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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/12/2024, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3751 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in CORSO DEI MILLE 169 90034 CORLEONE, presso lo studio dell'avv. CONA FLORIANA, che la rappresenta e difende per pro- cura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CASAGLI MARGHERITA, che lo rappresenta e di- CP_1
fende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
07/11/2024 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 31/10/2023, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità pari o superiore al 74%, con decorrenza dalla data di presentazione della do- manda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Per_1
nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo a conclu-
[...]
sioni diverse del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documentazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “la sig.ra è Parte_1
allo stato affetto da: Sindrome Ansiosa Depressiva. Esiti scoliosi D-L trattata chirugica- mente con barra e blocco del tratto D4-D12. Incontinenza Urinaria. Cefalea Mista
Le suddette affezioni nel loro complesso la rendono INVALIDO al 78% meritevole di assegno mensile di invalidità sin dalla data di 10/05/2023 atteso che in tale periodo risul- tano agli atti certificazioni che attestano un aggravamento della patologia osteoarticolare e psichiatrica con revisione a Maggio 2025, tenuto conto che la patologia psichiatrica potrebbe evolvere in miglioramento tenuto conto che si è instaurata su problematiche situazionali am- bientali” (cfr. CTU in atti).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
In ordine alle spese di lite, ritenuto che la decorrenza del beneficio è successi- va alla data di deposito del ricorso per ATP ma antecedente al deposito del ricorso in opposizione, vanno compensate tra le parti in misura pari al 50%,
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o con condanna dell' al pagamento in favore di parte ricorrente del re- CP_1 lecontainer stante 50%.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che è invalida con riduzione perma- Parte_1
nente della capacità lavorativa del 78%, con decorrenza dal 10/05/2023; condanna l' a pagare in favore di parte ricorrente il 50% delle spese CP_1
di lite, che si liquidano per l'intero in € 2.800,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
dichiara compensate tra le parti il restante 50% delle spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 29/12/2024.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3751 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in CORSO DEI MILLE 169 90034 CORLEONE, presso lo studio dell'avv. CONA FLORIANA, che la rappresenta e difende per pro- cura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CASAGLI MARGHERITA, che lo rappresenta e di- CP_1
fende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
07/11/2024 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 31/10/2023, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità pari o superiore al 74%, con decorrenza dalla data di presentazione della do- manda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Per_1
nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo a conclu-
[...]
sioni diverse del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documentazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “la sig.ra è Parte_1
allo stato affetto da: Sindrome Ansiosa Depressiva. Esiti scoliosi D-L trattata chirugica- mente con barra e blocco del tratto D4-D12. Incontinenza Urinaria. Cefalea Mista
Le suddette affezioni nel loro complesso la rendono INVALIDO al 78% meritevole di assegno mensile di invalidità sin dalla data di 10/05/2023 atteso che in tale periodo risul- tano agli atti certificazioni che attestano un aggravamento della patologia osteoarticolare e psichiatrica con revisione a Maggio 2025, tenuto conto che la patologia psichiatrica potrebbe evolvere in miglioramento tenuto conto che si è instaurata su problematiche situazionali am- bientali” (cfr. CTU in atti).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
In ordine alle spese di lite, ritenuto che la decorrenza del beneficio è successi- va alla data di deposito del ricorso per ATP ma antecedente al deposito del ricorso in opposizione, vanno compensate tra le parti in misura pari al 50%,
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o con condanna dell' al pagamento in favore di parte ricorrente del re- CP_1 lecontainer stante 50%.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che è invalida con riduzione perma- Parte_1
nente della capacità lavorativa del 78%, con decorrenza dal 10/05/2023; condanna l' a pagare in favore di parte ricorrente il 50% delle spese CP_1
di lite, che si liquidano per l'intero in € 2.800,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
dichiara compensate tra le parti il restante 50% delle spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 29/12/2024.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile