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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/10/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 27 novembre 2024, iscritta al n. 3003 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Grotte di Castro (VT), alla C.F._1
Via Roma n. 65, presso lo studio dell'Avv. Angelo Di Silvio che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 elettivamente domiciliata in Montefiascone (VT), alla Via C.F._2
Roma n. 65, presso lo studio dell'Avv. Orietta Celeste che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente in data 26 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – T RIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 6 agosto 2005 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Torre Del Greco (NA), parte II, serie A, n. 326).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli , a Per_1
Castellamare di Stabia (NA) il 7 marzo 2002, economicamente autosufficiente, e a Lavagna (GE) l'8 ottobre 2009, non economicamente Persona_2
autosufficiente; che sono separati per effetto della sentenza n. 69/2025 emessa dal
Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 18 febbraio 2025; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n.
898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
149/2022.
Nelle more del procedimento, le parti hanno deciso di riconciliarsi dichiarando congiuntamente di voler riprendere la loro convivenza e conservare il vincolo matrimoniale.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole stante la volontà delle parti.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della comune volontà delle parti di rinunciare alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, non può far altro che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Pag. 2 di 3 – T RIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 27 novembre 2024, iscritta al n. 3003 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Grotte di Castro (VT), alla C.F._1
Via Roma n. 65, presso lo studio dell'Avv. Angelo Di Silvio che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 elettivamente domiciliata in Montefiascone (VT), alla Via C.F._2
Roma n. 65, presso lo studio dell'Avv. Orietta Celeste che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente in data 26 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – T RIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 6 agosto 2005 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Torre Del Greco (NA), parte II, serie A, n. 326).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli , a Per_1
Castellamare di Stabia (NA) il 7 marzo 2002, economicamente autosufficiente, e a Lavagna (GE) l'8 ottobre 2009, non economicamente Persona_2
autosufficiente; che sono separati per effetto della sentenza n. 69/2025 emessa dal
Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 18 febbraio 2025; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n.
898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
149/2022.
Nelle more del procedimento, le parti hanno deciso di riconciliarsi dichiarando congiuntamente di voler riprendere la loro convivenza e conservare il vincolo matrimoniale.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole stante la volontà delle parti.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della comune volontà delle parti di rinunciare alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, non può far altro che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Pag. 2 di 3 – T RIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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