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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 24/06/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 238/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 24/6/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 12.03), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione - la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 238 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Gennari ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio dell'avv. Avvocatura Comunale;
Piazza Ridolfi n. 1, giusta procura in atti appellante
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Controparte_1 C.F._1
Leoncini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Largo Elia Rossi Passavanti n. Pt_1
13, giusta delega in atti appellato
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in appello depositato in data 11.2.2025, il ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 138/2024 del Giudice di Pace di depositata il Pt_1
19.8.2024.
A fondamento dell'appello sono stati addotti i seguenti motivi:
- Erroneità del decisum per violazione e/o falsa applicazione dell'artt. 3 e 6 l. 689/81 e 196
d. l.vo n. 285/1992; dell'art. 201 comma 1 bis (differimento della contestazione) d. l.vo n.
285/92; dell'art. 4 (individuazione con decreto del prefetto delle strade in cui è possibile l'installazione di dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico) d. l. n. 121/2002 conv. in legge n. 168/2002; dell'art. 2 c. 2 lettera D (strada urbana di scorrimento) d. l.vo n. 285/1992; degli artt. 2697 (onere della prova), 2699 (atto pubblico) e 2700 (efficacia dell'atto pubblico) c.c. e dell'art. 115 (disponibilità delle prove), 116 (“Valutazione delle prove”); errato apprezzamento delle risultanze probatorie di causa in ordine alle conseguenze della presenza nel tratto viario della c.d. “banchina”; contraddittorietà, difetto di motivazione ed illogicità manifesta;
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 49-5-undecies legge n. 120/2020 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»”) come modificante l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168; art 1 legge n. 689/1981.
Con decreto del 18.2.2025 è stata fissata l'udienza di discussione al 15.4.2025.
L'appellato si è costituito con comparsa depositata in data 4.2.2023 eccependo l'infondatezza dell'appello stante la correttezza e la completezza della motivazione della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza del 15.4.2025, quindi, il Giudice ha fissato l'udienza del 24.6.2025 per la discussione orale e la decisione.
All'udienza del 24.6.2025, invitate le parti costituite a precisare le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito illustrati.
In primo luogo, occorre ricordare che le sanzioni irrogate al sig. riguardano rilevazioni CP_1
effettuate mediante dispositivo fisso per il rilevamento automatico della velocità, denominato
EnVES MVD 1505.
Questa tipologia di dispositivo può essere installata sulle strade urbane di scorrimento identificate dall'art. 2 del C.d.s. come strade “a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia e un'eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con eventuali intersezioni a raso semaforizzate. Per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali con immissioni e uscite concentrate”.
Pertanto, solo se l'autovelox è collocato su tale genere di strada la sanzione elevata è valida, come è stato confermato da diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez.
II, n. 8635 del 7.5.2020 e Cass. civ., sez. II, ord., 22 aprile 2022, n. 12864).
In particolare, nel caso di specie, la Via Lessini nel comune di non presenta le Pt_1
caratteristiche individuate dal C.d.S.: difettano gli impianti semaforici alle intersezioni, le aree di sosta, un'eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici e la banchina pavimentata e/o il marciapiedi.
Il Giudice di Pace, quindi, vista la mancanza di questi elementi caratterizzanti una strada urbana di scorrimento, ha correttamente statuito l'illegittimità dell'accertamento effettuato con conseguente nullità dei verbali.
Inoltre, non può ritenersi sufficiente che il verbale di accertamento riporti la mera indicazione del decreto prefettizio che identifica la strada come “strada” in cui è possibile procedere a contestazione delle violazioni mediante autovelox, perché è necessario che il decreto prefettizio specifichi l'inizio e la fine del tratto di viabilità riconducibile alla classificazione di “strada urbana di scorrimento”.
In particolare, nel corso del giudizio di primo grado è stato correttamente accertato che in via
Lessini non è presente la banchina, quale spazio della sede stradale esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, spazio che deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12864 del 22/04/2022, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16622 del
20/06/2019 e Cass. civ. Sez. II, n. 1805/2023).
La banchina, quindi, è quella la parte della strada, per cui non è prevista una misura minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata ed è compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati, serve normalmente al transito dei pedoni come zona di sicurezza, con la conseguenza che il suo occasionale utilizzo per eventuali soste di emergenza dei veicoli non ne muta la natura.
Considerato, altresì, che la strada urbana di scorrimento è caratterizzata da un intenso flusso stradale veicolare è necessario garantire l'esistenza di fasce laterali per approntare idonee manovre di emergenza, per cui la banchina, anche in assenza di specifica segnalazione contraria e benché non pavimentata, deve suscitare negli utenti un affidamento di consistenza e sicura transitabilità.
Quanto alla larghezza della banchina, pur non essendo prevista una larghezza minima, deve avere caratteristiche tali da poter consentire passaggio di pedoni e sosta o manovra urgente dei veicoli per non intralciare il traffico.
Applicando tali principi al caso di specie, dunque, si deve ritenere che il Giudice di Pace abbia correttamente motivato la sentenza impugnata evidenziando che, all'esito della istruttoria documentale e dell'esame del materiale fotografico prodotto, è stato accertato che lo spazio della carreggiata esterna di via Lessini non è idoneo per le esigue dimensioni a consentire la sosta di emergenza dei veicoli.
In ogni caso, occorre comunque rilevare che dal materiale probatorio acquisito nel giudizio di primo grado, si evince che nella via in questione risultano assenti anche tutti gli altri elementi caratterizzanti le strade urbane di scorrimento identificate dall'art. 2 del C.d.s, e che, anche dopo l'emanazione del decreto n. 76/2020, la Cassazione ha ribadito che deve considerarsi illegittimo il provvedimento prefettizio che ha autorizzato l'installazione di apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità in una strada urbana priva di tutte le caratteristiche della "strada urbana di scorrimento", indicate nel comma 2, lett D) dell'art. 2 del codice della strada. (cfr.
Cass. Civ., n. 24936/2021).
Pertanto, il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare autovelox automatiche senza obbligo di fermo immediato del conducente può essere disapplicato se illegittimo, ovvero nell'ipotesi in cui abbia incluso una strada non ricompresa tra quelle indicate dal legislatore mediante la classificazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del codice della strada (cfr. Cass. Civ., n. 30141/2023).
Alla luce di tutte le argomentazioni esposte, quindi, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza di primo grado impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al
D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale, in base al valore (scaglione da 1.101 fino a 5.200 €), alla natura e alla complessità
(inferiore alla media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 n. 138/2024 del Giudice di Pace di ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così Pt_1
provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna il alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 852 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
Terni, 24.6.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 24/6/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 12.03), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione - la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 238 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Gennari ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio dell'avv. Avvocatura Comunale;
Piazza Ridolfi n. 1, giusta procura in atti appellante
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Controparte_1 C.F._1
Leoncini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Largo Elia Rossi Passavanti n. Pt_1
13, giusta delega in atti appellato
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in appello depositato in data 11.2.2025, il ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 138/2024 del Giudice di Pace di depositata il Pt_1
19.8.2024.
A fondamento dell'appello sono stati addotti i seguenti motivi:
- Erroneità del decisum per violazione e/o falsa applicazione dell'artt. 3 e 6 l. 689/81 e 196
d. l.vo n. 285/1992; dell'art. 201 comma 1 bis (differimento della contestazione) d. l.vo n.
285/92; dell'art. 4 (individuazione con decreto del prefetto delle strade in cui è possibile l'installazione di dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico) d. l. n. 121/2002 conv. in legge n. 168/2002; dell'art. 2 c. 2 lettera D (strada urbana di scorrimento) d. l.vo n. 285/1992; degli artt. 2697 (onere della prova), 2699 (atto pubblico) e 2700 (efficacia dell'atto pubblico) c.c. e dell'art. 115 (disponibilità delle prove), 116 (“Valutazione delle prove”); errato apprezzamento delle risultanze probatorie di causa in ordine alle conseguenze della presenza nel tratto viario della c.d. “banchina”; contraddittorietà, difetto di motivazione ed illogicità manifesta;
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 49-5-undecies legge n. 120/2020 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»”) come modificante l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168; art 1 legge n. 689/1981.
Con decreto del 18.2.2025 è stata fissata l'udienza di discussione al 15.4.2025.
L'appellato si è costituito con comparsa depositata in data 4.2.2023 eccependo l'infondatezza dell'appello stante la correttezza e la completezza della motivazione della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza del 15.4.2025, quindi, il Giudice ha fissato l'udienza del 24.6.2025 per la discussione orale e la decisione.
All'udienza del 24.6.2025, invitate le parti costituite a precisare le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito illustrati.
In primo luogo, occorre ricordare che le sanzioni irrogate al sig. riguardano rilevazioni CP_1
effettuate mediante dispositivo fisso per il rilevamento automatico della velocità, denominato
EnVES MVD 1505.
