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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/11/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 316/2023 sezione lavoro, vertente
TRA
rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Diomede Pantaleoni Parte_1 del Foro di Macerata
Appellante principale-appellato incidentale
E in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura alle liti in atti CP_1 dall'Avv. Cinzia Cioverchia del Foro di Macerata
Appellata principale-appellante incidentale
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 novembre 2023 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del 12 maggio 2023 con cui il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, pur avendo accertato il demansionamento subito da esso ricorrente in occasione del passaggio alle dipendenze di rispetto alla tipologia di mansioni precedentemente svolte presso CP_1
poi fusa per incorporazione nella Società convenuta, aveva ritenuto non del tutto Controparte_2 infondato l'argomento di controparte in merito all'inesistenza di ripercussioni negative dal punto di vista economico, in virtù della perdurante percezione della retribuzione spettante per il riconosciuto quinto livello, ad eccezione della perdita pari ad euro 250,00 per ciascun mese da gennaio 2016 a maggio 2021, dovuta alla rinuncia dell'attribuzione di superminimi ad personam pari ad euro
831,29. Ha censurato l'appellante l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, del danno da perdita di professionalità e di chances allegato in ricorso;
ha sottolineato come, per giurisprudenza costante, il danno al lavoratore in caso di demansionamento non dovesse valutarsi esclusivamente alla stregua di una riduzione del trattamento retributivo, bensì avuto riguardo al grave impoverimento della capacità professionale acquisita, non più utilizzabile a seguito dell'attribuzione di mansioni e compiti esclusivamente manuali, così come alla perdita della possibilità di accrescere la professionalità stessa;
ha additato, quali fattori di presuntiva esistenza dei danni alla professionalità, la considerevole durata del demansionamento sin dal gennaio 2016, l'entità della dequalificazione, che aveva comportato il passaggio dalle mansioni di coordinatore di tutte le unità esterne di igiene urbana a partire dal 2008, a quelle di mero esecutore di raccolta di rifiuti,
l'assenza di corsi di formazione e/o aggiornamento adeguati al livello di inquadramento;
che in base ai suddetti elementi di fatto, il risarcimento dei danni poteva determinarsi in misura pari al 50% della retribuzione percepita durante tutto il periodo di demansionamento, dal mese di gennaio 2016 al dicembre 2020, pari ad euro 92.877,39. L'appellante ha chiesto, pertanto, riformarsi la sentenza impugnata nel senso sollecitato, con vittoria di spese di lite. ha resistito al gravame;
in via incidentale ha censurato la decisione del CP_1
Tribunale per illogicità, infondatezza e vizio di ultrapetizione, nel punto in cui aveva riconosciuto la fattispecie di demansionamento ed un diritto al risarcimento del relativo danno in favore dell'originario ricorrente.
Allo scadere del termine per il deposito delle note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ragioni di priorità logica suggeriscono di esaminare dapprima l'appello incidentale, che è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Gli esiti della prova testimoniale ammessa ed espletata nel presente grado di giudizio non consentono di ritenere accertato il danno da demansionamento asseritamente patito dall'originario ricorrente.
Di particolare rilevanza ai fini del decidere risulta la deposizione del teste - della Tes_1 cui attendibilità non vi sono ragioni per dubitare - escusso nella veste di capo-operaio, inquadrato nel sesto livello, all'epoca in cui l'appellante prestava servizio presso come addetto al CP_3 servizio di spazzatura al pari degli altri operai e sottoposto alla supervisione del predetto;
il teste ha riferito, in particolare, “… è stato il mio collega presso la Lui era un dipendente, io Pt_1 CP_3 ero un capo-operaio avevo la gestione di tutti i dipendenti e di tutti i mezzi. Organizzavo ferie, turni di tutti gli operai. Ero inquadrato al sesto livello. Il sig. era uno di questi operai che
Pt_1 gestivo. Io sono stato sempre capo-operaio, fatta eccezione per un brevissimo arco di tempo in cui mi sono occupato di cantieri navali. Ho controllato l'attività del al pari di tutti gli altri
Pt_1 dipendenti;
c'è però stato un arco di tempo in cui mi sono assentato e sono partito per Genova, per quasi due anni. Durante il periodo in cui sono stato a Genova, l'amministratore delegato mise al al mio posto per quanto riguarda lo spazzamento e un altro collega che gestiva la parte
Pt_1 relativa agli automezzi. Per circa due anni il ha fatto le mie veci. Quando sono tornato ho
Pt_1 saputo che, in virtù di questa sostituzione, sia il che il avevano ottenuto il quinto
Pt_1 Parte_2 livello…… il ha svolto le mie stesse mansioni solo durante il mio periodo di assenza. Prima
Pt_1 che io me ne andassi il si occupava del servizio di spazzatura sotto il mio controllo, come
Pt_1 tutti gli altri.
Quando sono ritornato, il è ritornato ad occuparsi del servizio spazzatura. Poco
Pt_1 dopo (all'incirca mi sembra di ricordare un paio di anni), il è passato a lavorare per
Pt_1 entrambi siamo passati sia io che il a lavorare per MA….Nella sede CP_1 Pt_1 distaccata di via Cincinelli, a Macerata, il servizio lo coordinavo io, mentre prendeva il
Pt_1 foglio, predisposto da me, e lo appendeva per metterlo in evidenza a tutti i dipendenti. non
Pt_1 predisponeva nulla, se non in mia assenza. faceva questo in virtù del riconoscimento del
Pt_1 quinto livello;
faceva attività manuale, effettuava occasionalmente sopralluoghi e verifiche in caso di problematiche nei casi in cui io ero particolarmente impegnato. Tolti i due anni, sono stato tendenzialmente sempre presente in azienda….”
Il tenore della surriferita testimonianza rende adeguatamente ragione dell'apparente contrasto tra le dichiarazioni del teste , il quale riferisce dell'attività di supervisore e “capo- Testimone_2 operaio degli svolta dall'appellante, e le dichiarazioni del teste a detta Pt_3 Testimone_3 del quale il medesimo, una volta passato alle dipendenze di aveva continuato a CP_1 portare la spazzatrice come già faceva in passato presso . CP_2
D'altro canto, non ricorrono le condizioni per sospendere l'odierno giudizio in attesa di conoscere gli esiti della querela per falsa testimonianza che l'appellante assume di avere presentato nei confronti di , senza, peraltro, documentare - mediante idonea attestazione di Tes_1 effettiva ricezione da parte dei Carabinieri di Mogliano - epoca ed effettività del relativo deposito;
in ogni caso, l'esame dei contenuti dell'atto di querela allegato alle note ne evidenzia la palese inidoneità a sorreggere ex se l'imputazione per il reato di cui all'art. 372 c.p., in totale carenza di minime indicazioni circa i precisi ed univoci elementi alla stregua dei quali l'organo inquirente dovrebbe ritenere affette da falsità le dichiarazioni dell'uno piuttosto che dell'altro teste escusso, le cui dichiarazioni, lo si ripete, nemmeno si collocano su un piano di assoluta inconciliabilità con quanto riferito dal soggetto denunciato.
Tanto chiarito, emerge che l'appellante ha sempre svolto presso le mansioni di CP_2 operaio addetto allo spazzamento, tranne che per il periodo della sostituzione del collega assente, e che, in virtù del riconoscimento del quinto livello, ha iniziato, altresì, a rivestire il ruolo professionale intermedio di coordinatore operativo (vedi i prospetti di servizio giornalieri in atti), una sorta di tramite fra il coordinatore dell'intero servizio e gli altri operai.
Non è, quindi, provato che al riconoscimento del quinto livello sia seguito lo svolgimento da parte dell'appellante di mansioni implicanti in via esclusiva o almeno prevalente la spendita di una professionalità essenzialmente diversa da quella esplicabile attraverso l'attività di operaio addetto allo spazzamento, seppure non possa disconoscersi che l'attribuzione del ruolo di coordinatore operativo abbia rappresentato per il lavoratore un elemento di maggiore gratificazione.
Sotto distinto profilo, risulta adeguatamente documentato da e non CP_1 specificamente contestato, il processo di riorganizzazione aziendale che ha determinato, all'epoca dell'incorporazione di l'unificazione dei servizi di raccolta e di igiene urbana, con Controparte_2 suddivisione del territorio in n. 5 zone, ognuna delle quali gestita da un caposervizio in possesso del sesto livello, quindi la soppressione della figura professionale intermedia del caposquadra, in possesso del quinto livello (vedi verbale di accordo sindacale del 27 maro 2017; progetto di aggiornamento del nuovo modello organizzativo ambientale;
comunicazione di servizio del 28 giugno 2016).
Nell'ambito della suddetta riorganizzazione, all'appellante, sprovvisto della qualifica di sesto livello, è stata conservata la mansione di addetto alla spazzatrice meccanica, già ricoperta presso
Controparte_2
Così ricostruito il quadro fattuale di riferimento, si comprende come presso il Controparte_2 formale riconoscimento del quinto livello in favore dell'appellante abbia prodotto essenzialmente un incremento della di lui posizione giuridica e stipendiale, ma non ha determinato un radicale mutamento delle mansioni di fatto dallo stesso svolte, tornate ad essere, una volta trascorso il periodo di sostituzione del capo-operaio assente, quelle di operaio addetto alla conduzione della spazzatrice, altresì incaricato di distribuire ai colleghi operai gli ordini di servizio predisposti dai superiori.
Ebbene, rispetto alle surriferite ed accertate circostanze, giova il richiamo al consolidato principio di elaborazione giurisprudenziale secondo cui Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione. … (vedi per tutte Cass., Ord.n.21/2019).
I giudici di legittimità avevano già in precedenza chiarito, con indirizzo mai mutato, che
L'assegnazione dei dipendenti a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie del loro livello contrattuale non determina di per sè un danno risarcibile ulteriore rispetto a quello costituito dal trattamento retributivo inferiore cui provvede, in funzione compensatoria, l'art. 2103 cod. civ., il quale stabilisce il principio della irriducibilità della retribuzione, nonostante l'assegnazione e lo svolgimento di mansioni inferiori e meno pregiate di quelle già attribuite, giacché deve escludersi che ogni modificazione delle mansioni in senso riduttivo comporti una automatica dequalificazione professionale, connotandosi quest'ultima, per sua natura, per l'abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con una sottoutilizzazione delle sue capacità e una conseguenziale apprezzabile menomazione - non transeunte - della sua professionalità, nonché con perdita di chance ovvero di ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno. Ne consegue che grava sul lavoratore l'onere di fornire la prova, anche attraverso presunzioni, dell'ulteriore danno risarcibile, mentre resta affidato al giudice del merito - le cui valutazioni, se sorrette da congrua motivazione, sono incensurabili in sede di legittimità - il compito di verificare di volta in volta se, in concreto, il suddetto danno sussista, individuandone la specie e determinandone l'ammontare, eventualmente con liquidazione in via equitativa. (In applicazione di tale principio, la Corte. Cass. ha cassato la sentenza impugnata che, accertato il demansionamento dei lavoratori, aveva per ciò solo ritenuto sussistente un danno risarcibile ulteriore rispetto a quello costituito dalla diminuzione della retribuzione, liquidandolo in via equitativa). (Cass. n.16792/2003).
