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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente est.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 292 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29.11.1985
e
, C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
17.01.1988,
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Gasparotto e Vincenzo
Arcidiacono
1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
così come di seguito ritrascritte, emendate e integrate:
1. I ricorrenti danno atto che la signora ha liberato la casa Parte_2
famigliare dai propri effetti personali nei tempi concordati.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORE
2. La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori, allo stato con collocazione ai fini della attribuzione della residenza anagrafica presso il padre nella casa famigliare sita a Bressanvido in via Roma
n. 121.
3. La responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale sono assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente dal genitore presso il quale si troverà di volta in volta la figlia.
4. Il padre e la madre terranno con loro la figlia minore secondo lo schema di
2 seguito descritto, che prevede diritti-doveri di visita dei due genitori sostanzialmente paritari:
- la minore verrà prelevata alla uscita della scuola della Infanzia nei giorni di lunedì e venerdì di ogni settimana dai nonni paterni, con i quali rimarrà fino all'arrivo del genitore del giorno di spettanza;
- la minore verrà prelevata alla uscita della scuola della Infanzia nei giorni di martedì-mercoledi-giovedì di ogni settimana dai nonni materni, con i quali rimarrà fino all'arrivo del genitore del giorno di spettanza;
- la minore starà quindi con il padre tre pomeriggi/sera la settimana nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 16.30, allorquando verrà dal padre prelevata dalla casa dei nonni paterni/materni, alle ore 19.00, allorquando verrà
riaccompagnata dal padre alla casa della madre con rientro entro le ore 19.30;
- la minore starà con il padre nella giornata del venerdì dalle ore 16.30,
allorquando verrà dal padre prelevata dalla casa dei nonni paterni/materni, fino alle ore 19.00 del sabato seguente, con rientro alla casa materna entro le ore
19.30.
L'orario di rientro nella casa della madre sarà posticipato alle ore 20.30 nel periodo intercorrente dal primo giorno di giugno al giorno 15 del mese di settembre di ogni anno compresi.
Il resto del tempo la minore starà con la madre.
Il calendario come sopra concordato si applicherà durante l'intero arco dell'anno, salvo quanto di seguito indicato.
3 a) Nel periodo estivo trascorrerà per intero due settimane, anche non Per_1
consecutive, con il padre e due settimane, anche non consecutive, con la madre. I genitori dovranno concordare tra loro il periodo di vacanza di propria spettanza entro il 15 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo entro tale termine, negli anni pari la scelta del periodo di spettanza di vacanza con la figlia spetterà prioritariamente alla madre e negli anni dispari al padre.
I genitori convengono inoltre che durante la pausa scolastica estiva la minore starà con i nonni paterni e/o materni (laddove disponibili) dal mattino fino alle ore 16.30 e/o frequenterà i centri ricreativi individuati dai genitori ad una spesa massima settimanale già concordata di euro 70,00= (come da protocollo) salvo espresso ulteriore accordo in caso di spesa superiore. La spesa sarà suddivisa a metà fra i genitori, come da protocollo.
b) Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la figlia minore trascorrerà
metà delle vacanze con un genitore e metà con l'altro, ovvero dal 25 dicembre
(dalle ore 10.00) al 31 dicembre (fino alle ore 10.00) con l'uno e dal 31
dicembre (dalle ore 10.00) al 6 gennaio con l'altro, con alternanza degli anni dei due periodi, in modo che la figlia possa trascorrere i giorni di Natale e di
Capodanno ad anni alterni con ciascun genitore e possa in ogni caso trascorrere la vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore, sempre in via alternata negli anni.
c) La figlia minore trascorrerà metà delle vacanze pasquali con un genitore e metà con l'altro, ovvero con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta, ad anni alterni.
