Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2916 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2238 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 9/5/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con gli avvocati Parte_1 C.F._1
Giovanni Desideri e Paola Ranieri, nello studio del primo in Roma, alla via Sardegna n. 50 elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA IN REVOCAZIONE
E
(C.F. ), con l'avv. Controparte_1 C.F._2
Carlo Arnulfo, nel cui studio in Roma, viale Liegi n. 49 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE IN REVOCAZIONE
OGGETTO: revocazione ex art. 395 e ss. c.p.c. della sentenza n. 6606 pubblicata il 7/10/2021 della Corte d'Appello di Roma.
pag. 1 di 6
§ 1. – Con citazione notificata in data 9.11.2012 Parte_1 chiedeva a chiedeva (per quanto qui di interesse) di non Controparte_1 doverle pagare nulla in relazione alla scrittura del 16.05.2007, dalla quale risultava un suo impegno a corrispondere alla donna la somma di € 60.000,00 a titolo di restituzione di somme anticipate per il mantenimento e la manutenzione dell'imbarcazione di proprietà di esso . Pt_1 Secondo l'attore nulla era dovuto perché l'impegno avrebbe costituito, in realtà, il corrispettivo preteso per l'interruzione di gravidanza a cui si sarebbe sottoposta in data 17.05.2007, con Controparte_1 pattuizione palesemente nulla in quanto contraria alla legge e all'ordine pubblico. contestava decisamente l'assunto e chiedeva in Controparte_1 riconvenzionale il pagamento della somma promessa nella scrittura.
Il Tribunale di Roma accertava la simulazione della scrittura e ne dichiarava l'inefficacia, assumendo l'illiceità per contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume dell'accordo dissimulato. Il Tribunale aveva valorizzato la dichiarazione testimoniale dell'avvocato il quale aveva riferito di aver redatto Testimone_1 personalmente la scrittura su richiesta espressa del di individuare una Pt_1 causale, quale la restituzione di somme ricevute a titolo di prestito per le spese di manutenzione della propria imbarcazione, che potesse giustificare l'impegno a corrispondere alla la somma di Euro 60.000,00, che in CP_1 effetti costituiva l'importo richiesto dalla Sig.ra per sottoporsi all'intervento di interruzione della gravidanza. In difetto pure di prova contraria sull'esistenza delle asserite anticipazioni in favore del che avrebbero legittimato la pretesa di Pt_1 pagamento secondo la scrittura, incompatibile anche con il rapporto affettivo e su base fiduciaria, il Tribunale riteneva che le parti avessero perseguito un intento negoziale diverso da quello dichiarato, ed in particolare che intendevano precostituire un diverso titolo apparentemente valido ed azionabile che legittimasse la suddetta pretesa di pagamento. Insorgeva con l'appello della sentenza dolendosi Controparte_1 dell'inammissibilità della prova per testi nel rapporto tra le parti dell'intesa asseritamente simulatoria e del difetto di prova della simulazione. La Corte accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza del Tribunale, rigettava la domanda di volta ad accertare la Parte_1 simulazione della scrittura e, per l'effetto, lo condannava al pagamento, in favore di della somma di € 60.000,00 oltre interessi. Controparte_1
Richiamava la Corte, quale ragione di fondo assorbente e più liquida, la circostanza che avesse decisamente contestato di essere Controparte_1 stata incinta prima della stipulazione della scrittura e di essersi sottoposta ad interruzione di gravidanza, e che, d'altra parte, avesse Parte_1
pag. 2 di 6 provato che la donna fosse stata incinta e che avesse in seguito interrotto la gravidanza. Secondo la Corte d'appello una simile prova non sarebbe stata data, né la documentazione allegata dall'appellato, riferita ad un intervento del 17 maggio 2007 per l'interruzione volontaria della gravidanza, presso la clinica Marie Stopes di Londra, secondo l'uomo “(noto istituto specializzato in questo tipo di interventi, si veda ns. doc. 27 fasc. 1° grado), il cui costo è sostenuto dall'odierno esponente (si veda ns. doc. 4 fasc. 1° grado), e corrisponde al prezzo di listino previsto per l'interruzione di gravidanza”, avrebbe dimostrato quanto dallo stesso sostenuto. Secondo la Corte d'appello le stesse dichiarazioni dell'avvocato non provavano le circostanze, trattandosi di Testimone_1 dichiarazioni riportate sulla base di notizie allo stesso fornite dal cliente e non apprese da terzi estranei o rilasciate dalla alla sua Pt_1 CP_1 diretta presenza. Era rimasta indimostrata la condizione soggettiva della donna, che avrebbe giustificato l'illecito quale era senz'altro la monetizzazione della scelta di interrompere una gravidanza, posto a base della richiesta di prova della intervenuta simulazione di un atto ed in difetto della controdichiarazione scritta (dimostrativa della intesa simulatoria inter partes). Secondo la Corte d'appello, infine, la scrittura, che non simulava un diverso negozio illecito, aveva valore ricognitivo di un obbligo di pagamento, per il quale doveva senz'altro essere pronunciata conforme condanna.
§ 2. – Con atto di citazione in revocazione lamentava Parte_1 che la sentenza fosse viziata da errore revocatorio, mentre resisteva CP_1 chiedendo il rigetto della domanda sul presupposto che non
[...] ricorresse l'errore di fatto di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c.. Dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 3. – La domanda revocatoria è infondata.
chiede che, revocata la sentenza, venga rigettato Parte_1 l'appello proposto da , per nullità della scrittura privata del Controparte_1 16.5.2007, stante la mancata accettazione da parte di quest'ultima dell'accordo, ovvero per inesistenza degli obblighi previsti nella scrittura ricognitiva per avere egli dato prova della diversa causa dimostrando l'inesistenza del rapporto fondamentale di cui all'art. 1988 c.c.. A sostegno di tali domande sviluppa due motivi di Parte_1 revocazione.
pag. 3 di 6 Con il primo motivo assume che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere valida la scrittura privata del 16.5.2007, versata in atti dallo stesso , pur priva della sottoscrizione di , la quale non Pt_1 Controparte_1 aveva depositato una propria copia che fosse da lei firmata, mentre la Corte avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità di un accordo privo del necessario consenso di entrambe le parti e di conseguenza negare la condanna del . Inoltre, seppure intesa come promessa di pagamento o Pt_1 ricognizione di debito, la Corte avrebbe errato nel ritenere vincolante la scrittura firmata dal solo , il quale, facendosi carico della Parte_1 prova dell'effettiva ragione della promessa di versamento di € 60.000,00, avrebbe dimostrato l'inesistenza del rapporto fondamentale consistente nell'obbligo di restituzione del prestito. Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha condannato a restituire a Parte_1 l'anticipazione di € 60.000,00, sul presupposto che la Controparte_1 scrittura privata del 16.5.2007 avesse valore ricognitivo di una precedente obbligazione assunta dallo stesso . Pt_1
Seppure la Corte d'appello avesse errato nel ritenere la scrittura vincolante nonostante la prova dell'inesistenza del rapporto fondamentale, avrebbe commesso un errore di giudizio, non un errore revocatorio di fatto di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c., tanto più che la circostanza che la promessa di pagamento fosse il corrispettivo della sottoposizione della donna ad interruzione di gravidanza costituisce la questione controversa dell'intera causa.
Non spetta evidentemente a questa Corte, adita in sede revocatoria, stabilire che la Corte d'appello avrebbe dovuto avvedersi della prova che avrebbe dato dell'inesistenza degli obblighi previsti nella Parte_1 scrittura ricognitiva, per avere egli dimostrato una diversa causa della promessa di pagamento, dimostrando l'inesistenza del rapporto fondamentale di cui all'art. 1988. Giusta o sbagliata che sia tale decisione, ciò che conta in questa sede
è che nella spessa prospettazione del motivo non sia predicabile un difetto di percezione delle pacifiche circostanze di fatto che fonderebbe l'errore revocatorio di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c., ma semmai un errore di giudizio nel trascurare un'asserita prova. Analogamente deve argomentarsi rispetto all'obiezione secondo cui la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenerla una scrittura ricognitiva che il solo avrebbe dovuto firmare, ma accordo per la cui validità Parte_1 sarebbero occorse le firme di entrambi i contraenti, ed errato nel non ritenerla d'ufficio invalida in mancanza della sottoscrizione di CP_1
.
[...]
Giusta o sbagliata che sia la decisione per cui la scrittura equivalesse a promessa di pagamento o ricognizione di debito, l'eventuale errore di qualificazione della scrittura o della conseguente validità di un accordo non pag. 4 di 6 sottoscritto da una delle parti, costituirebbe errore di giudizio, non errore revocatorio di fatto, per configurare il quale occorre il difetto di percezione di pacifiche e non controverse circostanze fattuali.
Con il secondo motivo di revocazione della sentenza Parte_1 assume che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che non fosse stato provato lo stato di gravidanza di e cioè il presupposto Controparte_1 dell'accordo dissimulato che sarebbe stato sotteso alla scrittura, trascurando che il teste avrebbe raccolto le confidenze della stessa Testimone_2
sul suo stato di gravidanza e sulla successiva interruzione Controparte_1 volontaria. Anche tale motivo è infondato. Seppure la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non provato lo stato di gravidanza e la successiva interruzione volontaria, trascurando la deposizione giurata del teste , avrebbe commesso un Testimone_2 errore di giudizio sulla principale delle questioni controverse, e non un errore di fatto revocatorio, che possa condurre alla revocazione della sentenza.
Deve, pertanto, decisamente escludersi che la sentenza n. 6606 pubblicata il 7/10/2021 della Corte d'Appello di Roma sia viziata da un errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, non ricorrendo l'errore di percezione o la una mera svista che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, ma semmai una contraddittorietà tra fatti, principi applicabili e conclusioni che darebbe luogo ad errore di giudizio.
§ 4. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al quinto scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 5. – Trattandosi di procedimento di revocatoria introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'impugnante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione della sentenza n. 6606 pubblicata il 7/10/2021 della Corte d'Appello di Roma, proposta da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta la domanda;
pag. 5 di 6 2. – condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 del presente grado, in favore di , e per essa Controparte_1 in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi € 12.154,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'impugnante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 9/5/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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