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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 761/2019
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 761 /2019 rg. promosso da:
c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Valente ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato nello studio della stessa in Cassino alla Via Collecedro 16…..Appellante
contro
(già ), c.f. …………………Appellato contumace Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
e c.f. …………………………..……...…Appellato contumace Controparte_3 C.F._2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 23 ottobre 2024
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato l'attore ha esposto che il 30 agosto 2011,
intorno alle 16:50, era alla guida di una Fiat Panda targata CV325CY, di proprietà di e Controparte_4
assicurata con e che, mentre era fermo in coda sulla via Garigliano, nel Comune di CP_5
Cassino, fu tamponato da una Fiat Punto targata CC042NW, di proprietà di e Controparte_3
assicurata con Il ha lamentato che, a causa dell'urto, la Fiat Panda fu Controparte_6 Parte_1 pagina 1 di 4 spinta in avanti ed ebbe una collisione con il veicolo che la precedeva, una Ford Focus targata
DC761JT: i conducenti coinvolti compilarono e sottoscrissero il modulo CAI. L'appellante ha altresì
riferito che in tali circostanze riportò lesioni personali e fu ricoverato presso l'Ospedale “S. Scolastica”
di Cassino e che solo in data 18 gennaio 2012 gli fu diagnosticata una compromissione della salute con postumi invalidanti permanenti. A seguito di ciò, il 25 giugno 2012, la compagnia Controparte_6
gli offrì un risarcimento di 650,00 euro per i danni fisici subiti, somma che egli accettò solo come acconto per un danno maggiore. Sul fondamento di tali elementi, il ha affermato di aver Parte_1
citato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Cassino sia la compagnia assicurativa, oggi
[...]
sia , chiedendo che fosse accertata la responsabilità esclusiva di CP_1 Controparte_3
quest'ultimo per il sinistro e che la compagnia fosse condannata a risarcire integralmente i danni fisici subiti. Innanzi al Giudice di pace la oggi si costituì Controparte_7 Controparte_1
contestando la richiesta dell'attore e chiedendo il rigetto della domanda, mentre Controparte_3
rimase contumace per l'intera durata del giudizio.
Con la sentenza n. 3140/18 il Giudice di Pace di Cassino ha accolto la domanda attorea solo parzialmente e ha condannato la compagnia assicurativa al pagamento suo favore Controparte_1
del solo della somma complessiva di 448,65 euro, oltre agli interessi legali. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, sostenendo, fra l'altro, che il primo Parte_1
Giudice ha errato nel ritenere insufficiente la prova fornita dall'attore per superare la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. e il modulo CAI a doppia firma. Il ha Parte_1
lamentato che il Giudice di Pace ha omesso la valutazione dell'offerta risarcitoria del 25 giugno 2012,
perché la compagnia assicurativa ha riconosciuto il danno subito dall'attore, formulando un'offerta di risarcimento per le lesioni nella misura del 100% e risarcendo integralmente i danni materiali subiti dal veicolo dell'attore. Sul fondamento di tali presupposti il ha rassegnato le seguenti Parte_1
conclusioni: “… Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa e contraria istanza, in
parziale riforma della impugnata sentenza n. 3140/18, emessa dal Giudice di Pace di Cassino in data
pagina 2 di 4 30.7.2018, ed in accoglimento del presente appello, accogliere le conclusioni formulate nell'atto di
citazione introduttivo di lite nonché negli altri scritti difensivi e atti, qui da intendersi integralmente
riportati e trascritti. Con vittoria di spese e competenze di lite per il doppio grado di giudizio”.
Instauratosi il giudizio, gli appellati sono rimasti contumaci.
All'udienza del 23 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice l'appello merita il rigetto.
Le considerazioni del primo Giudice sono condivisibili e alle stesse possono aggiungersi le seguenti.
