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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5918/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 16/02/2022, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni con ordinanza del 24/09/2024 , discussa nella Camera di Consiglio del 22/01/2025 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MINERVINI GIOVANNI con studio in VIA NAZARIO SAURO, 13
LECCO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. DI GREGORIO AGLAIA del Foro di Palermo e dall'avv. ZANONI
PAOLA con studio in VIALE BIANCA MARIA 33 MILANO presso il quale ultimo è elettivamente domiciliata come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E AVV. (C. F. ) , Curatore speciale della minore CP_2 C.F._3 Per_1
, nata il [...], nominata con provvedimento del 21.9.2023 con studio in AN, Via Cesare
[...]
Battisti n.1.
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di AN ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
16.3.2022
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“1.Disporre l'affido condiviso della figlia minore secondo le modalità di visita già espresse nel ricorso Per_1 introduttivo del presente divorzio, valutando la richiesta - da intendersi qui in via gradata - del sig. di Pt_1 affido esclusivo e/o collocamento della minore presso di sé, con modalità di visita alla madre che verranno stabilite dall'Ill.mo Giudice all'esito dell'eventuale percorso psicologico, con conseguente rideterminazione in punto economico del mantenimento.
2. Disporre a carico del padre quale contributo al mantenimento della figlia minore che questi continui Per_1 il versamento entro il 05 di ogni mese della somma di € 1.400,00= (millequattrocento//00) rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT e sin d'ora correttamente versata.
3. Confermare, con la stessa decorrenza sopra indicata, a carico del padre l'interezza delle spese di natura straordinaria che necessitano alla figlia minore. Dette spese (con le eccezioni infra previste) saranno gestite nel rispetto del Protocollo del Tribunale di AN per quanto attiene alla tipologia ed alla necessità o meno della loro preventiva concertazione.
4. Disporre, come già da accordo di separazione, che siano ricomprese tra le spese straordinarie - e già assentite dal padre -:
a. Le spese per le cure odontoiatriche della figlia presso il dr. (professionista privato). Al fine Per_1 Per_2 il padre, fino al completamento delle cure, ed anche ove ne insorga la necessità, si impegna ed obbliga al pagamento delle relative spese e dei compensi richiesti dal predetto professionista entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta verbale e/o scritta della madre;
e ciò con il pagamento diretto in favore del professionista nelle mani della sig.ra qualora la stessa abbia provveduto ad anticipare l'importo e comunque dietro esibizione di CP_1 evidenza contabile intestata al Pt_1 b. Sempre in deroga al Protocollo, le spese che si renderanno necessarie all'istruzione di (tasse Per_1 scolastiche, libri di testo, materiale didattico, personal computer) e quelle per i viaggi di studio o di piacere (comprese le spese di trasferta per raggiungere la destinazione). Inoltre continueranno ad essere a carico del padre anche le spese del viaggio di andata e ritorno per Parte_2 per la stagione estiva e quelli per le festività natalizie anche nel caso in cui i viaggi e le trasferte saranno effettuate dalla figlia con la madre (o ove la madre o la figlia si ricongiungano successivamente). Seguiranno invece la disciplina prevista dal Protocollo del Tribunale di AN gli ulteriori viaggi (e le ulteriori trasferte) effettuati dalla figlia con la madre (o ove la madre o la figlia si ricongiungano successivamente) in altre località ed oltre e diversamente dalle ferie estive e festività natalizie sopra indicate.
c. Sempre in deroga al Protocollo, anche le spese per le attività extrascolastiche e sportive della figlia o altri desideri ella dovesse manifestare - previo confronto con la madre - saranno a carico del padre. Le fatture dovranno essere intestate al dr Pt_1 d. Per l'abbigliamento di , anche al fine di favorire il consolidamento del legame tra padre e figlia, il Per_1 primo intende occuparsi in via esclusiva delle spese ad esso inerenti. Nel rispetto della consuetudine adottata prima della sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita e che si auspica possa riprendere, il padre accompagnerà la figlia per gli acquisti. e. Il padre, nel rispetto dell'accordo di negoziazione assistita, ha dotato la figlia di una carta di debito resa capiente per le spese necessarie che quest'ultima affronterà di intesa con la madre. L'importo annuo della carta deve attestarsi si una cifra non inferiore ad euro 3.000,00 (tremila//00).
5. Nuovamente dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore della SI . CP_1
6. Dichiarare che la casa coniugale sita in AN alla Via Giuseppe Broggi n. 14 - composta dall'appartamento al primo piano con annessi un vano ad uso cantina al piano interrato ed un vano solaio al piano settimo sottotetto
- e tutto il mobilio restino assegnati alla sig.ra . CP_1 7. Dichiarare nuovamente l'accollo integrale del mutuo gravante sull'appartamento di Via Broggi 14 a carico il sig. come già stabilito al punto 8 dell'Accordo di separazione. Pt_1
Con vittoria di spese ed onorari e con ogni più ampia riserva anche di carattere istruttorio.”
Per CP_1
Preso atto che con sentenza non definitiva n. 1237/2023 pubblicata il 16.02.2023 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile tra le parti in causa Definitivamente pronunciando
1. Disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con priorità di domicilio e residenza anagrafica presso la madre e regolamentare, tenendo conto del best interest della minore, il calendario di incontri tra la figlia ed il padre. Per_1
2. Assegnare alla SI l'abitazione coniugale di sua proprietà, sita nella Via Broggi a AN. CP_1
3. Dire e ritenere sussistenti alla fattispecie i presupposti per il riconoscimento in favore della sig.ra di CP_1 un assegno divorzile e, per l'effetto, fare obbligo a a decorrere dall'instaurazione del Parte_1 presente giudizio (febbraio 2022), di versare a tale titolo alla SI un importo non inferiore ad € CP_1
2.700,00 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione istat annuale. 4. Fare obbligo a di contribuire a decorrere dall'instaurazione del presente giudizio Parte_1
(febbraio 2022), al mantenimento della figlia corrispondendo alla SI , entro il giorno 5 di Per_1 CP_1 ogni mese, un contributo non inferiore ad € 3.000,00 soggetto a rivalutazione istat annuale. 5. Fare obbligo a di sostenere per intero le spese di natura straordinaria per la figlia DI Parte_1 in conformità a quanto previsto all'art. 6 dell'accordo di separazione con negoziazione assistita di data 01.04.2021, nei termini e con le modalità di seguito trascritte:
“le spese di natura straordinaria per la figlia DI rimangono nella loro interezza ad esclusivo carico del dott. che ne assume espresso obbligo di pagamento. Pt_1 Dette spese (con le eccezioni infra previste) saranno gestite nel rispetto del Protocollo del Tribunale di AN per quanto attiene alla tipologia ed alla necessità o meno della loro preventiva concertazione.
Per patto espresso i coniugi convengono che, in deroga al Protocollo sopra indicato, sono ricomprese tra le spese straordinarie e devono intendersi già assentite dal dott. (come in effetti lo sono) escludendosi quindi la Pt_1 necessità della preventiva concertazione: a) le spese per le cure ortodontiche della figlia presso il Dott. (professionista privato). Al fine Per_1 Per_2 il dott. fino al completamento delle cure, ed anche oltre ove ne insorga la necessità, si impegna ed Pt_1 obbliga al pagamento delle relative spese e dei compensi richiesti dal predetto professionista entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta verbale e/o scritta della moglie;
e ciò con pagamento diretto in favore del professionista ovvero nelle mani della SI qualora la stessa abbia provveduto ad anticipare l'importo e comunque CP_1 dietro esibizione di evidenza contabile intestata al dott. Pt_1 b) sempre in deroga al Protocollo, il dott. esprime assenso ed assume obbligo di pagamento in via Pt_1 esclusiva anche delle spese che si renderanno necessarie alla figlia per la propria istruzione (tasse Per_1 scolastische, libri di testo, materiale didattico, personal computer etc.) e quelle per i viaggi di studio o di piacere
(in esse comprese le spese di trasferta per raggiungere la destinazione).
Inoltre il dott. si impegna ad assumersi integralmente la spesa del viaggio di andata e ritorno per Pt_1
per la stagione estiva e quelli per le festività natalizie anche nel caso in cui i viaggi e le trasferte Parte_2 saranno effettuate dalla figlia con la madre (o ove la madre o la figlia si ricongiungano successivamente).
Seguiranno invece la disciplina prevista dal Protocollo del Tribunale di AN, gli ulteriori viaggi (e le ulteriori trasferte) effettuati dalla figlia con la madre (o ove la madre o la figlia si ricongiungano successivamente) in altre località ed oltre e diversamente dalle ferie estive e festività natalizie sopra indicate.
c) sempre in deroga al Protocollo, il dott. esprime sin da adesso assenso ed assume obbligo di Pt_1 pagamento in via esclusiva anche per le attività extrascolastiche e sportive della figlia o altri desideri ella dovesse manifestare, ovviamente confrontandosi con la madre. Le spese previste alle lettere b) e c) che precedono saranno anch'esse regolate con pagamento diretto del dott. entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta di pagamento scritta della moglie (anche con mail o sms) Pt_1 ovvero, nel caso siano anticipate dalla SI , mediante rimborso nelle mani di quest'ultima entro lo CP_1 stesso termine di 7 giorni dalla relativa richiesta di rimborso. Le fatture dovranno essere intestate al . Pt_1 In relazione alle spese di abbigliamento della figlia, preso atto dell'inadempimento del ricorrente al regime concordato in sede di separazione con rimessa annuale di € 3.000,00 mediante dotazione alla figlia di una carta di debito, porre a carico del ricorrente l'obbligo di versamento alla SI di n. 2 ratei dell'importo di CP_1
€ 1.500,00 ciascuno, rispettivamente entro e non oltre il giorno 5 del mese di settembre e di marzo di ogni anno (coincidenti con il cambio stagione).
7. Dare atto, ove occorra, dell'accollo integrale da parte del ricorrente del mutuo gravante sull'abitazione coniugale, già formalizzato con atto pubblico versato in atti.
8. Ritenuta l'inottemperanza di all'ordine di cancellazione delle frasi sconvenienti ed Parte_1 offensive come a lui impartito con provvedimento reso in data 8.1.2024 nel subprocedimento iscritto al n.r.g.
5918-1/2022, pronunciare nei di lui confronti, oltre che condanna alle spese della fase di giudizio, ogni ulteriore provvedimento ritenuto di giustizia. 9. Accertata la violazione da parte di alle prescrizioni in materia di informazioni di carattere Parte_1 economico e finanziario, pronunciare a carico dello stesso condanna ex artt. 91 e 96 c.p.c”
Per AVV. CP_2
“1. Confermare l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e facoltà Per_1 per il padre di vedere e tenere la figlia con sé secondo accordi diretti con la minore e dandone preavviso alla madre;
2. Disporre, ove ritenuto opportuno, che i servizi sociali mantengano uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare, demandando migliori indicazioni dei futuri eventuali incontri tra padre e figlia, tenendo conto delle difficoltà espresse dalla minore.
3. Confermare, per quanto compatibili, le condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita in data 01.04.2021, con visto del PM in data 14.04.2021.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 CP_1
il 04/07/2011 con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di , Parte_2 Parte_2 nell'anno 2011, atto n. 9, parte II, S. C, dall'unione, prim del matrimonio, nasceva la figlia in data 14/12/2007, Per_1
le parti si sono separate consensualmente a seguito di accordo di negoziazione assistita in data
01.04.2021, con visto del PM in data 14.04.2021, prot. 349/2021, prevedendo l'affido condiviso della figlia minore con collocamento privilegiato presso la madre nella casa coniugale che le veniva assegnata, un assegno perequativo al mantenimento di quantificato in € 1.400,00 mensili, oltre a € 3.000,00 Per_1 annui quale contributo all'acquisto di vestiario ed oltre ancora il 100% delle spese straordinarie, molte delle quali anche in deroga al protocollo ed in aggiunta a quelle ivi indicate;
le parti prevedevano inoltre, nella composizione dei rapporti economici tra i coniugi il trasferimento in favore della della CP_1
quota del diritto di proprietà del relativo alla casa coniugale sita in AN Via Broggi nonché, Pt_1
sulla base della autosufficienza economica, la reciproca rinunzia a qualsiasi assegno di mantenimento, con ricorso depositato in data 15.2.2022 , dopo aver dato atto di una Parte_1
situazione altamente complicata nei rapporti con la figlia, resi a suo dire tesissimi dal comportamento della madre ostacolante per rancore personale verso di lui e la nuova compagna, chiedeva al Tribunale lo scioglimento del matrimonio, anche con sentenza parziale, l'affido condiviso della figlia con collocamento e tempi di permanenza presso ciascun genitore speculari a quelli già pattuiti nell'accordo di separazione consensuale ma con espressa richiesta al tribunale di intervenire sui comportamenti distorti della madre, la conferma delle condizioni economiche nell'interesse della minore come da regolamentazione in negoziazione assistita, in caso di domanda la declaratoria della insussistenza per la del diritto ad un assegno divorzile, CP_1
con comparsa del 9.9.2022 si costituiva in giudizio , aderendo alla CP_1
domanda di scioglimento del matrimonio, di affidamento condiviso di e di collocamento Per_1
privilegiato presso di sé, ma contestando integralmente il ricorso con riferimento ai tempi di permanenza della minore presso il padre;
evidenziava il grave pregiudizio che la ragazza stava subendo dai comportamenti aggressivi, svalutanti e denigratori che il padre aveva verso di lei, oltre che la sofferenza che costantemente il causava a con la continua opera di demolizione della figura Pt_1 Per_1
materna, verso la quale non aveva alcun rispetto e che anzi non perdeva occasione per attaccare e sminuire, chiedendo, di conseguenza, che la regolamentazione dei rapporti padre figlia avvenisse per il tramite dei servizi sociali, già incaricati dal e cui conferire specifico mandato;
sotto il profilo Pt_3
economico chiedeva una rideterminazione in € 2.000,00 mensili dell'assegno perequativo per il mantenimento della figlia, oltre alla conferma di tutte le altre pattuizioni della separazione, all'esito dell'udienza presidenziale, tenutasi in data 20/09/2022, fallito il tentativo di conciliazione, sentite liberamente le parti, veniva pronunciata l'ordinanza presidenziale con la quale il presidente f.f. così provvedeva:
“1- Conferma le condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita in data 01.04.2021, con visto del PM in data 14.04.2021. 2- Incarica i Servizi Sociali di AN (gruppo indagini centrale, Via Dogana
2), in eventuale collaborazione con i Servizi Specialistici della ATS, di prendere in carico il nucleo familiare e di trasmettere una relazione in ordine alle indagini svolte su incarico della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di AN, alla situazione del nucleo familiare, alla situazione di Per_1
ed al rapporto fra la minore e ciascuno dei genitori (anche acquisite informazioni dagli insegnati della minore) entro il 16.1.2023”; quindi nominava giudice istruttore se stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il 2/02/2023, concedendo alle parti i termini per la costituzione innanzi all'istruttore,
l'ordinanza presidenziale veniva vistata senza osservazioni dal PM in data 17.10.2022,
con memoria integrativa del 10.1.2023 il ricorrente modificava parzialmente le domande, chiedendo la nomina di un curatore speciale per la rappresentanza degli interessi della minore;
pur insistendo nell'affidamento condiviso chiedeva al Tribunale di valutare un affidamento esclusivo o super esclusivo in favore del padre all'esito di eventuale percorso psicologico;
chiedeva inoltre la nomina di consulenti o comunque di specialisti a sostegno del nucleo familiare al fine di ripristinare un rapporto padre figlia sano ed improntato sul reciproco rispetto;
con comparsa di costituzione del 19.1.2023 la insisteva nelle domande già spiegate in tema affidamento ed esercizio della genitorialità; alla CP_1 luce della documentazione reddituale depositata dal chiedeva un aumento dell'assegno di Pt_1 mantenimento per la minore da quantificarsi in € 3.000,00 oltre a quanto già richiesto come spese straordinarie ed avanzava domanda volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile per sé in misura non inferiore ad € 2.700,00, all'udienza di prima comparizione del 2.2.2023 le parti chiedevano la pronuncia di sentenza parziale sullo status con successiva concessione dei termini ex art. 183 co.6 c.p.c. ed il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione sul punto, la causa era discussa e decisa sullo status nella camera di consiglio del 15.2.2023, con sentenza n. 1237/23 pubblicata il 16.2.2023 veniva dichiarata scioglimento del matrimonio con comunicazione all'Ufficiale di stato civile dei Comuni di e di AN per le annotazioni Parte_2
di legge, e veniva pronunciata ordinanza con la quale la causa era rimessa in istruttoria ed erano assegnati i richiesti termini per il deposito delle memorie istruttorie, fissandosi nel conrempo l'udienza per la decisione sui mezzi articolati, all'udienza del 15.6.2023 le parti rappresentavano di avere trovato un'intesa sulla nomina di un
CO.GE e pertanto il G.I. nelle more subentrato nel ruolo rinviava al 18.7.2023 ai sensi dell'art. 127 ter cpc al fine di accertare l'avvenuto incontro delle parti con il coordinatore scelto nonché per interloquire sulle memorie istruttorie depositate, quindi, lette le note di udienza, con ordinanza del 21.9.2023, preso atto dell'altissima conflittualità perdurante tra le parti incapaci finanche di mantenere l'accordo sul nome del CO.GE precedentemente individuato, nominava curatore speciale della minore l'Avv. CP_2 disponeva l'ascolto della minore fissando all'uopo l'udienza del 25.10.2023, e riservando Per_1 all'esito la decisione sui mezzi istruttori, nelle more dell'udienza, con istanza del 23.9.2023 la evidenziando comportamenti CP_1
gravissimi del padre nei confronti della figlia, - alla quale il con una lunga serie di messaggi Pt_1
si rivolgeva denigrandola, insultandola ed usando nei suoi confronti parole pesanti ed offensive - nonché
l'utilizzo negli atti giudiziari di frasi che travalicavano la normale difesa per diventare gratuite aggressioni verbali, chiedeva al G.I., ed otteneva, ai sensi dell'art. 709 ter cpc di ammonire Parte_1
a cessare l'uso di espressioni volgari e denigratorie, anche a mezzo scritti e messaggi su
[...]
cellulare, nei confronti della figlia , nonché ai sensi dell'art 89 cpc la cancellazione, a cura del Per_1
resistente di numerose espressioni analiticamente indicate dalla memoria difensiva depositata in data
17.10.2023, nei termini assegnati, con comparsa del 16.10.2023 si costituiva il curatore speciale, dando contezza degli incontri con le parti ma, soprattutto, con DI dalla quale aveva potuto ascoltare le reali motivazioni dell'allontanamento dal padre, chiedendo allo stato la conferma dei provvedimenti in essere, in attesa anche di procedere all'audizione della ragazza, all'udienza del 25.10.2023, fissata per l'incombente, veniva ascoltata DI e, su richiesta delle parti, il Giudice si riservava sulle istanze istruttorie, quindi con ordinanza del 27.10 2023 così provvedeva.
