Art. 9.
I crediti dell'Istituto verso gli iscritti o loro aventi causa sono considerati crediti dello Stato per ogni effetto di legge.
Con le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639 , l'Istituto puo' procedere su tutti i beni mobili ed immobili, presenti e futuri dell'iscritto e suoi aventi causa per il recupero dei propri crediti.
I crediti dell'Istituto verso gli iscritti o loro aventi causa sono considerati crediti dello Stato per ogni effetto di legge.
Con le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639 , l'Istituto puo' procedere su tutti i beni mobili ed immobili, presenti e futuri dell'iscritto e suoi aventi causa per il recupero dei propri crediti.