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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/11/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) dr. IC MELE - presidente
2) dr. Maurizio PETRELLI - consigliere
3) dr.ssa RI EVANGELISTA - consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 79 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
C.F. e P.IVA: ), in persona del suo Amministratore Unico, Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli Avv.ti Marco Napoli e Sonia CP_1
Cirella;
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Monica Canepa ed Emanuela Guarino
-APPELLATO –
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte sostitutive della comparizione all'udienza dell'8 giugno 2022, contenenti la precisazione delle conclusioni, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giudice di prime cure ha così ricostruito il processo di primo grado: “Con atto di citazione notificato il 4.8,2014 la conveniva dinanzi a questo Tribunale il Parte_1 Controparte_2
chiedendo che fosse dichiarato che quest'ultimo fosse tenuto al pagamento in suo favore dell'aggio nella misura del 24.68% sulle somme dovute c versate da per un importo complessivo pari ad Parte_2
€ 5.038.891,20, oltre IVA e interessi moratori, a titolo di ICI e per l'effetto fosse a tanto condannato: in via gradata, chiedeva che il convenuto fosse condannato al pagamento in suo favore della somma di €
202.127,32.oltre IVA, a titolo di aggio previsto per la riscossone ordinaria pari allo 0.99 %. Assumeva
I' attrice che, quale mandataria del R.T.I. con era concessionaria del Controparte_3 CP_2
convenuto del servizio di accertamento e riscossone delle entrate comunali, essendo risultata aggiudicataria della pubblica gara espletata da quest'ultimo ex art. 52 co.5 lett. b) D.L.gs. n.446/97, giusta contratto allegato. Fin dal 25.9.2012. data della immissione in servizio, dava corso alla propria attività procedendo all'aggiornamento delle banche dati fornitele da per individuare gli immobili non dichiarati dai CP_2
contribuenti, elaborandone i dati e predisponendo gli avvisi di accertamento da notificare. Tra questi vi erano quelli relativi alla posizione contributiva di e, con riferimento agli stessi, Parte_3
in data l15.11.2012, comunicava al Comune di essere in procinto di emettere gli avvisi di accertamento
ICI, in relazione alla variazione catastale operata dall'Agenzia del Territorio delle rendite degli impianti di produzione di proprietà della contribuente suddetta. Il riscontrava la nota, comunicando di CP_2
aver già provveduto ad emettere gli avvisi di accertamento nei confronti della contribuente in esame per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. L' provvedeva al versamento di euro 16.999.999,15 sul Pt_2
conto corrente postale intestato al trattati dall'attrice temporaneamente come riscossione ordinaria. CP_2
Quest'ultima emetteva quindi due fatture nei confronti del di importo pari all'aggio dello 0,99% CP_2
sull'importo suddetto, per un totale di euro 168.299,99 oltre IVA. Successivamente l'Agenzia delle
Entrate provvedeva ad altro riclassamento in aumento dei medesimi immobili, di talché, mentre si Pt_1
accingeva ad emettere ulteriori avvisi di accertamento, il la informava di avere già provveduto alla CP_2
notifica degli avvisi, per un importo di euro 3.416902,00. Con due determinazioni del maggio 2014 il disponeva inoltre di trattenere, a compensazione di altre somme dovute alla odierna attrice, CP_2
l'importo già pagato relativo alle due suddette fatture. Costituendosi in giudizio con comparsa di risposta, il eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito, stante quella Controparte_2
del giudice amministrativo, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, che aveva agito in proprio e non quale mandataria del R.T.I. e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata, atteso che l'attrice non aveva mai effettuato l'attività di accertamento evasione, per cui era previsto l'aggio del 24,68%, essendo la stessa espletata dagli uffici comunali, che ne avevano il potere, perché, trattandosi di concessione amministrativa di un pubblico servizio, l'Amministrazione conservava poteri autoritativi e di controllo anche nella fase attuativa della concessione. Peraltro detta attività era stata espletata prima che fosse sottoscritto il contratto di affidamento del servizio, che recava la data del 5.12.2012, mentre dal
25.09.2012 si era trattato di una mera immissione nel servizio, sotto riserva di legge, che consentiva pertanto solo lo svolgimento di lavori che non potevano essere dilazionati senza grave pregiudizio dell'interesse pubblico, nella specie, la imminente scadenza della terza rata TARSU e degli altri obblighi tributari. Contestato inoltre il quantum richiesto, il convenuto concludeva per il rigetto della domanda, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di giudizio. Concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., con ordinanza del 21.10.2017 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Mutato il giudice, per avvenuto trasferimento della dott.ssa Moschettini, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..”
Con sentenza n. 991/2019, depositata il 19 giugno 2019, il Tribunale ha ritenuto che la domanda rientrasse nella cognizione esclusiva del giudice amministrativo, e ha condannato la in persona del suo legale, alla rifusione delle spese di giudizio in favore Parte_1
del liquidate in euro 16.383,00 oltre R.S.G., C.A.P. e IVA.. Controparte_2
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte in data 20.01.2020, Pt_1
ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi, n. 991/2019,
[...]
pubblicata il 19 giugno 2019, chiedendo alla Corte di: a) accogliere l'appello, riconoscendo sussistente la giurisdizione del G.O. e, per l'effetto, rinviare al primo giudice secondo quanto previsto dall'articolo 353, comma 1, c.p.c.; b) in riforma del capo di sentenza che ha condannato l'attrice al pagamento delle spese processuali di prime cure, liquidate in euro 16.383,00 oltre R.S.G., CAP e IVA, condannare il odierno appellato al CP_2
pagamento delle spese e dei compensi relativi ad entrambi i gradi del giudizio, ovvero compensando fra le parti le spese del primo grado e condannando in ogni caso controparte al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Con comparsa depositata in 28.04.2020, si è costituito in giudizio il Controparte_2
chiedendo alla Corte di: a) ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto l'atto di appello e per l'effetto rigettarlo, confermando la sentenza impugnata;
2) dichiarare ogni domanda proposta dall'appellante inammissibile, improponibile, improcedibile, infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, rigettarla;
3) condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte sostitutive della comparizione all'udienza dell'8 giugno 2022, contenenti la precisazione delle conclusioni, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, rubricato “SULLA GIURISDIZIONE DEL G.O. -
VIOLAZIONE PER FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 133 DEL D.LGS.
104/2010”, la difesa appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice
a quo ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella esclusiva del giudice amministrativo, sull'erroneo presupposto che la controversia in esame coinvolga indagini e statuizioni, da parte dell'organo giudicante, “sulla validità ed operatività dei provvedimenti di clausole del rapporto concessorio”. Specificamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto che la controversia “involg(a) giudizi che non hanno contenuto meramente patrimoniale, ma che attengono lo stesso rapporto concessorio, ed implicano l'esame della legittimità dell'esercizio del potere autoritativo del
Comune. In tali presupposti, pertanto, a norma dell'art. 133, co. 1 lett. C) del D.lgs. n. 104 del 2010, il quale stabilisce espressamente che le controversie relative a concessione di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, deve accogliersi l'eccezione sollevata dal convenuto”.
A parere dell'appellante, tale statuizione è del tutto errata. Invero, considerato che la controversia in esame ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro che il concessionario pretende di ottenere dall'Amministrazione concedente a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese nell'ambito della concessione, la relativa vertenza non può che ricadere nella giurisdizione del giudice ordinario.
1.1. Il motivo è fondato. Come anticipato, a mente dell'art. 133, comma 1, lett. c), del D.lgs. 104/2010 (il Codice del Processo Amministrativo), rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche”.
Dalla lettura degli atti di causa emerge a chiare lettere che ha chiesto al Parte_1
Tribunale adito di “dichiarare obbligato il al pagamento in favore di Controparte_2 Pt_1
dell'aggio sulle somme dovute e versate da per un importo complessivo di euro
[...] Parte_2
5.038.891,20 oltre all'IVA, a titolo di ICI Violazioni relative alle annualità comprese tra il 2007 e il
2011” (pag. 6 atto di citazione di primo grado). In altre parole, la domanda attorea è finalizzata esclusivamente all'accertamento del diritto della concessionaria ad ottenere l'aggio contrattualmente previsto per gli incassi da riscossione coattiva, e ciò, a prescindere dalla legittimità dell'azione amministrativa.
Ebbene, sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che in tema di concessioni di servizi, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, successiva all'aggiudicazione, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta di giudicare sugli adempimenti (e sui relativi effetti) con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell'amministrazione e del concessionario, nonché di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo;
resta ferma, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi in cui l'amministrazione, sia pure successivamente all'aggiudicazione definitiva, intervenga con atti autoritativi incidenti direttamente sulla procedura di affidamento, mediante esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di eventuali altri poteri riconosciuti dalla legge, o comunque adotti atti autoritativi in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, oltre che nei casi tassativamente previsti (come quello di cui all'art. 133, comma 1, lett, e, n. 2, c.pa). Cass n.
32728 del 18/12/2018).
Ciò posto, in continuità con i principi appena richiamati, la Suprema Corte ha ritenuto che quando non viene in considerazione l'esercizio di poteri autoritativi da parte della P.A. ma unicamente il rispetto da parte delle stessa dei criteri generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., la giurisdizione appartiene al giudice ordinario ( Cass.,
S.U., 5 aprile 2017, n. 8799; Cass., S.U.,22 marzo 2016, n. 9281; Cass, SA., 4 aprile 2011,
n. 21060; Cass, S.U., 29 gennaio 2013, n. 21671).
Per altro verso, si è ritenuto che in caso di concessione di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti l'adempimento e l'inadempimento della concessione, nonché le conseguenze risarcitorie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge (Cass., S.U., 7 maggio 2019, n. 18267; Cassazione, SS.UU., ordinanza 28 aprile 2017,
n. 10560).
In definitiva, in materia di concessioni amministrative, l'art. 133, comma 1, lett. b) del codice del processo amministrativo (approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, presuppone che, nelle relative controversie, rimanga coinvolta la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero che sia implicato l'esercizio di poteri discrezionali - valutativi nella previsione del complessivo assetto negoziale (cfr. Cass., S.U., 26 febbraio
2019, n,9682 che ricorda Cass., S.U., 27 giugno 2001, n. 13903; Cass., S.U., 27 settembre
2011, n. 20939 e Cass., S.U., 10 aprile 2018, n. 21597).
Sicché, ritiene la Corte che la soluzione della presente controversia in punto di giurisdizione, avuto riguardo al contenuto delle domande di parte attrice, vada ricercata nella richiamata giurisprudenza della Cassazione, che, come già esposto, riserva alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative ai rapporti successivi all'atto autoritativo a seguito del quale è stata conclusa la concessione e, in generale, quelle relative ai rapporti dare-avere tra autorità concedente e privato concessionario vertenti su questioni meramente civilistiche, attinenti gli aspetti patrimoniali scaturenti dal rapporto concessorio (Consiglio di Stato, 12 novembre 2013, n. 5421). Nel caso di specie, la società che si è vista aggiudicare la concessione per Parte_1
il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali (ICI/IMU –
TARSU/TARES – TOSAP, imposta pubblicità e pubbliche affissioni, riscossione coattiva) oltre alla riscossione delle entrate rivenienti dalle sanzioni del Codice della Strada
e dei fitti attivi, ha avanzato una pretesa di carattere meramente patrimoniale, volta esclusivamente ad ottenere l'aggio contrattualmente previsto per gli incassi da riscossione coattiva, senza sollevare questione alcuna in ordine alla legittimità di atti autoritativi adottati dal comune di Deve, pertanto, concludersi, per la sussistenza, nel caso di CP_2
specie, della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Va, conseguentemente, accolto il secondo motivo d'appello proposto da Parte_1
con cui quest'ultima si duole di essere stata condannata alle spese sulla base di errate valutazioni.
3. L'appello va pertanto accolto in toto, dovendosi, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado, dichiarando la giurisdizione del Tribunale di Brindisi, con conseguente rimessione delle parti innanzi a quest'ultimo ex art. 353 c.p.c. e con condanna del
[...]
alla rifusione delle spese processuali del primo grado in favore di CP_2 Parte_1
come da dispositivo.
4. Anche le spese processuali del presente grado di giudizio – liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 - vanno poste a carico del in quanto parte soccombente (Cass. n. 22257/2018). Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 991/2019 del Tribunale di Brindisi, depositata in data 19.06.2019, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e rimette le parti davanti al Tribunale di Brindisi;
2) Condanna il al pagamento delle spese processuali sostenute da Controparte_2
che liquida, quanto a quelle del primo grado di giudizio, in complessivi euro Parte_1
16.686,00 (di cui € 1.686,00 per spese), oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, nonché, quanto a quelle della presente fase, in complessivi € 20.355,50 (di cui €
355,50 per spese), oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Lecce, 30 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente dr.ssa RI LI dr. IC Mele