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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/06/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 265/2021 trattenuta in decisione con note di trattazione vertente
TRA
(C.F. , rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
DOMANICO CLAUDIA
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. LUCIANI Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCA
Convenuto
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 davanti il Tribunale di Paola il chiedendo che fosse accertata e dichiarata Controparte_1
l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto quale proprietario/custode del tratto di strada sul quale è avvenuto il sinistro per cui è causa, con condanna del medesimo al risarcimento del danno non patrimoniale subito da essa istante e quantificato in € 26.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori come per legge, da distrarsi per dichiarato anticipo.
A sostegno della domanda assumeva;
che in data 13.04.2019, alle ore 20:40 circa, l'odierna istante percorreva la Via Malvitani (ex Strada Provinciale), 2km a sud dal crocevia che va da Cetraro Paese
a Cetraro Marina, alla guida dell'autovettura Panda 4x4 Cross, TG EH359JB, di proprietà di sua madre, IG.ra ; che mentre la conducente era a bordo dell'autovettura, quest'ultima Parte_2 slittava improvvisamente, sbandando verso destra, dopodiché si impennava e si capovolgeva rovinosamente due volte con la conducente a bordo;
che in seguito a ciò, veniva soccorsa dagli abitanti della zona, che avevano assistito a quanto accaduto, e veniva poi trasportata presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Cetraro (CS), ove le veniva diagnosticato: “Rachialgia cervicale – contusione alla spalla sx e coscia dx” con giorni 10 di prognosi;
che il sinistro provocava inoltre notevoli danni anche all'autovettura coinvolta, di proprietà della madre della odierna istante, IG.ra che promuoveva separata azione giudiziaria volta all'ottenimento del risarcimento Parte_2 dei danni materiali.
Si costituiva in giudizio il convenuto che preliminarmente eccepiva la genericità ed indeterminatezza della domanda e, nel merito, instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, assunta prova testi ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, sulle conclusioni precisate con note di trattazione veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
Osserva il giudicante che la domanda attorea non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Preliminarmente occorre rilevare che appare destituita di fondamento l'eccepita indeterminatezza della domanda atteso che dalla lettura complessiva dell'atto di citazione (Cass. n. 4828/2006) è possibile evincere sia il petitum che la causa petendi, incombendo evidentemente la qualificazione giuridica della domanda al giudice in virtù del noto principio iura novit curia, atteso che
“Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte” (Cass. n. 5442/06).
Passando al merito la domanda avanzata dall'istante è volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'episodio verificatosi nelle predette circostanza di luogo e di tempo allorchè la vettura dalla stessa condotta sbandava e si capovolgeva per ben due volte sull'assunto dell'insidia ex art. 2043 c.c. e della mancata custodia ex art. 2051 c.c..
Occorre, dunque, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o in alternativa il fatto dell'attore.
Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nel comportamento dell'odierna istante;
sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento.
Per quanto riguarda l'insidia ex articolo 2043, va invece osservato che - in forza del principio generale del neminem laedere - incombe sul convenuto il dovere di mantenere le strade, in uno stato idoneo alla fruizione degli utilizzatori in condizioni tali che non derivino agli utenti, che fanno ragionevole affidamento sullo stato di apparente fruibilità degli stessi, situazioni diverse dall'apparenza, costituenti veri e propri pericoli occulti (insidie appunto o trabocchetti). Sotto tale profilo vengono, pertanto, in considerazione sia il requisito obiettivo della non visibilità del pericolo, sia quella soggettivo, rappresentato dalla non prevedibilità dell'evento dannoso;
tuttavia, deve precisarsi che – vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. –
l'onere di provare l'esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile e del nesso causale con i danni che ne siano conseguiti, incombe sul danneggiato (Cass. civ. sez. III, 4 giugno 2004, n.
10654; Cass. civ. sez. III, 28 novembre 2003, n. 16240; Cass. civ. sez. III, 30 luglio 2002, n. 11250;
Cass. civ. sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2067; v. pure, al riguardo, C. Cost. 99/156).
A tal riguardo è, invero, evidente che non ogni irregolarità dello stato fattuale può costituire un pericolo occulto per l'utente, dovendo l'insidia essere ravvisata solo in quelle situazioni di pericolo che l'utente, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non possa obiettivamente prevedere ed evitare.
Orbene, deve ritenersi sussistere nella fattispecie concreta il fatto dell'istante.
Invero, per come dedotto dall'istante medesima e riferito dai testi escussi, in data 13.04.2019, alle ore 20:40 circa, allorchè l'istante percorreva la Via Malvitani (ex Strada Provinciale), 2km a sud dal crocevia che va da Cetraro Paese a Cetraro Marina, alla guida dell'autovettura Panda 4x4 Cross, TG
EH359JB “quando era buio (….) nel percorrere il suddetto tratto di strada, all'imbocco di una curva, l'autovettura condotta dalla IG.ra slittava sbandando verso destra e poi Parte_1 si impennava e si capovolgeva rovinosamente con la conducente a bordo”, (cfr. dichiarazioni testi e;
parimenti nel corso dell'istruttoria è emerso che lo stato del manto Testimone_1 Tes_2 stradale non fosse in condizioni idonee e che sebbene al moneto del sinistro non piovesse la strada era comunque bagnata nonché il medesimo tratto stradale si erano verificati in precedenza altre sinistri.
E' proprio alla luce di tali emergenze che emerge il comportamento dell'odierna istante quale causa del sinistro che se avesse adottato tutte le cautele necessarie verosimilmente avrebbe impedito il verificarsi dello stesso;
invero l'orario notturno unitamente alla circostanza che aveva piovuto di talchè, in base alla comune esperienza, il manto stradale evidentemente non versava in condizioni ottimali necessariamente l'istante medesima avrebbe dovuto adottare maggiori cautele.
Ed ancor la conoscenza dei luoghi, ancora più accentuata dal fatto per come dedotto che ivi si verificavano numerosi sinistri per le medesime cause, necessariamente avrebbero richiesto l'adozione di tutte quelle cautele necessarie, dovendosi ritenere appunto prevedibile la presenza di un possibile pericolo generico.
A tali emergenze, deve inoltre considerarsi che a causa delle piogge precedenti il manto stradale poteva presentare ulteriori dissestamenti nei confronti dei quali, tuttavia, difettava il tempo strettamente necessario da parte dell'ente gestore della strada per provvedere a segnalazioni ed eventuali riparazioni.
Alla luce di tali considerazioni la domanda deve essere rigettata.
Le spese del giudizio considerato l'oggettivo verificarsi dell'evento vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda proposta nell'interesse di parte attrice;
2) COMPENSA le spese del giudizio;
3) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu nella misura liquidata nel corso del giudizio a definitivo carico di parte attrice.
Paola, 4 giugno 2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 265/2021 trattenuta in decisione con note di trattazione vertente
TRA
(C.F. , rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
DOMANICO CLAUDIA
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. LUCIANI Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCA
Convenuto
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 davanti il Tribunale di Paola il chiedendo che fosse accertata e dichiarata Controparte_1
l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto quale proprietario/custode del tratto di strada sul quale è avvenuto il sinistro per cui è causa, con condanna del medesimo al risarcimento del danno non patrimoniale subito da essa istante e quantificato in € 26.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori come per legge, da distrarsi per dichiarato anticipo.
A sostegno della domanda assumeva;
che in data 13.04.2019, alle ore 20:40 circa, l'odierna istante percorreva la Via Malvitani (ex Strada Provinciale), 2km a sud dal crocevia che va da Cetraro Paese
a Cetraro Marina, alla guida dell'autovettura Panda 4x4 Cross, TG EH359JB, di proprietà di sua madre, IG.ra ; che mentre la conducente era a bordo dell'autovettura, quest'ultima Parte_2 slittava improvvisamente, sbandando verso destra, dopodiché si impennava e si capovolgeva rovinosamente due volte con la conducente a bordo;
che in seguito a ciò, veniva soccorsa dagli abitanti della zona, che avevano assistito a quanto accaduto, e veniva poi trasportata presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Cetraro (CS), ove le veniva diagnosticato: “Rachialgia cervicale – contusione alla spalla sx e coscia dx” con giorni 10 di prognosi;
che il sinistro provocava inoltre notevoli danni anche all'autovettura coinvolta, di proprietà della madre della odierna istante, IG.ra che promuoveva separata azione giudiziaria volta all'ottenimento del risarcimento Parte_2 dei danni materiali.
Si costituiva in giudizio il convenuto che preliminarmente eccepiva la genericità ed indeterminatezza della domanda e, nel merito, instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, assunta prova testi ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, sulle conclusioni precisate con note di trattazione veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
Osserva il giudicante che la domanda attorea non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Preliminarmente occorre rilevare che appare destituita di fondamento l'eccepita indeterminatezza della domanda atteso che dalla lettura complessiva dell'atto di citazione (Cass. n. 4828/2006) è possibile evincere sia il petitum che la causa petendi, incombendo evidentemente la qualificazione giuridica della domanda al giudice in virtù del noto principio iura novit curia, atteso che
“Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte” (Cass. n. 5442/06).
Passando al merito la domanda avanzata dall'istante è volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'episodio verificatosi nelle predette circostanza di luogo e di tempo allorchè la vettura dalla stessa condotta sbandava e si capovolgeva per ben due volte sull'assunto dell'insidia ex art. 2043 c.c. e della mancata custodia ex art. 2051 c.c..
Occorre, dunque, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o in alternativa il fatto dell'attore.
Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nel comportamento dell'odierna istante;
sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento.
Per quanto riguarda l'insidia ex articolo 2043, va invece osservato che - in forza del principio generale del neminem laedere - incombe sul convenuto il dovere di mantenere le strade, in uno stato idoneo alla fruizione degli utilizzatori in condizioni tali che non derivino agli utenti, che fanno ragionevole affidamento sullo stato di apparente fruibilità degli stessi, situazioni diverse dall'apparenza, costituenti veri e propri pericoli occulti (insidie appunto o trabocchetti). Sotto tale profilo vengono, pertanto, in considerazione sia il requisito obiettivo della non visibilità del pericolo, sia quella soggettivo, rappresentato dalla non prevedibilità dell'evento dannoso;
tuttavia, deve precisarsi che – vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. –
l'onere di provare l'esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile e del nesso causale con i danni che ne siano conseguiti, incombe sul danneggiato (Cass. civ. sez. III, 4 giugno 2004, n.
10654; Cass. civ. sez. III, 28 novembre 2003, n. 16240; Cass. civ. sez. III, 30 luglio 2002, n. 11250;
Cass. civ. sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2067; v. pure, al riguardo, C. Cost. 99/156).
A tal riguardo è, invero, evidente che non ogni irregolarità dello stato fattuale può costituire un pericolo occulto per l'utente, dovendo l'insidia essere ravvisata solo in quelle situazioni di pericolo che l'utente, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non possa obiettivamente prevedere ed evitare.
Orbene, deve ritenersi sussistere nella fattispecie concreta il fatto dell'istante.
Invero, per come dedotto dall'istante medesima e riferito dai testi escussi, in data 13.04.2019, alle ore 20:40 circa, allorchè l'istante percorreva la Via Malvitani (ex Strada Provinciale), 2km a sud dal crocevia che va da Cetraro Paese a Cetraro Marina, alla guida dell'autovettura Panda 4x4 Cross, TG
EH359JB “quando era buio (….) nel percorrere il suddetto tratto di strada, all'imbocco di una curva, l'autovettura condotta dalla IG.ra slittava sbandando verso destra e poi Parte_1 si impennava e si capovolgeva rovinosamente con la conducente a bordo”, (cfr. dichiarazioni testi e;
parimenti nel corso dell'istruttoria è emerso che lo stato del manto Testimone_1 Tes_2 stradale non fosse in condizioni idonee e che sebbene al moneto del sinistro non piovesse la strada era comunque bagnata nonché il medesimo tratto stradale si erano verificati in precedenza altre sinistri.
E' proprio alla luce di tali emergenze che emerge il comportamento dell'odierna istante quale causa del sinistro che se avesse adottato tutte le cautele necessarie verosimilmente avrebbe impedito il verificarsi dello stesso;
invero l'orario notturno unitamente alla circostanza che aveva piovuto di talchè, in base alla comune esperienza, il manto stradale evidentemente non versava in condizioni ottimali necessariamente l'istante medesima avrebbe dovuto adottare maggiori cautele.
Ed ancor la conoscenza dei luoghi, ancora più accentuata dal fatto per come dedotto che ivi si verificavano numerosi sinistri per le medesime cause, necessariamente avrebbero richiesto l'adozione di tutte quelle cautele necessarie, dovendosi ritenere appunto prevedibile la presenza di un possibile pericolo generico.
A tali emergenze, deve inoltre considerarsi che a causa delle piogge precedenti il manto stradale poteva presentare ulteriori dissestamenti nei confronti dei quali, tuttavia, difettava il tempo strettamente necessario da parte dell'ente gestore della strada per provvedere a segnalazioni ed eventuali riparazioni.
Alla luce di tali considerazioni la domanda deve essere rigettata.
Le spese del giudizio considerato l'oggettivo verificarsi dell'evento vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda proposta nell'interesse di parte attrice;
2) COMPENSA le spese del giudizio;
3) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu nella misura liquidata nel corso del giudizio a definitivo carico di parte attrice.
Paola, 4 giugno 2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli