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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/11/2025, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5362/2024 R.G., Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.) proposta da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ), nella qualità C.F._2 Parte_3 C.F._3 di eredi di e di difesi dall'avv. Luigi Giacobbe, Persona_1 Controparte_1
– attori opponenti contro
( , difesa dall'avv. Giuseppe Denaro, CP_2 P.IVA_1
– convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
, e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
e di , hanno proposto opposizione al precetto con cui la
[...] Persona_2 ha intimato loro di pagare la somma di euro 213.662,21, inclusiva delle CP_2 spese dell'atto stesso.
La ha resistito. CP_2
Questo il titolo sotteso al precetto: all'esito della causa instaurata dalla CP_2
il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 2043/2017, depositata il 20 luglio 2017,
[...] ha condannato, in solido, e – danti causa degli attori Persona_1 Persona_2 opponenti – al pagamento, a favore della della somma di euro 175.000,00, CP_2 oltre interessi a far data dalla domanda, e al rimborso, a favore della stessa, delle spese di
1 lite.
È appena da rilevare che la Corte d'appello di Messina, con la sentenza n. 708/2025, depositata il 17 settembre 2025, ha dichiarato inammissibile l'appello degli attuali attori opponenti avverso la sentenza di primo grado, sottesa al precetto.
Gli attori opponenti hanno eccepito che la società convenuta non avrebbe potuto pretendere da loro il pagamento dell'intero debito accertato nei confronti dei comuni danti causa, ma avrebbe dovuto, prima, «identificare tutti gli eredi» e intimare a costoro il pagamento in proporzione alle rispettive e singole quote ereditarie, non per l'intero e solidalmente ad alcuni solamente.
Hanno addotto gli attori opponenti che nella causa decisa con la sentenza sottesa al precetto non era stata dichiarata la morte dei , sicché la causa stessa non Persona_3 era stata dichiarata interrotta.
La mancata, previa individuazione di tutti gli eredi avrebbe determinato una quantificazione della somma “palesemente errata”.
Su tali assunti gli attori opponenti hanno chiesto che il precetto sia annullato, per
“l'incertezza del presunto credito vantato in quanto non intimato correttamente ad ogni singolo erede”.
L'opposizione è infondata.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, «ai sensi dell'art. 752 c.c., i debiti del de cuius, compresi quelli di natura risarcitoria, si ripartiscono parziariamente fra i coeredi, senza vincolo di solidarietà, con conseguente scindibilità del rapporto e insussistenza di un litisconsorzio necessario, sia in primo grado che in appello»
(Cass. n. 3142/25).
E ancora, più nello specifico, «in caso di successione mortis causa di una pluralità di eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio, il debito del de cuius si fraziona pro quota tra gli aventi causa, sicché il rapporto che ne deriva non è unico e inscindibile e, in caso di giudizio instaurato per il pagamento del debito ereditario, non sussiste, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, litisconsorzio necessario tra gli eredi del defunto, né in primo grado, né nella fase di gravame» (Cass. n. 8487/16).
Se non sussiste un litisconsorzio tra gli eredi e se, anzi, il debito del de cuius si ripartisce tra loro automaticamente, ipso iure, ai sensi dell'art. 754 c.c., è evidente che il creditore può agire nei confronti dell'uno o dell'altro di essi, con il solo limite della quota ereditaria di sua spettanza.
2 Perciò, la pretermissione, nel precetto, di un coerede non inficia la validità dell'atto:
l'azione esecutiva che dovesse seguire resterà contenuta, quantitativamente, nei confronti degli eredi intimati nei limiti della quota di spettanza di ciascuno.
Non è necessario, ai fini della legittimità dell'esercizio dell'azione esecutiva, che siano previamente identificati tutti i coeredi, potendo il creditore munito di titolo esecutivo intimare il pagamento della somma dovuta anche soltanto ad alcuni di essi, nei limiti della quota ereditaria.
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «nel caso in cui il coerede, intimato sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del de cuius, deduca, in sede di opposizione all'esecuzione, la sua qualità di coobbligato pro quota, evidenziando la presenza di altri coeredi, il precetto intimatogli per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie» (Cass. n. 18977/22).
