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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3946/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3946/2024 V.G., avente ad oggetto: “separazione consensuale e divorzio congiunto” promossa congiuntamente da
, codice fiscale , col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Daniela La Runa
e
, codice fiscale , col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Pietro Fronte
RICORRENTI
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
*** rimessa dinanzi al Collegio per la decisione all'udienza del 19/03/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 14/10/2024, , Parte_2 Controparte_1 premettendo di avere contratto matrimonio a Siracusa in data 08/05/2013, nel corso del quale non sono nati figli, chiedevano consensualmente a questo Tribunale la pagina 1 di 3 pronuncia della separazione personale alle condizioni concordate dagli stessi.
Contestualmente, domandavano – decorso il termine di legge – la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
In particolare, le parti chiedevano l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“
1. I coniugi vivranno separati, senza darsi reciproche molestie, con l'obbligo del mutuo
e vicendevole rispetto;
2. La casa coniugale sita in Via Traversa Monasteri di Sotto num. 43, rimane nella disponibilità del sig. ; Controparte_1
3. Nessuna somma verrà versata dal sig. in favore della sig.ra a titolo di CP_1 Pt_3 mantenimento della stessa in quanto quest'ultima si dichiara economicamente indipendente;
4. La vettura Citroen C3 Air Cross targata FN813PD attualmente intestata al sig. CP_1 rimarrà nella disponibilità della sig.ra che dovrà provvedere Parte_1 all'intestazione della stessa a suo nome;
Le parti dichiarano di aver risolto ogni questione patrimoniale, nonché di non aver null'altro a pretendere reciprocamente.”
All'udienza del 19/03/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3946/2024 V.G., disattesa ogni contraria istanza:
pagina 2 di 3 pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio civile in Siracusa il giorno CP_1
08/05/2013 (Atto n. 31, parte I, anno 2013); omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile 8.4.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3946/2024 V.G., avente ad oggetto: “separazione consensuale e divorzio congiunto” promossa congiuntamente da
, codice fiscale , col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Daniela La Runa
e
, codice fiscale , col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Pietro Fronte
RICORRENTI
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
*** rimessa dinanzi al Collegio per la decisione all'udienza del 19/03/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 14/10/2024, , Parte_2 Controparte_1 premettendo di avere contratto matrimonio a Siracusa in data 08/05/2013, nel corso del quale non sono nati figli, chiedevano consensualmente a questo Tribunale la pagina 1 di 3 pronuncia della separazione personale alle condizioni concordate dagli stessi.
Contestualmente, domandavano – decorso il termine di legge – la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
In particolare, le parti chiedevano l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“
1. I coniugi vivranno separati, senza darsi reciproche molestie, con l'obbligo del mutuo
e vicendevole rispetto;
2. La casa coniugale sita in Via Traversa Monasteri di Sotto num. 43, rimane nella disponibilità del sig. ; Controparte_1
3. Nessuna somma verrà versata dal sig. in favore della sig.ra a titolo di CP_1 Pt_3 mantenimento della stessa in quanto quest'ultima si dichiara economicamente indipendente;
4. La vettura Citroen C3 Air Cross targata FN813PD attualmente intestata al sig. CP_1 rimarrà nella disponibilità della sig.ra che dovrà provvedere Parte_1 all'intestazione della stessa a suo nome;
Le parti dichiarano di aver risolto ogni questione patrimoniale, nonché di non aver null'altro a pretendere reciprocamente.”
All'udienza del 19/03/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3946/2024 V.G., disattesa ogni contraria istanza:
pagina 2 di 3 pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio civile in Siracusa il giorno CP_1
08/05/2013 (Atto n. 31, parte I, anno 2013); omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile 8.4.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3