Versione
1 gennaio 1993
1 gennaio 1993
Art. 301.
(Dispositivi di frenatura
delle macchine operatrici semoventi)
1. I dispositivi di frenatura delle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, ad eccezione di quanto prescritto al comma 4, devono rispondere alle prescrizioni costruttive di cui alla direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, per gli autoveicoli della categoria N3.
2. Le prescrizioni della direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, si intendono soddisfatte quando e' raggiunta l'efficienza minima della prova di tipo 0 (prova ordinaria della efficienza a freni freddi) e della prova di tipo I (prova della perdita d'efficienza).
3. La prova di tipo 0 dovra' essere effettuata, con motore disinnestato, alla velocita' massima per costruzione con tolleranza in meno del 10%; la prova di tipo I dovra' essere effettuata ad una velocita' stabilizzata pari all'80% di quella raggiunta nella prova di tipo 0.
4. I dispositivi di frenatura degli escavatori, delle pale caricatrici e dei carrelli di qualunque massa, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 213, nonche' delle macchine operatrici aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 18 t, possono rispondere alle prescrizioni costruttive e di efficienza delle macchine agricole, di cui all'articolo 274, commi 1 e 2.
5. In ogni caso il dispositivo di frenatura di stazionamento deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 274, comma 3.
Nota all' art. 301:
- Per la direttiva 71/320 CEE si veda in nota all'art. 9.
(Dispositivi di frenatura
delle macchine operatrici semoventi)
1. I dispositivi di frenatura delle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, ad eccezione di quanto prescritto al comma 4, devono rispondere alle prescrizioni costruttive di cui alla direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, per gli autoveicoli della categoria N3.
2. Le prescrizioni della direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, si intendono soddisfatte quando e' raggiunta l'efficienza minima della prova di tipo 0 (prova ordinaria della efficienza a freni freddi) e della prova di tipo I (prova della perdita d'efficienza).
3. La prova di tipo 0 dovra' essere effettuata, con motore disinnestato, alla velocita' massima per costruzione con tolleranza in meno del 10%; la prova di tipo I dovra' essere effettuata ad una velocita' stabilizzata pari all'80% di quella raggiunta nella prova di tipo 0.
4. I dispositivi di frenatura degli escavatori, delle pale caricatrici e dei carrelli di qualunque massa, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 213, nonche' delle macchine operatrici aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 18 t, possono rispondere alle prescrizioni costruttive e di efficienza delle macchine agricole, di cui all'articolo 274, commi 1 e 2.
5. In ogni caso il dispositivo di frenatura di stazionamento deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 274, comma 3.
Nota all' art. 301:
- Per la direttiva 71/320 CEE si veda in nota all'art. 9.
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 29.788445
[…] perché la più gravosa disciplina sanzionatoria prevista per la violazione degli obblighi relativi all'IVA all'importazione rispetto a quella per l'IVA interna troverebbe giustificazione nel fatto che «l'introduzione nello Stato di beni in evasione di diritti di confine [sarebbe] estremamente più grave di qualsivoglia operazione di evasione o elusione fiscale interna allo Stato e del medesimo ammontare». 17.- Infine, la difesa statale ritiene che sussistano i presupposti per una restituzione degli atti al giudice rimettente «per un nuovo esame» alla luce del sopravvenuto intervento normativo di cui al decreto legislativo 26 settembre 2024, […] In attuazione della delega è stato emanato, […]
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