TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/02/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice relatore dott.ssa Fortunata Esposito Giudice all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1079 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto l'incandidabilità ex art.143, comma 11, D.lgs. 267/00 promossa da:
in persona del Ministro in carica pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici, siti in Catanzaro, alla Via Gioacchino da Fiore, n. 34, è domiciliato ope legis;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._1
Catanzaro, alla Via Francesco Acri, n. 88, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Liperoti che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Montale n. 80/1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 dicembre 2024 le parti si riportavano al contenuto dei propri atti e scritti difensivi, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.
RGVG n.1079/2024 – Pag. 1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2024 il Consiglio
Comunale di Cerva (CZ) è stato sciolto per la durata di diciotto mesi e la gestione dell'Ente locale è stata affidata ad una commissione straordinaria, in ragione della sussistenza di “forme di ingerenza della criminalità organizzata che hann o esposto
l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e
l'imparzialità dell'attività comunale”.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 143, comma 11, del decreto legislativo del 18 agosto
2000, n. 267 (T.U.E.L.) – e dunque ai fini della decisione in ordine alla dichiarazione di incandidabilità degli odierni resistenti, quali amministratori che si sono resi responsabili dello scioglimento del Consiglio Comunale - il ha Controparte_1
trasmesso a questo Tribunale la proposta ministeriale di scioglimento, unitamente alla relazione della ed al menzionato Decreto del Presidente della Controparte_4
Repubblica.
Il Ministero nterno, in particolare, ha chiesto ai sensi della citata norma di CP_1
dichiarare l'incandidabilità del Sindaco, e del Consigliere Comunale, Controparte_2
nonché Assessore ai Lavori Pubblici, , per aver posto in essere fatti e Controparte_3 comportamenti che hanno sortito l'effetto di rendere l'ente locale permeabile ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata, cagionandone in tal modo lo scioglimento.
Nella proposta ministeriale e nell'allegata relazione prefettizia – che costituisce parte integrante della prima – sono evidenziati a sostegno della richiesta sottoposta al vaglio del Tribunale diversi elementi, costituenti indici sintomatici di forme di condizionamento dell'amministrazione comunale di Cerva da part e delle consorterie criminali attive nel territorio;
elementi derivanti principalmente dalle risultanze investigative dell'operazione giudiziaria denominata “karpanthos”, sfociata nell'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro il 14 settembre 2023 a carico di 52 soggetti, ritenuti “responsabili a vario titolo, di gravi reati, quali associazione di tipo mafioso, estorsione, usura, reati in materia armi e stupefacenti, nonché di scambio elettorale politico -mafioso”, nonché dagli accertamenti compiuti dalla Commissione d'indagine disposta dal Prefetto di
Catanzaro ai sensi del comma 2 dell'art. 143 T.U.E.L. mediante accesso presso il
RGVG n.1079/2024 – Pag. 2 Comune interessato e che hanno riguardato gli anni dal 2017 al 2023, “in considerazione della continuità amministrativa che caratterizza le ultime due consiliature, entrambe condotte dallo stesso primo cittadino e composte in buona parte, in particolare per i ruoli apicali, dagli stessi amministratori”.
È, in particolare, evidenziato che tale ingerenza nell'amministrazione comunale si è concretizzata in una serie di “condotte attive e omissive determinanti un'agevolazione diretta e indiretta degli interessi della criminalità organizzata attraverso la mala gestio della cosa pubblica”, che hanno consentito di:
- influire sulle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017, mediante la stipulazione di un “patto elettorale” tra alcuni candidati (tra cui e ) Controparte_2 Controparte_3
e , esponente della locale di 'ndrangheta, “affinché quest'ultimo Parte_1
procurasse loro voti in cambio di una somma di denaro e di una percentuale sugli appalti pubblici aggiudicati dal;
patto elettorale che ha portato alla CP_5
contestazione nei confronti di costoro del reato di cui all'art. 416 ter c.p.;
- condizionare le procedure di gara e di affidamento di lavori, servizi e forniture (quali, in particolare, quella del taglio del patrimonio boschivo, realizzazione di un parco giochi e lavori di ripristino della viabilità di una strada) o affidate in mani era diretta, attraverso una gestione amministrativa caratterizzata da continue irregolarità ed evidenti anomalie, in quanto “persistentemente orientata, senza soluzione di continuità, alla negazione delle prerogative di tutela del pubblico interesse, a beneficio dell'interesse particolaristico di soggetti privati”, legati ai locali ambienti di criminalità organizzata e/o titolari di società colpite da misura interdittiva antimafia.
1.1. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 dicembre 2024 , il quale Controparte_2
ha chiesto – in via preliminare - ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio “sino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, del giudizio amministrativo avente ad oggetto l'impugnazione del D.P.R. 10.06.2024 di scioglimento del Comune di Cerva”.
Nel merito, ha contestato la fondatezza in fatto ed in diritto dei motivi posti a fondamento dell'avversa domanda di incandidabilità, asserendo “l'assenza di quei concreti, univoci e rilevanti elementi richiesti dal paradigma normativo” .
Il resistente ha eccepito, in particolare:
RGVG n.1079/2024 – Pag.
3 - che l'ipotesi accusatoria contestata con l'ordinanza cautelare emessa nell'ambito dell'operazione “Karpanthos non è suffragata da sufficienti elementi istruttori idonei ad affermare la sussistenza di un patto elettorale politico -mafioso, non avendo mai il manifestato la disponibilità a soddisfare gli interessi dello , tant'è che CP_2 CP_3 il giorno antecedente l'emissione del Decreto del Presidente della Repubblica con cui
è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale (circostanza di cui il CP_1
non ha tenuto conto), il Tribunale del Riesame di Catanzaro, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, ha revocato sia per il che per la misura degli arresti domiciliari;
CP_2 Controparte_3
- che parimenti indimostrata è la tesi con la quale si è sostenuta la sussistenza di irregolarità riscontrate nello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per
“l'affidamento del servizio di taglio e vendita di materiale legnoso ritraibile da un bosco di proprietà comunale” e nell'aggiudicazione degli appalti per la realizzazione del parco giochi lavori e del ripristino della viabilità di una strada, non riconducibili né “in alcun modo ricollegabili ad un contesto di criminalità o di possibile condizionamento mafioso”;
- che del tutto generica e “gravemente carente di istruttoria, è poi la questione relativa
a presunti affidamenti eseguiti nei confronti di una ditta individuale “il cui titolare avrebbe rapporti di parentela e frequentazione con esponenti mafiosi” , al pari di quella inerente alla cattiva gestione e riscossione dei tributi, stante l'assenza di indici sintomatici di disordine amministrativo e di possibili condizionamenti di origine mafiosa.
Ha, infine, rappresentato di aver adottato durante il proprio mandato diverse iniziative volte a contrastare il fenomeno della criminalità e a promuovere i principi di legalità
e giustizia.
Ha, dunque, rassegnato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto della “richiesta di dichiarazione d'incandidabilità formulata dal ”. Vinte le spese. Controparte_1
1.2. Il resistente , benché regolarmente citato, non è comparso né si è Controparte_3
costituito in giudizio.
1.3. All'udienza dell'11 dicembre 2024, uditi i difensori delle parti, il Collegio ha riservato la decisione.
RGVG n.1079/2024 – Pag. 4 2. In via preliminare deve dichiararsi la contumacia del resistente atteso CP_6
che, nonostante la regolarità della notifica, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.
3. Sempre in via preliminare deve esaminarsi la richiesta di sospensione del presente giudizio, invocata dal resistente ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sino alla Controparte_2
definizione del procedimento amministrativo pendente dinnanzi al competente T.A.R. del Lazio, avente ad oggetto l'impugnazione del decreto di scioglimento del consiglio comunale di Cerva.
Il resistente ha, in particolare, prospettato l'improcedibilità del giudizio civile asserendo che questo presuppone l'esistenza di un provvedimento di scioglimento
“definitivo e inoppugnabile” che costituisce l'antecedente logico della domanda di incandidabilità e ha fondato la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. sull'esistenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria tra il giudizio avente ad oggetto la declaratoria di incandidabilità e quello amministrativo, “vertente sulla legittimità del provvedimento dissolutorio”.
Il motivo è infondato.
3.1. Ai fini della dichiarazione di incandidabilità, l'art. 143 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 prevede che il Ministro dell'Interno invii senza ritardo la proposta di scioglimento del consiglio comunale o provinciale interessato al Tribunale territorialmente competente, al quale è demandato l'accertamento della idoneità delle condotte tenute dagli amministratori nella causazione dello scioglimento.
Atteso che la declaratoria di incandidabilità incide sul diritto costituzionalmente garantito di elettorato passivo, l'applicazione della misura interdittiva temporanea dell'amministratore pubblico costituisce – come ha evidenziato la Suprema Corte nella sua più ampia composizione - un rimedio di extrema ratio finalizzato ad ovviare “al rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare
l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali” (cfr.
Cass. civile, Sez. Unite, sentenza n. 1747 del 30 gennaio 2015) .
Il procedimento è soggetto al rito camerale ed a “una forma speciale di instaurazione, che richiede la proposta del , ai sensi dell'art. 143, comma 11, Controparte_1
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”.
RGVG n.1079/2024 – Pag. 5 Ed invero, ha osservato la Suprema Corte nella citata sentenza resa a Sezioni Unite che “il legislatore - pur disponendo l'applicazione, «in quanto compatibili», delle
«procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile» - ha dettato, espressamente, una diversa forma di introduzione del procedimento de quo.
Prevedendo che «[a]i fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio», il comma 11 del citato art. 143 non solo affida al Ministro nterno la legittimazione attiva, ma anche individua nella trasmissione della CP_1
proposta di scioglimento avanzata dallo stesso Ministro l'atto introduttivo del procedimento.
Si è quindi di fronte ad una forma speciale di instaurazione del giudizio, destinato poi
a svolgersi - una volta appunto introdotto secondo le prescrizioni dettate dalla norma
- nelle forme del rito in camera di consiglio.
Si tratta di una scelta legislativa coerente con la natura e il contenuto della proposta ministeriale e, al contempo, con le finalità del rimedio della incandidabilità.
Per un verso, infatti, la proposta di scioglimento del Ministro dell'interno non solo indica le anomalie riscontrate e i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico, ma contiene anche la menzione degli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento: di qui l'idoneità di detta proposta del
Ministro, in quanto recante i nominativi degli amministratori resp onsabili e le ragioni della loro dedotta responsabilità, a fungere, una volta inviata al tribunale competente ai fini della dichiarazione d'incandidabilità di detti amministratori, da atto di impulso del relativo procedimento giurisdizionale.
Per l'altro verso, occorre considerare che l'incandidabilità temporanea e territorialmente delimitata rappresenta una misura interdittiva volta a rimediare al rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare
l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali. (…).
Risponde ad una logica di effettività del rimedio prefigurato dal legislatore il riservare alla stessa Autorità cui sono demandate le funzioni di formalizzare la proposta di scioglimento dell'organo elettivo dell'ente esposto a infiltrazioni della
RGVG n.1079/2024 – Pag. 6 criminalità organizzata ovvero dalla stessa condizionato nel suo funzionamento, il compito anche di introdurre direttamente, con l'invio della proposta e dei relativi allegati, il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilità dei componenti degli organi politici che abbiano provocato o concorso a provocare lo scioglimento dell'ente”.
Sebbene, dunque, sia fuor di dubbio che il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale costituisca il presupposto indefettibile per la pronuncia di incandidabilità di cui al comma 11 dell'art. 143 T.U.E.L., è altrettanto pacifico nella giurisprude nza di legittimità che i due procedimenti sono autonomi e distinti l'uno dall'altro, giacché quello di scioglimento presuppone la sussistenza di “concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di t ipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica” (art. 143, comma 1, T.U.E.L.); quello di incandidabilità richiede l'accertamento concreto della responsabilità degli amministratori locali che, con le loro condotte, hanno causato lo scioglimento.
In altri termini, mentre per lo scioglimento del consiglio comunale occorre verificare ai sensi del comma 1 del citato art. 143 la sussistenza de gli “elementi sintomatici del condizionamento criminale (che) devono caratterizzarsi: a) per concretezza (essere cioè assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica);
b) per univocità, che sta a significare la loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire;
c) per rilevanza, che si caratterizza per l'idoneità all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale)”(cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 4792 del 19 ottobre 2015) , per la declaratoria di incandidabilità prevista dal successivo comma 11 è necessario accertare, mediante un riscontro individualizzante, la responsabilità del singolo amministratore che, con la sua condotta (non necessariamente integrante gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno, per come
RGVG n.1079/2024 – Pag. 7 ribadito più volte dalla Suprema Corte, che ha evidenziato l'autonomia de l procedimento di incandidabilità anche rispetto a quello penale), ha consentito o quanto meno reso possibile l'infiltrazione dell'organizzazione criminale nel tessuto della cosa pubblica. In tal caso è “sufficiente che egli sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio (Cass. S.U. n. 1747/2015; Cass. 19407/2017)” (cfr. Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 31550 del 2023).
Acclarata, dunque, l'autonomia tra il giudizio avente ad oggetto la declaratoria di incandidabilità ed il procedimento di scioglimento, posto che – come ha ribadito la
Suprema Corte nell'appena citata pronuncia del 2023 – “L'accertamento della incandidabilità degli amministratori, ai sensi dell'art. 143, comma 11, del TUEL di cui al d.lgs. n. 267/2000, attiene alle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare, non alla valutazione del provvedimento amministrativo di scioglimento dell'organo, che quelle hanno pure generato” e considerato che “il procedimento in questione, il quale, pur muovendo dalla presa d'atto dello scioglimento del consiglio comunale, che ne costituisce l'antecedente storico indispensabile, non ha ad oggetto la legittimità del relativo decreto, la cui verifica è rimessa al Giudice amministrativo in caso di impugnazione, ma, come si è detto, le condotte degli amministratori, rivelatrici di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata o forme di condizionamento da parte della stessa, che abbiano dato causa al provvedimento, in quanto idonee a determinare le riscontrate alterazioni del procedimento di formazione della volontà degli organi dell'ente ed a compromettere il buon andamento o l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi pubblici, ovvero ad arrecare grave e perdurante pregiudizio alla sicurezza pubblica” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15038 del 2018), ne discende che anche tra il giudizio avente ad oggetto la declaratoria di incandidabilità e quello pendente dinnanzi al Giudice Amministrativo per l'impugnazione del decreto di scioglimento medesimo, non sussiste alcuna ipotesi di pregiudizialità in grado di determinare la sospensione del primo ai sensi dell'art. 295
c.p.c. in attesa della decisione con efficacia di giudicato resa in sede amministrativa.
Ed invero, il Tribunale osserva che la diversità dell'oggetto dei giudizi recide ogni connessione tecnico-giuridica tra il procedimento in cui il Giudice amministrativo è
RGVG n.1079/2024 – Pag. 8 chiamato a sindacare la legittimità e la correttezza del provvedimento di scioglimento impugnato, operando un “controllo sulla legittimità dei provvedimenti adottati (che) si caratterizza come estrinseco, nei limiti del vizio di eccesso di potere quanto all'adeguatezza dell'istruttoria, alla ragionevolezza del momento valutativo, nonché alla congruità e proporzionalità rispetto al fine perseguito” (Cons. Stato, sez. III, n.
96 del 2018) e quello posto al vaglio del Giudice ordinario, avente ad oggetto l'autonomo accertamento dei presupposti per l'applicazione della misura interdittiva temporanea e, pertanto, fondato su riscontri “individualizzanti”, che riguardano la condotta del singolo amministratore pubblico.
La sussistenza di un'ipotesi di pregiudizialità è del resto pacificamente esclusa dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che con l'ordinanza n. 15038 dell'08 giugno
2018 ha, altresì, rimarcato che l'autonomia e la diversità dell'oggetto dei giudizi (di impugnazione del provvedimento di scioglimento e di incandidabilità) comporta conseguentemente la mancanza di subordinazione della pronuncia dell'adito Tribunale ordinario “alla definizione del giudizio di impugnazione del decreto di scioglimento dinanzi al giudice amministrativo”.
Nella citata pronuncia il Supremo Collegio ha, invero, evidenziato che
“L'accertamento della incandidabilità degli amministratori, ai sensi dell'art. 143, comma 11, del TUEL di cui al d.lgs. n. 267/2000, attiene alle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare, non alla valutazione del provvedimento amministrativo di scioglimento dell'organo, che quelle hanno pure generato, ed è disposto, ai sensi del precedente comma 3, del menzionato art. 143
TUEL, con d.P.R. ("su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma
3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere").
In sostanza, la valutazione della legittimità del provvedimento Presidenziale fuoriesce dal thema decidendum, costituendo l'atto un mero presupposto dell'indagine, svolta in sede amministrativa, che ha ad oggetto, invero, la responsabilità degli amministratori dell'ente locale con riferimento alle loro condotte (omissive o commissive) che hanno dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare o ne siano state una concausa
(Cass. n. 3024/2019”).
RGVG n.1079/2024 – Pag. 9 Sulla scorta di tali considerazioni la Suprema Corte è, pertanto, giunta ad affermare che “Non vi è pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra il giudizio di impugnazione del decreto di scioglimento del consiglio comunale o provinciale ed il procedimento per la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori avanti al giudice adito ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000, trattandosi di giudizi aventi oggetto diverso, del tutto autonomi tra loro, che tuttavia possono presentare comunanza di questioni su aspetti probatori riguardanti le irregolarità commesse nella gestione dell'ente territoriale. Ne consegue che, entro tali limiti, la sussistenza dei presupposti per l'adozione del decreto di scioglimento può costituire oggetto di autonomo accertamento da parte del giudice adito per la dichiarazione di incandidabilità, non essendo la pronuncia di quest'ultimo subordinata alla definizione del giudizio di impugnazione del decreto di scioglimento dinanzi al giudice amministrativo ”.
Orbene, alla luce dei richiamati principi di diritto, il Collegio ritiene che la tesi difensiva sostenuta dall'odierno resistente, con la quale afferma l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., tra il giudizio civile e quello amministrativo, non si presta ad essere condivisa. Conseguentemente la richiesta di sospensione del presente procedimento deve essere, pertanto, rigettata.
4. Nel merito, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
L'art. 143, comma 1, del T.U.E.L. prevede che gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinci ali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo.
Come sopra evidenziato, la giurisprudenza è pacifica ed uniforme nel ritenere che «la misura interdittiva della incandidabilità dell'amministratore responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale conseguente
a fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso o similare nel tessuto istituzionale locale, privando temporaneamente il predetto soggetto della possibilità di candidarsi nell'ambito di competizioni elettorali destinate a svolgersi nello stesso territorio regionale, rappresenta un rimedio di extrema ratio volto ad evitare il ricrearsi delle situazioni che la misura dissolutoria ha inteso ovviare, e a salvaguardare così beni
RGVG n.1079/2024 – Pag. 10 primari dell'intera collettività nazionale - accanto alla sicurezza pubblica, la trasparenza e il buon andamento delle amministrazioni comunali nonché il regolare funzionamento dei servizi loro affidati, capaci di alimentare la "credibilità" delle amministrazioni locali presso il pubblico e il rapporto di fiducia dei cittadini verso le istituzioni - beni compromessi o messi in pericolo, non solo dalla collusione tra amministratori locali e criminalità organizzata, ma anche dal condizionamento comunque subito dai primi, non fronteggiabile, secondo la scelta non irragionevolmente compiuta dal legislatore, con altri apparati preventivi o sanzionatori dell'ordinamento» (Cass. Sez. U. n. 1747/2015; nel medesimo senso Cass.
n. 1333/2017) e tale misura non è in contrasto con la Costituzione, attesa la sua temporaneità.
Vanno quindi evidenziate collusioni con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare o condizionamenti degli amministratori, che abbiano determinato «una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio»
(Cass. Sez. U. n. 1747/2015; Cass. n. 19407/2017; Cass. n. 15038/2018). É stata ritenuta, invece, insufficiente, ai fini della dichiarazione d'incandidabilità, una valutazione globale delle vicende dell'amministrazione, richiesta invece per il provvedimento di scioglimento, attesa la natura personale della misura prevista a carico degli amministratori, volta a colpire «esclusivamente coloro che sono responsabili del degrado dell'ente», con necessità quindi «di una maggiore individualizzazione degli elementi di addebito, attraverso un esame specifico della condotta tenuta da ciascun amministratore» (Cass. 8030/2020).
In proposito, va rimarcato che l'elemento soggettivo dell'amministratore consiste anche solo nel non essere riuscito a contrastare efficacemente le ingerenze e pressioni delle organizzazioni criminali operanti nel territorio, mentre l'elemento oggettivo richiede la verifica di una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si sia riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31550 del
2023).
Ai fini della declaratoria di incandidabilità è, dunque, sufficiente che il Tribunale accerti che la situazione che ha determinato lo scioglimento sia dovuta ad una condotta anche solo colposa (e non necessariamente dolosa), omissiva o commissiva,
RGVG n.1079/2024 – Pag. 11 dell'amministratore locale, che operando una cattiva gestione della cosa pubblica, ha consentito o reso più agevole alle organizzazioni criminali attive sul territorio di introdursi e di insinuarsi nel tessuto della Pubblica Amministrazione.
Ed invero, nel sottolineare la diversità dei presupposti e la conseguente autonomia del procedimento volto all'applicazione della misura interdittiva temporanea rispetto a quello penale, le sopra citate Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito che la condotta dell'amministratore dell'ente locale non deve necessariamente integrare “gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno nella stessa, essendo sufficiente che egli sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio”.
In altri termini, gli elementi sottoposti al vaglio del Tribunale investito della domanda di dichiarazione di incandidabilità non devono necessariamente assumere rilievo penale, atteso che l'accertamento che a questo è demandato attiene alla verifica della sussistenza di elementi eloquenti e sintomatici di gravi violazioni dello specifico dovere di vigilanza e di controllo sull'apparato pubblico gravante sugli amministratori locali raggiunti dalla richiesta della misura interdittiva. Violazioni che, determi nando un'evidente quanto anomala disfunzione della macchina amministrativa comunale o provinciale, caratterizzata da inefficienza o disorganizzazione, hanno consentito alla criminalità organizzata di infiltrarsi - in maniera permanente o anche solo episodica - nell'apparato burocratico amministrativo, asservito agli interessi della consorteria.
Atteso che ciò ben può essere effetto tanto di condotte attive quanto omissive, ai fini della declaratoria ex art. 143, comma 11, T.U.E.L., non è necessario riscontrare che l'amministratore locale si è attivato per consentire l'ingerenza delle associazioni criminali, essendo sufficiente constatare che il condizionamento del pubblico apparato rappresenta diretta conseguenza di un comportamento anche omissivo, di mera tolleranza o, come evidenziato dal Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n.
1867/2020 del 22 settembre 2020, “di dissociazione meramente nominale o dichiarata”, non seguita da azioni concrete volte ad eliminare in maniera efficiente e decisiva la situazione di disfunzionale asservimento dell'amministrazione locale agli interessi della criminalità.
RGVG n.1079/2024 – Pag. 12 4.1. Ciò premesso, il Collegio ritiene che nel caso di specie gli elementi emersi dalla proposta del e dalla allegata relazione redatta dalla Controparte_1
commissione prefettizia siano eloquenti di una situazione di evidente ingerenza della criminalità organizzata nell'amministrazione del Comune di Cerva e che le condotte poste in essere dagli odierni resistenti, descritte nella richiamata documentazione, abbiano determinato quella grave forma di condizionamento che ha dato causa allo scioglimento del consiglio comunale.
Ed invero, gli esiti dell'operazione di polizia giudiziaria “Karpanthos”- compendiati nella relazione del Prefetto di Catanzaro e nella proposta ministeriale di scioglimento
– hanno comprovato la sussistenza di un grave asservimento dell'amministrazione comunale di Cerva, generato da una situazione di disordine amministrativo riconducibile agli odierni resistenti (specie per quel che riguarda l'affidamento degli appalti), che ha causato una significativa alterazione e compromissione sia del consenso elettorale che del buon andamento, dell'efficienza e della imparzialità dell'amministrazione comunale.
4.2. Per quel che concerne, in particolare, la vicenda inerente alla stipulazione di un patto elettorale con un esponente locale dell'associazione di 'ndrangheta, il Collegio rileva che dalla documentazione versata in atti è emerso che gli odierni resistenti hanno assunto una condotta volta, mediante l'ingerenza esterna della criminalità organizzata ed il mercimonio della funzione pubblica, ad alterare la formazione del consenso elettorale e condizionare l'esito della competizione.
Nella citata proposta ministeriale è, infatti, evidenziato che nei confronti di CP_2
, eletto alla carica di Sindaco del Comune di Cerva sia all'esito delle
[...]
consultazioni amministrative del 2017 che di quelle immediatamente successive, e di
, consigliere comunale e assessore ai lavori pubblici, è stata disposta la Controparte_3
misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di scambio elettorale politico - mafioso con l'ordinanza del 14 settembre 2023, i cui contenuti “attestano, in particolare, il raggiungimento di un patto elettorale tra alcuni candidati alle elezioni del giugno 2017 è un'esponente della locale criminalità organizzata gravemente indiziato per reati associativi, accordo che avrebbe assicurato i voti controllati dalla locale consorteria a colui che all'esito della tornata elettorale verrà eletto sindaco, in cambio di denaro e di una percentuale sugli appalti comunali ”.
RGVG n.1079/2024 – Pag. 13 Nella relazione prefettizia è, nel dettaglio, evidenziato che “in occasione delle elezioni amministrative del Comune di cerva tenutesi l'11 giugno 2017, , Controparte_2 [...]
e , all'epoca candidati della lista civica “Progetto Futuro”, CP_3 Parte_2
tramite l'intermediazione del dipendente comunale (fratello di Controparte_7
), avrebbero stretto un patto elettorale con , già condannato CP_2 Parte_1
per associazioni di tipo mafioso, affinché quest'ultimo procurasse loro voti in camb io di una somma di denaro e una percentuale sugli appalti pubblici aggiudicati dal
Il delineato quadro indiziario, corroborato da specifiche attività captive, ha CP_5
comportato l'applicazione della misura di rigore della custodia cautelare in carcere per gravemente indiziato dei delitti di associazione a delinquere Parte_1
finalizzata al narcotraffico, di numerosissimi delitti in materia di traffico di sostanza stupefacente, nonché del delitto di scambio elettorale politico -mafioso e che, tra
l'altro, annovera un precedente in materia di associazione mafiosa e per
[...]
, gravemente indiziato del delitto di partecipazione ad associazione Persona_1
per delinquere di stampo mafioso, circostanza che ne acclara l'inserimento in circuiti criminali decisamente allarmanti di, oltre che dei delitti di tentata estorsione, incendio
e detenzione di armi, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 c.p. e di trasferimento fraudolento di valori”.
Ciò ha comportato l'adozione in data 22 settembre 2023 dei provvedimenti prefettizi di sospensione di diritto dalla carica elettiva sia per il sindaco che per . Controparte_3
E', inoltre, rappresentato che “la circostanza che la fattispecie di scambio elettorale politico mafioso, sopra delineata, sia stata ipotizzata in occasione della tornata elettorale del 2017, letta unitamente alla constatazione che l'attuale compagine politica, andata al rinnovo nel 2022, è sostanzialmente analoga a quella precedente, essendo composta per la quasi totalità delle stesse persone fisiche , a cominciare dal sindaco offre un quadro di indubbia e sostanziale continuità amministrativa . Per tale ragione, la commissione di indagine ha ritenuto di acquisire copie della documentazione amministrativa relativa agli anni 2017 -2023, arco temporale del mandato della precedente e dell'attuale compagine politica che è, come detto, solo
l'una la naturale prosecuzione dell'altra”.
Con specifico riguardo al suddetto periodo oggetto di disamina e nell'ambito della suddetta vicenda deve essere, altresì, ricondotto l'episodio che vede Parte_1
RGVG n.1079/2024 – Pag. 14 nell'anno 2019 avanzare richiesta di risarcimento danni di € 20.000,00 (pari alla somma pattuita come prezzo dell'appoggio elettorale assicurato in occasione delle consultazioni amministrative dell'11 giugno 2017) nei confronti del Comune di Cerva per essere rovinosamente caduto in una grata installata in maniera non conforme su una via pubblica comunale. Episodio che consente di riscontrare come sia CP_2
che abbiano tenuto una condotta volta ad assicurare il
[...] Controparte_3
soddisfacimento e l'adempimento del patto elettorale.
Nello specifico, è riportato che “nel capo di imputazione n. 17 del provvedimento cautelare si legge che “alla base di tale accordo” - vale a dire dello scambio elettorale politico-mafioso – “vi era la promessa, da parte di , soggetto legato Parte_1
alla criminalità organizzata, di procurare voti per le elezioni del giugno 2017, in cambio di denaro. Atteso, tuttavia, che la parola data a non era stata Parte_1
poi mantenuta, questi aveva chiesto ed ottenuto l'intervento di Persona_1
, il quale aveva affrontato la questione con ,
[...] Controparte_3
raccomandandogli di trovare una soluzione insieme con gli altri amministratori chiamati in causa e consegnare a alla somma di euro 20.000 ,00. (…). Parte_1
In data 5 dicembre 2019 - a distanza di poco più di 10 giorni da una conversazione captata tra e l'assessore comunale del 23 Persona_1 Controparte_3
novembre 2019, durante la quale sollecitava l'intervento dello stesso Per_1 [...]
e degli altri membri dell'amministrazione comunale per addivenire ad una CP_3
soluzione che venisse incontro alla richiesta di di recuperare i 20.000 Parte_1
euro – perveniva, al protocollo del Comune di Cerva, ben oltre tre mesi dal dichiarato evento, una richiesta di risarcimento danni - atto di costituzione in mora, a firma del legale di , con la quale veniva intimata al comune di avviare le Parte_1
procedure per il risarcimento del danno subito dal predetto alle 19:00 circa del 28 agosto 2019, asseritamente rovinato a terra su una pubblica via nel Comune di Cerva,
a causa di una grata installata in modo non conforme.
Alla predetta richiesta veniva allegato il verbale del Pronto Soccorso dell'ospedale
Pugliese Ciaccio di Catanzaro, con diagnosi di fattura del quinto metacarpo sinistro
e di contusione dell'avampiede sinistro. Il referto in parole indica come data dell'infortunio il 29 agosto (e non il 28 agosto) e non contempla alcun riferimento al luogo dell'evento e virgola soprattutto, al comune in cui esso si è verificato. Nel 2022,
RGVG n.1079/2024 – Pag. 15 lo scalzi cita in giudizio il Comune di cerva per ottenere il risarcimento dei danni patiti, quantificati in circa 20.000 euro: somma di denaro coincidente con quanto il risultato essere, dall'attività captiva nell'ambito dell'operazione Karpanthos, la somma oggetto di pattuizione in cambio dell'appoggio elettorale fornito nella tornata del 2017. (…). Il Comune di Cerva, con deliberazione della giunta Comunale n. 65 del
5 ottobre 2022, conferiva incarico per la difesa ad un legale il quale, in data 10 ottobre
2022, depositava comparsa di Costituzione e risposta .
Circostanza singolare che connota la posizione dell' per come CP_8
evidenziato dalla relazione della Commissione di Accesso nell'ambito del giudizio instaurato dallo risiede nelle dichiarazioni rese dal tecnico comunale Geom. CP_3
il quale con una prima relazione del 20 settembre 2022 affermava che CP_9
“… i lavori di posa in opera della grata da parte dell'Ente e quella realizzata a regola
d'arte, diversamente per quanto riguarda quella non regolare che al sottoscritto non risulta essere stata eseguita dall'ente ed è evidente che è stata realizzata in data successiva.
Con successiva nota del 19 maggio 2023, tuttavia, il Geom. richiamando la CP_2
precedente relazione, rimodulata totalmente quanto in precedenza affermato specificando che “l'esecuzione/posa in opera della parte di grata riscontrata come non eseguita a regola d'arte, sulla base della documentazione presente agli atti
d'ufficio, non è stata ordinata e/o autorizzata dal sottoscritto in qualità di responsabile dell'area tecnica-manutentiva. Ciò non esclude tuttavia che l'esecuzione dell'opera possa essere stata ordinata/autorizzata da altri organi della struttura comunale e/o eseguita da personale dell'ente senza darne dovuta comunicazione a questo ufficio ”.
A dir poco singolare appare il comportamento tenuto dal tecnico comunale che , a distanza di quasi un anno dalla redazione della prima nota, annovera la possibilità che altri organi della struttura avessero potuto commissionare i lavori, circostanza quest'ultima, impossibile dato che il settore tecnico manutentivo è l'unico ufficio a cui sono affidate le cure del patrimonio comunale e, tra queste, gli interventi di manutenzione. Illogica è, inoltre, la prospettazione della possibilità che l'intervento fosse stato eseguito da personale dell'ente senza che il tecnico comunale ne sapesse niente. (…). Tale dichiarazione, assurda per le predette motivazioni, è confluita nel giudizio allo stato pendente e rischia di compromettere irrimediabilmente la posizione
RGVG n.1079/2024 – Pag. 16 dell' , andando a concorrere sensibilmente nella configurazione di un CP_10
atteggiamento negligente e colposo del comune che, intervenendo con una manutenzione non eseguita a regolare d'arte, potrebbe orientare la valutazione del giudice nel ritenerla determinante nella causazione della caduta di . CP_3
Tale episodio è, ad avviso del Collegio, manifestamente significativo e sintomatico di una condotta deviata degli amministratori, in quanto finalizzata e diretta ad assoggettare agli interessi economici della malavita locale la corretta gestione dell'ente, con evidente sacrificio dei principi di legalità, imparzialità ed efficienza cui dovrebbe tendere l'amministrazione pubblica.
Non si prestano ad essere, pertanto, condivise le argomentazioni offerte dal resistente
, il quale si è limitato a dedurre in maniera generica l'insussistenza dei Controparte_2
presupposti per la declaratoria di incandidabilità, senza nulla dimostrare su lla base di elementi concreti di aver svolto il proprio incarico di sindaco in maniera conforme ai principi sopra richiamati, adempiendo ai doveri di vigilanza e controllo. Incarico che, oltretutto, lo stesso esercita in maniera continuativa dall'anno 2017, sicché – contrariamente a quanto dallo stesso asserito – deve ritenersi pienamente sussistente il presupposto dell'attualità.
Ed invero, per quel che concerne l'episodio da ultimo descritto, è agevole evincere:
1) che si è rivolto al per ottenere il pagamento del prezzo Parte_1 Per_1 pattuito e non ancora corrisposto nel 2019, per l'appoggio elettorale assicurato in occasione delle consultazioni amministrative del 2017;
2) che ha contattato, per come è emerso dall'attività captativa, Per_1 CP_6 allo scopo di “trovare una soluzione e consegnare” l'importo richiesto;
3) che subito dopo è pervenuta una richiesta di risarcimento danni al avente CP_5
ad oggetto la liquidazione della stessa somma;
4) che nonostante il Sindaco abbia comunicato con pec riversata in atti l'indisponibilità ad addivenire ad un accordo transattivo, determinando l'apertura del contenzioso con
, la difesa spiegata dal sembra palesare una condotta Parte_1 CP_5
negligente e colposa dell'ente locale.
Orbene, dette circostanze, complessivamente valutate sono – ad avviso del Tribunale
- univocamente convergenti ed idonee a riscontrare come le condotte tenute da CP_2
e da siano state sorrette dalla volontà di assicurare
[...] Controparte_3
RGVG n.1079/2024 – Pag. 17 l'adempimento del patto elettorale ed il relativo soddisfacimento della pretesa avanzata da per l'aiuto fornito in occasione delle competizioni del Parte_1
2017.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che nessun rilievo dirimente riveste la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata con l'ordinanza cautelare emessa all'esito dell'attività investigativa di cui all'operazione “Karpanthos”: come sopra evidenziato, le condotte non devono necessariamente assumere rilevanza penale, essendo sufficiente l'accertamento dell'idoneità delle stesse ad assecondare gli interessi della criminalità organizzata, anche mediante una colpevole (e non necessariamente dolosa) inosservanza o violazione dei doveri e dei compiti di controllo che, se prontamente ed efficientemente approntati, avrebbero consentito di impedire, o quanto meno di arginare, l'ingerenza della consorteria criminale.
In ogni caso, deve osservarsi che la Corte di Cassazione, ha per Controparte_2
annullato con rinvio l'ordinanza del 17 ottobre 2023 del Tribunale del Riesame di
Catanzaro limitatamente alle esigenze cautelari, avendo ritenuto il ricorso proposto non fondato sotto il profilo della gravità indiziaria. Con la sentenza del 10 aprile 2024 allegata alla comparsa costitutiva, la Corte di Cassazione ha, infatti, confermato la sussistenza dei diversi elementi sulla base dei quali il Tribunale della Libertà ha ritenuto di dover affermare “la gravità indiziaria in ordine al delitto di patto elettorale politico mafioso nella formulazione in vigore al momento di consumazione dei fatti
(2017), ricavati da numerose conversazioni intercettate, alcune delle quali vedevano proprio partecipe lo , soggetto già definitivamente condannato per il Parte_1
delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., reclamare il pagamento di somme di denaro ovvero il versamento di percentuali in relazione a lavori in corso nel comune di Cerva, già convenute in occasione della precedente tornata elettorale. Ed oltre ai dati ricavati dal materiale intercettivo, il giudice del riesame, sottolineava anche, a pagina
11 dell'ordinanza, i pregnanti elementi ricavati dalle dichiarazioni dello stesso CP_3
che, in sede di interrogatorio di garanzia, ammetteva sia di avere ricevuto richieste di appoggio elettorale dal sia la promessa di retribuzioni in suo favore, così CP_2
integrandosi, quanto meno in tale fase della gravità indiziaria, l'elemento strutturale del delitto di cui all'art. 416 ter cod. pen., nella formulazione applicabile pro tempore,
RGVG n.1079/2024 – Pag. 18 già analizzato al punto 1. della presente motivazione, relativo alla conclusione di un accordo avente ad oggetto la promessa di somme di denaro od altre precise utilità.
Pertanto, la ricostruzione della condotta illecita punibile pro -tempore, si basa su diverse fonti di prova convergenti, con i quali il ricorso o non si confronta adeguatamente o delle quali propone una lettura di elementi diversi, ricavati da conversazioni tra terzi, al fine di una alternativa ricostruzione non deducibile nella presente sede di legittimità”.
Parimenti irrilevante ed ininfluente è la documentazione riversata in atti dal CP_2
con la comparsa di costituzione e risposta: trattasi, in particolare della comunicazione del 21 agosto 2017 con la quale il nutrendo dubbi sulla “legittimità” delle CP_2
licenze di NCC, avrebbe chiesto al Prefetto di Catanzaro. Il Collegio, infatti, non può non rilevare che il documento prodotto, oltre a non essere pertinente e a non avere alcuna efficacia dimostrativa in merito alla condotta del Sindaco di arginare le infiltrazioni mafiose, è privo di numero di protocollo e di qualsiasi altro riferimento che attesti l'invio e la ricezione dello stesso, nonché di riscontro da parte del Prefetto.
Del pari, la denuncia del 20 gennaio 2020 sporta nei confronti di e Parte_3
quella avente ad oggetto la realizzazione di un murales, la pec con la quale il Sindaco avrebbe comunicato l'assenza dei presupposti per una transazione circa la richiesta d i risarcimento danni, non sono in alcun modo dirimenti, né dimostrativi di una condotta volta ad arginare o rimuovere le ingerenze esterne della criminalità organizzata operante sul territorio, atteso peraltro che ad esse non è seguita alcuna concreta azio ne diretta ad impedire l'asservimento dell'amministrazione comunale.
4.3. Significative sono, altresì, le irregolarità ravvisabili nelle procedure di affidamento delle gare d'appalto ad imprese riconducibili alla locale consorteria criminale o a soggetti in essa gravitanti, trattandosi di indici sintomatici della sussistenza di un collegamento fra gli amministratori comunali e la criminalità organizzata che ha compromesso il regolare funzionamento ed il buon andamento della res pubblica.
Gli elementi concreti, univoci e rilevanti emersi dalla proposta ministeriale e dalla relazione della relazione prefettizia sono, infatti, eloquenti di una manifesta disfunzionalità che ha fatto sì che la criminalità organizzata si insinuasse, grazie a soggetti ed imprese ad essa legati o riconducibili, nel tessuto economico -
RGVG n.1079/2024 – Pag. 19 amministrativo e nella gestione dell'ente locale in modo da soddisfare i propri interessi economici a discapito del regolare affidamento delle procedure di appalto.
Trattasi in particolare della procedura di gara per l'affidamento del taglio e della vendita di materiale legnoso “ritraibile da in lotto boscoso di proprietà comunale
(prima annualità 2019/2020)”, sito in Località Donaglie, il cui appalto è stato vinto dall'unica ditta individuale concorrente, il cui titolare è tale , germano del Persona_2
resistente , e coniuge di , figlia di Controparte_3 CP_11 Controparte_12
titolare della EL IO sas, aggiudicataria di altro appalto nonostante l'interdittiva antimafia. Procedura di gara caratterizzata da una serie di irregolarità ed anomalie, “dalle quali emerge un'artificiosa preordinazione a dare legittimità all'affidamento dei lavori alla predetta ditta, così violando l'art. 69 r.d. n. 827/1924
e le norme del bando”, che non possono non essere ascritte a , in virtù Controparte_3
della carica di assessore ai lavori pubblici ricoperta e dei rapporti di parentela sopra descritti e a , per non aver essi adeguatamente vigilato e per non aver Controparte_2
adottato, per quanto di loro competenza, tutte le misure idonee ad impedire l'asservimento degli interessi pubblici a quelli criminali.
Ed invero, nella documentazione riversata in atti è evidenziato che nel “maldestro tentativo di legittimare la procedura di gara” si è proceduto con l'acquisizione di una seconda domanda di partecipazione della ditta Silan Sud di Scalzi Antonio, la quale è stata immediatamente esclusa per mancanza di un requisito essenziale indicato nel bando: il documento di riconoscimento. Ciò ha consentito – stante la mancanza di altre offerte – l'aggiudicazione alla ditta di che, benché operante nel settore Persona_2 da circa ventisei anni, ha proposto domanda di iscrizione all'albo delle imprese forestali della Regione Calabria “solo nel maggio 2021, a tre mesi dall'approvazione del progetto deliberato dalla giunta il 17 febbraio 2021 - peraltro con il voto favorevole del già citato amministratore comunale ( ) stretto parente Controparte_3
del titolare della ditta affidataria – e tre mesi prima della pubblicazione del bando (in data 19 agosto 2021), con il quale veniva richiesto il possesso di tale certificazione per partecipare alla gara”.
Sempre attinente alla fase precedente all'aggiudicazione viene evidenziata un'altra singolare, quanto significativa anomalia che “lascia supporre verosimilmente che
l'imprenditore in parola (…) fosse già a conoscenza dei requisiti necessari per la
RGVG n.1079/2024 – Pag. 20 partecipazione alla gara” ben prima della pubblicazione del bando ed afferente al deposito della cauzione di € 7.500,00 che la ditta era tenuta ad allegare alla domanda di partecipazione: tale somma, infatti, risulta essere stata corrisposta dalla ditta aggiudicataria mediante bonifico del 7 settembre 2021 e, dunque, dieci giorni prima della pubblicazione del bando in questione.
In relazione a tale circostanza, il Collegio rileva la scarsa attendibilità della tesi difensiva esposta nella comparsa di costituzione, peraltro non riscontrata da alcuna documentazione: il fatto che il concorrente abbia “utilizzato una cauzione prestata nell'ambito di precedente esperimento della procedura (bando pubblicato il
19.08.2021), che non ha avuto seguito perché dichiarata deserta” e ritenuta valida dal perché “all'esito della prima procedura deserta non aveva proceduto alla CP_5
restituzione della somma nei confronti del privato”, appare poco plausibile oltre che per nulla provata e ragionevolmente non convincente, atteso che non si rinviene il motivo per il quale l'amministrazione comunale avrebbe dovuto ritenere valida una cauzione (che, dunque, avrebbe dovuto essere di eguale imp orto, ma di cui nulla viene riferito) versata dalla ditta per la partecipazione ad altra, non meglio specificata, procedura di gara, sol perché questa è andata deserta.
Di contro, nella proposta ministeriale è evidenziato che “le condotte agevolative poste in essere in favore della ditta incaricata sono continuate anche nelle successive fasi dell'esecuzione dell'appalto; risulta infatti che l'affidatario non ha versato nei termini previsti la prima rata del prezzo di aggiudicazi one, e ciò senza che il comune abbia attivato le cautele contrattuali a tutela del pubblico interesse e determinando di fatto un indebito arricchimento del privato;
anzi concedendo al medesimo una p roroga dell'autorizzazione al taglio del bosco oltre i tempi fissati, nonostante la ditta fosse già amorosa è inadempiente alle clausole contrattuali ”.
In relazione alla vicenda in esame il Collegio rileva, dunque, la genericità delle argomentazioni con le quali il resistente contesta la riconducibilità della stessa a fenomeni di collegamento con la criminalità organizzata;
ciò a causa dell'assenza di specifici elementi e di riscontri documentali.
4.4. L'ingerenza della criminalità organizzata nella gestione e nell'apparato amministrativo dell'ente locale, avallata e consentita dalle condotte tenute dagli amministratori pubblici, considerato il ruolo di primo piano degli stessi (l'uno in
RGVG n.1079/2024 – Pag. 21 qualità di sindaco, il secondo di consigliere comunale e assessore ai lavori pubblici),
è emersa, altresì, dalle irregolarità della procedura di appalto del valore di € 200.00,00 volta alla realizzazione di un parco giochi in località Ponte su di un'area d i proprietà della famiglia , la quale annovera soggetti inseriti nei circuiti criminali della Per_3 zona, attinti da misura cautelare nell'ambito dell'operazione karpanthos.
Trattasi, in particolare, di , classe 1980, ritenuto “intraneo alla cosca Parte_4
di Cerva, capeggiata da e continua il gruppo criminale dei Persona_1
Carpino di Petronà e, pertanto, gravemente indiziato del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, circostanza che nel Clara
l'inserimento in circuiti criminali decisamente allarmanti ”, e di , classe Parte_4
1948, “padre di classe 1974 e di , classe 1979, Persona_4 CP_13
tratto in arresto, quest'ultimo, nell'ambito dell'operazione “Karpanthos” è sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere, poiché ritenuto responsabile di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di una serie di delitti p.e p. dall'art. 73, comma 1, del D.P.R. n. 309/90”.
Le anomalie che hanno caratterizzato detta procedura di gara non hanno riguardato solamente il conferimento dell'incarico di progettazione ad un professionista, l'Arch.
, germano di , responsabile dell'area tecnica e CP_14 CP_9
Responsabile Unico (RUP) della procedura in questione, quanto in particolare l'esecuzione dell'opera su terreni di proprietà privata dei ed oggetto di Per_3
esproprio che, peraltro, a distanza di circa un anno e mezzo dalla realizzazione del parco giochi, “non risultano ancora trascritti nei pubblici registri immobiliari ne risultano catastalmente volturati a favore del Comune di Cerva”.
E', nello specifico, riportato che per la realizzazione dell'opera sono stati occupati terreni i cui proprietari sono stati individuati mediante consultazione dei registro catastali;
tuttavia, alcuni di essi “risultano arbitrariamente individuati come possessori ultraventennali”, quale la part.lla 802 del foglio 9, “catastalmente intestata ad e ma avuta in possesso da , Persona_5 Per_6 Parte_5 Per_7
, , e , attribuita dal Comune di Cerva e Per_8 Per_9 Per_10 Per_2 Pt_4
“ripartita (…) in 7 quote uguali ai germani riconoscendo dunque, in Per_3
sostituzione evidentemente dell'autorità giudiziaria , l'usucapione ventennale in parti uguali a tutti i fratelli”. Avviata la procedura espropriativa, i hanno stipulato Per_3
RGVG n.1079/2024 – Pag. 22 in data 18 maggio 2022 con il Comune di Cerva atto di cessione volontaria che, allo stato attuale, non risulta ancora trascritto nei pubblici registri, tant'è che i terreni risultano ancora oggi formalmente intestati ad essi, nonostante la realizzazione dell'opera e la corresponsione del prezzo.
A tal proposito, è ulteriormente segnalato che mentre i germani sono stati Per_3
prontamente indennizzati mediante liquidazione di un importo che l'organo ispettivo riferisce essere, sulla base delle stime effettuate, “decisamente superiore rispetto al valore effettivo delle aeree espropriate”, per altri intestatari dei terreni “le procedure di indennizzo sono ancora incomplete”.
Le anomalie e le irregolarità che hanno caratterizzato la vicenda in esame denotano il favore dell'amministrazione comunale nei confronti di soggetti gravitanti nei locali contesti di criminalità organizzata al fine di consentire loro il soddisfacimento degli interessi economici attuato mediante condizionamento e contaminazione di quelli pubblici.
Né, come evidenziato nella relazione prefettizia, “a fugare i dubbi sulla correttezza dell'operato amministrativo dell'ente civico è servita la misura della sostituzione, disposta con decreto sindacale n. 2 del 13 agosto 2020, ossia solo tre giorni lavorativi antecedenti l'adozione della determina di affidamento in questione ”.
Inoltre, le risultanze documentali non sono affatto scalfite dalle deduzioni difensive del non avendo quest'ultimo dimostrato di aver posto in essere una condotta CP_2
volta ad impedire qualsivoglia ingerenza criminale. Egli, invero, si è limitato anch e in relazione alla procedura di gara esaminata a contestare in maniera del tutto generica l'assenza di irregolarità in grado di determinare il condizionamento dell'ente, senza nulla provare al riguardo.
4.5. Altre irregolarità significative di una cattiva e disordinata gestione della cosa pubblica preordinata ad assicurare gli interessi di soggetti vicini o appartenenti alla criminalità organizzata sono emersi dalla procedura di appalto pubblico, del valore di circa € 250.000,00, per l'esecuzione di lavori di ripristino della viabilità della strada
SP10, aggiudicata nel mese di settembre 2019 con delibera n. 74 dell'area tecnica, ad una società, la EL IO sas di , il cui titolare è padre di Controparte_12
, moglie di , titolare dell'impresa individuale aggiudicataria CP_11 Persona_2
RGVG n.1079/2024 – Pag. 23 della sopra esaminata procedura di taglio e vendita di materiale legnoso, nonché fratello dell'assessore ai lavori pubblici, . Controparte_3
Società attinta sin dall'anno 2016 da misura interdittiva, poi sottoposta per due anni, sino al mese di marzo del 2020, a controllo giudiziario e nuovamente interdetta dalla
Prefettura di Catanzaro, nonostante la variazione dell'assetto societario e della ragione sociale effettuata nel dicembre del 2018 (in pendenza del controllo), con provvedimento del 15 ottobre 2020.
Rilevante è, in particolare, la circostanza che l'affidamento è avvenuto tramite procedura negoziata - avviata dal Geom. , nominato RUP con delibera CP_9
della giunta comunale n. 35 del 20 maggio 2019 – con invito di cinque ditte, tra cui la
EL IO (già attinta da misura interdittiva e all'epoca dei fatti sottoposta a controllo giudiziario), unica impresa della provincia di Catanzaro ad essere stata invitata ed unica ad aver aderito.
Altrettanto indicativa è la tempistica con cui sono stati effettuati i mandati di pagamento, disposti con determine del , responsabile dell'area tecnica CP_9
nonché responsabile unico del procedimento e presidente del seggio di gara, posto che i primi tre sono stati adottati nel periodo immediatamente successivo alla scadenza del controllo giudiziario, mentre gli ultimi due sono stati erogati subito dopo la sospensione dell'interdittiva del 15 ottobre 2020 disposta dal TAR ed in pendenza del termine per la proposizione dell'appello spiegato dinnanzi al Consiglio di Stato che, dopo soli tre mesi, ha annullato il provvedimento sospensivo e confermato quello interdittivo.
4.6. L'amministrazione comunale di Cerva, nel periodo compreso tra il 2017 ed il
2023, ha, altresì, effettuato una serie di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture in favore di ditte individuali, i cui titolari, e sono, Persona_4 Parte_4
per come sopra esposto, inseriti o legati ai contesti di criminalità organizzata della zona mediante rapporti di parentela e/o frequentazione con esponenti locali;
commesse affidate senza il preventivo espletamento di gara pubblica, “arrivando in alcuni casi ad annullare i ribassi proposti dalla stessa ditta e quindi reintegrando la percentuale dello sconto praticato con incrementi di spesa sui lavori, ovvero, come avvenuto in altri casi, l'amministrazione comunale si è limitata a prendere atto delle lavorazioni
o delle forniture eseguite dalla predetta ditta, corrispondendo somme a fronte di
RGVG n.1079/2024 – Pag. 24 fatture fiscali emesse precedentemente e con indicazioni di servizi generici . Le stesse anomali e irregolari modalità operative sono state riscontrate anche nei confronti di altra ditta individuale, il cui titolare risultato in cranio alla locale cosca mafiosa e destinatario della più volte richiamata misura cautelare in quanto indi ziato del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso. L 'impresa in argomento risulta aver ricevuto numerosi affidamenti caratterizzati da illegittimità e vizi procedurali;
è infatti emerso che numerose determine di impegno di spesa sono state adottate dal Comune di cerva in data successiva alla esecuzione delle forniture effettuate dalla ditta, circostanza che evidenzi emblematicamente che gli impeg ni di spesa sono stati adottati a ratifica di forniture già effettuate ” (cfr. proposta del
). CP_1
5. Orbene, alla luce delle vicende da ultimo descritte, il Collegio ritiene che la situazione di evidente disordine burocratico e organizzativo ha consentito alla criminalità organizzata di ingerirsi nella gestione dell'ente, determinando il condizionamento e l'asservimento degli interessi pubblici a quelli d ella malavita locale;
situazione resa possibile dalla condotta degli amministratori che hanno fatto ricorso all'aiuto della locale cosca al fine di alterare, mediante la stipulazione di un patto avente ad oggetto la compravendita di voti, l'esito delle com petizioni elettorali o che – in violazione dei specifici doveri di vigilanza e controllo derivanti dalle cariche rispettivamente ricoperte (l'uno di sindaco, il secondo di consigliere comunale e assessore ai lavori pubblici) – non solo hanno omesso di adottare tutte le misure idonee ad impedire l'infiltrazione da parte della cosca di 'ndrangheta, quanto hanno favorito gli interessi dei soggetti ad essa appartenenti o in essa gravitanti mediante una cattiva gestione dell'ente, specie nel settore degli appalti e delle commesse pubbliche. E proprio l'idoneità di tali condotte, attive ed omissive, hanno - ad avviso del Tribunale
- cagionato lo scioglimento del Comune di Cerva.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale ritiene che il ricorso sia pienamente fondato e che debba, conseguentemente, l'incandidabilità ai sensi dell'art. 143, comma
11, del T.U.E.L. di . Controparte_15 Controparte_3
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 47/2022, applicando lo scaglione previsto per la cause dal valore indeterminabile a media complessità ed i
RGVG n.1079/2024 – Pag. 25 valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, con esclusione di quella decisionale atteso che le parti hanno precisato le conclusioni direttamente all'udienza di comparizione e trattazione della causa, senza deposito di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara ai sensi dell'art. 143, comma 11, del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 l'incandidabilità di e;
Controparte_2 Controparte_3
3. condanna e , in solido fra loro, al pagamento in Controparte_2 Controparte_3 favore del , in persona del p.t. delle spese di lite del Controparte_1 CP_16
presente giudizio che si liquidano in € 7.281,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge .
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del la Prima Sezione Civile del 30 gennaio 2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n.1079/2024 – Pag. 26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice relatore dott.ssa Fortunata Esposito Giudice all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1079 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto l'incandidabilità ex art.143, comma 11, D.lgs. 267/00 promossa da:
in persona del Ministro in carica pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici, siti in Catanzaro, alla Via Gioacchino da Fiore, n. 34, è domiciliato ope legis;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._1
Catanzaro, alla Via Francesco Acri, n. 88, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Liperoti che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Montale n. 80/1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 dicembre 2024 le parti si riportavano al contenuto dei propri atti e scritti difensivi, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.
RGVG n.1079/2024 – Pag. 1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2024 il Consiglio
Comunale di Cerva (CZ) è stato sciolto per la durata di diciotto mesi e la gestione dell'Ente locale è stata affidata ad una commissione straordinaria, in ragione della sussistenza di “forme di ingerenza della criminalità organizzata che hann o esposto
l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e
l'imparzialità dell'attività comunale”.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 143, comma 11, del decreto legislativo del 18 agosto
2000, n. 267 (T.U.E.L.) – e dunque ai fini della decisione in ordine alla dichiarazione di incandidabilità degli odierni resistenti, quali amministratori che si sono resi responsabili dello scioglimento del Consiglio Comunale - il ha Controparte_1
trasmesso a questo Tribunale la proposta ministeriale di scioglimento, unitamente alla relazione della ed al menzionato Decreto del Presidente della Controparte_4
Repubblica.
Il Ministero nterno, in particolare, ha chiesto ai sensi della citata norma di CP_1
dichiarare l'incandidabilità del Sindaco, e del Consigliere Comunale, Controparte_2
nonché Assessore ai Lavori Pubblici, , per aver posto in essere fatti e Controparte_3 comportamenti che hanno sortito l'effetto di rendere l'ente locale permeabile ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata, cagionandone in tal modo lo scioglimento.
Nella proposta ministeriale e nell'allegata relazione prefettizia – che costituisce parte integrante della prima – sono evidenziati a sostegno della richiesta sottoposta al vaglio del Tribunale diversi elementi, costituenti indici sintomatici di forme di condizionamento dell'amministrazione comunale di Cerva da part e delle consorterie criminali attive nel territorio;
elementi derivanti principalmente dalle risultanze investigative dell'operazione giudiziaria denominata “karpanthos”, sfociata nell'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro il 14 settembre 2023 a carico di 52 soggetti, ritenuti “responsabili a vario titolo, di gravi reati, quali associazione di tipo mafioso, estorsione, usura, reati in materia armi e stupefacenti, nonché di scambio elettorale politico -mafioso”, nonché dagli accertamenti compiuti dalla Commissione d'indagine disposta dal Prefetto di
Catanzaro ai sensi del comma 2 dell'art. 143 T.U.E.L. mediante accesso presso il
RGVG n.1079/2024 – Pag. 2 Comune interessato e che hanno riguardato gli anni dal 2017 al 2023, “in considerazione della continuità amministrativa che caratterizza le ultime due consiliature, entrambe condotte dallo stesso primo cittadino e composte in buona parte, in particolare per i ruoli apicali, dagli stessi amministratori”.
È, in particolare, evidenziato che tale ingerenza nell'amministrazione comunale si è concretizzata in una serie di “condotte attive e omissive determinanti un'agevolazione diretta e indiretta degli interessi della criminalità organizzata attraverso la mala gestio della cosa pubblica”, che hanno consentito di:
- influire sulle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017, mediante la stipulazione di un “patto elettorale” tra alcuni candidati (tra cui e ) Controparte_2 Controparte_3
e , esponente della locale di 'ndrangheta, “affinché quest'ultimo Parte_1
procurasse loro voti in cambio di una somma di denaro e di una percentuale sugli appalti pubblici aggiudicati dal;
patto elettorale che ha portato alla CP_5
contestazione nei confronti di costoro del reato di cui all'art. 416 ter c.p.;
- condizionare le procedure di gara e di affidamento di lavori, servizi e forniture (quali, in particolare, quella del taglio del patrimonio boschivo, realizzazione di un parco giochi e lavori di ripristino della viabilità di una strada) o affidate in mani era diretta, attraverso una gestione amministrativa caratterizzata da continue irregolarità ed evidenti anomalie, in quanto “persistentemente orientata, senza soluzione di continuità, alla negazione delle prerogative di tutela del pubblico interesse, a beneficio dell'interesse particolaristico di soggetti privati”, legati ai locali ambienti di criminalità organizzata e/o titolari di società colpite da misura interdittiva antimafia.
1.1. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 dicembre 2024 , il quale Controparte_2
ha chiesto – in via preliminare - ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio “sino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, del giudizio amministrativo avente ad oggetto l'impugnazione del D.P.R. 10.06.2024 di scioglimento del Comune di Cerva”.
Nel merito, ha contestato la fondatezza in fatto ed in diritto dei motivi posti a fondamento dell'avversa domanda di incandidabilità, asserendo “l'assenza di quei concreti, univoci e rilevanti elementi richiesti dal paradigma normativo” .
Il resistente ha eccepito, in particolare:
RGVG n.1079/2024 – Pag.
3 - che l'ipotesi accusatoria contestata con l'ordinanza cautelare emessa nell'ambito dell'operazione “Karpanthos non è suffragata da sufficienti elementi istruttori idonei ad affermare la sussistenza di un patto elettorale politico -mafioso, non avendo mai il manifestato la disponibilità a soddisfare gli interessi dello , tant'è che CP_2 CP_3 il giorno antecedente l'emissione del Decreto del Presidente della Repubblica con cui
è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale (circostanza di cui il CP_1
non ha tenuto conto), il Tribunale del Riesame di Catanzaro, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, ha revocato sia per il che per la misura degli arresti domiciliari;
CP_2 Controparte_3
- che parimenti indimostrata è la tesi con la quale si è sostenuta la sussistenza di irregolarità riscontrate nello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per
“l'affidamento del servizio di taglio e vendita di materiale legnoso ritraibile da un bosco di proprietà comunale” e nell'aggiudicazione degli appalti per la realizzazione del parco giochi lavori e del ripristino della viabilità di una strada, non riconducibili né “in alcun modo ricollegabili ad un contesto di criminalità o di possibile condizionamento mafioso”;
- che del tutto generica e “gravemente carente di istruttoria, è poi la questione relativa
a presunti affidamenti eseguiti nei confronti di una ditta individuale “il cui titolare avrebbe rapporti di parentela e frequentazione con esponenti mafiosi” , al pari di quella inerente alla cattiva gestione e riscossione dei tributi, stante l'assenza di indici sintomatici di disordine amministrativo e di possibili condizionamenti di origine mafiosa.
Ha, infine, rappresentato di aver adottato durante il proprio mandato diverse iniziative volte a contrastare il fenomeno della criminalità e a promuovere i principi di legalità
e giustizia.
Ha, dunque, rassegnato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto della “richiesta di dichiarazione d'incandidabilità formulata dal ”. Vinte le spese. Controparte_1
1.2. Il resistente , benché regolarmente citato, non è comparso né si è Controparte_3
costituito in giudizio.
1.3. All'udienza dell'11 dicembre 2024, uditi i difensori delle parti, il Collegio ha riservato la decisione.
RGVG n.1079/2024 – Pag. 4 2. In via preliminare deve dichiararsi la contumacia del resistente atteso CP_6
che, nonostante la regolarità della notifica, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.
3. Sempre in via preliminare deve esaminarsi la richiesta di sospensione del presente giudizio, invocata dal resistente ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sino alla Controparte_2
definizione del procedimento amministrativo pendente dinnanzi al competente T.A.R. del Lazio, avente ad oggetto l'impugnazione del decreto di scioglimento del consiglio comunale di Cerva.
Il resistente ha, in particolare, prospettato l'improcedibilità del giudizio civile asserendo che questo presuppone l'esistenza di un provvedimento di scioglimento
“definitivo e inoppugnabile” che costituisce l'antecedente logico della domanda di incandidabilità e ha fondato la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. sull'esistenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria tra il giudizio avente ad oggetto la declaratoria di incandidabilità e quello amministrativo, “vertente sulla legittimità del provvedimento dissolutorio”.
Il motivo è infondato.
3.1. Ai fini della dichiarazione di incandidabilità, l'art. 143 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 prevede che il Ministro dell'Interno invii senza ritardo la proposta di scioglimento del consiglio comunale o provinciale interessato al Tribunale territorialmente competente, al quale è demandato l'accertamento della idoneità delle condotte tenute dagli amministratori nella causazione dello scioglimento.
Atteso che la declaratoria di incandidabilità incide sul diritto costituzionalmente garantito di elettorato passivo, l'applicazione della misura interdittiva temporanea dell'amministratore pubblico costituisce – come ha evidenziato la Suprema Corte nella sua più ampia composizione - un rimedio di extrema ratio finalizzato ad ovviare “al rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare
l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali” (cfr.
Cass. civile, Sez. Unite, sentenza n. 1747 del 30 gennaio 2015) .
