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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/09/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 15 luglio 2025, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. ROVARIS ELENA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. nato in Controparte_1 C.F._2
ARGENTINA il 01/11/1986,
convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
1 Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni:
per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bergamo, confermare i Parte_1 provvedimenti assunti, in via temporanea ed urgente, dal Giudice dott.ssa Stancampiano con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 19.04.2025 che qui si intendono trascritti.
Con condanna alle spese solo in caso di opposizione.”;
per il PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che dalla relazione con Parte_1 [...]
nascevano i figli in data 19.01.2013 e Controparte_1 Persona_1
in data 6 settembre 2016, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di Persona_2 disporre l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, con assegnazione alla stessa della casa coniugale ex art. 337-sexies c.c., e di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori mediante il versamento alla madre dell'importo di euro 250,00 al mese per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento del ricorso, esponeva: che la stessa intraprendeva Parte_1 una relazione more uxorio con il convenuto nel mese di luglio del 2022; che dall'unione con il medesimo nascevano i figli in data 19.01.2013 e in data Persona_1 Persona_2
06.09.2016; che la coppia genitoriale abitava insieme ai figli minori nell'abitazione famigliare sita in
Bergamo, Via Valli n. 68 in comproprietà dei genitori;
che era affetto da autismo;
che i minori Per_2
venivano accuditi dalla madre in via pressoché esclusiva, la quale si occupava degli stessi integralmente al rientro da scuola;
che la madre svolgeva lavori saltuari durante la mattina al fine potersi occupare dei minori nel pomeriggio e durante la sera;
che per la famiglia percepiva una Per_2 indennità da invalidità mensile dell'importo di circa Euro 300,00, oltre all'emolumento della misura
B2, pari ad Euro 300,00 ogni quattro mesi;
che il convenuto era disoccupato e percepiva la Naspi per circa euro 900,00 al mese.
2 All'udienza del 15 aprile 2025, confermava il contenuto del Parte_1
ricorso, precisando: che abitava nella casa coniugale in Via Valli 68 in comproprietà con il convenuto, con rata mensile del mutuo di euro 600,00 al mese;
che, nella situazione attuale, genitori e figli abitavano tutti insieme nella casa coniugale;
che la stessa non poteva reperire un lavoro fisso che perché doveva occuparsi dei minori e in particolare di affetto da autismo;
che il convenuto Per_2 aveva un rapporto superficiale con i minori in quanto “le due/tre volte che è andato ai colloqui con gli insegnanti, sono stata io a obbligarlo, lui non assume mai l'iniziativa; se fosse per lui, non andrebbe neanche;
lo stesso dicasi, per quanto riguarda le questioni di salute dei bambini, per cui lui non si interessa. Faccio tutto io. è assente nella gestione dei bambini che hanno delle evidenti CP_1
problematiche. È per questo che non riesco ad avere un lavoro stabile e fisso perché, di fatto, mi occupo io da sola dei bambini”; che il convenuto non collaborava ai fini della gestione dei figli minori e che “Per esempio, per quanto riguarda la partecipazione di al gruppo Centro “Spazio Per_2
Autismo”, ha dato il consenso solo dopo le mie insistenze e comunque non ha fatto altro, Per_3
non ha consegnato i documenti alla dottoressa, non ha accompagnato agli incontri;
non è Per_2
proprio partecipativo, non si informa con i professionisti che seguono i bambini. Non interagisce con
i terapisti che seguono i nostri figli. Lui pensa di poter fare come vuole” (v. verbale udienza 15 aprile
2025).
Preliminarmente, il Tribunale osserva che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, sia in ordine alla responsabilità genitoriale, che alle statuizioni economiche, confermando il Collegio le determinazioni assunte dal Giudice relatore con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c., di cui condivide e richiama le motivazioni.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati e completi per decidere nell'interesse della prole, tenuto conto delle domande formulate dalla parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni. Non si è proceduto, nel corso del procedimento all'ascolto della prole, risultando, nel caso di specie, l'audizione dei minori non necessaria.
Quanto alle statuizioni economiche, ritiene il Collegio che la documentazione complessivamente acquisita agli atti del giudizio consenta di operare una corretta valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, al fine di adottare una motivata decisione in merito al contributo per il mantenimento della prole, dovendosi, sul punto, richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini delle determinazioni di natura economica, non è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (v. Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744,
3 Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098), ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti e delle verbalizzazioni delle parti.
Il Collegio ritiene che dagli atti di causa e dalle verbalizzazioni della parte attrice all'udienza di comparizione non emerga alcuna situazione di pregiudizio per i minori nel rapporto con il padre, avendo l'attrice dichiarato che il padre, per almeno un anno, ha provveduto interamente al pagamento della rata del mutuo della casa famigliare e che lo stesso è solito portare i bambini al parco e a mangiare fuori, non sussistendo ragioni per derogare al regime privilegiato dal legislatore, nel senso richiesto dall'attrice. Il Collegio ritiene pertanto di confermare le valutazioni espresse sul punto dal Giudice relatore con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 19 aprile 2025, avendo la stessa parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, domandato la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti assunti dal Giudice relatore.
Invero, le allegazioni dell'attrice relative al fatto che sia la stessa a occuparsi in misura pressoché esclusiva dei minori, facendo fronte a tutte le esigenze della vita quotidiana degli stessi e della gestione delle pratiche necessarie alla tutela della salute di per il fatto che il padre avrebbe con figli un Per_2 rapporto descritto come “superficiale” portino a ravvisare nella madre la principale figura genitoriale di riferimento per i minori, con la conseguenza che deve essere confermato il collocamento prevalente dei minori presso la madre, alla quale viene pertanto assegnata la casa famigliare, atteso che i minori continueranno a vivere con la stessa nella casa famigliare che viene pertanto assegnata alla madre ex art. 337-sexies c.c.
Quanto all'esercizio del diritto/dovere di visita del padre, il Collegio ritiene parimenti di dover confermare l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 19 aprile 2025, con la conseguenza che le frequentazioni padre-figli saranno regolate come segue: - a weekend alternati, il padre starà con i minori a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza del padre, il padre starà con i minori anche un pomeriggio con pernottamento in un giorno infra-settimanale da individuare di concerto con la madre;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza della madre, il padre starà con i minori due pomeriggi infra-settimanali con pernottamento da individuare di concerto con la madre;
-vacanze natalizie, ad anni alterni, i figli staranno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre staranno con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, i figli trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, i figli staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
4 Quanto alle statuizioni economiche, l'assenza di documentazione reddituale di
[...] comporta che, a carico dello stesso, debba essere posto l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento dei due figli minori mediante il versamento alla madre di un assegno nella misura minima che di prassi questo Tribunale pone a carico dei genitori di cui non conosce i redditi, ovverossia nella misura di euro 250,00 per ciascun figlio per il mantenimento ordinario, importo ritenuto da questo Tribunale quale contributo minimo indispensabile per far fronte alle esigenze fondamentali di ogni figlio, cui si deve aggiungere il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale riportato per esteso in seno al dispositivo.
Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere dichiarate irrepetibili e resteranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide: affida i figli nato in data [...] e nato in Persona_1 Persona_2
data 6 settembre 2016 in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
dispone che le frequentazioni padre-figli saranno regolate come segue: - a weekend alternati, il padre starà con i minori a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza del padre, il padre starà con i minori anche un pomeriggio con pernottamento in un giorno infra-settimanale da individuare di concerto con la madre;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza della madre, il padre starà con i minori due pomeriggi infra- settimanali con pernottamento da individuare di concerto con la madre;
-vacanze natalizie, ad anni alterni, i figli staranno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre staranno con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, i figli trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, i figli staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
assegna la casa famigliare sita in Bergamo, via Valli n. 68, alla madre quale genitore collocatario della prole, ex art. 337-sexies c.c.: le spese condominiali ordinarie e le utenze restano a carico del genitore assegnatario, mentre le spese condominiali straordinarie restano poste a carico di entrambe le parti in
5 ragione del titolo di proprietà, così come le tasse e le imposte seguiranno la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso;
pone a carico di con decorrenza dalla data Controparte_1
dell'effettivo rilascio della casa coniugale, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli minori, mediante versamento a , entro il 5 di ogni mese, Parte_1
dell'importo mensile di euro 500,00 (250,00 euro per ciascun figlio), importo annualmente rivalutabile con indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli in base al Protocollo di questo
Tribunale che si riporta: premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio
6 differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
7 Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 15 luglio 2025, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. ROVARIS ELENA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. nato in Controparte_1 C.F._2
ARGENTINA il 01/11/1986,
convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
1 Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni:
per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bergamo, confermare i Parte_1 provvedimenti assunti, in via temporanea ed urgente, dal Giudice dott.ssa Stancampiano con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 19.04.2025 che qui si intendono trascritti.
Con condanna alle spese solo in caso di opposizione.”;
per il PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che dalla relazione con Parte_1 [...]
nascevano i figli in data 19.01.2013 e Controparte_1 Persona_1
in data 6 settembre 2016, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di Persona_2 disporre l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, con assegnazione alla stessa della casa coniugale ex art. 337-sexies c.c., e di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori mediante il versamento alla madre dell'importo di euro 250,00 al mese per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento del ricorso, esponeva: che la stessa intraprendeva Parte_1 una relazione more uxorio con il convenuto nel mese di luglio del 2022; che dall'unione con il medesimo nascevano i figli in data 19.01.2013 e in data Persona_1 Persona_2
06.09.2016; che la coppia genitoriale abitava insieme ai figli minori nell'abitazione famigliare sita in
Bergamo, Via Valli n. 68 in comproprietà dei genitori;
che era affetto da autismo;
che i minori Per_2
venivano accuditi dalla madre in via pressoché esclusiva, la quale si occupava degli stessi integralmente al rientro da scuola;
che la madre svolgeva lavori saltuari durante la mattina al fine potersi occupare dei minori nel pomeriggio e durante la sera;
che per la famiglia percepiva una Per_2 indennità da invalidità mensile dell'importo di circa Euro 300,00, oltre all'emolumento della misura
B2, pari ad Euro 300,00 ogni quattro mesi;
che il convenuto era disoccupato e percepiva la Naspi per circa euro 900,00 al mese.
2 All'udienza del 15 aprile 2025, confermava il contenuto del Parte_1
ricorso, precisando: che abitava nella casa coniugale in Via Valli 68 in comproprietà con il convenuto, con rata mensile del mutuo di euro 600,00 al mese;
che, nella situazione attuale, genitori e figli abitavano tutti insieme nella casa coniugale;
che la stessa non poteva reperire un lavoro fisso che perché doveva occuparsi dei minori e in particolare di affetto da autismo;
che il convenuto Per_2 aveva un rapporto superficiale con i minori in quanto “le due/tre volte che è andato ai colloqui con gli insegnanti, sono stata io a obbligarlo, lui non assume mai l'iniziativa; se fosse per lui, non andrebbe neanche;
lo stesso dicasi, per quanto riguarda le questioni di salute dei bambini, per cui lui non si interessa. Faccio tutto io. è assente nella gestione dei bambini che hanno delle evidenti CP_1
problematiche. È per questo che non riesco ad avere un lavoro stabile e fisso perché, di fatto, mi occupo io da sola dei bambini”; che il convenuto non collaborava ai fini della gestione dei figli minori e che “Per esempio, per quanto riguarda la partecipazione di al gruppo Centro “Spazio Per_2
Autismo”, ha dato il consenso solo dopo le mie insistenze e comunque non ha fatto altro, Per_3
non ha consegnato i documenti alla dottoressa, non ha accompagnato agli incontri;
non è Per_2
proprio partecipativo, non si informa con i professionisti che seguono i bambini. Non interagisce con
i terapisti che seguono i nostri figli. Lui pensa di poter fare come vuole” (v. verbale udienza 15 aprile
2025).
Preliminarmente, il Tribunale osserva che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, sia in ordine alla responsabilità genitoriale, che alle statuizioni economiche, confermando il Collegio le determinazioni assunte dal Giudice relatore con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c., di cui condivide e richiama le motivazioni.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati e completi per decidere nell'interesse della prole, tenuto conto delle domande formulate dalla parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni. Non si è proceduto, nel corso del procedimento all'ascolto della prole, risultando, nel caso di specie, l'audizione dei minori non necessaria.
Quanto alle statuizioni economiche, ritiene il Collegio che la documentazione complessivamente acquisita agli atti del giudizio consenta di operare una corretta valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, al fine di adottare una motivata decisione in merito al contributo per il mantenimento della prole, dovendosi, sul punto, richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini delle determinazioni di natura economica, non è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (v. Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744,
3 Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098), ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti e delle verbalizzazioni delle parti.
