Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.11180.2022 R.A.C.L., promossa da:
Maria Giovanna Corrado
con il proc. avv. Gatto dom.
CONTRO
CP_
Avvocatura
Parte ricorrente ha adito ex art.445 bis cpc, in data 18.10.22, questo Tribunale chiedendo accertarsi che lo stato patologico sofferto è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento e quindi riconoscerne il diritto;
il tutto con vittoria di spese di lite.
All'uopo lamenta come erroneamente, in sede di atp, sia stato sottovalutato il quadro patologico sofferto.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita lamentando l'infondatezza del ricorso.
Il ctu, in sede di atp ed alla luce dei chiarimenti già resi in detta sede, ha riconosciuto parte ricorrente a causa della cecità e delle altre patologie sofferte, non autosufficiente.
Che è quanto determina la carenza di interesse di parte ricorrente all'opposizione avverso detto accertamento tecnico preventivo. Il principio dell'interesse ad agire deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento della domanda.
In particolare, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire
[CC 24.1.19 n. 2057].
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Spese irripetibili.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta l'opposizione.
Spese irripetibili
Lecce, 10/06/2025
Lorenzo Bellanova