4 Per il 2023 la prima metà del periodo di vacanze natalizie sarà trascorso con il papà, e per il 2023 la prima metà del periodo di vacanze pasquali sarà
trascorso con la mamma, e così di seguito secondo il criterio della alternanza d) I ponti infrannuali durante il periodo scolastico (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1° novembre, 8 dicembre, carnevale, halloween, 25 aprile,
1°maggio, 2 giugno, Santo Patrono) saranno alternati nel corso dell'anno tra i genitori, salvo il diritto di ciascun genitore a recuperare i giorni di competenza eventualmente mancati per effetto del criterio della alternanza, secondo il calendario sopra stilato.
Rimane fermo il diritto dei genitori a disapplicare di comune accordo il criterio della alternanza, con valenza del calendario in uso senza distinzione di sorta.
e) Salvo diverso accordo tra i genitori, la figlia trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori, oppure suddividendo la giornata in modo da consentire a ciascun genitore di trascorrere del tempo con lei.
f) La figlia trascorrerà con ciascun genitore nel giorno del rispettivo compleanno, anche se non ricadente nel giorno di spettanza.
Vengono fatti salvi la diversa volontà e il diverso desiderio comunque espressi dalla figlia minore, e rimane in facoltà dei genitori concordare tempi e modalità
diverse, avuto anche riguardo agli impegni lavorativi e/o personali degli stessi,
in pieno spirito collaborativo, nel rispetto delle esigenze e del benessere della minore.
I ricorrenti concordano che in caso di necessità (a titolo esemplificativo, ma
5 non esaustivo, causa malattia) e qualora sia impossibile e/o inopportuno per ragioni di salute spostare la minore da casa, la bambina potrà essere accudita,
in via preferenziale nel seguente ordine, da madre, padre e nonni rispettivamente presso la abitazione materna, paterna e dei nonni. In caso di impedimento di genitori e nonni, la minore sarà accudita da eventuale baby-
sitter, scelta in comune accordo da entrambi i genitori, con spesa suddivisa per metà ciascuno e con diritto di ciascun genitore di provvedere eventualmente al pagamento diretto della propria quota parte.
I signori e si impegnano a far concludere alla figlia il ciclo di Pt_2 Pt_1
scuola della infanzia nella scuola attualmente frequentata. In caso di sopravvenute necessità, legate unicamente a specifiche esigenze della figlia ed esclusivamente nel suo interesse, i genitori potranno convenire di comune accordo lo spostamento presso altra scuola.
Del pari la iscrizione della figlia presso futuri istituti scolastici dovrà essere effettuata dai genitori di comune accordo ed in modo tale da consentire il mantenimento del sistema paritario di visita sopra concordato.
Alle riunioni scolastiche o di altra natura concernenti la figlia, potranno partecipare entrambi i genitori e comunque entrambi procureranno di informarsi reciprocamente di ogni notizia od evento significativo concernente la figlia (ad esempio: andamento scolastico, partecipazione a competizioni sportive, saggi, ecc.).
5) Nel rispetto del principio secondo il quale ciascuno dei genitori deve
6 provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e considerati i criteri determinativi indicati dall'art. 337ter c.c., in virtù di quanto sopra concordato, allo stato attuale i signori pattuiscono di Pt_2 Pt_1
concorrere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia minore Per_1
nel periodo in cui la figlia vivrà con ciascun genitore e di contribuire nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie così come definite nel protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza (sottoscritto dalle parte in segno di accettazione ed allegato al ricorso introduttivo – doc.8).
Ad integrazione e parziale deroga del predetto Protocollo, le parti pattuiscono che rientrano tra le spese straordinarie da concordare (salvo casi di urgenza)
e da suddividere a metà quelle relative all'acquisto di scarpe e di capi spalla
(quali ad es. giubbini, cappotti, piumini) nonché all'acquisto di abbigliamento ed attrezzatura per pratica sportiva e/o ricreativa (ad es. strumento musicale,
tuta, divisa, scarpe ginniche o altro) della figlia, in ragione di collocazione paritaria della minore presso i due genitori.