Questa tipologia di dispositivo può essere installata sulle strade urbane di scorrimento identificate dall'art. 2 del C.d.s. come strade “a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia e un'eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con eventuali intersezioni a raso semaforizzate. Per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali con immissioni e uscite concentrate”.
Pertanto, solo se l'autovelox è collocato su tale genere di strada la sanzione elevata è valida, come è stato confermato da diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez.
II, n. 8635 del 7.5.2020 e Cass. civ., sez. II, ord., 22 aprile 2022, n. 12864).
In particolare, nel caso di specie, la Via Lessini nel comune di non presenta le Pt_1
caratteristiche individuate dal C.d.S.: difettano gli impianti semaforici alle intersezioni, le aree di sosta, un'eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici e la banchina pavimentata e/o il marciapiedi.
Il Giudice di Pace, quindi, vista la mancanza di questi elementi caratterizzanti una strada urbana di scorrimento, ha correttamente statuito l'illegittimità dell'accertamento effettuato con conseguente nullità dei verbali.
Inoltre, non può ritenersi sufficiente che il verbale di accertamento riporti la mera indicazione del decreto prefettizio che identifica la strada come “strada” in cui è possibile procedere a contestazione delle violazioni mediante autovelox, perché è necessario che il decreto prefettizio specifichi l'inizio e la fine del tratto di viabilità riconducibile alla classificazione di “strada urbana di scorrimento”.
In particolare, nel corso del giudizio di primo grado è stato correttamente accertato che in via
Lessini non è presente la banchina, quale spazio della sede stradale esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, spazio che deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12864 del 22/04/2022, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16622 del
20/06/2019 e Cass. civ. Sez. II, n. 1805/2023).
La banchina, quindi, è quella la parte della strada, per cui non è prevista una misura minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata ed è compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati, serve normalmente al transito dei pedoni come zona di sicurezza, con la conseguenza che il suo occasionale utilizzo per eventuali soste di emergenza dei veicoli non ne muta la natura.
Considerato, altresì, che la strada urbana di scorrimento è caratterizzata da un intenso flusso stradale veicolare è necessario garantire l'esistenza di fasce laterali per approntare idonee manovre di emergenza, per cui la banchina, anche in assenza di specifica segnalazione contraria e benché non pavimentata, deve suscitare negli utenti un affidamento di consistenza e sicura transitabilità.
Quanto alla larghezza della banchina, pur non essendo prevista una larghezza minima, deve avere caratteristiche tali da poter consentire passaggio di pedoni e sosta o manovra urgente dei veicoli per non intralciare il traffico.
Applicando tali principi al caso di specie, dunque, si deve ritenere che il Giudice di Pace abbia correttamente motivato la sentenza impugnata evidenziando che, all'esito della istruttoria documentale e dell'esame del materiale fotografico prodotto, è stato accertato che lo spazio della carreggiata esterna di via Lessini non è idoneo per le esigue dimensioni a consentire la sosta di emergenza dei veicoli.
In ogni caso, occorre comunque rilevare che dal materiale probatorio acquisito nel giudizio di primo grado, si evince che nella via in questione risultano assenti anche tutti gli altri elementi caratterizzanti le strade urbane di scorrimento identificate dall'art. 2 del C.d.s, e che, anche dopo l'emanazione del decreto n. 76/2020, la Cassazione ha ribadito che deve considerarsi illegittimo il provvedimento prefettizio che ha autorizzato l'installazione di apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità in una strada urbana priva di tutte le caratteristiche della "strada urbana di scorrimento", indicate nel comma 2, lett D) dell'art. 2 del codice della strada. (cfr.
Cass. Civ., n. 24936/2021).
Pertanto, il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare autovelox automatiche senza obbligo di fermo immediato del conducente può essere disapplicato se illegittimo, ovvero nell'ipotesi in cui abbia incluso una strada non ricompresa tra quelle indicate dal legislatore mediante la classificazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del codice della strada (cfr. Cass. Civ., n. 30141/2023).
Alla luce di tutte le argomentazioni esposte, quindi, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza di primo grado impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al
D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale, in base al valore (scaglione da 1.101 fino a 5.200 €), alla natura e alla complessità
(inferiore alla media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 n. 138/2024 del Giudice di Pace di ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così Pt_1
provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna il alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 852 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
Terni, 24.6.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)