Tornando al caso di specie, ritiene il Collegio - in base ad una nozione ancora oggi invariata di danno alla professionalità - che gli esiti istruttori non abbiano dato adeguatamente conto dell'irrimediabile pregiudizio patito dall'appellante, per effetto della dismissione dei compiti di coordinatore operativo, al complesso di capacità e di attitudini di cui egli era ed è tuttora in possesso, in base al patrimonio di conoscenze tecniche e di esperienze maturate nell'intero corso della sua vita lavorativa, poiché il compito di distribuire rapporti di servizio ai colleghi non appare caratterizzante di una specifica professionalità, né risulta aver inciso sui connotati essenziali della prestazione lavorativa dal medesimo svolta in costanza di rapporti con la precedente datrice di lavoro. In altri termini, non sembra che le mansioni di fatto assegnate all'appellante dalla Società convenuta siano, per tipologia e valenza qualitativa, radicalmente diverse ed essenzialmente inferiori a quelle spettantegli in base all'inquadramento nel quinto livello, poiché le stesse non hanno comportato l'inutilizzabilità del complessivo bagaglio di conoscenze tecniche e di esperienze maturato dal lavoratore presso la precedente datrice di lavoro, dunque non hanno determinato un importante impoverimento o deterioramento di tale patrimonio.
In conclusione, non è ipotizzabile nel caso di specie - perché non provato, neanche attraverso indici presuntivi - un impoverimento e svilimento dei contenuti professionali dell'attività costantemente svolta dall'appellante, di entità tale da costituire grave violazione, eccedente la soglia minima di tollerabilità, del diritto del lavoratore garantito dall'art. 2103 c.c. (cfr. Cass., Ord. n.
24585/2019)
Il carattere assorbente delle suesposte considerazioni sull'an della pretesa risarcitoria rende superfluo l'esame delle doglianze di cui all'appello principale, incentrate sui criteri di quantificazione del risarcimento, il diritto al quale va negato in radice, in riforma della sentenza impugnata.
Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore dell'appellante incidentale
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente la domanda proposta in primo grado da
; 2) condanna l'appellante principale al pagamento delle spese del giudizio, Parte_1 liquidandole in favore della Società convenuta in euro 3.500,00 per il primo grado ed in euro
3.800,00 per il presente grado, oltre rimorso forfetario al 15%, Iva e cpa come per legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 13 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 316/2023 sezione lavoro, vertente
TRA
rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Diomede Pantaleoni Parte_1 del Foro di Macerata
Appellante principale-appellato incidentale
E in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura alle liti in atti CP_1 dall'Avv. Cinzia Cioverchia del Foro di Macerata
Appellata principale-appellante incidentale
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 novembre 2023 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del 12 maggio 2023 con cui il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, pur avendo accertato il demansionamento subito da esso ricorrente in occasione del passaggio alle dipendenze di rispetto alla tipologia di mansioni precedentemente svolte presso CP_1
poi fusa per incorporazione nella Società convenuta, aveva ritenuto non del tutto Controparte_2 infondato l'argomento di controparte in merito all'inesistenza di ripercussioni negative dal punto di vista economico, in virtù della perdurante percezione della retribuzione spettante per il riconosciuto quinto livello, ad eccezione della perdita pari ad euro 250,00 per ciascun mese da gennaio 2016 a maggio 2021, dovuta alla rinuncia dell'attribuzione di superminimi ad personam pari ad euro
831,29. Ha censurato l'appellante l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, del danno da perdita di professionalità e di chances allegato in ricorso;
ha sottolineato come, per giurisprudenza costante, il danno al lavoratore in caso di demansionamento non dovesse valutarsi esclusivamente alla stregua di una riduzione del trattamento retributivo, bensì avuto riguardo al grave impoverimento della capacità professionale acquisita, non più utilizzabile a seguito dell'attribuzione di mansioni e compiti esclusivamente manuali, così come alla perdita della possibilità di accrescere la professionalità stessa;
ha additato, quali fattori di presuntiva esistenza dei danni alla professionalità, la considerevole durata del demansionamento sin dal gennaio 2016, l'entità della dequalificazione, che aveva comportato il passaggio dalle mansioni di coordinatore di tutte le unità esterne di igiene urbana a partire dal 2008, a quelle di mero esecutore di raccolta di rifiuti,
l'assenza di corsi di formazione e/o aggiornamento adeguati al livello di inquadramento;
che in base ai suddetti elementi di fatto, il risarcimento dei danni poteva determinarsi in misura pari al 50% della retribuzione percepita durante tutto il periodo di demansionamento, dal mese di gennaio 2016 al dicembre 2020, pari ad euro 92.877,39. L'appellante ha chiesto, pertanto, riformarsi la sentenza impugnata nel senso sollecitato, con vittoria di spese di lite. ha resistito al gravame;
in via incidentale ha censurato la decisione del CP_1
Tribunale per illogicità, infondatezza e vizio di ultrapetizione, nel punto in cui aveva riconosciuto la fattispecie di demansionamento ed un diritto al risarcimento del relativo danno in favore dell'originario ricorrente.
Allo scadere del termine per il deposito delle note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ragioni di priorità logica suggeriscono di esaminare dapprima l'appello incidentale, che è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Gli esiti della prova testimoniale ammessa ed espletata nel presente grado di giudizio non consentono di ritenere accertato il danno da demansionamento asseritamente patito dall'originario ricorrente.
Di particolare rilevanza ai fini del decidere risulta la deposizione del teste - della Tes_1 cui attendibilità non vi sono ragioni per dubitare - escusso nella veste di capo-operaio, inquadrato nel sesto livello, all'epoca in cui l'appellante prestava servizio presso come addetto al CP_3 servizio di spazzatura al pari degli altri operai e sottoposto alla supervisione del predetto;
il teste ha riferito, in particolare, “… è stato il mio collega presso la Lui era un dipendente, io Pt_1 CP_3 ero un capo-operaio avevo la gestione di tutti i dipendenti e di tutti i mezzi. Organizzavo ferie, turni di tutti gli operai. Ero inquadrato al sesto livello. Il sig. era uno di questi operai che
Pt_1 gestivo. Io sono stato sempre capo-operaio, fatta eccezione per un brevissimo arco di tempo in cui mi sono occupato di cantieri navali. Ho controllato l'attività del al pari di tutti gli altri
Pt_1 dipendenti;
c'è però stato un arco di tempo in cui mi sono assentato e sono partito per Genova, per quasi due anni. Durante il periodo in cui sono stato a Genova, l'amministratore delegato mise al al mio posto per quanto riguarda lo spazzamento e un altro collega che gestiva la parte
Pt_1 relativa agli automezzi. Per circa due anni il ha fatto le mie veci. Quando sono tornato ho
Pt_1 saputo che, in virtù di questa sostituzione, sia il che il avevano ottenuto il quinto
Pt_1 Parte_2 livello…… il ha svolto le mie stesse mansioni solo durante il mio periodo di assenza. Prima
Pt_1 che io me ne andassi il si occupava del servizio di spazzatura sotto il mio controllo, come
Pt_1 tutti gli altri.
Quando sono ritornato, il è ritornato ad occuparsi del servizio spazzatura. Poco
Pt_1 dopo (all'incirca mi sembra di ricordare un paio di anni), il è passato a lavorare per
Pt_1 entrambi siamo passati sia io che il a lavorare per MA….Nella sede CP_1 Pt_1 distaccata di via Cincinelli, a Macerata, il servizio lo coordinavo io, mentre prendeva il
Pt_1 foglio, predisposto da me, e lo appendeva per metterlo in evidenza a tutti i dipendenti. non
Pt_1 predisponeva nulla, se non in mia assenza. faceva questo in virtù del riconoscimento del
Pt_1 quinto livello;
faceva attività manuale, effettuava occasionalmente sopralluoghi e verifiche in caso di problematiche nei casi in cui io ero particolarmente impegnato. Tolti i due anni, sono stato tendenzialmente sempre presente in azienda….”
Il tenore della surriferita testimonianza rende adeguatamente ragione dell'apparente contrasto tra le dichiarazioni del teste , il quale riferisce dell'attività di supervisore e “capo- Testimone_2 operaio degli svolta dall'appellante, e le dichiarazioni del teste a detta Pt_3 Testimone_3 del quale il medesimo, una volta passato alle dipendenze di aveva continuato a CP_1 portare la spazzatrice come già faceva in passato presso . CP_2
D'altro canto, non ricorrono le condizioni per sospendere l'odierno giudizio in attesa di conoscere gli esiti della querela per falsa testimonianza che l'appellante assume di avere presentato nei confronti di , senza, peraltro, documentare - mediante idonea attestazione di Tes_1 effettiva ricezione da parte dei Carabinieri di Mogliano - epoca ed effettività del relativo deposito;
in ogni caso, l'esame dei contenuti dell'atto di querela allegato alle note ne evidenzia la palese inidoneità a sorreggere ex se l'imputazione per il reato di cui all'art. 372 c.p., in totale carenza di minime indicazioni circa i precisi ed univoci elementi alla stregua dei quali l'organo inquirente dovrebbe ritenere affette da falsità le dichiarazioni dell'uno piuttosto che dell'altro teste escusso, le cui dichiarazioni, lo si ripete, nemmeno si collocano su un piano di assoluta inconciliabilità con quanto riferito dal soggetto denunciato.
Tanto chiarito, emerge che l'appellante ha sempre svolto presso le mansioni di CP_2 operaio addetto allo spazzamento, tranne che per il periodo della sostituzione del collega assente, e che, in virtù del riconoscimento del quinto livello, ha iniziato, altresì, a rivestire il ruolo professionale intermedio di coordinatore operativo (vedi i prospetti di servizio giornalieri in atti), una sorta di tramite fra il coordinatore dell'intero servizio e gli altri operai.
Non è, quindi, provato che al riconoscimento del quinto livello sia seguito lo svolgimento da parte dell'appellante di mansioni implicanti in via esclusiva o almeno prevalente la spendita di una professionalità essenzialmente diversa da quella esplicabile attraverso l'attività di operaio addetto allo spazzamento, seppure non possa disconoscersi che l'attribuzione del ruolo di coordinatore operativo abbia rappresentato per il lavoratore un elemento di maggiore gratificazione.
Sotto distinto profilo, risulta adeguatamente documentato da e non CP_1 specificamente contestato, il processo di riorganizzazione aziendale che ha determinato, all'epoca dell'incorporazione di l'unificazione dei servizi di raccolta e di igiene urbana, con Controparte_2 suddivisione del territorio in n. 5 zone, ognuna delle quali gestita da un caposervizio in possesso del sesto livello, quindi la soppressione della figura professionale intermedia del caposquadra, in possesso del quinto livello (vedi verbale di accordo sindacale del 27 maro 2017; progetto di aggiornamento del nuovo modello organizzativo ambientale;
comunicazione di servizio del 28 giugno 2016).
Nell'ambito della suddetta riorganizzazione, all'appellante, sprovvisto della qualifica di sesto livello, è stata conservata la mansione di addetto alla spazzatrice meccanica, già ricoperta presso
Controparte_2
Così ricostruito il quadro fattuale di riferimento, si comprende come presso il Controparte_2 formale riconoscimento del quinto livello in favore dell'appellante abbia prodotto essenzialmente un incremento della di lui posizione giuridica e stipendiale, ma non ha determinato un radicale mutamento delle mansioni di fatto dallo stesso svolte, tornate ad essere, una volta trascorso il periodo di sostituzione del capo-operaio assente, quelle di operaio addetto alla conduzione della spazzatrice, altresì incaricato di distribuire ai colleghi operai gli ordini di servizio predisposti dai superiori.
Ebbene, rispetto alle surriferite ed accertate circostanze, giova il richiamo al consolidato principio di elaborazione giurisprudenziale secondo cui Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione. … (vedi per tutte Cass., Ord.n.21/2019).
I giudici di legittimità avevano già in precedenza chiarito, con indirizzo mai mutato, che
L'assegnazione dei dipendenti a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie del loro livello contrattuale non determina di per sè un danno risarcibile ulteriore rispetto a quello costituito dal trattamento retributivo inferiore cui provvede, in funzione compensatoria, l'art. 2103 cod. civ., il quale stabilisce il principio della irriducibilità della retribuzione, nonostante l'assegnazione e lo svolgimento di mansioni inferiori e meno pregiate di quelle già attribuite, giacché deve escludersi che ogni modificazione delle mansioni in senso riduttivo comporti una automatica dequalificazione professionale, connotandosi quest'ultima, per sua natura, per l'abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con una sottoutilizzazione delle sue capacità e una conseguenziale apprezzabile menomazione - non transeunte - della sua professionalità, nonché con perdita di chance ovvero di ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno. Ne consegue che grava sul lavoratore l'onere di fornire la prova, anche attraverso presunzioni, dell'ulteriore danno risarcibile, mentre resta affidato al giudice del merito - le cui valutazioni, se sorrette da congrua motivazione, sono incensurabili in sede di legittimità - il compito di verificare di volta in volta se, in concreto, il suddetto danno sussista, individuandone la specie e determinandone l'ammontare, eventualmente con liquidazione in via equitativa. (In applicazione di tale principio, la Corte. Cass. ha cassato la sentenza impugnata che, accertato il demansionamento dei lavoratori, aveva per ciò solo ritenuto sussistente un danno risarcibile ulteriore rispetto a quello costituito dalla diminuzione della retribuzione, liquidandolo in via equitativa). (Cass. n.16792/2003).
Tornando al caso di specie, ritiene il Collegio - in base ad una nozione ancora oggi invariata di danno alla professionalità - che gli esiti istruttori non abbiano dato adeguatamente conto dell'irrimediabile pregiudizio patito dall'appellante, per effetto della dismissione dei compiti di coordinatore operativo, al complesso di capacità e di attitudini di cui egli era ed è tuttora in possesso, in base al patrimonio di conoscenze tecniche e di esperienze maturate nell'intero corso della sua vita lavorativa, poiché il compito di distribuire rapporti di servizio ai colleghi non appare caratterizzante di una specifica professionalità, né risulta aver inciso sui connotati essenziali della prestazione lavorativa dal medesimo svolta in costanza di rapporti con la precedente datrice di lavoro. In altri termini, non sembra che le mansioni di fatto assegnate all'appellante dalla Società convenuta siano, per tipologia e valenza qualitativa, radicalmente diverse ed essenzialmente inferiori a quelle spettantegli in base all'inquadramento nel quinto livello, poiché le stesse non hanno comportato l'inutilizzabilità del complessivo bagaglio di conoscenze tecniche e di esperienze maturato dal lavoratore presso la precedente datrice di lavoro, dunque non hanno determinato un importante impoverimento o deterioramento di tale patrimonio.
In conclusione, non è ipotizzabile nel caso di specie - perché non provato, neanche attraverso indici presuntivi - un impoverimento e svilimento dei contenuti professionali dell'attività costantemente svolta dall'appellante, di entità tale da costituire grave violazione, eccedente la soglia minima di tollerabilità, del diritto del lavoratore garantito dall'art. 2103 c.c. (cfr. Cass., Ord. n.
24585/2019)
Il carattere assorbente delle suesposte considerazioni sull'an della pretesa risarcitoria rende superfluo l'esame delle doglianze di cui all'appello principale, incentrate sui criteri di quantificazione del risarcimento, il diritto al quale va negato in radice, in riforma della sentenza impugnata.
Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore dell'appellante incidentale
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente la domanda proposta in primo grado da
; 2) condanna l'appellante principale al pagamento delle spese del giudizio, Parte_1 liquidandole in favore della Società convenuta in euro 3.500,00 per il primo grado ed in euro
3.800,00 per il presente grado, oltre rimorso forfetario al 15%, Iva e cpa come per legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 13 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente