TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 13/02/2026, n. 442
TAR
Sentenza breve 13 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 5, 11, 41, 97, 101, 108 del d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione del capitolato d'oneri ed in particolare degli artt. 4 e 18, nonché degli artt. 4.2 e 12 del capitolato tecnico. Violazione del principio di buona fede, fiducia e legittimo affidamento. Violazione del principio di autovincolo. Eccesso di potere. Illogicità della motivazione, difetto di istruttoria

    Il Tribunale ritiene che le prestazioni accessorie previste per il lotto 2 (consegna al piano, istruzione all'utente, assistenza infermieristica, call center) rendano l'appalto non qualificabile come mera fornitura senza posa in opera, giustificando l'applicazione dell'art. 108, c. 9, d.lgs. n. 36/2023. Anche escludendo alcune prestazioni, il call center non può essere ricondotto a prestazione accessoria o intellettuale. La legge di gara, pur non prevedendo esplicitamente l'indicazione dei costi della manodopera, non ha ingenerato confusione tale da giustificare l'operato della ricorrente, soprattutto considerando che gli altri offerenti hanno indicato tali costi.

  • Rigettato
    Mancata indicazione del costo della manodopera e del CCNL. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 41, 57, 108 del d. Lgs. 36/2023, dell'art. 26 d. Lgs. n. 81/2008, e del principio di trasparenza. Eccesso di potere

    Il Tribunale ritiene che la mancata indicazione del CCNL applicabile non invalidi la gara, in quanto la norma vigente all'epoca non prevedeva tale obbligo per prestazioni accessorie e il CCNL applicabile poteva essere individuato autonomamente. Inoltre, tale norma può essere eterointegrata. Gli artt. 41 e 57 del d.lgs. n. 36/2023 non sono applicabili a questo tipo di appalto.

  • Rigettato
    Illegittimità della legge di gara. Errata indicazione del criterio di aggiudicazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 5, 41, 108, del d.lgs. 36/2023. Violazione del capitolato d'oneri. Eccesso di potere.

    Il Tribunale ritiene che, sebbene l'appalto misto non possa essere qualificato come 'ad alta intensità di manodopera' ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. e), dell'allegato I.1 al d.lgs. n. 36/2023, la prestazione principale sia la fornitura di ausili standardizzati. Pertanto, il criterio del minor prezzo è legittimamente applicabile in base all'art. 108, c. 3, d.lgs. n. 36/2023, in quanto la prestazione principale determina il criterio di aggiudicazione per i contratti misti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 13/02/2026, n. 442
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 442
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo