Articolo 9 della Legge 18 ottobre 1942, n. 1408
Articolo 8Articolo 10
Versione
28 ottobre 1942
Art. 9.

I crediti dell'Istituto verso gli iscritti o loro aventi causa sono considerati crediti dello Stato per ogni effetto di legge.

Con le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639 , l'Istituto puo' procedere su tutti i beni mobili ed immobili, presenti e futuri dell'iscritto e suoi aventi causa per il recupero dei propri crediti.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1942