Per le spese per cui è previsto il consenso di entrambi i genitori, qualora il genitore non comunicasse, via mail o comunque tramite comunicazione scritta
(anche via whatsApp), il proprio dissenso entro 10 giorni dalla richiesta scritta
(anche via whatsApp) dell'altro genitore, la spesa si riterrà condivisa da entrambi. Il silenzio sarà quindi inteso come consenso alla spesa, che dovrà
essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dalla relativa richiesta, da effettuarsi per iscritto, anche tramite mail o whatsApp, dal genitore che ha sostenuto la spesa e da corredarsi coi relativi documenti giustificativi.
7 Ciascun coniuge dovrà rendere conto all'altro di tutte le spese anticipate sopra elencate, soprattutto di quelle urgenti e non differibili, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI E NON
6. Il diritto alla percezione dell'assegno unico (o degli assegni familiari laddove ripristinati) relativo alla figlia minore rimane attribuita per intero al signor
. La parti peraltro convengono che detto assegno sia utilizzato Parte_1
per il pagamento integrale e/o parziale (in caso di incapienza) della retta mensile di frequenza della scuola dell'Infanzia in cui è iscritta la figlia minore,
e per la parte eventualmente residua, ovvero in assenza di retta di frequenza della scuola dell'infanzia, per l'acquisto di capi-spalla di abbigliamento e/o di calzature e/o attrezzatura sportiva e ricreativa in favore della minore.
Il diritto alla detrazione per figli, laddove applicabile per legge, viene attribuito in favore di entrambi i genitori nella misura prevista al punto precedente (allo stato 50% ciascuno).
7. I genitori si comunicheranno eventuali mutamenti di residenza o domicilio,
nonché il luogo ove si troverà la figlia in occasione dei periodi di Per_1
vacanza o durante il rispettivo periodo di visita, garantendo la comunicazione telefonica ogni giorno con il genitore che non è con la figlia.
8. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano di provvedere ciascuno autonomamente al proprio mantenimento,
con rinuncia a qualsivoglia reciproca pretesa a tale titolo.
8 9. La casa coniugale, di esclusiva proprietà del sig. e sita a Parte_1
Bressanvido (VI) in via Roma n. 121, rimane anche in godimento esclusivo dello stesso, avendo la signora anche già dichiarato in sede di Parte_2
separazione di rinunciare ad ogni diritto e/o pretesa con riguardo a detto immobile, ivi comprese eventuali pretese di credito e/o di ripetizione a qualsiasi titolo ragione causa riconducibile a detto immobile, alla relativa ristrutturazione ed al pagamento del mutuo contratto per la esecuzione della stessa, nonché
a tutti gli arredi e corredi in essa contenuti.
10. I signori e prestano entrambi reciproco consenso Pt_2 Pt_1
all'espatrio a fini turistici e al rilascio e/o rinnovo di documento di identità e passaporto validi a tal fine per se stessi ed in favore della figlia minore.
11. I ricorrenti dichiarano di non avere ad oggi tra di loro alcuna pendenza di natura economica/patrimoniale e di avere sin qui ottemperato regolarmene ad ogni obbligo derivante dalla emessa sentenza di omologa della separazione n. 57/2024 Sent.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/01/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in
9 Bevilacqua (VR) in data 30/09/2018.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui a sentenza veniva omologata con sentenza non definitiva n. 57/2024 pubblicata in data
08.05.2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 14.01.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c.) dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 57/2024 del
08.05.2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi
10 al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla collocazione della Per_1
stessa (ai fini dell'attribuzione della residenza anagrafica) presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre e della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare entrambi reciproco consenso all'espatrio a fini turistici e al rilascio e/o rinnovo di documento di identità e passaporto validi a tal fine per se stessi ed in favore della figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta
11 dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
da in Bevilacqua (VR) il 30.09.2018 alle condizioni in Parte_2
epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bevilacqua (VR) al n. 36,
parte II, serie C, ufficio 1, anno 2018;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente est.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 292 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29.11.1985
e
, C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
17.01.1988,
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Gasparotto e Vincenzo
Arcidiacono
1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
così come di seguito ritrascritte, emendate e integrate:
1. I ricorrenti danno atto che la signora ha liberato la casa Parte_2
famigliare dai propri effetti personali nei tempi concordati.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORE
2. La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori, allo stato con collocazione ai fini della attribuzione della residenza anagrafica presso il padre nella casa famigliare sita a Bressanvido in via Roma
n. 121.
3. La responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale sono assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente dal genitore presso il quale si troverà di volta in volta la figlia.
4. Il padre e la madre terranno con loro la figlia minore secondo lo schema di
2 seguito descritto, che prevede diritti-doveri di visita dei due genitori sostanzialmente paritari:
- la minore verrà prelevata alla uscita della scuola della Infanzia nei giorni di lunedì e venerdì di ogni settimana dai nonni paterni, con i quali rimarrà fino all'arrivo del genitore del giorno di spettanza;
- la minore verrà prelevata alla uscita della scuola della Infanzia nei giorni di martedì-mercoledi-giovedì di ogni settimana dai nonni materni, con i quali rimarrà fino all'arrivo del genitore del giorno di spettanza;
- la minore starà quindi con il padre tre pomeriggi/sera la settimana nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 16.30, allorquando verrà dal padre prelevata dalla casa dei nonni paterni/materni, alle ore 19.00, allorquando verrà
riaccompagnata dal padre alla casa della madre con rientro entro le ore 19.30;
- la minore starà con il padre nella giornata del venerdì dalle ore 16.30,
allorquando verrà dal padre prelevata dalla casa dei nonni paterni/materni, fino alle ore 19.00 del sabato seguente, con rientro alla casa materna entro le ore
19.30.
L'orario di rientro nella casa della madre sarà posticipato alle ore 20.30 nel periodo intercorrente dal primo giorno di giugno al giorno 15 del mese di settembre di ogni anno compresi.
Il resto del tempo la minore starà con la madre.
Il calendario come sopra concordato si applicherà durante l'intero arco dell'anno, salvo quanto di seguito indicato.
3 a) Nel periodo estivo trascorrerà per intero due settimane, anche non Per_1
consecutive, con il padre e due settimane, anche non consecutive, con la madre. I genitori dovranno concordare tra loro il periodo di vacanza di propria spettanza entro il 15 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo entro tale termine, negli anni pari la scelta del periodo di spettanza di vacanza con la figlia spetterà prioritariamente alla madre e negli anni dispari al padre.
I genitori convengono inoltre che durante la pausa scolastica estiva la minore starà con i nonni paterni e/o materni (laddove disponibili) dal mattino fino alle ore 16.30 e/o frequenterà i centri ricreativi individuati dai genitori ad una spesa massima settimanale già concordata di euro 70,00= (come da protocollo) salvo espresso ulteriore accordo in caso di spesa superiore. La spesa sarà suddivisa a metà fra i genitori, come da protocollo.
b) Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la figlia minore trascorrerà
metà delle vacanze con un genitore e metà con l'altro, ovvero dal 25 dicembre
(dalle ore 10.00) al 31 dicembre (fino alle ore 10.00) con l'uno e dal 31
dicembre (dalle ore 10.00) al 6 gennaio con l'altro, con alternanza degli anni dei due periodi, in modo che la figlia possa trascorrere i giorni di Natale e di
Capodanno ad anni alterni con ciascun genitore e possa in ogni caso trascorrere la vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore, sempre in via alternata negli anni.
c) La figlia minore trascorrerà metà delle vacanze pasquali con un genitore e metà con l'altro, ovvero con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta, ad anni alterni.
4 Per il 2023 la prima metà del periodo di vacanze natalizie sarà trascorso con il papà, e per il 2023 la prima metà del periodo di vacanze pasquali sarà
trascorso con la mamma, e così di seguito secondo il criterio della alternanza d) I ponti infrannuali durante il periodo scolastico (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1° novembre, 8 dicembre, carnevale, halloween, 25 aprile,
1°maggio, 2 giugno, Santo Patrono) saranno alternati nel corso dell'anno tra i genitori, salvo il diritto di ciascun genitore a recuperare i giorni di competenza eventualmente mancati per effetto del criterio della alternanza, secondo il calendario sopra stilato.
Rimane fermo il diritto dei genitori a disapplicare di comune accordo il criterio della alternanza, con valenza del calendario in uso senza distinzione di sorta.
e) Salvo diverso accordo tra i genitori, la figlia trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori, oppure suddividendo la giornata in modo da consentire a ciascun genitore di trascorrere del tempo con lei.
f) La figlia trascorrerà con ciascun genitore nel giorno del rispettivo compleanno, anche se non ricadente nel giorno di spettanza.
Vengono fatti salvi la diversa volontà e il diverso desiderio comunque espressi dalla figlia minore, e rimane in facoltà dei genitori concordare tempi e modalità
diverse, avuto anche riguardo agli impegni lavorativi e/o personali degli stessi,
in pieno spirito collaborativo, nel rispetto delle esigenze e del benessere della minore.
I ricorrenti concordano che in caso di necessità (a titolo esemplificativo, ma
5 non esaustivo, causa malattia) e qualora sia impossibile e/o inopportuno per ragioni di salute spostare la minore da casa, la bambina potrà essere accudita,
in via preferenziale nel seguente ordine, da madre, padre e nonni rispettivamente presso la abitazione materna, paterna e dei nonni. In caso di impedimento di genitori e nonni, la minore sarà accudita da eventuale baby-
sitter, scelta in comune accordo da entrambi i genitori, con spesa suddivisa per metà ciascuno e con diritto di ciascun genitore di provvedere eventualmente al pagamento diretto della propria quota parte.
I signori e si impegnano a far concludere alla figlia il ciclo di Pt_2 Pt_1
scuola della infanzia nella scuola attualmente frequentata. In caso di sopravvenute necessità, legate unicamente a specifiche esigenze della figlia ed esclusivamente nel suo interesse, i genitori potranno convenire di comune accordo lo spostamento presso altra scuola.
Del pari la iscrizione della figlia presso futuri istituti scolastici dovrà essere effettuata dai genitori di comune accordo ed in modo tale da consentire il mantenimento del sistema paritario di visita sopra concordato.
Alle riunioni scolastiche o di altra natura concernenti la figlia, potranno partecipare entrambi i genitori e comunque entrambi procureranno di informarsi reciprocamente di ogni notizia od evento significativo concernente la figlia (ad esempio: andamento scolastico, partecipazione a competizioni sportive, saggi, ecc.).
5) Nel rispetto del principio secondo il quale ciascuno dei genitori deve
6 provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e considerati i criteri determinativi indicati dall'art. 337ter c.c., in virtù di quanto sopra concordato, allo stato attuale i signori pattuiscono di Pt_2 Pt_1
concorrere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia minore Per_1
nel periodo in cui la figlia vivrà con ciascun genitore e di contribuire nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie così come definite nel protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza (sottoscritto dalle parte in segno di accettazione ed allegato al ricorso introduttivo – doc.8).
Ad integrazione e parziale deroga del predetto Protocollo, le parti pattuiscono che rientrano tra le spese straordinarie da concordare (salvo casi di urgenza)
e da suddividere a metà quelle relative all'acquisto di scarpe e di capi spalla
(quali ad es. giubbini, cappotti, piumini) nonché all'acquisto di abbigliamento ed attrezzatura per pratica sportiva e/o ricreativa (ad es. strumento musicale,
tuta, divisa, scarpe ginniche o altro) della figlia, in ragione di collocazione paritaria della minore presso i due genitori.
Per le spese per cui è previsto il consenso di entrambi i genitori, qualora il genitore non comunicasse, via mail o comunque tramite comunicazione scritta
(anche via whatsApp), il proprio dissenso entro 10 giorni dalla richiesta scritta
(anche via whatsApp) dell'altro genitore, la spesa si riterrà condivisa da entrambi. Il silenzio sarà quindi inteso come consenso alla spesa, che dovrà
essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dalla relativa richiesta, da effettuarsi per iscritto, anche tramite mail o whatsApp, dal genitore che ha sostenuto la spesa e da corredarsi coi relativi documenti giustificativi.
7 Ciascun coniuge dovrà rendere conto all'altro di tutte le spese anticipate sopra elencate, soprattutto di quelle urgenti e non differibili, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI E NON
6. Il diritto alla percezione dell'assegno unico (o degli assegni familiari laddove ripristinati) relativo alla figlia minore rimane attribuita per intero al signor
. La parti peraltro convengono che detto assegno sia utilizzato Parte_1
per il pagamento integrale e/o parziale (in caso di incapienza) della retta mensile di frequenza della scuola dell'Infanzia in cui è iscritta la figlia minore,
e per la parte eventualmente residua, ovvero in assenza di retta di frequenza della scuola dell'infanzia, per l'acquisto di capi-spalla di abbigliamento e/o di calzature e/o attrezzatura sportiva e ricreativa in favore della minore.
Il diritto alla detrazione per figli, laddove applicabile per legge, viene attribuito in favore di entrambi i genitori nella misura prevista al punto precedente (allo stato 50% ciascuno).
7. I genitori si comunicheranno eventuali mutamenti di residenza o domicilio,
nonché il luogo ove si troverà la figlia in occasione dei periodi di Per_1
vacanza o durante il rispettivo periodo di visita, garantendo la comunicazione telefonica ogni giorno con il genitore che non è con la figlia.
8. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano di provvedere ciascuno autonomamente al proprio mantenimento,
con rinuncia a qualsivoglia reciproca pretesa a tale titolo.
8 9. La casa coniugale, di esclusiva proprietà del sig. e sita a Parte_1
Bressanvido (VI) in via Roma n. 121, rimane anche in godimento esclusivo dello stesso, avendo la signora anche già dichiarato in sede di Parte_2
separazione di rinunciare ad ogni diritto e/o pretesa con riguardo a detto immobile, ivi comprese eventuali pretese di credito e/o di ripetizione a qualsiasi titolo ragione causa riconducibile a detto immobile, alla relativa ristrutturazione ed al pagamento del mutuo contratto per la esecuzione della stessa, nonché
a tutti gli arredi e corredi in essa contenuti.
10. I signori e prestano entrambi reciproco consenso Pt_2 Pt_1
all'espatrio a fini turistici e al rilascio e/o rinnovo di documento di identità e passaporto validi a tal fine per se stessi ed in favore della figlia minore.
11. I ricorrenti dichiarano di non avere ad oggi tra di loro alcuna pendenza di natura economica/patrimoniale e di avere sin qui ottemperato regolarmene ad ogni obbligo derivante dalla emessa sentenza di omologa della separazione n. 57/2024 Sent.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/01/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in
9 Bevilacqua (VR) in data 30/09/2018.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui a sentenza veniva omologata con sentenza non definitiva n. 57/2024 pubblicata in data
08.05.2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 14.01.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c.) dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 57/2024 del
08.05.2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi
10 al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla collocazione della Per_1
stessa (ai fini dell'attribuzione della residenza anagrafica) presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre e della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare entrambi reciproco consenso all'espatrio a fini turistici e al rilascio e/o rinnovo di documento di identità e passaporto validi a tal fine per se stessi ed in favore della figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta
11 dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
da in Bevilacqua (VR) il 30.09.2018 alle condizioni in Parte_2
epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bevilacqua (VR) al n. 36,
parte II, serie C, ufficio 1, anno 2018;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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