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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 4849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4849 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 12201/2022 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Amoroso Vanila); Parte_1
E
nato a [...] il [...] (con l'avv. Ulizzi Rosolino); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 20/05/2025 alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'emissione, in data 29/09/2023, della sentenza non definitiva n.
4218/2023, con la quale è stata pronunciata la separazione, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
Va, a questo punto, esaminata la domanda di addebito formulata da parte resistente.
Invero, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione che « in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la se- parazione senza addebito» (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).
Nel caso in esame, il resistente ha ricondotto il deterioramento dell'unione coniugale alle asserite relazione extraconiugali intrattenute dalla Pt_1
Nella prospettazione offerta da parte ricorrente, invece, la crisi coniugale sarebbe riconducibile ai comportamenti del marito, tossicodipendente e violento anche alla presenza dei figli minori.
Secondo la ricorrente, dunque, lo stato di alterazione psico-fisica del marito, dovuto alla tossicodipendenza, avrebbe minato l'armonia familiare.
Invero, nel caso in esame, il pur imputando l'origine della crisi del rapporto CP_1
coniugale ai comportamenti della ricorrente, non ha fornito prova di tali circostanze, essendo le prove orali articolate sul punto generiche.
Al contrario, gli accertamenti disposti mediante Servizi sociali, lo stato di detenzione del e i procedimenti penali a carico del medesimo, corroborano gli assunti di CP_1
parte ricorrente.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di addebiato avanzata dal resistente non appare meritevole di accoglimento.
❖❖❖
Ciò posto, nulla va disposto in ordine al regime di affidamento del figlio Per_1
nato a [...] il [...]), nelle more, divenuto maggiorenne.
[...]
Con riferimento, invece, alla domanda di affidamento dei figli minori, Persona_2
(nato a [...] il [...]) e nato a [...] il [...]), ritiene Persona_3 il Tribunale di confermare l'affidamento esclusivo alla madre , come Parte_1
disposto con ordinanza presidenziale del 15/02/2023.
Va infatti evidenziato che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Ora, nel caso in esame, pur in considerazione dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006, che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori
(art. 337-ter, secondo comma, c.c.) e ha previsto l'affidamento condiviso come la regola, tenuto conto delle circostanze allegate relativamente alle condotte del resistente e delle vicende giudiziarie che hanno portato alla condanna dello stesso, nonché del disinteresse manifestato da nei confronti dei minori, devono ritenersi CP_1
sussistenti i presupposti per confermare l'affidamento esclusivo dei figli in favore della ricorrente, già disposto con l'ordinanza presidenziale.
Parte ricorrente, invero, ha sollecitato l'affido esclusivo dei minori deducendo che il resistente, affetto da tossicodipendenza, in seguito ad atti di violenza ai danni della stessa in presenza dei figli, sarebbe stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in seguito sostituita dalla custodia cautelare in carcere e, successivamente, sarebbe stato trasferito presso la comunità terapeutica
“Casa dei Giovani” a Mazzara del Vallo (TP) [cfr. ricorso e documentazione allegata].
La ricorrente, inoltre, all'udienza del 14/02/2023, ha dichiarato: “ (..) in questo momento
i bambini non incontrano il padre in carcere, io però non ostacolo il rapporto, sono favorevole magari allo spazio neutro, non voglio violare il rapporto col padre, mio marito manda delle lettere a nostro figlio grande in cui parla male di me, lui a parte la droga non è un cattivo ragazzo, è la famiglia che lo fomenta” [cfr verbale di udienza cit.].
Il resisitente, invece, alla medesima udienza ha dichiarato: “Stavo facendo un percorso in comunità a Mazara del Vallo, lei mi ha denunciato per maltrattamenti e rapina, poi anche per stalking, sono in carcere per questi reati, è una condanna definitiva, mancano gli ultimi 8 mesi”(…) “i figli non me li ha portati mai in carcere, non so perché”(..) sono disposto ad incontrare i miei figli allo spazio neutro, mio figlio più grande mi scrive delle lettere dicendomi che mi vuole vedere” [cfr verbale di udienza cit.].
Va evidenziata anche l'instaurazione di un procedimento presso il Tribunale per i minorenni, poi archiaviato, nel corso del quale è stato incaricato l'EIAM per un percorso di valutazione e sostegno dei minori e della madre a seguito delle violenze attribuite al resistente [vedi decreto di archiviazione del Tribunale per i minorenni del 25 settembre 2023].
Orbene, dalla relazione dello Spazio Neutro del 02/08/2024, incaricato a seguito della ordinanza presdienziale, è emerso che gli incontri tra i minori e il padre sono iniziati dopo la scarcerazione di CP_1
Il resistente, tuttavia, non si è mostrato costante nel seguire appuntamenti, fino a non prendere più contatti con il Servizio incaricato:“In data 30/10/2023 è stato effettuato il primo incontro. I minori apparivano sereni dentro la stanza in presenza del padre e del fratello maggiore che pare essere il loro punto di riferimento.”; “Da allora si è stabilita una calendarizzazione settimanale alla quale non ci si è molto attenuti in quanto il sig per
CP_1 sue problematiche di salute non è stato costante agli appuntamenti.”(..) “Dopo un periodo in cui, chi scrive non ha avuto piu notizie del sig in quanto ripetutamente disdiceva gli
CP_1 incontri o per dimenticanza o per problemi di salute, in data 12/02/2024, l'operatore scrivente contatta telefonicamente il sig in occasione della telefonata lo stesso ha comunicato di
CP_1 essere ricoverato da una settimana in ospedale per problematiche di salute e che non appena uscito si sarebbe messo in contatto con il servizio scrivente.”; “Da allora il sig. non ha
CP_1 più preso contatti ed accordi con il servizio scrivente, che nonostante i numerosi e vani tentativi di mettersi in comunicazione con lo stesso, quest'ultimo non ha più mostrato interesse riguardo gli incontri con i figli presso Spazio Neutro. Da un contatto telefonico con la signora Pt_1
la stessa ha riferito che i minori stanno bene e che non hanno più chiesto del padre” [cfr. relazione in atti].
Ora, in generale, si rileva che il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attraverso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdurante mancato rispetto del diritto di visita e dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
infatti, sebbene abbia dichiarato di essere disposto ad incontrare i CP_1
minori presso lo Spazio Neutro, dopo i primi incontri avvenuti subito dopo la sua scarcerazione, ha mostrato un sostanziale disinteresse nei confronti dei figli non avendo più preso contatti con il Servizio incaricato.
Secondo l'orientamento dominante della Cassazione Civile, al riguardo, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009, n. 26587).
Dal momento che anche nel caso di affidamento esclusivo va rispettato il più possibile il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione, si stabilisce che il padre possa in futuro incontrare i minori con le modalità stabilite dai Servizi sociali, alla presenza di personale specializzato, quando lo stesso ne farà richiesta e sempre tenendo conto della volontà dei figli.
Permane, infatti, l'esigenza di effettuare un monitoraggio degli incontri dei minori con la figura genitoriale paterna con l'assistenza di personale professionalmente specializzato.
Si ritiene opportuno, quindi, demandare agli operatori del predetto Servizio, in relazione alle esigenze del caso concreto ed al carico di lavoro della struttura pubblica, il compito di fissare il calendario degli incontri predetti, tenuto conto in ogni caso delle misure attualmente a carico di e previo eventuale nulla osta dell'Autorità CP_1
penale competente, con onere di relazionare al Giudice tutelare entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.
infatti, con comparsa conclusionale ha rappresentato di essere entrato CP_1
volontariamente presso la Comunità Terapeutica “Casa dei Giovani” di Matera, per intraprendere un programma terapeutico riabilitativo per soggetti dipendenti da sostanze d'abuso e di essere stato raggiunto da un ordine di esecuzione per la carcerazione a fronte del quale è stata chiesta la misura alternativa dell'affidamento provvisorio in prova in casi particolari [cfr. documentazione allegata alla comparsa conclusionale di parte resistente].
❖❖❖
Consegue, poi, alla regolamentazione del domicilio dei figli presso la madre,
l'assegnazione in favore della medesima dell'immobile già adibito a casa coniugale sita a Palermo in via Passaggio De Felice Giuffrida Giuseppe n. 2, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento dei figli delle coppia, e avanzata da parte ricorrente, occorre Per_3 Per_2 Per_1
premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre
1997, n. 11025).
Con specifico riferimento ai figli maggiorenni, inoltre, si rileva come, in ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 05/03/ 2018, n. 5088; Cass.,
22/06/2016, n. 12952).
Nel caso in esame, è pacifico che il figlio da poco maggiornene, non sia Per_1 economicamente autosufficiente.
Ora, dall'istruttoria è emerso che la ricorrente è disoccupata, percepisce l'assegno unico univrsale che ammonta ad € 610,00 mensili, paga un canone di locazione mensile di circa € 54,00 e riceve aiuto dalla propria famiglia [cfr ricorso e verbale di udienza del
14/02/2023].
Parte resistente, invece, relativamente alla propria situazione economica e lavorativa, all'udienza del 14/02/2023, ha riferito: “Lavoravo prima del carcere, lavorano alla giornata come muratore prendevo 40 euro al girono, prendo le pensione di invalidità di 290 euro, poi ho preso un risarcimento di quasi un milione di euro per un incidente che ho avuto” [cfr verbale di udienza cit.].
inoltre, risulta allo stato collocato presso la comunità terapeutica “Casa di CP_1
Giovani” per un programma di riabilitativo per soggetti dipendenti da sostanze.
In considerazione dei superiori indici e a fronte dello scarno quadro probatorio offerto, in assenza di ulteriori riscontri sul risarcimento ottenuto e sulla attuale disponibilità del medesimo, tenuto conto dell'età dei figli della coppia - e Per_3 Per_2 (minorenni) e (divenuto maggiorenne lo scorso mese di marzo 2025) -, della Per_1
circostanza che gli stessi vivono esclusivamente presso la madre e dell'attuale ricovero del resistente presso una comunità terapeutica, appare opportuno disporre, conformemente a quanto statuito in sede presidenziale, l'obbligo del resistente di versare alla ricorrente la somma complessiva di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€ 100,00 per ciascun figlio).
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
In conseguenza dell'affido esclusivo dei figli e ai sensi della normativa vigente,
l'assegno unico erogato dall'INPS per i figli va accreditato interamente alla madre
, in conformità peraltro con quanto già avviene. Parte_1
5. Quanto alla domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente, giova ricordare che il diritto all'assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., presuppone che il coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, risulti privo di adeguati redditi propri e che sussista una disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. civ., sez. I, 5 gennaio 2001, n. 136).
Invero, nel caso in esame, alla luce della scarna documentazione prodotta, delle misure a carico del resistente e dell'età della ricorrente (42 anni), non paiono sussistere i presupposti per il riconoscimento di un assegno in favore della medesima.
La ricorrente, infatti, è dotata di capacità lavorativa e risulta convivere con un nuovo compagno [cfr relazione Spazio Neutro del 02/08/2024].
Non consta, del pari, alcun elemento dal quale sia dato ricavare il tenore di vita mantenuto dalla coppia prima del verificarsi della crisi coniugale, tenore di vita che costituisce il parametro principale per la determinazione degli eventuali obblighi di mantenimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, va rigettata la richiesta della ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente al pagamento di un contributo per il mantenimento della stessa.
Per le medesime ragioni, in considerazione delle condizioni economiche di entrambe le parti, va ritenuta non meritevole di accoglimento la domanda di contributo al mantenimento formulata dal resistente.
6. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussistenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
- rigetta la domanda di addebito avanzata dal resistente;
- dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori, (nato a [...] il Persona_2
28/04/2016) e (nato a [...] il [...]), alla madre Persona_3 Parte_1
con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, secondo le modalità
[...]
indicate in parte motiva;
- incarica lo Spazio Neutro del Comune di Palermo di predisporre un calendario di incontri tra i minori e e con le modalità Persona_2 Persona_3 CP_1
specificate in parte motiva, con onere di relazionare al Giudice tutelare entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
Parte_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_1 la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei
[...]
figli della coppia, e (€ 100,00 per ciascun figlio), da Per_1 Per_3 Per_2
corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
- rigetta la domanda avanzata da parte ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente al pagamento di un contributo per il mantenimento della stessa;
- rigetta la domanda avanzata da parte resistente volta ad ottenere la condanna della ricorrente al pagamento di un contributo per il mantenimento dello stesso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 12201/2022 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Amoroso Vanila); Parte_1
E
nato a [...] il [...] (con l'avv. Ulizzi Rosolino); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 20/05/2025 alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'emissione, in data 29/09/2023, della sentenza non definitiva n.
4218/2023, con la quale è stata pronunciata la separazione, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
Va, a questo punto, esaminata la domanda di addebito formulata da parte resistente.
Invero, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione che « in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la se- parazione senza addebito» (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).
Nel caso in esame, il resistente ha ricondotto il deterioramento dell'unione coniugale alle asserite relazione extraconiugali intrattenute dalla Pt_1
Nella prospettazione offerta da parte ricorrente, invece, la crisi coniugale sarebbe riconducibile ai comportamenti del marito, tossicodipendente e violento anche alla presenza dei figli minori.
Secondo la ricorrente, dunque, lo stato di alterazione psico-fisica del marito, dovuto alla tossicodipendenza, avrebbe minato l'armonia familiare.
Invero, nel caso in esame, il pur imputando l'origine della crisi del rapporto CP_1
coniugale ai comportamenti della ricorrente, non ha fornito prova di tali circostanze, essendo le prove orali articolate sul punto generiche.
Al contrario, gli accertamenti disposti mediante Servizi sociali, lo stato di detenzione del e i procedimenti penali a carico del medesimo, corroborano gli assunti di CP_1
parte ricorrente.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di addebiato avanzata dal resistente non appare meritevole di accoglimento.
❖❖❖
Ciò posto, nulla va disposto in ordine al regime di affidamento del figlio Per_1
nato a [...] il [...]), nelle more, divenuto maggiorenne.
[...]
Con riferimento, invece, alla domanda di affidamento dei figli minori, Persona_2
(nato a [...] il [...]) e nato a [...] il [...]), ritiene Persona_3 il Tribunale di confermare l'affidamento esclusivo alla madre , come Parte_1
disposto con ordinanza presidenziale del 15/02/2023.
Va infatti evidenziato che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Ora, nel caso in esame, pur in considerazione dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006, che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori
(art. 337-ter, secondo comma, c.c.) e ha previsto l'affidamento condiviso come la regola, tenuto conto delle circostanze allegate relativamente alle condotte del resistente e delle vicende giudiziarie che hanno portato alla condanna dello stesso, nonché del disinteresse manifestato da nei confronti dei minori, devono ritenersi CP_1
sussistenti i presupposti per confermare l'affidamento esclusivo dei figli in favore della ricorrente, già disposto con l'ordinanza presidenziale.
Parte ricorrente, invero, ha sollecitato l'affido esclusivo dei minori deducendo che il resistente, affetto da tossicodipendenza, in seguito ad atti di violenza ai danni della stessa in presenza dei figli, sarebbe stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in seguito sostituita dalla custodia cautelare in carcere e, successivamente, sarebbe stato trasferito presso la comunità terapeutica
“Casa dei Giovani” a Mazzara del Vallo (TP) [cfr. ricorso e documentazione allegata].
La ricorrente, inoltre, all'udienza del 14/02/2023, ha dichiarato: “ (..) in questo momento
i bambini non incontrano il padre in carcere, io però non ostacolo il rapporto, sono favorevole magari allo spazio neutro, non voglio violare il rapporto col padre, mio marito manda delle lettere a nostro figlio grande in cui parla male di me, lui a parte la droga non è un cattivo ragazzo, è la famiglia che lo fomenta” [cfr verbale di udienza cit.].
Il resisitente, invece, alla medesima udienza ha dichiarato: “Stavo facendo un percorso in comunità a Mazara del Vallo, lei mi ha denunciato per maltrattamenti e rapina, poi anche per stalking, sono in carcere per questi reati, è una condanna definitiva, mancano gli ultimi 8 mesi”(…) “i figli non me li ha portati mai in carcere, non so perché”(..) sono disposto ad incontrare i miei figli allo spazio neutro, mio figlio più grande mi scrive delle lettere dicendomi che mi vuole vedere” [cfr verbale di udienza cit.].
Va evidenziata anche l'instaurazione di un procedimento presso il Tribunale per i minorenni, poi archiaviato, nel corso del quale è stato incaricato l'EIAM per un percorso di valutazione e sostegno dei minori e della madre a seguito delle violenze attribuite al resistente [vedi decreto di archiviazione del Tribunale per i minorenni del 25 settembre 2023].
Orbene, dalla relazione dello Spazio Neutro del 02/08/2024, incaricato a seguito della ordinanza presdienziale, è emerso che gli incontri tra i minori e il padre sono iniziati dopo la scarcerazione di CP_1
Il resistente, tuttavia, non si è mostrato costante nel seguire appuntamenti, fino a non prendere più contatti con il Servizio incaricato:“In data 30/10/2023 è stato effettuato il primo incontro. I minori apparivano sereni dentro la stanza in presenza del padre e del fratello maggiore che pare essere il loro punto di riferimento.”; “Da allora si è stabilita una calendarizzazione settimanale alla quale non ci si è molto attenuti in quanto il sig per
CP_1 sue problematiche di salute non è stato costante agli appuntamenti.”(..) “Dopo un periodo in cui, chi scrive non ha avuto piu notizie del sig in quanto ripetutamente disdiceva gli
CP_1 incontri o per dimenticanza o per problemi di salute, in data 12/02/2024, l'operatore scrivente contatta telefonicamente il sig in occasione della telefonata lo stesso ha comunicato di
CP_1 essere ricoverato da una settimana in ospedale per problematiche di salute e che non appena uscito si sarebbe messo in contatto con il servizio scrivente.”; “Da allora il sig. non ha
CP_1 più preso contatti ed accordi con il servizio scrivente, che nonostante i numerosi e vani tentativi di mettersi in comunicazione con lo stesso, quest'ultimo non ha più mostrato interesse riguardo gli incontri con i figli presso Spazio Neutro. Da un contatto telefonico con la signora Pt_1
la stessa ha riferito che i minori stanno bene e che non hanno più chiesto del padre” [cfr. relazione in atti].
Ora, in generale, si rileva che il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attraverso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdurante mancato rispetto del diritto di visita e dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
infatti, sebbene abbia dichiarato di essere disposto ad incontrare i CP_1
minori presso lo Spazio Neutro, dopo i primi incontri avvenuti subito dopo la sua scarcerazione, ha mostrato un sostanziale disinteresse nei confronti dei figli non avendo più preso contatti con il Servizio incaricato.
Secondo l'orientamento dominante della Cassazione Civile, al riguardo, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009, n. 26587).
Dal momento che anche nel caso di affidamento esclusivo va rispettato il più possibile il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione, si stabilisce che il padre possa in futuro incontrare i minori con le modalità stabilite dai Servizi sociali, alla presenza di personale specializzato, quando lo stesso ne farà richiesta e sempre tenendo conto della volontà dei figli.
Permane, infatti, l'esigenza di effettuare un monitoraggio degli incontri dei minori con la figura genitoriale paterna con l'assistenza di personale professionalmente specializzato.
Si ritiene opportuno, quindi, demandare agli operatori del predetto Servizio, in relazione alle esigenze del caso concreto ed al carico di lavoro della struttura pubblica, il compito di fissare il calendario degli incontri predetti, tenuto conto in ogni caso delle misure attualmente a carico di e previo eventuale nulla osta dell'Autorità CP_1
penale competente, con onere di relazionare al Giudice tutelare entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.
infatti, con comparsa conclusionale ha rappresentato di essere entrato CP_1
volontariamente presso la Comunità Terapeutica “Casa dei Giovani” di Matera, per intraprendere un programma terapeutico riabilitativo per soggetti dipendenti da sostanze d'abuso e di essere stato raggiunto da un ordine di esecuzione per la carcerazione a fronte del quale è stata chiesta la misura alternativa dell'affidamento provvisorio in prova in casi particolari [cfr. documentazione allegata alla comparsa conclusionale di parte resistente].
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Consegue, poi, alla regolamentazione del domicilio dei figli presso la madre,
l'assegnazione in favore della medesima dell'immobile già adibito a casa coniugale sita a Palermo in via Passaggio De Felice Giuffrida Giuseppe n. 2, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
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Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento dei figli delle coppia, e avanzata da parte ricorrente, occorre Per_3 Per_2 Per_1
premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre
1997, n. 11025).
Con specifico riferimento ai figli maggiorenni, inoltre, si rileva come, in ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 05/03/ 2018, n. 5088; Cass.,
22/06/2016, n. 12952).
Nel caso in esame, è pacifico che il figlio da poco maggiornene, non sia Per_1 economicamente autosufficiente.
Ora, dall'istruttoria è emerso che la ricorrente è disoccupata, percepisce l'assegno unico univrsale che ammonta ad € 610,00 mensili, paga un canone di locazione mensile di circa € 54,00 e riceve aiuto dalla propria famiglia [cfr ricorso e verbale di udienza del
14/02/2023].
Parte resistente, invece, relativamente alla propria situazione economica e lavorativa, all'udienza del 14/02/2023, ha riferito: “Lavoravo prima del carcere, lavorano alla giornata come muratore prendevo 40 euro al girono, prendo le pensione di invalidità di 290 euro, poi ho preso un risarcimento di quasi un milione di euro per un incidente che ho avuto” [cfr verbale di udienza cit.].
inoltre, risulta allo stato collocato presso la comunità terapeutica “Casa di CP_1
Giovani” per un programma di riabilitativo per soggetti dipendenti da sostanze.
In considerazione dei superiori indici e a fronte dello scarno quadro probatorio offerto, in assenza di ulteriori riscontri sul risarcimento ottenuto e sulla attuale disponibilità del medesimo, tenuto conto dell'età dei figli della coppia - e Per_3 Per_2 (minorenni) e (divenuto maggiorenne lo scorso mese di marzo 2025) -, della Per_1
circostanza che gli stessi vivono esclusivamente presso la madre e dell'attuale ricovero del resistente presso una comunità terapeutica, appare opportuno disporre, conformemente a quanto statuito in sede presidenziale, l'obbligo del resistente di versare alla ricorrente la somma complessiva di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€ 100,00 per ciascun figlio).
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
In conseguenza dell'affido esclusivo dei figli e ai sensi della normativa vigente,
l'assegno unico erogato dall'INPS per i figli va accreditato interamente alla madre
, in conformità peraltro con quanto già avviene. Parte_1
5. Quanto alla domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente, giova ricordare che il diritto all'assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., presuppone che il coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, risulti privo di adeguati redditi propri e che sussista una disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. civ., sez. I, 5 gennaio 2001, n. 136).
Invero, nel caso in esame, alla luce della scarna documentazione prodotta, delle misure a carico del resistente e dell'età della ricorrente (42 anni), non paiono sussistere i presupposti per il riconoscimento di un assegno in favore della medesima.
La ricorrente, infatti, è dotata di capacità lavorativa e risulta convivere con un nuovo compagno [cfr relazione Spazio Neutro del 02/08/2024].
Non consta, del pari, alcun elemento dal quale sia dato ricavare il tenore di vita mantenuto dalla coppia prima del verificarsi della crisi coniugale, tenore di vita che costituisce il parametro principale per la determinazione degli eventuali obblighi di mantenimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, va rigettata la richiesta della ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente al pagamento di un contributo per il mantenimento della stessa.
Per le medesime ragioni, in considerazione delle condizioni economiche di entrambe le parti, va ritenuta non meritevole di accoglimento la domanda di contributo al mantenimento formulata dal resistente.
6. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussistenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
- rigetta la domanda di addebito avanzata dal resistente;
- dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori, (nato a [...] il Persona_2
28/04/2016) e (nato a [...] il [...]), alla madre Persona_3 Parte_1
con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, secondo le modalità
[...]
indicate in parte motiva;
- incarica lo Spazio Neutro del Comune di Palermo di predisporre un calendario di incontri tra i minori e e con le modalità Persona_2 Persona_3 CP_1
specificate in parte motiva, con onere di relazionare al Giudice tutelare entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
Parte_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_1 la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei
[...]
figli della coppia, e (€ 100,00 per ciascun figlio), da Per_1 Per_3 Per_2
corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
- rigetta la domanda avanzata da parte ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente al pagamento di un contributo per il mantenimento della stessa;
- rigetta la domanda avanzata da parte resistente volta ad ottenere la condanna della ricorrente al pagamento di un contributo per il mantenimento dello stesso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.