Il Collegio ritiene che dagli atti di causa e dalle verbalizzazioni della parte attrice all'udienza di comparizione non emerga alcuna situazione di pregiudizio per i minori nel rapporto con il padre, avendo l'attrice dichiarato che il padre, per almeno un anno, ha provveduto interamente al pagamento della rata del mutuo della casa famigliare e che lo stesso è solito portare i bambini al parco e a mangiare fuori, non sussistendo ragioni per derogare al regime privilegiato dal legislatore, nel senso richiesto dall'attrice. Il Collegio ritiene pertanto di confermare le valutazioni espresse sul punto dal Giudice relatore con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 19 aprile 2025, avendo la stessa parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, domandato la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti assunti dal Giudice relatore.
Invero, le allegazioni dell'attrice relative al fatto che sia la stessa a occuparsi in misura pressoché esclusiva dei minori, facendo fronte a tutte le esigenze della vita quotidiana degli stessi e della gestione delle pratiche necessarie alla tutela della salute di per il fatto che il padre avrebbe con figli un Per_2 rapporto descritto come “superficiale” portino a ravvisare nella madre la principale figura genitoriale di riferimento per i minori, con la conseguenza che deve essere confermato il collocamento prevalente dei minori presso la madre, alla quale viene pertanto assegnata la casa famigliare, atteso che i minori continueranno a vivere con la stessa nella casa famigliare che viene pertanto assegnata alla madre ex art. 337-sexies c.c.
Quanto all'esercizio del diritto/dovere di visita del padre, il Collegio ritiene parimenti di dover confermare l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 19 aprile 2025, con la conseguenza che le frequentazioni padre-figli saranno regolate come segue: - a weekend alternati, il padre starà con i minori a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza del padre, il padre starà con i minori anche un pomeriggio con pernottamento in un giorno infra-settimanale da individuare di concerto con la madre;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza della madre, il padre starà con i minori due pomeriggi infra-settimanali con pernottamento da individuare di concerto con la madre;
-vacanze natalizie, ad anni alterni, i figli staranno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre staranno con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, i figli trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, i figli staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
4 Quanto alle statuizioni economiche, l'assenza di documentazione reddituale di
[...] comporta che, a carico dello stesso, debba essere posto l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento dei due figli minori mediante il versamento alla madre di un assegno nella misura minima che di prassi questo Tribunale pone a carico dei genitori di cui non conosce i redditi, ovverossia nella misura di euro 250,00 per ciascun figlio per il mantenimento ordinario, importo ritenuto da questo Tribunale quale contributo minimo indispensabile per far fronte alle esigenze fondamentali di ogni figlio, cui si deve aggiungere il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale riportato per esteso in seno al dispositivo.
Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere dichiarate irrepetibili e resteranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide: affida i figli nato in data [...] e nato in Persona_1 Persona_2
data 6 settembre 2016 in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
dispone che le frequentazioni padre-figli saranno regolate come segue: - a weekend alternati, il padre starà con i minori a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza del padre, il padre starà con i minori anche un pomeriggio con pernottamento in un giorno infra-settimanale da individuare di concerto con la madre;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza della madre, il padre starà con i minori due pomeriggi infra- settimanali con pernottamento da individuare di concerto con la madre;
-vacanze natalizie, ad anni alterni, i figli staranno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre staranno con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, i figli trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, i figli staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
assegna la casa famigliare sita in Bergamo, via Valli n. 68, alla madre quale genitore collocatario della prole, ex art. 337-sexies c.c.: le spese condominiali ordinarie e le utenze restano a carico del genitore assegnatario, mentre le spese condominiali straordinarie restano poste a carico di entrambe le parti in
5 ragione del titolo di proprietà, così come le tasse e le imposte seguiranno la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso;
pone a carico di con decorrenza dalla data Controparte_1
dell'effettivo rilascio della casa coniugale, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli minori, mediante versamento a , entro il 5 di ogni mese, Parte_1
dell'importo mensile di euro 500,00 (250,00 euro per ciascun figlio), importo annualmente rivalutabile con indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli in base al Protocollo di questo
Tribunale che si riporta: premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio
6 differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
7 Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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