Da questo principio si evince che, al contrario, se con l'atto di precetto sia intimato all'erede il pagamento della somma corrispondente alla quota ereditaria, l'atto è pienamente legittimo, perché l'azione esecutiva che può seguire è connotata da parziarietà.
Con il precetto opposto la ha intimato ai il pagamento CP_2 Per_1 delle somme oggetto della sentenza di condanna, nonché di quelle richieste per lo stesso atto di precetto, però ad “ognuno per la quota ereditaria di propria spettanza”: tale locuzione ha limitato e contenuto, inequivocabilmente, la pretesa nei confronti di ciascuno dei coeredi alla quota ereditaria rispettiva.
Quindi, non c'è la possibilità che l'azione esecutiva, per come connotata nel precetto, sia intrapresa nei confronti dei coeredi per ottenere il pagamento di somme che eccedano quanto da ciascuno dovuto in proporzione alla rispettiva quota ereditaria.
È da osservare che, in base all'art. 457 c.c., «l'eredità di devolve per legge o per testamento» e che, negli articoli 565 seguenti c.c., sono individuati i successibili per legge e le rispettive quote ereditarie.
Ciò comporta ‒ logicamente ‒ che le quote, se non sia dedotta e documentata l'esistenza di un testamento, sono determinabili per relationem, univocamente.
La determinabilità per relationem della quota ereditaria implica che anche la
3 frazione della somma dovuta da ciascun coerede sia determinabile con un mero calcolo aritmetico.
Pertanto, applicando i principi giurisprudenziali illustrati e considerati i motivi dedotti, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 260.000,00), tenuto conto del valore, del grado di semplicità delle questioni e delle attività difensive, correlate anche alla durata della causa, fattori che comportano la riduzione pressoché ai minimi degli importi medi previsti per ciascuna fase (fase di studio: 1.300,00; fase introduttiva:
1.000,00; fase decisionale: 2.500,00).
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna gli attori opponenti, in solido, a rimborsare alla convenuta opposta le spese di lite che liquida in euro 4.800,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e
I.V.A.
Così deciso in Messina il 29 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
4
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5362/2024 R.G., Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.) proposta da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ), nella qualità C.F._2 Parte_3 C.F._3 di eredi di e di difesi dall'avv. Luigi Giacobbe, Persona_1 Controparte_1
– attori opponenti contro
( , difesa dall'avv. Giuseppe Denaro, CP_2 P.IVA_1
– convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
, e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
e di , hanno proposto opposizione al precetto con cui la
[...] Persona_2 ha intimato loro di pagare la somma di euro 213.662,21, inclusiva delle CP_2 spese dell'atto stesso.
La ha resistito. CP_2
Questo il titolo sotteso al precetto: all'esito della causa instaurata dalla CP_2
il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 2043/2017, depositata il 20 luglio 2017,
[...] ha condannato, in solido, e – danti causa degli attori Persona_1 Persona_2 opponenti – al pagamento, a favore della della somma di euro 175.000,00, CP_2 oltre interessi a far data dalla domanda, e al rimborso, a favore della stessa, delle spese di
1 lite.
È appena da rilevare che la Corte d'appello di Messina, con la sentenza n. 708/2025, depositata il 17 settembre 2025, ha dichiarato inammissibile l'appello degli attuali attori opponenti avverso la sentenza di primo grado, sottesa al precetto.
Gli attori opponenti hanno eccepito che la società convenuta non avrebbe potuto pretendere da loro il pagamento dell'intero debito accertato nei confronti dei comuni danti causa, ma avrebbe dovuto, prima, «identificare tutti gli eredi» e intimare a costoro il pagamento in proporzione alle rispettive e singole quote ereditarie, non per l'intero e solidalmente ad alcuni solamente.
Hanno addotto gli attori opponenti che nella causa decisa con la sentenza sottesa al precetto non era stata dichiarata la morte dei , sicché la causa stessa non Persona_3 era stata dichiarata interrotta.
La mancata, previa individuazione di tutti gli eredi avrebbe determinato una quantificazione della somma “palesemente errata”.
Su tali assunti gli attori opponenti hanno chiesto che il precetto sia annullato, per
“l'incertezza del presunto credito vantato in quanto non intimato correttamente ad ogni singolo erede”.
L'opposizione è infondata.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, «ai sensi dell'art. 752 c.c., i debiti del de cuius, compresi quelli di natura risarcitoria, si ripartiscono parziariamente fra i coeredi, senza vincolo di solidarietà, con conseguente scindibilità del rapporto e insussistenza di un litisconsorzio necessario, sia in primo grado che in appello»
(Cass. n. 3142/25).
E ancora, più nello specifico, «in caso di successione mortis causa di una pluralità di eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio, il debito del de cuius si fraziona pro quota tra gli aventi causa, sicché il rapporto che ne deriva non è unico e inscindibile e, in caso di giudizio instaurato per il pagamento del debito ereditario, non sussiste, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, litisconsorzio necessario tra gli eredi del defunto, né in primo grado, né nella fase di gravame» (Cass. n. 8487/16).
Se non sussiste un litisconsorzio tra gli eredi e se, anzi, il debito del de cuius si ripartisce tra loro automaticamente, ipso iure, ai sensi dell'art. 754 c.c., è evidente che il creditore può agire nei confronti dell'uno o dell'altro di essi, con il solo limite della quota ereditaria di sua spettanza.
2 Perciò, la pretermissione, nel precetto, di un coerede non inficia la validità dell'atto:
l'azione esecutiva che dovesse seguire resterà contenuta, quantitativamente, nei confronti degli eredi intimati nei limiti della quota di spettanza di ciascuno.
Non è necessario, ai fini della legittimità dell'esercizio dell'azione esecutiva, che siano previamente identificati tutti i coeredi, potendo il creditore munito di titolo esecutivo intimare il pagamento della somma dovuta anche soltanto ad alcuni di essi, nei limiti della quota ereditaria.
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «nel caso in cui il coerede, intimato sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del de cuius, deduca, in sede di opposizione all'esecuzione, la sua qualità di coobbligato pro quota, evidenziando la presenza di altri coeredi, il precetto intimatogli per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie» (Cass. n. 18977/22).
Da questo principio si evince che, al contrario, se con l'atto di precetto sia intimato all'erede il pagamento della somma corrispondente alla quota ereditaria, l'atto è pienamente legittimo, perché l'azione esecutiva che può seguire è connotata da parziarietà.
Con il precetto opposto la ha intimato ai il pagamento CP_2 Per_1 delle somme oggetto della sentenza di condanna, nonché di quelle richieste per lo stesso atto di precetto, però ad “ognuno per la quota ereditaria di propria spettanza”: tale locuzione ha limitato e contenuto, inequivocabilmente, la pretesa nei confronti di ciascuno dei coeredi alla quota ereditaria rispettiva.
Quindi, non c'è la possibilità che l'azione esecutiva, per come connotata nel precetto, sia intrapresa nei confronti dei coeredi per ottenere il pagamento di somme che eccedano quanto da ciascuno dovuto in proporzione alla rispettiva quota ereditaria.
È da osservare che, in base all'art. 457 c.c., «l'eredità di devolve per legge o per testamento» e che, negli articoli 565 seguenti c.c., sono individuati i successibili per legge e le rispettive quote ereditarie.
Ciò comporta ‒ logicamente ‒ che le quote, se non sia dedotta e documentata l'esistenza di un testamento, sono determinabili per relationem, univocamente.
La determinabilità per relationem della quota ereditaria implica che anche la
3 frazione della somma dovuta da ciascun coerede sia determinabile con un mero calcolo aritmetico.
Pertanto, applicando i principi giurisprudenziali illustrati e considerati i motivi dedotti, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 260.000,00), tenuto conto del valore, del grado di semplicità delle questioni e delle attività difensive, correlate anche alla durata della causa, fattori che comportano la riduzione pressoché ai minimi degli importi medi previsti per ciascuna fase (fase di studio: 1.300,00; fase introduttiva:
1.000,00; fase decisionale: 2.500,00).
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna gli attori opponenti, in solido, a rimborsare alla convenuta opposta le spese di lite che liquida in euro 4.800,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e
I.V.A.
Così deciso in Messina il 29 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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