La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c (Cass. n. 3567/2013; Cass. n. 25770/2019) tanto che la mancata contestazione, per opera della compagnia assicuratrice, della responsabilità del proprio assicurato rimasto contumace, non esonera l'attore dell'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico
(Cass.n. 21096/2016). Nel caso in esame, la compagnia si è regolarmente costituita nel giudizio di primo grado e ha contestato la dinamica così come esposta dal , rappresentando che Parte_1
quest'ultimo non ha mantenuto la dovuta distanza di sicurezza. Tale assunto non è stato contraddetto dalle foto in atti poiché dalle stesse non emergono gravi danni al lato posteriore della Fiat panda dove viaggiava l'appellante: se l'urto fosse stato tanto violento da sospingere la Panda sull'altra vettura il veicolo condotto dall'appellante avrebbe presentato danni molto più visibili sul lato posteriore. Si è
trattato di un tamponamento “a catena” e l'appellante, nell'atto di citazione introduttivo del primo giudizio, ha riferito che la vettura era “incolonnata nel traffico” senza però specificare se fosse ferma o in movimento: solo nell'atto di appello, e quindi tardivamente, il ha chiarito che era “ferma Parte_1
in colonna”. Tale imprecisione non consente di superare la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 cc., che prevede addebiti diversi a seconda che il veicolo intermedio sia fermo o in movimento: peraltro, la corresponsabilità è acclarata sia da quanto suesposto sui danni lamentati al lato pagina 3 di 4 posteriore della vettura sia sulla mancanza di elementi probatori idonei a illustrare l'esatta dinamica del sinistro;
l'appellante non ha indicato testi né ha depositato interventi di Autorità intervenute sul posto.
L'ulteriore rilievo, riguardante l'omessa valutazione da parte del Giudice di primo grado della nota del
25.6.2012 contenente l'offerta di risarcimento inoltrata dalla compagnia assicurativa, non ha pregio perché l'offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile auto non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti e, quindi, non è una dichiarazione confessoria né di riconoscimento dell'importo del debito risarcitorio (Cass.24205/2015).
La mancata comparizione dell' all'interrogatorio formale non implica alcuna conseguenza per CP_3
l'Assicurazione: solo se fosse stato disposto l'interrogatorio del legale rappresentante di quest'ultima un siffatto comportamento avrebbe assunto qualche significato per le sorti del giudizio.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Circa le spese processuali, nel caso di specie, nulla è dovuto agli appellati rimasti contumaci (Cass. n.
16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019).
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
CONFERMA
la sentenza n. 3140/18, emessa dal Giudice di Pace di Cassino in data 30.7.2018
Nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Cassino, 21 febbraio 2025
Il Giudice unico
Dott. Federico Eramo
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 761 /2019 rg. promosso da:
c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Valente ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato nello studio della stessa in Cassino alla Via Collecedro 16…..Appellante
contro
(già ), c.f. …………………Appellato contumace Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
e c.f. …………………………..……...…Appellato contumace Controparte_3 C.F._2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 23 ottobre 2024
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato l'attore ha esposto che il 30 agosto 2011,
intorno alle 16:50, era alla guida di una Fiat Panda targata CV325CY, di proprietà di e Controparte_4
assicurata con e che, mentre era fermo in coda sulla via Garigliano, nel Comune di CP_5
Cassino, fu tamponato da una Fiat Punto targata CC042NW, di proprietà di e Controparte_3
assicurata con Il ha lamentato che, a causa dell'urto, la Fiat Panda fu Controparte_6 Parte_1 pagina 1 di 4 spinta in avanti ed ebbe una collisione con il veicolo che la precedeva, una Ford Focus targata
DC761JT: i conducenti coinvolti compilarono e sottoscrissero il modulo CAI. L'appellante ha altresì
riferito che in tali circostanze riportò lesioni personali e fu ricoverato presso l'Ospedale “S. Scolastica”
di Cassino e che solo in data 18 gennaio 2012 gli fu diagnosticata una compromissione della salute con postumi invalidanti permanenti. A seguito di ciò, il 25 giugno 2012, la compagnia Controparte_6
gli offrì un risarcimento di 650,00 euro per i danni fisici subiti, somma che egli accettò solo come acconto per un danno maggiore. Sul fondamento di tali elementi, il ha affermato di aver Parte_1
citato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Cassino sia la compagnia assicurativa, oggi
[...]
sia , chiedendo che fosse accertata la responsabilità esclusiva di CP_1 Controparte_3
quest'ultimo per il sinistro e che la compagnia fosse condannata a risarcire integralmente i danni fisici subiti. Innanzi al Giudice di pace la oggi si costituì Controparte_7 Controparte_1
contestando la richiesta dell'attore e chiedendo il rigetto della domanda, mentre Controparte_3
rimase contumace per l'intera durata del giudizio.
Con la sentenza n. 3140/18 il Giudice di Pace di Cassino ha accolto la domanda attorea solo parzialmente e ha condannato la compagnia assicurativa al pagamento suo favore Controparte_1
del solo della somma complessiva di 448,65 euro, oltre agli interessi legali. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, sostenendo, fra l'altro, che il primo Parte_1
Giudice ha errato nel ritenere insufficiente la prova fornita dall'attore per superare la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. e il modulo CAI a doppia firma. Il ha Parte_1
lamentato che il Giudice di Pace ha omesso la valutazione dell'offerta risarcitoria del 25 giugno 2012,
perché la compagnia assicurativa ha riconosciuto il danno subito dall'attore, formulando un'offerta di risarcimento per le lesioni nella misura del 100% e risarcendo integralmente i danni materiali subiti dal veicolo dell'attore. Sul fondamento di tali presupposti il ha rassegnato le seguenti Parte_1
conclusioni: “… Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa e contraria istanza, in
parziale riforma della impugnata sentenza n. 3140/18, emessa dal Giudice di Pace di Cassino in data
pagina 2 di 4 30.7.2018, ed in accoglimento del presente appello, accogliere le conclusioni formulate nell'atto di
citazione introduttivo di lite nonché negli altri scritti difensivi e atti, qui da intendersi integralmente
riportati e trascritti. Con vittoria di spese e competenze di lite per il doppio grado di giudizio”.
Instauratosi il giudizio, gli appellati sono rimasti contumaci.
All'udienza del 23 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice l'appello merita il rigetto.
Le considerazioni del primo Giudice sono condivisibili e alle stesse possono aggiungersi le seguenti.
La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c (Cass. n. 3567/2013; Cass. n. 25770/2019) tanto che la mancata contestazione, per opera della compagnia assicuratrice, della responsabilità del proprio assicurato rimasto contumace, non esonera l'attore dell'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico
(Cass.n. 21096/2016). Nel caso in esame, la compagnia si è regolarmente costituita nel giudizio di primo grado e ha contestato la dinamica così come esposta dal , rappresentando che Parte_1
quest'ultimo non ha mantenuto la dovuta distanza di sicurezza. Tale assunto non è stato contraddetto dalle foto in atti poiché dalle stesse non emergono gravi danni al lato posteriore della Fiat panda dove viaggiava l'appellante: se l'urto fosse stato tanto violento da sospingere la Panda sull'altra vettura il veicolo condotto dall'appellante avrebbe presentato danni molto più visibili sul lato posteriore. Si è
trattato di un tamponamento “a catena” e l'appellante, nell'atto di citazione introduttivo del primo giudizio, ha riferito che la vettura era “incolonnata nel traffico” senza però specificare se fosse ferma o in movimento: solo nell'atto di appello, e quindi tardivamente, il ha chiarito che era “ferma Parte_1
in colonna”. Tale imprecisione non consente di superare la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 cc., che prevede addebiti diversi a seconda che il veicolo intermedio sia fermo o in movimento: peraltro, la corresponsabilità è acclarata sia da quanto suesposto sui danni lamentati al lato pagina 3 di 4 posteriore della vettura sia sulla mancanza di elementi probatori idonei a illustrare l'esatta dinamica del sinistro;
l'appellante non ha indicato testi né ha depositato interventi di Autorità intervenute sul posto.
L'ulteriore rilievo, riguardante l'omessa valutazione da parte del Giudice di primo grado della nota del
25.6.2012 contenente l'offerta di risarcimento inoltrata dalla compagnia assicurativa, non ha pregio perché l'offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile auto non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti e, quindi, non è una dichiarazione confessoria né di riconoscimento dell'importo del debito risarcitorio (Cass.24205/2015).
La mancata comparizione dell' all'interrogatorio formale non implica alcuna conseguenza per CP_3
l'Assicurazione: solo se fosse stato disposto l'interrogatorio del legale rappresentante di quest'ultima un siffatto comportamento avrebbe assunto qualche significato per le sorti del giudizio.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Circa le spese processuali, nel caso di specie, nulla è dovuto agli appellati rimasti contumaci (Cass. n.
16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019).
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
CONFERMA
la sentenza n. 3140/18, emessa dal Giudice di Pace di Cassino in data 30.7.2018
Nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Cassino, 21 febbraio 2025
Il Giudice unico
Dott. Federico Eramo
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