“ rilevato che le prove testimoniali articolate da parte convenuta vertono su valutazioni (capp1,4,5,6,9) circostanze genericamente articolate ( capp2,3,5,7,8,9,10)vertenti su fatti negativi (capp8,16,15) fatti da provare documentalmente (capp1) su fatti irrilevanti (capp13 e 14); rilevato che deve essere accolta l'istanza ex art 210 cpc di parte convenuta avente ad oggetto 1. per gli anni 2019/2020/2021/2022/2023 copia dei movimenti dei conti correnti e dei rapporti finanziari intrattenuti dall'attore, sia personalmente che quale cointestatario, (deletando il nome del cointestatario eventualmente) ovvero quale semplice delegato e legale rappresentante, anche se ora estinti,
- (CAB 01622) Controparte_3
- (CAB 32900) Controparte_4
- (CAB 01622) Controparte_4 P.IVA_
- (CAB ) Controparte_5
- (CAB 01730) Controparte_5
- Intesa San Paolo S.p.A. (CAB 1665)
- Banca Monte dei Paschi di Siena
- Amco Asset Management
- BPer Banca Spa
- Banco di Desio e della Brianza (CAB 50240)
-
[...]
(CAB 01604) Controparte_6
- Banca Sella S.p.A. (CAB 22300)
- Banca Cambiano 1884 S.p.a. (CAB 37830)
- BMW Bank S.p.A
- Porsche Financial Service S.p.A.
PQM
Respinge la richiesta di prove testimoniali di parte convenuta;
In accoglimento della istanza di parte convenuta ordina ex art 210 cpc l'esibizione in copia della documentazione indicata in parte motiva entro il 30.1.2024 Ordina ad entrambe le parti di depositare dichiarazione dislosure aggiornata al 30.1.2024 e rinvia la causa per l'esame della documentazione al 13.2.2024 ore 9 ai sensi dell'art 127 cpc ter assegnando alle parti termine fino a detta data per depositare sintetiche note scritte relative esclusivamente alla produzione documentale.”
Rinviava poi al 13.2.2024 per l'esame della documentazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc e, all'esito delle richieste contenute nelle note di udienza depositate nei termini, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il 24.9.2024, sempre ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con le relative note di udienza le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte, sicché con ordinanza del 24.9.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e successive memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI essendo il materiale probatorio in atti esaustivo ed adeguato ai fini della decisione sia in relazione alla domanda sulla responsabilità genitoriale – anche in considerazione ormai dell'età di
- sia in relazione alle domande economiche. Per_1
In particolare , con riferimento a queste ultime , è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate, richieste anche ex art. 210 cpc e che pur se presentano delle lacunosità per una possibile mancata completezza di quella del tuttavia non lasciano Pt_1
margine di dubbi circa la cospicua portata dei suoi guadagni ed accantonamenti.
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno chiesto, in via principale e per quasi l'intero arco del giudizio, la conferma dell'affido condiviso di , salvo poi negli atti finali il lasciare il compito al Tribunale Per_1 Pt_1
di valutare un eventuale affido esclusivo della ragazza a sé. Appare evidente che tale ultima richiesta non sia che la conferma paterna di una scarsa capacità, segnalata anche dai servizi incaricati, di concentrarsi sulla figlia, sul suo vissuto, sulle sue fragilità, ponendosi con una visione del tutto adultocentrica nel rapporto con quest'ultima.
E' evidente un comportamento fortemente aggressivo e giudicante che permea tutte le dichiarazioni rilasciate dal ed anche le sue difese, che non hanno risparmiato attacchi gratuiti Pt_1
e fuori luogo ad alcuno dei soggetti coinvolti in giudizio, ivi compreso il Curatore speciale, e di cui si terrà conto nelle decisioni accessorie del Collegio.
Dal canto suo la , con il proprio atteggiamento, ha spesso amplificato agli occhi della CP_1
figlia queste mancanze, mente al contrario avrebbe dovuto cercare di minimizzarle onde evitare di caricare ancor di più emotivamente , che ha nettamente espresso tutto il proprio generale Per_1
malessere tanto nelle sommarie informazioni in audizione protetta (all. 4 del 10.1.2023 difesa Pt_1 quanto in sede di ascolto effettuato dal Giudice istruttore. E' però indubbio che, contestualmente, la resistente sia stata una madre estremamente presente ,che con la minore ha costruito un rapporto splendido, come dalla stessa affermato, e che al contrario di quanto apoditticamente ed in maniera ridondante ripetuto dal non è la causa dell'alterazione della relazione padre – figlia. Pt_1 Per_1
ha un proprio pensiero, con corrette convinzioni che ha espresso in maniera serena, lucida e genuina, ed anzi soffre ancor di più ad essere indicata come una adolescente suggestionabile e non in grado di gestire la propria vita ed i propri rapporti affettivi.
Ciò premesso il Collegio, solo in considerazione dell'età di , ormai vicinissima alla Per_1
maggiore, e di conseguenza della residualità delle decisioni di fondamentale importanza che dovranno essere concertate dai genitori, conferma l'affido condiviso che, diversamente, non sarebbe stata una soluzione percorribile, confidando nella capacità delle parti di trovare un canale di comunicazione efficace nei pochi mesi residui.
Ferma restando la collocazione prevalente presso la madre, analogo ragionamento trova applicazione con riferimento ai tempi di permanenza con il padre che, in considerazione dell'alterato rapporto oggi esistente e della chiara ed inequivocabile volontà espressa da di non volere, al Per_1
momento, avere un obbligo di frequentazione né del genitore né della sua nuova moglie – anche a causa dell'accaduto nella circostanza del matrimonio – gli incontri saranno concordati, di volta in volta, direttamente tra padre e figlia, tenuti in preminente interesse gli impegni scolastici e di tempo libero ed i desideri della ragazza, desideri che il Collegio esorta il a rispettare, sforzandosi di ricostruire Pt_1 un rapporto basato sull' ascolto e sulla attenta ponderazione del linguaggio usato nella comunicazione con la minore medesima.
Ciò anche in adesione alle conclusioni del Curatore speciale, che, con grande attenzione e costante impegno, ha perorato gli interessi di , e senza alcun ulteriore coinvolgimento dei servizi sociali, Per_1 che null'altro potrebbero fare nel perdurante atteggiamento del Pt_1
La casa coniugale
Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in AN via Broggi n. 44 a CP_1
proprietaria esclusiva, quale conseguenza del collocamento prevalente presso la madre della
[...]
minore . Per_1
Le condizioni economiche
L'assegno di mantenimento per la minore
Relativamente al contributo di mantenimento paterno per la figlia minore il ricorrente ha chiesto essere confermato l'accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti e, al momento, confermato dall'ordinanza presidenziale. Di contro la madre, esaminata la documentazione in atti, in considerazione della crescita esponenziale dei redditi del e del suo patrimonio globalmente considerato , Pt_1
nonché degli obblighi di cura interamente su di lei gravanti, non essendovi da mesi più alcuna frequentazione padre figlia, ha modificato le richieste di cui alla comparsa di costituzione e istato per una quantificazione in € 3.000,00 mensili del mantenimento ordinario, oltre alla conferma delle ulteriori pattuizioni quanto alla spese straordinarie, anche extra protocollo, già convenute in separazione.
In merito alle richieste si osserva: già il presidente, nella ordinanza contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti aveva chiaramente espresso l'assoluta temporaneità della previsione, avendo necessità di appurare, con l'istruttoria, se i redditi del ricorrente, che già apparivano in un “”trend di assoluta crescita, lo fossero in maniera stabile o, come affermato dallo stesso, ciò fosse frutto esclusivamente di “anticipi” ricevuti dai clienti.
E' di contro emerso chiaramente come, rispetto all'epoca della sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita, i redditi del che nell'anno 2020 preso in considerazione era pari a circa Pt_1
€ 168.000,00 lordi, sia passato nel 2021 ad un lordo di 619.00,00 e nel 2022 addirittura ad € 835.993.
Tale disamina, da sola, conduce all'indubbio accoglimento della richiesta di aumento avanzata dalla resistente, posto che, negli anni, sono anche certamente cresciute le esigenze di la quale, Per_1 seppur nella disgregazione familiare, ha diritto a godere di quel benessere legato all'alto contesto sociale cui appartiene, più e più volte sottolineato dal padre stesso nei messaggi alla ragazza inviati. Le spese per il suo mantenimento, anche ordinario, sono quindi elevate, e vengono soddisfatte esclusivamente dalla con la quale la ragazza vive e che, dal canto suo, gode di entrate limitate con le quali deve CP_1 far fronte anche alle esigenze proprie. E' invero principio consolidato che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità esigenze, in modo da potersi rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione latu sensu intese, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia (ex pluris Cass. 17222/2021;
16739/2020).
In conclusione, considerata l'ordinanza presidenziale, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli, i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c., gli elevatissimi incrementi reddituali del i tempi di frequentazione padre/figlia, al momento Pt_1
azzerati, l'età della figlia, tenuto conto delle spese di gestione dell'abitazione interamente affrontate dalla si ritiene di rideterminare l'assegno mensile perequativo a carico del fissandolo CP_1 Pt_1
definitivamente nella somma di € 2.500,00 con decorrenza dal mese di Febbraio 2025, oltre al 100% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di AN con le modifiche, le deroghe e le integrazioni dalla parti convenute nell'accordo di negoziazione assistita, che si richiama integralmente e si conferma.
L'assegno divorzile
Con la comparsa di risposta innanzi all'istruttore la che non godeva di un assegno CP_1 separativo per avervi rinunziato sull'affermazione di un'autosufficienza economica e che pur non aveva formulato la domanda nella “fase presidenziale”, ha chiesto al tribunale di riconoscerle un assegno divorzile in misura non inferiore ad € 2.700,00 mensili, domanda alla quale il si è opposto Pt_1
ritenendo insussistenti i presupposti.
E' ormai a tutti noto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia emessa nel
2018 (sent. Cass. SSUU n. 18287/2018), dopo aver definitivamente cancellato il riferimento al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, hanno riconosciuto una doppia natura all'assegno divorzile: assistenziale e perequativo-compensativa. In quella pronuncia si è affermato che “ai sensi dell'art. 5, co. 6 della l n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”
Le SS.UU. della Suprema Corte hanno poi precisato che la “disparità di condizioni economico- patrimoniali, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare” rappresenta il punto di partenza dell'accertamento che il Giudice è chiamato ad effettuare.
In applicazione dei condivisi principi di diritto espressi da detta pronuncia, l'accertamento deve, quindi, svilupparsi prendendo le mosse dalla verifica dell'esistenza di una rilevante disparità tra i redditi e i patrimoni degli ex coniugi complessivamente valutati.
Solo dopo aver accertato l'esistenza di questa rilevante disparità, in assenza della quale nulla è dovuto, occorre verificare rigorosamente se il coniuge richiedente abbia diritto ad un assegno: 1) con funzione esclusivamente assistenziale, che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà, se indipendentemente dalle scelte effettuate nel matrimonio versa in una situazione di effettiva e concreta non autosufficienza economica tale da non essere in grado , o più in grado, di provvedere al proprio mantenimento, 2) esclusivamente compensativo – perequativo, qualora pur avendo dei redditi propri, comunque adeguati, lo squilibrio economico-patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia del richiedente, 3) determinato e quantificato in base alla sussistenza dei due parametri sopra indicati.
Sempre secondo l'insegnamento della Suprema Corte, allorché la disparità economica derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull' assunzione da parte di uno dei due coniugi di un prevalente se non esclusivo ruolo svolto all'interno della famiglia e del conseguente contributo alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, dovrà tenersi conto di queste caratteristiche della vita matrimoniale nella valutazione della inadeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno o, comunque, della incapacità a procurarseli per ragioni oggettive.
Ciò premesso il pre –requisito della disparità economica delle parti , è ictu oculi - sul punto si richiama quanto già esaminato nel paragrafo precedente – sicché ciò che deve valutarsi è se il coniuge cd debole abbia diritto ad un assegno divorzile ed eventualmente in quale misura.
La disamina delle allegazioni e delle prove fornite dalle parti portano il Collegio ad una pronunzia negativa.
E' infatti fuor di dubbio che la resistente non abbia i presupposti per ricevere un assegno con funzione assistenziale. Quest'ultima, invero, è proprietaria esclusiva del lussuoso appartamento di
AN dove vive con la figlia, il cui relativo mutuo viene integralmente pagato dal Non ha Pt_1
dunque spese dettate da esigenze abitative, se non quelle per le utenze o similari che tuttavia, coincidendo con quelle della minore ben può soddisfare con l'assegno di mantenimento previsto in suo favore. Inoltre
è proprietaria di ben due immobili in Sicilia, uno a Palermo messo a reddito e l'altro, villa in Parte_2
che la preferisce destinare alle proprie vacanze ed a quelle della figlia ma che ben potrebbe locare CP_1
per trarne un beneficio economico
Parimenti, nessun assegno con funzione compensativa – perequativa può esserle riconosciuto.
Alla stregua del principio espresso dalla più volte citata sentenza delle Sezioni Unite, e di tutta la giurisprudenza di legittimità e di merito successivamente formatasi, al fine di procedere alla pronunzia sul punto il Tribunale deve verificare se lo squilibrio economico esistente tra le parti sia “causalmente ricollegato a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare…”.
In altri termini è necessario accertare, con una valutazione rigorosa, che “…la disparità abbia questa radice causale e… che lo squilibrio economico-patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia…”.
Va da sé che l'onere della prova incombe rigorosamente sulla parte richiedente l'assegno.
Di contro la resistente si è soltanto limitata ad affermare di non aver mai lavorato per una scelta condivisa con il marito, ma non ha provato, o chiesto di provare, di aver rinunziato ad opportunità di occupazione o di crescita nel mondo del lavoro a tutto vantaggio di quella del marito con il sacrificio di specifiche aspettative professionali”. Peraltro non risulta in atti, nemmeno sotto forma di semplice allegazione , che prima della nascita di , quando la resistente aveva già 32 anni, abbia conseguito particolari Per_1
titoli di studio o specializzazioni, né che abbia svolto attività lavorativa soddisfacente, abbandonata per occuparsi della famiglia, fatta eccezione per una postulata attività lavorativa del tutto saltuaria di collaborazione professionale in favore della società Zeta Fashion o come Coordinatrice creativa dei Cantieri
Culturali della Zisa. Anzi ,al contrario, viene dalla stessa affermato di essersi messa a studiare, con comportamento certamente encomiabile, dopo la separazione, conseguendo un diploma in belle arti che nel tempo certamente riuscirà a mettere a frutto, anche eventualmente nell'impiego pubblico dove il fattore età non è discriminante come spesso accade nel privato. E' pertanto da escludersi la funzione compensativa dell'assegno.
Ciò che eventualmente, quindi, potrebbe residuare è la funzione perequativa dal momento che il suo essersi occupata della crescita di ha dato modo al di affermarsi e crescere nel Per_1 Pt_1
mondo della finanza. Il Collegio però ritiene che il ruolo endofamiliare svolto dalla sia già stato CP_1 ampiamente ricompensato con l'attribuzione alla stessa del 50% di proprietà del Pt_1 dell'appartamento di Via Broggi, che conta ben 215 mq in una zona centrale in cui il valore si assesta in non meno di 6 o 7 mila euro al mq, ed il cui mutuo continua ad essere pagato interamente dall'ex marito che così facendo si è addossato l'onere anche per il 50% della proprietà “iniziale” della stessa resistente
. Sul punto esaustivamente si è espressa Cass. 32669/2023.
La domanda di parte resistente viene, pertanto, rigettata.
Le ulteriori disposizioni
Ritiene il Collegio che l'atteggiamento processuale tenuto dal ricorrente, e per lui dalla sua difesa i cui atti contengono affermazioni esorbitanti dalla normale dialettica processuale oltreché offensive nei confronti della controparte e soprattutto del Curatore speciale – il cui costante e ineccepibile impegno nella rappresentanza della minore il Collegio non può ancora una volta non sottolineare - tanto da portare il G.I. all'emissione del provvedimento di ammonimento e cancellazione espressioni di cui al sub procedimento, debba necessariamente condurre a disporre la trasmissione degli atti a firma dell'Avv.
Minervini al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecco, per le più opportune valutazioni su eventuali violazioni deontologiche e conseguenti sanzioni.
Le spese di lite Vista la natura necessaria del giudizio sotto il profilo dello la soccombenza del CP_7 Pt_1
in ordine alla domanda di contributo per la minore ed ai tempi di permanenza con la stessa e della CP_1
con riferimento alla domanda di assegno divorzile, ritiene il Collegio di compensare per 1/3 le spese del procedimento, quantificate come da dispositivo, mentre la restante quota di 2/3 deve essere posta a carico del resistente
Le spese della Curatore speciale, la cui nomina si è resa necessaria per il comportamento paterno nei confronti della minore e quantificate come da dispositivo, vengono poste a carico del Per_1 ed andranno versate all'Erario essendo la minore ammessa al patrocinio a spese dello Stato Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. nata il [...] ad [...] i genitori, Persona_3
2.Dispone che la minore viva prevalentemente con la madre ed abbia presso la stessa in AN in Broggi n. 14 la propria residenza anagrafica,
3.Dispone che il padre veda , in considerazione del suo imminente raggiungimento della Per_1
maggiore età e dei difficili rapporti esistenti tra di loro, a seguito di accordi con la stessa presi, tenuti in preminente conto i suoi desideri e suoi impegni scolastici ed extra scolastici e pervia comunicazione alla resistente,
4 Assegna alla la casa coniugale di Via Broggi n. 14 di sua proprietà proprietaria CP_1
esclusiva, quale conseguenza del collocamento prevalente della minore,
5.Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, con decorrenza Febbraio 2025 a titolo di contributo di mantenimento per la figlia minore, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro 2.500,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, (prima rivalutazione Febbraio
2026) oltre al 100% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di AN con le modifiche, le deroghe e le integrazioni dalla parti convenute nell'accordo di negoziazione assistita, che si richiama integralmente e si conferma,
6. Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla , CP_1
7. Prende atto dell'obbligo assunto con la negoziazione assistita del 14.4.2021 e ribadito nel presente giudizio di pagamento integrale del mutuo gravante sulla casa coniugale di proprietà esclusiva di da parte di CP_1 Parte_1
8. Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nella Parte_1 CP_1
quota di 2/3 che si liquidano, per tale quota, in € 6.000,00 oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge, in esse già comprese le spese per il sub procedimento in corso di causa,
9. Compensa le spese di lite tra le parti nella restante quota di 1/3,
10. Condanna al pagamento degli onorari del Curatore Speciale Avv. Parte_1 CP_2 che si liquidano in € 3.000,00 già ridotti del 50%, da versarsi all'Erario essendo il Curatore
[...]
ammesso al Patrocinio a spese dello Stato
11. Dispone la trasmissione degli atti a firma dell'Avv. Giovanni Minervini al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco al fine di individuare eventuali violazioni deontologiche in considerazione dell'atteggiamento tenuto e delle espressioni utilizzate nei confronti della controparte, dei difensori della controparte e del Curatore speciale Avv. CP_2
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
AN, 22.1.2025
Il Presidente rel .est. dott. Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 16/02/2022, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni con ordinanza del 24/09/2024 , discussa nella Camera di Consiglio del 22/01/2025 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MINERVINI GIOVANNI con studio in VIA NAZARIO SAURO, 13
LECCO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. DI GREGORIO AGLAIA del Foro di Palermo e dall'avv. ZANONI
PAOLA con studio in VIALE BIANCA MARIA 33 MILANO presso il quale ultimo è elettivamente domiciliata come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E AVV. (C. F. ) , Curatore speciale della minore CP_2 C.F._3 Per_1
, nata il [...], nominata con provvedimento del 21.9.2023 con studio in AN, Via Cesare
[...]
Battisti n.1.
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di AN ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
16.3.2022
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“1.Disporre l'affido condiviso della figlia minore secondo le modalità di visita già espresse nel ricorso Per_1 introduttivo del presente divorzio, valutando la richiesta - da intendersi qui in via gradata - del sig. di Pt_1 affido esclusivo e/o collocamento della minore presso di sé, con modalità di visita alla madre che verranno stabilite dall'Ill.mo Giudice all'esito dell'eventuale percorso psicologico, con conseguente rideterminazione in punto economico del mantenimento.
2. Disporre a carico del padre quale contributo al mantenimento della figlia minore che questi continui Per_1 il versamento entro il 05 di ogni mese della somma di € 1.400,00= (millequattrocento//00) rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT e sin d'ora correttamente versata.
3. Confermare, con la stessa decorrenza sopra indicata, a carico del padre l'interezza delle spese di natura straordinaria che necessitano alla figlia minore. Dette spese (con le eccezioni infra previste) saranno gestite nel rispetto del Protocollo del Tribunale di AN per quanto attiene alla tipologia ed alla necessità o meno della loro preventiva concertazione.
4. Disporre, come già da accordo di separazione, che siano ricomprese tra le spese straordinarie - e già assentite dal padre -:
a. Le spese per le cure odontoiatriche della figlia presso il dr. (professionista privato). Al fine Per_1 Per_2 il padre, fino al completamento delle cure, ed anche ove ne insorga la necessità, si impegna ed obbliga al pagamento delle relative spese e dei compensi richiesti dal predetto professionista entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta verbale e/o scritta della madre;
e ciò con il pagamento diretto in favore del professionista nelle mani della sig.ra qualora la stessa abbia provveduto ad anticipare l'importo e comunque dietro esibizione di CP_1 evidenza contabile intestata al Pt_1 b. Sempre in deroga al Protocollo, le spese che si renderanno necessarie all'istruzione di (tasse Per_1 scolastiche, libri di testo, materiale didattico, personal computer) e quelle per i viaggi di studio o di piacere (comprese le spese di trasferta per raggiungere la destinazione). Inoltre continueranno ad essere a carico del padre anche le spese del viaggio di andata e ritorno per Parte_2 per la stagione estiva e quelli per le festività natalizie anche nel caso in cui i viaggi e le trasferte saranno effettuate dalla figlia con la madre (o ove la madre o la figlia si ricongiungano successivamente). Seguiranno invece la disciplina prevista dal Protocollo del Tribunale di AN gli ulteriori viaggi (e le ulteriori trasferte) effettuati dalla figlia con la madre (o ove la madre o la figlia si ricongiungano successivamente) in altre località ed oltre e diversamente dalle ferie estive e festività natalizie sopra indicate.
c. Sempre in deroga al Protocollo, anche le spese per le attività extrascolastiche e sportive della figlia o altri desideri ella dovesse manifestare - previo confronto con la madre - saranno a carico del padre. Le fatture dovranno essere intestate al dr Pt_1 d. Per l'abbigliamento di , anche al fine di favorire il consolidamento del legame tra padre e figlia, il Per_1 primo intende occuparsi in via esclusiva delle spese ad esso inerenti. Nel rispetto della consuetudine adottata prima della sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita e che si auspica possa riprendere, il padre accompagnerà la figlia per gli acquisti. e. Il padre, nel rispetto dell'accordo di negoziazione assistita, ha dotato la figlia di una carta di debito resa capiente per le spese necessarie che quest'ultima affronterà di intesa con la madre. L'importo annuo della carta deve attestarsi si una cifra non inferiore ad euro 3.000,00 (tremila//00).
5. Nuovamente dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore della SI . CP_1
6. Dichiarare che la casa coniugale sita in AN alla Via Giuseppe Broggi n. 14 - composta dall'appartamento al primo piano con annessi un vano ad uso cantina al piano interrato ed un vano solaio al piano settimo sottotetto
- e tutto il mobilio restino assegnati alla sig.ra . CP_1 7. Dichiarare nuovamente l'accollo integrale del mutuo gravante sull'appartamento di Via Broggi 14 a carico il sig. come già stabilito al punto 8 dell'Accordo di separazione. Pt_1
Con vittoria di spese ed onorari e con ogni più ampia riserva anche di carattere istruttorio.”
Per CP_1
Preso atto che con sentenza non definitiva n. 1237/2023 pubblicata il 16.02.2023 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile tra le parti in causa Definitivamente pronunciando
1. Disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con priorità di domicilio e residenza anagrafica presso la madre e regolamentare, tenendo conto del best interest della minore, il calendario di incontri tra la figlia ed il padre. Per_1
2. Assegnare alla SI l'abitazione coniugale di sua proprietà, sita nella Via Broggi a AN. CP_1
3. Dire e ritenere sussistenti alla fattispecie i presupposti per il riconoscimento in favore della sig.ra di CP_1 un assegno divorzile e, per l'effetto, fare obbligo a a decorrere dall'instaurazione del Parte_1 presente giudizio (febbraio 2022), di versare a tale titolo alla SI un importo non inferiore ad € CP_1
2.700,00 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione istat annuale. 4. Fare obbligo a di contribuire a decorrere dall'instaurazione del presente giudizio Parte_1
(febbraio 2022), al mantenimento della figlia corrispondendo alla SI , entro il giorno 5 di Per_1 CP_1 ogni mese, un contributo non inferiore ad € 3.000,00 soggetto a rivalutazione istat annuale. 5. Fare obbligo a di sostenere per intero le spese di natura straordinaria per la figlia DI Parte_1 in conformità a quanto previsto all'art. 6 dell'accordo di separazione con negoziazione assistita di data 01.04.2021, nei termini e con le modalità di seguito trascritte:
“le spese di natura straordinaria per la figlia DI rimangono nella loro interezza ad esclusivo carico del dott. che ne assume espresso obbligo di pagamento. Pt_1 Dette spese (con le eccezioni infra previste) saranno gestite nel rispetto del Protocollo del Tribunale di AN per quanto attiene alla tipologia ed alla necessità o meno della loro preventiva concertazione.
Per patto espresso i coniugi convengono che, in deroga al Protocollo sopra indicato, sono ricomprese tra le spese straordinarie e devono intendersi già assentite dal dott. (come in effetti lo sono) escludendosi quindi la Pt_1 necessità della preventiva concertazione: a) le spese per le cure ortodontiche della figlia presso il Dott. (professionista privato). Al fine Per_1 Per_2 il dott. fino al completamento delle cure, ed anche oltre ove ne insorga la necessità, si impegna ed Pt_1 obbliga al pagamento delle relative spese e dei compensi richiesti dal predetto professionista entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta verbale e/o scritta della moglie;
e ciò con pagamento diretto in favore del professionista ovvero nelle mani della SI qualora la stessa abbia provveduto ad anticipare l'importo e comunque CP_1 dietro esibizione di evidenza contabile intestata al dott. Pt_1 b) sempre in deroga al Protocollo, il dott. esprime assenso ed assume obbligo di pagamento in via Pt_1 esclusiva anche delle spese che si renderanno necessarie alla figlia per la propria istruzione (tasse Per_1 scolastische, libri di testo, materiale didattico, personal computer etc.) e quelle per i viaggi di studio o di piacere
(in esse comprese le spese di trasferta per raggiungere la destinazione).
Inoltre il dott. si impegna ad assumersi integralmente la spesa del viaggio di andata e ritorno per Pt_1
per la stagione estiva e quelli per le festività natalizie anche nel caso in cui i viaggi e le trasferte Parte_2 saranno effettuate dalla figlia con la madre (o ove la madre o la figlia si ricongiungano successivamente).
Seguiranno invece la disciplina prevista dal Protocollo del Tribunale di AN, gli ulteriori viaggi (e le ulteriori trasferte) effettuati dalla figlia con la madre (o ove la madre o la figlia si ricongiungano successivamente) in altre località ed oltre e diversamente dalle ferie estive e festività natalizie sopra indicate.
c) sempre in deroga al Protocollo, il dott. esprime sin da adesso assenso ed assume obbligo di Pt_1 pagamento in via esclusiva anche per le attività extrascolastiche e sportive della figlia o altri desideri ella dovesse manifestare, ovviamente confrontandosi con la madre. Le spese previste alle lettere b) e c) che precedono saranno anch'esse regolate con pagamento diretto del dott. entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta di pagamento scritta della moglie (anche con mail o sms) Pt_1 ovvero, nel caso siano anticipate dalla SI , mediante rimborso nelle mani di quest'ultima entro lo CP_1 stesso termine di 7 giorni dalla relativa richiesta di rimborso. Le fatture dovranno essere intestate al . Pt_1 In relazione alle spese di abbigliamento della figlia, preso atto dell'inadempimento del ricorrente al regime concordato in sede di separazione con rimessa annuale di € 3.000,00 mediante dotazione alla figlia di una carta di debito, porre a carico del ricorrente l'obbligo di versamento alla SI di n. 2 ratei dell'importo di CP_1
€ 1.500,00 ciascuno, rispettivamente entro e non oltre il giorno 5 del mese di settembre e di marzo di ogni anno (coincidenti con il cambio stagione).
7. Dare atto, ove occorra, dell'accollo integrale da parte del ricorrente del mutuo gravante sull'abitazione coniugale, già formalizzato con atto pubblico versato in atti.
8. Ritenuta l'inottemperanza di all'ordine di cancellazione delle frasi sconvenienti ed Parte_1 offensive come a lui impartito con provvedimento reso in data 8.1.2024 nel subprocedimento iscritto al n.r.g.
5918-1/2022, pronunciare nei di lui confronti, oltre che condanna alle spese della fase di giudizio, ogni ulteriore provvedimento ritenuto di giustizia. 9. Accertata la violazione da parte di alle prescrizioni in materia di informazioni di carattere Parte_1 economico e finanziario, pronunciare a carico dello stesso condanna ex artt. 91 e 96 c.p.c”
Per AVV. CP_2
“1. Confermare l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e facoltà Per_1 per il padre di vedere e tenere la figlia con sé secondo accordi diretti con la minore e dandone preavviso alla madre;
2. Disporre, ove ritenuto opportuno, che i servizi sociali mantengano uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare, demandando migliori indicazioni dei futuri eventuali incontri tra padre e figlia, tenendo conto delle difficoltà espresse dalla minore.
3. Confermare, per quanto compatibili, le condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita in data 01.04.2021, con visto del PM in data 14.04.2021.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 CP_1
il 04/07/2011 con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di , Parte_2 Parte_2 nell'anno 2011, atto n. 9, parte II, S. C, dall'unione, prim del matrimonio, nasceva la figlia in data 14/12/2007, Per_1
le parti si sono separate consensualmente a seguito di accordo di negoziazione assistita in data
01.04.2021, con visto del PM in data 14.04.2021, prot. 349/2021, prevedendo l'affido condiviso della figlia minore con collocamento privilegiato presso la madre nella casa coniugale che le veniva assegnata, un assegno perequativo al mantenimento di quantificato in € 1.400,00 mensili, oltre a € 3.000,00 Per_1 annui quale contributo all'acquisto di vestiario ed oltre ancora il 100% delle spese straordinarie, molte delle quali anche in deroga al protocollo ed in aggiunta a quelle ivi indicate;
le parti prevedevano inoltre, nella composizione dei rapporti economici tra i coniugi il trasferimento in favore della della CP_1
quota del diritto di proprietà del relativo alla casa coniugale sita in AN Via Broggi nonché, Pt_1
sulla base della autosufficienza economica, la reciproca rinunzia a qualsiasi assegno di mantenimento, con ricorso depositato in data 15.2.2022 , dopo aver dato atto di una Parte_1
situazione altamente complicata nei rapporti con la figlia, resi a suo dire tesissimi dal comportamento della madre ostacolante per rancore personale verso di lui e la nuova compagna, chiedeva al Tribunale lo scioglimento del matrimonio, anche con sentenza parziale, l'affido condiviso della figlia con collocamento e tempi di permanenza presso ciascun genitore speculari a quelli già pattuiti nell'accordo di separazione consensuale ma con espressa richiesta al tribunale di intervenire sui comportamenti distorti della madre, la conferma delle condizioni economiche nell'interesse della minore come da regolamentazione in negoziazione assistita, in caso di domanda la declaratoria della insussistenza per la del diritto ad un assegno divorzile, CP_1
con comparsa del 9.9.2022 si costituiva in giudizio , aderendo alla CP_1
domanda di scioglimento del matrimonio, di affidamento condiviso di e di collocamento Per_1
privilegiato presso di sé, ma contestando integralmente il ricorso con riferimento ai tempi di permanenza della minore presso il padre;
evidenziava il grave pregiudizio che la ragazza stava subendo dai comportamenti aggressivi, svalutanti e denigratori che il padre aveva verso di lei, oltre che la sofferenza che costantemente il causava a con la continua opera di demolizione della figura Pt_1 Per_1
materna, verso la quale non aveva alcun rispetto e che anzi non perdeva occasione per attaccare e sminuire, chiedendo, di conseguenza, che la regolamentazione dei rapporti padre figlia avvenisse per il tramite dei servizi sociali, già incaricati dal e cui conferire specifico mandato;
sotto il profilo Pt_3
economico chiedeva una rideterminazione in € 2.000,00 mensili dell'assegno perequativo per il mantenimento della figlia, oltre alla conferma di tutte le altre pattuizioni della separazione, all'esito dell'udienza presidenziale, tenutasi in data 20/09/2022, fallito il tentativo di conciliazione, sentite liberamente le parti, veniva pronunciata l'ordinanza presidenziale con la quale il presidente f.f. così provvedeva:
“1- Conferma le condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita in data 01.04.2021, con visto del PM in data 14.04.2021. 2- Incarica i Servizi Sociali di AN (gruppo indagini centrale, Via Dogana
2), in eventuale collaborazione con i Servizi Specialistici della ATS, di prendere in carico il nucleo familiare e di trasmettere una relazione in ordine alle indagini svolte su incarico della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di AN, alla situazione del nucleo familiare, alla situazione di Per_1
ed al rapporto fra la minore e ciascuno dei genitori (anche acquisite informazioni dagli insegnati della minore) entro il 16.1.2023”; quindi nominava giudice istruttore se stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il 2/02/2023, concedendo alle parti i termini per la costituzione innanzi all'istruttore,
l'ordinanza presidenziale veniva vistata senza osservazioni dal PM in data 17.10.2022,
con memoria integrativa del 10.1.2023 il ricorrente modificava parzialmente le domande, chiedendo la nomina di un curatore speciale per la rappresentanza degli interessi della minore;
pur insistendo nell'affidamento condiviso chiedeva al Tribunale di valutare un affidamento esclusivo o super esclusivo in favore del padre all'esito di eventuale percorso psicologico;
chiedeva inoltre la nomina di consulenti o comunque di specialisti a sostegno del nucleo familiare al fine di ripristinare un rapporto padre figlia sano ed improntato sul reciproco rispetto;
con comparsa di costituzione del 19.1.2023 la insisteva nelle domande già spiegate in tema affidamento ed esercizio della genitorialità; alla CP_1 luce della documentazione reddituale depositata dal chiedeva un aumento dell'assegno di Pt_1 mantenimento per la minore da quantificarsi in € 3.000,00 oltre a quanto già richiesto come spese straordinarie ed avanzava domanda volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile per sé in misura non inferiore ad € 2.700,00, all'udienza di prima comparizione del 2.2.2023 le parti chiedevano la pronuncia di sentenza parziale sullo status con successiva concessione dei termini ex art. 183 co.6 c.p.c. ed il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione sul punto, la causa era discussa e decisa sullo status nella camera di consiglio del 15.2.2023, con sentenza n. 1237/23 pubblicata il 16.2.2023 veniva dichiarata scioglimento del matrimonio con comunicazione all'Ufficiale di stato civile dei Comuni di e di AN per le annotazioni Parte_2
di legge, e veniva pronunciata ordinanza con la quale la causa era rimessa in istruttoria ed erano assegnati i richiesti termini per il deposito delle memorie istruttorie, fissandosi nel conrempo l'udienza per la decisione sui mezzi articolati, all'udienza del 15.6.2023 le parti rappresentavano di avere trovato un'intesa sulla nomina di un
CO.GE e pertanto il G.I. nelle more subentrato nel ruolo rinviava al 18.7.2023 ai sensi dell'art. 127 ter cpc al fine di accertare l'avvenuto incontro delle parti con il coordinatore scelto nonché per interloquire sulle memorie istruttorie depositate, quindi, lette le note di udienza, con ordinanza del 21.9.2023, preso atto dell'altissima conflittualità perdurante tra le parti incapaci finanche di mantenere l'accordo sul nome del CO.GE precedentemente individuato, nominava curatore speciale della minore l'Avv. CP_2 disponeva l'ascolto della minore fissando all'uopo l'udienza del 25.10.2023, e riservando Per_1 all'esito la decisione sui mezzi istruttori, nelle more dell'udienza, con istanza del 23.9.2023 la evidenziando comportamenti CP_1
gravissimi del padre nei confronti della figlia, - alla quale il con una lunga serie di messaggi Pt_1
si rivolgeva denigrandola, insultandola ed usando nei suoi confronti parole pesanti ed offensive - nonché
l'utilizzo negli atti giudiziari di frasi che travalicavano la normale difesa per diventare gratuite aggressioni verbali, chiedeva al G.I., ed otteneva, ai sensi dell'art. 709 ter cpc di ammonire Parte_1
a cessare l'uso di espressioni volgari e denigratorie, anche a mezzo scritti e messaggi su
[...]
cellulare, nei confronti della figlia , nonché ai sensi dell'art 89 cpc la cancellazione, a cura del Per_1
resistente di numerose espressioni analiticamente indicate dalla memoria difensiva depositata in data
17.10.2023, nei termini assegnati, con comparsa del 16.10.2023 si costituiva il curatore speciale, dando contezza degli incontri con le parti ma, soprattutto, con DI dalla quale aveva potuto ascoltare le reali motivazioni dell'allontanamento dal padre, chiedendo allo stato la conferma dei provvedimenti in essere, in attesa anche di procedere all'audizione della ragazza, all'udienza del 25.10.2023, fissata per l'incombente, veniva ascoltata DI e, su richiesta delle parti, il Giudice si riservava sulle istanze istruttorie, quindi con ordinanza del 27.10 2023 così provvedeva.
“ rilevato che le prove testimoniali articolate da parte convenuta vertono su valutazioni (capp1,4,5,6,9) circostanze genericamente articolate ( capp2,3,5,7,8,9,10)vertenti su fatti negativi (capp8,16,15) fatti da provare documentalmente (capp1) su fatti irrilevanti (capp13 e 14); rilevato che deve essere accolta l'istanza ex art 210 cpc di parte convenuta avente ad oggetto 1. per gli anni 2019/2020/2021/2022/2023 copia dei movimenti dei conti correnti e dei rapporti finanziari intrattenuti dall'attore, sia personalmente che quale cointestatario, (deletando il nome del cointestatario eventualmente) ovvero quale semplice delegato e legale rappresentante, anche se ora estinti,
- (CAB 01622) Controparte_3
- (CAB 32900) Controparte_4
- (CAB 01622) Controparte_4 P.IVA_
- (CAB ) Controparte_5
- (CAB 01730) Controparte_5
- Intesa San Paolo S.p.A. (CAB 1665)
- Banca Monte dei Paschi di Siena
- Amco Asset Management
- BPer Banca Spa
- Banco di Desio e della Brianza (CAB 50240)
-
[...]
(CAB 01604) Controparte_6
- Banca Sella S.p.A. (CAB 22300)
- Banca Cambiano 1884 S.p.a. (CAB 37830)
- BMW Bank S.p.A
- Porsche Financial Service S.p.A.
PQM
Respinge la richiesta di prove testimoniali di parte convenuta;
In accoglimento della istanza di parte convenuta ordina ex art 210 cpc l'esibizione in copia della documentazione indicata in parte motiva entro il 30.1.2024 Ordina ad entrambe le parti di depositare dichiarazione dislosure aggiornata al 30.1.2024 e rinvia la causa per l'esame della documentazione al 13.2.2024 ore 9 ai sensi dell'art 127 cpc ter assegnando alle parti termine fino a detta data per depositare sintetiche note scritte relative esclusivamente alla produzione documentale.”
Rinviava poi al 13.2.2024 per l'esame della documentazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc e, all'esito delle richieste contenute nelle note di udienza depositate nei termini, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il 24.9.2024, sempre ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con le relative note di udienza le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte, sicché con ordinanza del 24.9.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e successive memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI essendo il materiale probatorio in atti esaustivo ed adeguato ai fini della decisione sia in relazione alla domanda sulla responsabilità genitoriale – anche in considerazione ormai dell'età di
- sia in relazione alle domande economiche. Per_1
In particolare , con riferimento a queste ultime , è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate, richieste anche ex art. 210 cpc e che pur se presentano delle lacunosità per una possibile mancata completezza di quella del tuttavia non lasciano Pt_1
margine di dubbi circa la cospicua portata dei suoi guadagni ed accantonamenti.
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno chiesto, in via principale e per quasi l'intero arco del giudizio, la conferma dell'affido condiviso di , salvo poi negli atti finali il lasciare il compito al Tribunale Per_1 Pt_1
di valutare un eventuale affido esclusivo della ragazza a sé. Appare evidente che tale ultima richiesta non sia che la conferma paterna di una scarsa capacità, segnalata anche dai servizi incaricati, di concentrarsi sulla figlia, sul suo vissuto, sulle sue fragilità, ponendosi con una visione del tutto adultocentrica nel rapporto con quest'ultima.
E' evidente un comportamento fortemente aggressivo e giudicante che permea tutte le dichiarazioni rilasciate dal ed anche le sue difese, che non hanno risparmiato attacchi gratuiti Pt_1
e fuori luogo ad alcuno dei soggetti coinvolti in giudizio, ivi compreso il Curatore speciale, e di cui si terrà conto nelle decisioni accessorie del Collegio.
Dal canto suo la , con il proprio atteggiamento, ha spesso amplificato agli occhi della CP_1
figlia queste mancanze, mente al contrario avrebbe dovuto cercare di minimizzarle onde evitare di caricare ancor di più emotivamente , che ha nettamente espresso tutto il proprio generale Per_1
malessere tanto nelle sommarie informazioni in audizione protetta (all. 4 del 10.1.2023 difesa Pt_1 quanto in sede di ascolto effettuato dal Giudice istruttore. E' però indubbio che, contestualmente, la resistente sia stata una madre estremamente presente ,che con la minore ha costruito un rapporto splendido, come dalla stessa affermato, e che al contrario di quanto apoditticamente ed in maniera ridondante ripetuto dal non è la causa dell'alterazione della relazione padre – figlia. Pt_1 Per_1
ha un proprio pensiero, con corrette convinzioni che ha espresso in maniera serena, lucida e genuina, ed anzi soffre ancor di più ad essere indicata come una adolescente suggestionabile e non in grado di gestire la propria vita ed i propri rapporti affettivi.
Ciò premesso il Collegio, solo in considerazione dell'età di , ormai vicinissima alla Per_1
maggiore, e di conseguenza della residualità delle decisioni di fondamentale importanza che dovranno essere concertate dai genitori, conferma l'affido condiviso che, diversamente, non sarebbe stata una soluzione percorribile, confidando nella capacità delle parti di trovare un canale di comunicazione efficace nei pochi mesi residui.
Ferma restando la collocazione prevalente presso la madre, analogo ragionamento trova applicazione con riferimento ai tempi di permanenza con il padre che, in considerazione dell'alterato rapporto oggi esistente e della chiara ed inequivocabile volontà espressa da di non volere, al Per_1
momento, avere un obbligo di frequentazione né del genitore né della sua nuova moglie – anche a causa dell'accaduto nella circostanza del matrimonio – gli incontri saranno concordati, di volta in volta, direttamente tra padre e figlia, tenuti in preminente interesse gli impegni scolastici e di tempo libero ed i desideri della ragazza, desideri che il Collegio esorta il a rispettare, sforzandosi di ricostruire Pt_1 un rapporto basato sull' ascolto e sulla attenta ponderazione del linguaggio usato nella comunicazione con la minore medesima.
Ciò anche in adesione alle conclusioni del Curatore speciale, che, con grande attenzione e costante impegno, ha perorato gli interessi di , e senza alcun ulteriore coinvolgimento dei servizi sociali, Per_1 che null'altro potrebbero fare nel perdurante atteggiamento del Pt_1
La casa coniugale
Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in AN via Broggi n. 44 a CP_1
proprietaria esclusiva, quale conseguenza del collocamento prevalente presso la madre della
[...]
minore . Per_1
Le condizioni economiche
L'assegno di mantenimento per la minore
Relativamente al contributo di mantenimento paterno per la figlia minore il ricorrente ha chiesto essere confermato l'accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti e, al momento, confermato dall'ordinanza presidenziale. Di contro la madre, esaminata la documentazione in atti, in considerazione della crescita esponenziale dei redditi del e del suo patrimonio globalmente considerato , Pt_1
nonché degli obblighi di cura interamente su di lei gravanti, non essendovi da mesi più alcuna frequentazione padre figlia, ha modificato le richieste di cui alla comparsa di costituzione e istato per una quantificazione in € 3.000,00 mensili del mantenimento ordinario, oltre alla conferma delle ulteriori pattuizioni quanto alla spese straordinarie, anche extra protocollo, già convenute in separazione.
In merito alle richieste si osserva: già il presidente, nella ordinanza contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti aveva chiaramente espresso l'assoluta temporaneità della previsione, avendo necessità di appurare, con l'istruttoria, se i redditi del ricorrente, che già apparivano in un “”trend di assoluta crescita, lo fossero in maniera stabile o, come affermato dallo stesso, ciò fosse frutto esclusivamente di “anticipi” ricevuti dai clienti.
E' di contro emerso chiaramente come, rispetto all'epoca della sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita, i redditi del che nell'anno 2020 preso in considerazione era pari a circa Pt_1
€ 168.000,00 lordi, sia passato nel 2021 ad un lordo di 619.00,00 e nel 2022 addirittura ad € 835.993.
Tale disamina, da sola, conduce all'indubbio accoglimento della richiesta di aumento avanzata dalla resistente, posto che, negli anni, sono anche certamente cresciute le esigenze di la quale, Per_1 seppur nella disgregazione familiare, ha diritto a godere di quel benessere legato all'alto contesto sociale cui appartiene, più e più volte sottolineato dal padre stesso nei messaggi alla ragazza inviati. Le spese per il suo mantenimento, anche ordinario, sono quindi elevate, e vengono soddisfatte esclusivamente dalla con la quale la ragazza vive e che, dal canto suo, gode di entrate limitate con le quali deve CP_1 far fronte anche alle esigenze proprie. E' invero principio consolidato che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità esigenze, in modo da potersi rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione latu sensu intese, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia (ex pluris Cass. 17222/2021;
16739/2020).
In conclusione, considerata l'ordinanza presidenziale, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli, i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c., gli elevatissimi incrementi reddituali del i tempi di frequentazione padre/figlia, al momento Pt_1
azzerati, l'età della figlia, tenuto conto delle spese di gestione dell'abitazione interamente affrontate dalla si ritiene di rideterminare l'assegno mensile perequativo a carico del fissandolo CP_1 Pt_1
definitivamente nella somma di € 2.500,00 con decorrenza dal mese di Febbraio 2025, oltre al 100% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di AN con le modifiche, le deroghe e le integrazioni dalla parti convenute nell'accordo di negoziazione assistita, che si richiama integralmente e si conferma.
L'assegno divorzile
Con la comparsa di risposta innanzi all'istruttore la che non godeva di un assegno CP_1 separativo per avervi rinunziato sull'affermazione di un'autosufficienza economica e che pur non aveva formulato la domanda nella “fase presidenziale”, ha chiesto al tribunale di riconoscerle un assegno divorzile in misura non inferiore ad € 2.700,00 mensili, domanda alla quale il si è opposto Pt_1
ritenendo insussistenti i presupposti.
E' ormai a tutti noto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia emessa nel
2018 (sent. Cass. SSUU n. 18287/2018), dopo aver definitivamente cancellato il riferimento al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, hanno riconosciuto una doppia natura all'assegno divorzile: assistenziale e perequativo-compensativa. In quella pronuncia si è affermato che “ai sensi dell'art. 5, co. 6 della l n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”
Le SS.UU. della Suprema Corte hanno poi precisato che la “disparità di condizioni economico- patrimoniali, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare” rappresenta il punto di partenza dell'accertamento che il Giudice è chiamato ad effettuare.
In applicazione dei condivisi principi di diritto espressi da detta pronuncia, l'accertamento deve, quindi, svilupparsi prendendo le mosse dalla verifica dell'esistenza di una rilevante disparità tra i redditi e i patrimoni degli ex coniugi complessivamente valutati.
Solo dopo aver accertato l'esistenza di questa rilevante disparità, in assenza della quale nulla è dovuto, occorre verificare rigorosamente se il coniuge richiedente abbia diritto ad un assegno: 1) con funzione esclusivamente assistenziale, che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà, se indipendentemente dalle scelte effettuate nel matrimonio versa in una situazione di effettiva e concreta non autosufficienza economica tale da non essere in grado , o più in grado, di provvedere al proprio mantenimento, 2) esclusivamente compensativo – perequativo, qualora pur avendo dei redditi propri, comunque adeguati, lo squilibrio economico-patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia del richiedente, 3) determinato e quantificato in base alla sussistenza dei due parametri sopra indicati.
Sempre secondo l'insegnamento della Suprema Corte, allorché la disparità economica derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull' assunzione da parte di uno dei due coniugi di un prevalente se non esclusivo ruolo svolto all'interno della famiglia e del conseguente contributo alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, dovrà tenersi conto di queste caratteristiche della vita matrimoniale nella valutazione della inadeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno o, comunque, della incapacità a procurarseli per ragioni oggettive.
Ciò premesso il pre –requisito della disparità economica delle parti , è ictu oculi - sul punto si richiama quanto già esaminato nel paragrafo precedente – sicché ciò che deve valutarsi è se il coniuge cd debole abbia diritto ad un assegno divorzile ed eventualmente in quale misura.
La disamina delle allegazioni e delle prove fornite dalle parti portano il Collegio ad una pronunzia negativa.
E' infatti fuor di dubbio che la resistente non abbia i presupposti per ricevere un assegno con funzione assistenziale. Quest'ultima, invero, è proprietaria esclusiva del lussuoso appartamento di
AN dove vive con la figlia, il cui relativo mutuo viene integralmente pagato dal Non ha Pt_1
dunque spese dettate da esigenze abitative, se non quelle per le utenze o similari che tuttavia, coincidendo con quelle della minore ben può soddisfare con l'assegno di mantenimento previsto in suo favore. Inoltre
è proprietaria di ben due immobili in Sicilia, uno a Palermo messo a reddito e l'altro, villa in Parte_2
che la preferisce destinare alle proprie vacanze ed a quelle della figlia ma che ben potrebbe locare CP_1
per trarne un beneficio economico
Parimenti, nessun assegno con funzione compensativa – perequativa può esserle riconosciuto.
Alla stregua del principio espresso dalla più volte citata sentenza delle Sezioni Unite, e di tutta la giurisprudenza di legittimità e di merito successivamente formatasi, al fine di procedere alla pronunzia sul punto il Tribunale deve verificare se lo squilibrio economico esistente tra le parti sia “causalmente ricollegato a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare…”.
In altri termini è necessario accertare, con una valutazione rigorosa, che “…la disparità abbia questa radice causale e… che lo squilibrio economico-patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia…”.
Va da sé che l'onere della prova incombe rigorosamente sulla parte richiedente l'assegno.
Di contro la resistente si è soltanto limitata ad affermare di non aver mai lavorato per una scelta condivisa con il marito, ma non ha provato, o chiesto di provare, di aver rinunziato ad opportunità di occupazione o di crescita nel mondo del lavoro a tutto vantaggio di quella del marito con il sacrificio di specifiche aspettative professionali”. Peraltro non risulta in atti, nemmeno sotto forma di semplice allegazione , che prima della nascita di , quando la resistente aveva già 32 anni, abbia conseguito particolari Per_1
titoli di studio o specializzazioni, né che abbia svolto attività lavorativa soddisfacente, abbandonata per occuparsi della famiglia, fatta eccezione per una postulata attività lavorativa del tutto saltuaria di collaborazione professionale in favore della società Zeta Fashion o come Coordinatrice creativa dei Cantieri
Culturali della Zisa. Anzi ,al contrario, viene dalla stessa affermato di essersi messa a studiare, con comportamento certamente encomiabile, dopo la separazione, conseguendo un diploma in belle arti che nel tempo certamente riuscirà a mettere a frutto, anche eventualmente nell'impiego pubblico dove il fattore età non è discriminante come spesso accade nel privato. E' pertanto da escludersi la funzione compensativa dell'assegno.
Ciò che eventualmente, quindi, potrebbe residuare è la funzione perequativa dal momento che il suo essersi occupata della crescita di ha dato modo al di affermarsi e crescere nel Per_1 Pt_1
mondo della finanza. Il Collegio però ritiene che il ruolo endofamiliare svolto dalla sia già stato CP_1 ampiamente ricompensato con l'attribuzione alla stessa del 50% di proprietà del Pt_1 dell'appartamento di Via Broggi, che conta ben 215 mq in una zona centrale in cui il valore si assesta in non meno di 6 o 7 mila euro al mq, ed il cui mutuo continua ad essere pagato interamente dall'ex marito che così facendo si è addossato l'onere anche per il 50% della proprietà “iniziale” della stessa resistente
. Sul punto esaustivamente si è espressa Cass. 32669/2023.
La domanda di parte resistente viene, pertanto, rigettata.
Le ulteriori disposizioni
Ritiene il Collegio che l'atteggiamento processuale tenuto dal ricorrente, e per lui dalla sua difesa i cui atti contengono affermazioni esorbitanti dalla normale dialettica processuale oltreché offensive nei confronti della controparte e soprattutto del Curatore speciale – il cui costante e ineccepibile impegno nella rappresentanza della minore il Collegio non può ancora una volta non sottolineare - tanto da portare il G.I. all'emissione del provvedimento di ammonimento e cancellazione espressioni di cui al sub procedimento, debba necessariamente condurre a disporre la trasmissione degli atti a firma dell'Avv.
Minervini al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecco, per le più opportune valutazioni su eventuali violazioni deontologiche e conseguenti sanzioni.
Le spese di lite Vista la natura necessaria del giudizio sotto il profilo dello la soccombenza del CP_7 Pt_1
in ordine alla domanda di contributo per la minore ed ai tempi di permanenza con la stessa e della CP_1
con riferimento alla domanda di assegno divorzile, ritiene il Collegio di compensare per 1/3 le spese del procedimento, quantificate come da dispositivo, mentre la restante quota di 2/3 deve essere posta a carico del resistente
Le spese della Curatore speciale, la cui nomina si è resa necessaria per il comportamento paterno nei confronti della minore e quantificate come da dispositivo, vengono poste a carico del Per_1 ed andranno versate all'Erario essendo la minore ammessa al patrocinio a spese dello Stato Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. nata il [...] ad [...] i genitori, Persona_3
2.Dispone che la minore viva prevalentemente con la madre ed abbia presso la stessa in AN in Broggi n. 14 la propria residenza anagrafica,
3.Dispone che il padre veda , in considerazione del suo imminente raggiungimento della Per_1
maggiore età e dei difficili rapporti esistenti tra di loro, a seguito di accordi con la stessa presi, tenuti in preminente conto i suoi desideri e suoi impegni scolastici ed extra scolastici e pervia comunicazione alla resistente,
4 Assegna alla la casa coniugale di Via Broggi n. 14 di sua proprietà proprietaria CP_1
esclusiva, quale conseguenza del collocamento prevalente della minore,
5.Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, con decorrenza Febbraio 2025 a titolo di contributo di mantenimento per la figlia minore, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro 2.500,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, (prima rivalutazione Febbraio
2026) oltre al 100% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di AN con le modifiche, le deroghe e le integrazioni dalla parti convenute nell'accordo di negoziazione assistita, che si richiama integralmente e si conferma,
6. Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla , CP_1
7. Prende atto dell'obbligo assunto con la negoziazione assistita del 14.4.2021 e ribadito nel presente giudizio di pagamento integrale del mutuo gravante sulla casa coniugale di proprietà esclusiva di da parte di CP_1 Parte_1
8. Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nella Parte_1 CP_1
quota di 2/3 che si liquidano, per tale quota, in € 6.000,00 oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge, in esse già comprese le spese per il sub procedimento in corso di causa,
9. Compensa le spese di lite tra le parti nella restante quota di 1/3,
10. Condanna al pagamento degli onorari del Curatore Speciale Avv. Parte_1 CP_2 che si liquidano in € 3.000,00 già ridotti del 50%, da versarsi all'Erario essendo il Curatore
[...]
ammesso al Patrocinio a spese dello Stato
11. Dispone la trasmissione degli atti a firma dell'Avv. Giovanni Minervini al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco al fine di individuare eventuali violazioni deontologiche in considerazione dell'atteggiamento tenuto e delle espressioni utilizzate nei confronti della controparte, dei difensori della controparte e del Curatore speciale Avv. CP_2
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
AN, 22.1.2025
Il Presidente rel .est. dott. Susanna Terni