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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/05/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2039/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2039/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Balsamo LO) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 29.04.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/09/2024, premettendo Parte_1 di avere contratto, in data 30.09.2006, matrimonio concordatario con
[...]
, dalla cui unione erano nati due figli, chiedeva pronunciarsi la CP_1 separazione personale dei coniugi per la sopravvenuta mancanza dell'affectio coniugalis causato dai continui ed insanabili contrasti con il coniuge.
Non si costituiva in giudizio , sebbene ritualmente evocato in Controparte_1 giudizio.
All'udienza del 09.04.2025, nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del convenuto, il Giudice, adottava i provvedimenti urgenti ex art
473 bis.21 c.p.c. e, in assenza di attività istruttoria, poneva la causa in decisione all'udienza del 29.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Quanto all'affidamento dei figli minori, deve innanzitutto rilevarsi che non si è proceduto all'ascolto dei figli e LO (oggi rispettivamente di Per_1
17 e 13 anni) ritenendolo superfluo alla luce delle prospettazioni della madre, rispetto alle quali il convenuto, non costituendosi, non ha fornito elementi di segno contrario.
In particolare, dalle dichiarazioni attoree emerge che non vi sono contrasti tra le parti nella gestione del rapporto con i figli, che il padre vede regolarmente.
Pertanto, non essendo allo stato emerse circostanze ostative, i minori vanno affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio della madre.
Il padre potrà incontrare i figli liberamente, concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno conciliare gli impegni di lavoro del padre e quelli scolastici e ludici dei minori. Solo in caso di disaccordo, i minori trascorreranno con il padre il pomeriggio di tre giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i coniugi ( o, in mancanza, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
15.30 alle ore 20.00) e a settimane alterne dalle ore 10.00 del sabato ( o al termine delle lezioni scolastiche) sino alle ore 21.00 della domenica, nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che i figli possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di cinque giorni in occasione delle festività natalizie e tre di quelle pasquali e di venti giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi.
Con riguardo alle statuizioni patrimoniali vanno confermati i provvedimenti urgenti tenuto conto della situazione economica delle parti -sulla base di quanto emerso dalle dichiarazioni della ricorrente lavora presso l'azienda di famiglia, mentre il Pt_1 convenuto, dopo aver chiuso l'attività di ristorazione che svolgeva, è attualmente disoccupato) e avuto riguardo al fatto che il convenuto, non costituendosi, non ha offerto alcun elemento per valutare la sua effettiva capacità di reddito.
Pertanto, il convenuto corrisponderà alla ricorrente, per il mantenimento dei figli minori l'assegno mensile di euro 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat e da pagarsi entro il giorno dieci di ogni mese e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei minori.
L'uso della casa coniugale è assegnato alla ricorrente e ai figli con lei conviventi.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite siano dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata a Parte_1
Palermo il 03/10/1976 e , nato a [...] il [...] i quali Controparte_1 hanno contratto matrimonio a Delia (CL) in data 30.09.2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Delia al n. 31, parte II, serie A, anno 2006;
affida i figli minori, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di pagare a a titolo Controparte_1 Parte_1 di concorso nel mantenimento dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 450,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 15.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)