi, non opera la regola della automatica estensione della domanda attrice al chiamato, a meno che l'attore ( ) non proponga Pt_1
nei confronti del chiamato una nuova o autonoma domanda di condanna in via tempestiva. ( Cass. Ordinanza n. 30601 del 2018)
Nel caso di specie, pur essendo stata l chiamata in causa Controparte_2
dal dott. , la sig.ra ha esteso la domanda di condanna CP_1 Parte_1
nei confronti dell' solo con le note ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Tale CP_2
estensione, avvenuta in un momento processuale successivo e non utile ai sensi della normativa procedurale, deve essere considerata intempestiva.
Pertanto, non essendosi verificata l'estensione tempestiva della domanda risarcitoria da parte dell'attrice nei confronti del terzo chiamato, e non operando l'automatismo dell'estensione, deve essere negata la responsabilità solidale dell' nei confronti di . Controparte_2 Parte_1
Altresì è stato accertato che il danno è conseguenza diretta dell'errore tecnico del chirurgo e della grave incompletezza della cartella clinica (non è dato pag. 8/10 sapere che tipo di intervento sia stato posto in essere), condotte che costituiscono colpa del professionista stesso.
Si rileva che nel corso dell'istruttoria, inclusa la CTU di secondo grado, non è emersa alcuna deficienza della struttura, dell'organizzazione ospedaliera o delle apparecchiature utilizzate. Non sussistendo dunque una colpa organizzativa o strutturale dell' che abbia contribuito eziologicamente al danno, o che CP_2
abbia aggravato la condotta colposa del medico, la responsabilità è da ascriversi unicamente al dott. in relazione all'esecuzione della CP_1
prestazione.
Di conseguenza, venendo meno il fondamento della responsabilità sussidiaria dell' nei rapporti interni, la domanda di manleva e garanzia Controparte_2
spiegata dal dott. nei confronti dell' CP_1 Controparte_8
deve essere rigettata.
[...]
La condanna al risarcimento del danno spetta, in via esclusiva, al dott. CP_1
, che ha diritto di essere manlevato dalla propria compagnai di
[...]
Assicurazioni CP_3
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 147/2022, come in dispositivo
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 615/2019 R.G., concernente l'impugnativa della sentenza n.
2224/2019, emessa dal Tribunale di Messina il 20.11.2019, così provvede:
1) in parziale accoglimento l'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il dott. responsabile del danno subito dalla sig.ra Controparte_1
a seguito dell'intervento del 6.11.2003; Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di euro 29.625,00 a titolo di risarcimento dal danno non patrimoniale, oltre interessi sulla somma dapprima devalutata alla data del 6.11.2003 di poi progressivamente rivalutata;
3) condanna in solido al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 4.810,57 a titolo di rimborso spese mediche Pt_1
pag. 9/10 documentate con rivalutazione e interessi dal 6.11.2003 alla pubblicazione della presente sentenza, dopo decorrono solo gli interessi legali;
4) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali di entrambi i gradi, liquidate, per il primo grado in complessivi
€ 7.616,00 per competenze oltre euro 458,00 per spese non imponibili documentate e per il grado di appello, liquidate in complessivi euro 9.991,00, oltre euro 804,00 per spese non imponibili documentate oltre 15 % spese generali, CPA e IVA, che distrae in favore dell'avv. Luigi Tabacco, dichiaratosi antistatario per entrambi i gradi di giudizio. Pone le spese di CTU di primo e secondo grado, come da decreti di liquidazione in atti, a carico di CP_1
e ;
[...]
5) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_8
delle spese processuali del presente grado, liquidate in
[...]
complessivi euro 9.991,00, oltre euro 804,00 per spese non imponibili documentate oltre 15 % spese generali, CPA e IVA;
6) riconosce al dott. il diritto di essere tenuto indenne da Controparte_1
(mandataria di per l'intero importo CP_3 Controparte_4
che dovesse corrispondere a titolo di risarcimento e spese, entro il limite del massimale previsto dalla polizza RCT professionale stipulata dal medico;
7) rigetta l'appello incidentale del dott. ; Controparte_1
8) ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all' appellante incidentale.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Messina
SECONDA
R.G. 615/2019
La Corte D'Appello di Messina, SECONDA, in persona dei magistrati:
Giuseppe Minutoli Presidente
Maria Grazia Lau Consigliere relatore
Antonino Zappala' Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 615/219 R.G., concernente l'impugnativa della sentenza n. 1548/2019, emessa dal Tribunale di Messina il
16.7.2019, avente ad oggetto: responsabilità medica;
promossa da
, nata a [...] il [...], C.f. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, piazza Duomo n. 25 is 308, presso lo studio dell'avv. Luigi Tabacco, che la rappresenta e difende, per procura in atti;
appellante contro
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Messina, via Camiciotti n. C.F._2
13, presso lo studio dell'avv. Antonella Pustorino, che lo rappresenta e difende, per procura in atti;
appellato e appellante incidentale
, P.Iva con Controparte_2 P.IVA_1 sede in Messina, c.da Papardo, rappresentata e difesa dall'avv. Natale
Bonfiglio, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Messina, via
Camiciotti n. 102, per procura in atti;
appellata (già , P. Iva con CP_3 Controparte_4 P.IVA_2 sede in Trieste, largo Ugo Irneri n. 1,rappresentata e difesa dall'avv. Letterio
D'Andrea, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Messina, via dei Mille n. 181, per procura in atti;
appellata
Conclusioni delle parti rese all'udienza di trattazione scritta del 6.2.2025: “I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa, con rigetto di ogni contraria eccezione, deduzione difesa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente vicenda ha origine da un incidente stradale occorso alla sig.ra in data 29 aprile 2001, a seguito del quale la medesima riportava Parte_1
una frattura delle ossa nasali, con conseguenti esiti estetici e funzionali persistenti.
Nel tentativo di porre rimedio a tali postumi, la sig.ra si rivolgeva, nel Pt_1
settembre 2002, al dott. , specialista in chirurgia plastica, il Controparte_1
quale, dopo aver redatto una perizia medico-legale a fini assicurativi, le proponeva un intervento di rinosettoplastica secondaria post-traumatica, da eseguirsi presso l in regime di Controparte_2
intramoenia.
L'intervento veniva eseguito il 6 novembre 2003, ma, a detta della paziente, non solo non sortiva i risultati attesi, ma aggravava ulteriormente la situazione, peggiorando sia l'aspetto estetico che la funzionalità respiratoria.
In data 1° marzo 2012, la sig.ra proponeva citazione dinanzi al Tribunale Pt_1
di Messina, chiedendo la condanna del dott. al risarcimento dei danni, CP_1 patrimoniali e non, subiti a seguito dell'intervento, ritenuto malriuscito e negligentemente eseguito.
Il dott. si costituiva in giudizio, eccependo la mancata citazione della CP_1
struttura ospedaliera e della propria assicurazione, contestando ogni addebito, sostenendo di aver operato secondo leges artis, su una paziente già portatrice di gravi postumi traumatici, e di aver migliorato la situazione preesistente.
Chiedeva e veniva autorizzato a citare in garanzia e manleva l CP_2
pag. 2/10 e la propria compagnia Controparte_5
assicurativa per i rischi professionali entrambi i chiamati si CP_3
costituivano in giudizio, contrastando la domanda attorea
Espletata ctu, il Tribunale, con sentenza n. 1548/2019, rigettava la domanda della sig.ra , accogliendo le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio Pt_1
espletata in primo grado, la quale escludeva un nesso diretto di causalità tra l'intervento e il danno lamentato, ritenendo che i postumi fossero ascrivibili al trauma preesistente e non a mancanze professionali;
disponeva la compensazione delle spese di lite.
Con citazione del 22.9.2019 proponeva appello avverso la superiore Pt_1
statuizione, affidando il gravame ai seguenti motivi: 1) Erronea esclusione del nesso di causalità tra l'intervento del dott. e il danno: la CTU di primo CP_1 grado ha attribuito i postumi alla “memoria cartilaginea”, ma la deviazione nasale è invertita rispetto a quella pre-intervento, provando un errore tecnico;
2)Incompletezza della cartella clinica: manca ogni indicazione sulla tecnica operatoria, sugli innesti, sulle modalità d'intervento; 3) Difformità tra intervento concordato ed eseguito: non è stato praticato l'autotrapianto di cartilagine dal padiglione auricolare previsto nel consenso e nella relazione pre-operatoria;
4)Omessa valutazione del peggioramento: la paziente ha subito un aggravamento sia estetico che funzionale (deviazione invertita, ostruzione respiratoria, necessità di rinofiller ripetuti); 5) Inadeguatezza della CTU di primo grado: contraddittoria, basata su deduzioni generiche, priva di riscontri oggettivi;
6) Richiesta di riforma della statuizione sulle spese.
Si costituiva , contestando e contrastando il gravame e Controparte_1
spiegando appello incidentale per il capo di sentenza che ha disposto la compensazione delle spese.
Si costituiva l contestano e contrastando il gravame, Controparte_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione attiva perché l'intervento del dr.
venne effettuato in regime di intramoenia, ossia in regime di attività CP_1 libero professionale. Si costituiva altresì l , chiedendo il rigetto CP_3 dell'appello.
pag. 3/10 Con ordinanza del 6.2.2023 la Corte, rilevata l'incompletezza della ctu svolta in primo grado, nominava nuovi consulenti per rispondere ai seguenti quesiti:
a) Previa ricostruzione della vicenda clinica di in conseguenza del Parte_1
sinistro per cui è causa, sulla scorta della documentazione versata in atti e, segnatamente, della cartella clinica relativa all'intervento eseguito dal dott.
, accertare a quale tipo di intervento sia stata sottoposta la Controparte_1
ed in particolare se di rinoplastica o di rinosettoplastica;
Pt_1
b) Accertare se l'intervento eseguito corrisponde a quello preventivamente illustrato dal dott. alla paziente e se i due consensi informati sottoscritti CP_1 dalla sono coerenti con l'intervento prospettato e con quello poi Pt_1
effettivamente eseguito;
c) Accertare se l'intervento eseguito dal dott. sia conforme alle best CP_1
practice ed alle linee guida dettate per la patologia accusata dalla e se le Pt_1
conseguenze denunciate dalla paziente (in particolare le perduranti limitazioni funzionali e la deviazione del setto nasale) rientrano tra i postumi “fisiologici” e ricorrenti del tipo di intervento eseguito;
d) Accertare se possono essere corretti/rimossi le limitazioni funzionali, la deviazione del setto nasale e gli esiti cicatriziali dell'intervento eseguito dal dott.
sottoponendo la ad un nuovo intervento chirurgico, nel caso CP_1 Pt_1
indicando quale;
e) Accertare se e quale sia il danno biologico residuato a a Parte_1 seguito dell'intervento eseguito dal dott. , indicando anche i periodi di CP_1
ITT e ITP, e quale incidenza lo stesso abbia in relazione alla capacità lavorativa tanto specifica quanto generica, ove ne ricorrano le condizioni.
Espletata CTU - resa dal dott. Medico-Chirurgo, Persona_1
Specialista in e dal prof. dott. Controparte_6
Specialista in Medicina Legale, Dirigente Medico e Persona_2
Ricercatore Universitario - precisate le conclusioni all'udienza cartolare del
6.2.2025, la Corte poneva la causa in decisione con i termini per gli atti conclusivi finali
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 4/10 Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta erronea esclusione del nesso di causalità tra l'intervento del dott. e il CP_1
danno, fondata su una CTU contradittoria e scientificamente infondata.
La sentenza di primo grado ha rigettato la domanda ritenendo insussistente il nesso causale sulla base della CTU del dott. , il quale aveva attribuito i Per_3 postumi alla “memoria cartilaginea” e al trauma pre-operatorio.
Il motivo di gravame è fondato
Secondo il Tribunale e secondo la consulenza tecnica del dott. , la Per_3
causa dei postumi che ancora oggi affliggono la sig.ra sarebbero Parte_1
da attribuire soprattutto al trauma pregresso del 2001 e a una presunta
“memoria cartilaginea” che avrebbe riportato il naso nella sua forma deformata.
Ma questa tesi, come dimostra la CTU di secondo grado, non regge al confronto con i fatti oggettivi.
La deviazione del setto nasale e della columella, che prima dell'intervento era verso sinistra, dopo l'intervento è verso destra. Questa inversione di verso è scientificamente incompatibile con la teoria della “memoria cartilaginea”, che prevede invece un rientro elastico della cartilagine nella posizione originaria, come scrivono i CTU e a pagina 12 della relazione. Per_1 Per_2
Dunque, poiché la deviazione nasale post-intervento è invertita rispetto a quella preesistente, questo fatto questo esclude la cosiddetta “memoria cartilaginea” e dimostra un errore tecnico nell'intervento.
Pertanto il nesso di causalità sussiste e la responsabilità del chirurgo va affermata.
II Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta errore del Tribunale nel negare il diritto al risarcimento, nonostante la grave incompletezza della cartella clinica.
Il motivo di gravame è fondato
L'espletata CTU la riscontrato la totale assenza di informazioni nella cartella clinica operatoria. Non c'è traccia di quale tecnica sia stata usata, quali incisioni siano state praticate, se sia stato utilizzato o meno l'innesto di cartilagine dal pag. 5/10 padiglione auricolare – che invece era previsto nel consenso informato e nella relazione pre-operatoria del 2002.
I CTU di secondo grado, a pagina 20, scrivono chiaramente:
«...la terminologia utilizzata dal chirurgo (“settorinoplastica”) potrebbe voler dire tutto o niente... non è dato sapere che tipo di intervento sia stato posto in essere»
Questo vuoto documentale non è un mero difetto formale: priva il giudice di ogni strumento per verificare se l'intervento sia stato eseguito correttamente e secondo leges artis.
Secondo giurisprudenza consolidata la mancanza di un vero e proprio consenso informato e l'assenza dell'atto operatorio in cartella clinica, dal quale fosse possibile risalire all'intervento chirurgico cui veniva sottoposta la perizianda configura una “inadeguata compilazione della cartella clinica”. (Cass
Civ III, 28985/2019)
A proposito di tenuta della Cartella , afferma che la “difettosa tenuta della CP_7 cartella clinica” da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni nel caso in cui sia impossibile la prova diretta. Tale principio opera non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente (Cassazione
18 febbraio 2021, n.4424; Cassazione 20 novembre 2020, n.26428)
La Cassazione (Sez. Unite 11-1-2008, n. 582; confermata da Cass.
16737/2024) ha stabilito: «Quando il nesso causale non può essere accertato per incompletezza della cartella clinica, il medico deve provare che il danno non dipende dalla sua condotta;
in difetto, si presume il nesso eziologico». Nel caso di specie, il dott. non ha mai dimostrato di aver eseguito CP_1 correttamente l'intervento, non avendo nemmeno descritto cosa ha fatto
Pertanto il nesso di causalità sussiste e la responsabilità del chirurgo è presunta e va affermata pag. 6/10 Passando ad esaminare il danno risarcibile, , come accertato dai CTU ha Pt_1 riportato un danno all'asimmetria estetica, permane: ostruzione respiratoria valutata con rinomanometria (CTU p. 14); necessità di rinofiller ogni 10-12 mesi
(p. 33), che determinano invalidità biologica permanente del 10 % accertata da
Si procede al calcolo del risarcimento sulla base delle Tabelle del Tribunale di
Milano 2024
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 21 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 23.512,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 29.625,00
All'appellante spetta la somma di euro 29.625,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Trattandosi di importo di già rivalutato, sullo stesso competono gli interessi dalla data dell'intervento, previa devalutazione
In conseguenza del mutamento dell'esito processuale, l'appello incidentale proposto dal dott. avverso la compensazione delle spese di primo CP_1
grado appena privo di fondamento.
Passando ad esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , la stessa sostiene che Controparte_2
l'intervento del dott. venne effettuato in regime di intramoenia, ossia in CP_1
pag. 7/10 regime di attività libero professionale. Sebbene la Suprema Corte abbia consolidato il principio secondo cui «Il committente risponde del danno cagionato dal preposto nell'esecuzione della prestazione ancorché l'attività sia svolta in forma libero-professionale purché rientri nell'organizzazione della struttura» (Cass.
3.2.2012 n. 1620; Cass. 28.5.2024 n. 14846), e sebbene in astratto l'intervento in intramoenia rientrasse nell'organizzazione aziendale, la questione della responsabilità solidale dell' nei confronti Controparte_2
della danneggiata deve essere risolta sotto il profilo processuale. Parte_1
Ritiene la Corte che la domanda spiegata dalla sig.ra di Parte_1
estendere la condanna anche all' , sebbene fosse stata Controparte_2
chiamata in causa dal convenuto ( ), risulti tardiva perché non effettuata CP_1 nella prima difesa utile, ossia all'udienza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, quando il convenuto ( ) chiami CP_1
in causa un terzo (l' ) indicandolo come (cor)responsabile della pretesa CP_2
attorea e chieda di essere manlevato, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia. In tale ipotesi, non opera la regola della automatica estensione della domanda attrice al chiamato, a meno che l'attore ( ) non proponga Pt_1
nei confronti del chiamato una nuova o autonoma domanda di condanna in via tempestiva. ( Cass. Ordinanza n. 30601 del 2018)
Nel caso di specie, pur essendo stata l chiamata in causa Controparte_2
dal dott. , la sig.ra ha esteso la domanda di condanna CP_1 Parte_1
nei confronti dell' solo con le note ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Tale CP_2
estensione, avvenuta in un momento processuale successivo e non utile ai sensi della normativa procedurale, deve essere considerata intempestiva.
Pertanto, non essendosi verificata l'estensione tempestiva della domanda risarcitoria da parte dell'attrice nei confronti del terzo chiamato, e non operando l'automatismo dell'estensione, deve essere negata la responsabilità solidale dell' nei confronti di . Controparte_2 Parte_1
Altresì è stato accertato che il danno è conseguenza diretta dell'errore tecnico del chirurgo e della grave incompletezza della cartella clinica (non è dato pag. 8/10 sapere che tipo di intervento sia stato posto in essere), condotte che costituiscono colpa del professionista stesso.
Si rileva che nel corso dell'istruttoria, inclusa la CTU di secondo grado, non è emersa alcuna deficienza della struttura, dell'organizzazione ospedaliera o delle apparecchiature utilizzate. Non sussistendo dunque una colpa organizzativa o strutturale dell' che abbia contribuito eziologicamente al danno, o che CP_2
abbia aggravato la condotta colposa del medico, la responsabilità è da ascriversi unicamente al dott. in relazione all'esecuzione della CP_1
prestazione.
Di conseguenza, venendo meno il fondamento della responsabilità sussidiaria dell' nei rapporti interni, la domanda di manleva e garanzia Controparte_2
spiegata dal dott. nei confronti dell' CP_1 Controparte_8
deve essere rigettata.
[...]
La condanna al risarcimento del danno spetta, in via esclusiva, al dott. CP_1
, che ha diritto di essere manlevato dalla propria compagnai di
[...]
Assicurazioni CP_3
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 147/2022, come in dispositivo
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 615/2019 R.G., concernente l'impugnativa della sentenza n.
2224/2019, emessa dal Tribunale di Messina il 20.11.2019, così provvede:
1) in parziale accoglimento l'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il dott. responsabile del danno subito dalla sig.ra Controparte_1
a seguito dell'intervento del 6.11.2003; Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di euro 29.625,00 a titolo di risarcimento dal danno non patrimoniale, oltre interessi sulla somma dapprima devalutata alla data del 6.11.2003 di poi progressivamente rivalutata;
3) condanna in solido al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 4.810,57 a titolo di rimborso spese mediche Pt_1
pag. 9/10 documentate con rivalutazione e interessi dal 6.11.2003 alla pubblicazione della presente sentenza, dopo decorrono solo gli interessi legali;
4) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali di entrambi i gradi, liquidate, per il primo grado in complessivi
€ 7.616,00 per competenze oltre euro 458,00 per spese non imponibili documentate e per il grado di appello, liquidate in complessivi euro 9.991,00, oltre euro 804,00 per spese non imponibili documentate oltre 15 % spese generali, CPA e IVA, che distrae in favore dell'avv. Luigi Tabacco, dichiaratosi antistatario per entrambi i gradi di giudizio. Pone le spese di CTU di primo e secondo grado, come da decreti di liquidazione in atti, a carico di CP_1
e ;
[...]
5) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_8
delle spese processuali del presente grado, liquidate in
[...]
complessivi euro 9.991,00, oltre euro 804,00 per spese non imponibili documentate oltre 15 % spese generali, CPA e IVA;
6) riconosce al dott. il diritto di essere tenuto indenne da Controparte_1
(mandataria di per l'intero importo CP_3 Controparte_4
che dovesse corrispondere a titolo di risarcimento e spese, entro il limite del massimale previsto dalla polizza RCT professionale stipulata dal medico;
7) rigetta l'appello incidentale del dott. ; Controparte_1
8) ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all' appellante incidentale.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
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