Il procedimento è soggetto al rito camerale ed a “una forma speciale di instaurazione, che richiede la proposta del , ai sensi dell'art. 143, comma 11, Controparte_1
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”.
RGVG n.1079/2024 – Pag. 5 Ed invero, ha osservato la Suprema Corte nella citata sentenza resa a Sezioni Unite che “il legislatore - pur disponendo l'applicazione, «in quanto compatibili», delle
«procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile» - ha dettato, espressamente, una diversa forma di introduzione del procedimento de quo.
Prevedendo che «[a]i fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio», il comma 11 del citato art. 143 non solo affida al Ministro nterno la legittimazione attiva, ma anche individua nella trasmissione della CP_1
proposta di scioglimento avanzata dallo stesso Ministro l'atto introduttivo del procedimento.
Si è quindi di fronte ad una forma speciale di instaurazione del giudizio, destinato poi
a svolgersi - una volta appunto introdotto secondo le prescrizioni dettate dalla norma
- nelle forme del rito in camera di consiglio.
Si tratta di una scelta legislativa coerente con la natura e il contenuto della proposta ministeriale e, al contempo, con le finalità del rimedio della incandidabilità.
Per un verso, infatti, la proposta di scioglimento del Ministro dell'interno non solo indica le anomalie riscontrate e i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico, ma contiene anche la menzione degli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento: di qui l'idoneità di detta proposta del
Ministro, in quanto recante i nominativi degli amministratori resp onsabili e le ragioni della loro dedotta responsabilità, a fungere, una volta inviata al tribunale competente ai fini della dichiarazione d'incandidabilità di detti amministratori, da atto di impulso del relativo procedimento giurisdizionale.
Per l'altro verso, occorre considerare che l'incandidabilità temporanea e territorialmente delimitata rappresenta una misura interdittiva volta a rimediare al rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare
l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali. (…).
Risponde ad una logica di effettività del rimedio prefigurato dal legislatore il riservare alla stessa Autorità cui sono demandate le funzioni di formalizzare la proposta di scioglimento dell'organo elettivo dell'ente esposto a infiltrazioni della
RGVG n.1079/2024 – Pag. 6 criminalità organizzata ovvero dalla stessa condizionato nel suo funzionamento, il compito anche di introdurre direttamente, con l'invio della proposta e dei relativi allegati, il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilità dei componenti degli organi politici che abbiano provocato o concorso a provocare lo scioglimento dell'ente”.
Sebbene, dunque, sia fuor di dubbio che il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale costituisca il presupposto indefettibile per la pronuncia di incandidabilità di cui al comma 11 dell'art. 143 T.U.E.L., è altrettanto pacifico nella giurisprude nza di legittimità che i due procedimenti sono autonomi e distinti l'uno dall'altro, giacché quello di scioglimento presuppone la sussistenza di “concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di t ipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica” (art. 143, comma 1, T.U.E.L.); quello di incandidabilità richiede l'accertamento concreto della responsabilità degli amministratori locali che, con le loro condotte, hanno causato lo scioglimento.
In altri termini, mentre per lo scioglimento del consiglio comunale occorre verificare ai sensi del comma 1 del citato art. 143 la sussistenza de gli “elementi sintomatici del condizionamento criminale (che) devono caratterizzarsi: a) per concretezza (essere cioè assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica);
b) per univocità, che sta a significare la loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire;
c) per rilevanza, che si caratterizza per l'idoneità all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale)”(cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 4792 del 19 ottobre 2015) , per la declaratoria di incandidabilità prevista dal successivo comma 11 è necessario accertare, mediante un riscontro individualizzante, la responsabilità del singolo amministratore che, con la sua condotta (non necessariamente integrante gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno, per come
RGVG n.1079/2024 – Pag. 7 ribadito più volte dalla Suprema Corte, che ha evidenziato l'autonomia de l procedimento di incandidabilità anche rispetto a quello penale), ha consentito o quanto meno reso possibile l'infiltrazione dell'organizzazione criminale nel tessuto della cosa pubblica. In tal caso è “sufficiente che egli sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio (Cass. S.U. n. 1747/2015; Cass. 19407/2017)” (cfr. Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 31550 del 2023).
Acclarata, dunque, l'autonomia tra il giudizio avente ad oggetto la declaratoria di incandidabilità ed il procedimento di scioglimento, posto che – come ha ribadito la
Suprema Corte nell'appena citata pronuncia del 2023 – “L'accertamento della incandidabilità degli amministratori, ai sensi dell'art. 143, comma 11, del TUEL di cui al d.lgs. n. 267/2000, attiene alle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare, non alla valutazione del provvedimento amministrativo di scioglimento dell'organo, che quelle hanno pure generato” e considerato che “il procedimento in questione, il quale, pur muovendo dalla presa d'atto dello scioglimento del consiglio comunale, che ne costituisce l'antecedente storico indispensabile, non ha ad oggetto la legittimità del relativo decreto, la cui verifica è rimessa al Giudice amministrativo in caso di impugnazione, ma, come si è detto, le condotte degli amministratori, rivelatrici di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata o forme di condizionamento da parte della stessa, che abbiano dato causa al provvedimento, in quanto idonee a determinare le riscontrate alterazioni del procedimento di formazione della volontà degli organi dell'ente ed a compromettere il buon andamento o l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi pubblici, ovvero ad arrecare grave e perdurante pregiudizio alla sicurezza pubblica” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15038 del 2018), ne discende che anche tra il giudizio avente ad oggetto la declaratoria di incandidabilità e quello pendente dinnanzi al Giudice Amministrativo per l'impugnazione del decreto di scioglimento medesimo, non sussiste alcuna ipotesi di pregiudizialità in grado di determinare la sospensione del primo ai sensi dell'art. 295
c.p.c. in attesa della decisione con efficacia di giudicato resa in sede amministrativa.
Ed invero, il Tribunale osserva che la diversità dell'oggetto dei giudizi recide ogni connessione tecnico-giuridica tra il procedimento in cui il Giudice amministrativo è
RGVG n.1079/2024 – Pag. 8 chiamato a sindacare la legittimità e la correttezza del provvedimento di scioglimento impugnato, operando un “controllo sulla legittimità dei provvedimenti adottati (che) si caratterizza come estrinseco, nei limiti del vizio di eccesso di potere quanto all'adeguatezza dell'istruttoria, alla ragionevolezza del momento valutativo, nonché alla congruità e proporzionalità rispetto al fine perseguito” (Cons. Stato, sez. III, n.
96 del 2018) e quello posto al vaglio del Giudice ordinario, avente ad oggetto l'autonomo accertamento dei presupposti per l'applicazione della misura interdittiva temporanea e, pertanto, fondato su riscontri “individualizzanti”, che riguardano la condotta del singolo amministratore pubblico.
La sussistenza di un'ipotesi di pregiudizialità è del resto pacificamente esclusa dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che con l'ordinanza n. 15038 dell'08 giugno
2018 ha, altresì, rimarcato che l'autonomia e la diversità dell'oggetto dei giudizi (di impugnazione del provvedimento di scioglimento e di incandidabilità) comporta conseguentemente la mancanza di subordinazione della pronuncia dell'adito Tribunale ordinario “alla definizione del giudizio di impugnazione del decreto di scioglimento dinanzi al giudice amministrativo”.
Nella citata pronuncia il Supremo Collegio ha, invero, evidenziato che
“L'accertamento della incandidabilità degli amministratori, ai sensi dell'art. 143, comma 11, del TUEL di cui al d.lgs. n. 267/2000, attiene alle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare, non alla valutazione del provvedimento amministrativo di scioglimento dell'organo, che quelle hanno pure generato, ed è disposto, ai sensi del precedente comma 3, del menzionato art. 143
TUEL, con d.P.R. ("su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma
3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere").
In sostanza, la valutazione della legittimità del provvedimento Presidenziale fuoriesce dal thema decidendum, costituendo l'atto un mero presupposto dell'indagine, svolta in sede amministrativa, che ha ad oggetto, invero, la responsabilità degli amministratori dell'ente locale con riferimento alle loro condotte (omissive o commissive) che hanno dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare o ne siano state una concausa
(Cass. n. 3024/2019”).
RGVG n.1079/2024 – Pag. 9 Sulla scorta di tali considerazioni la Suprema Corte è, pertanto, giunta ad affermare che “Non vi è pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra il giudizio di impugnazione del decreto di scioglimento del consiglio comunale o provinciale ed il procedimento per la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori avanti al giudice adito ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000, trattandosi di giudizi aventi oggetto diverso, del tutto autonomi tra loro, che tuttavia possono presentare comunanza di questioni su aspetti probatori riguardanti le irregolarità commesse nella gestione dell'ente territoriale. Ne consegue che, entro tali limiti, la sussistenza dei presupposti per l'adozione del decreto di scioglimento può costituire oggetto di autonomo accertamento da parte del giudice adito per la dichiarazione di incandidabilità, non essendo la pronuncia di quest'ultimo subordinata alla definizione del giudizio di impugnazione del decreto di scioglimento dinanzi al giudice amministrativo ”.
Orbene, alla luce dei richiamati principi di diritto, il Collegio ritiene che la tesi difensiva sostenuta dall'odierno resistente, con la quale afferma l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., tra il giudizio civile e quello amministrativo, non si presta ad essere condivisa. Conseguentemente la richiesta di sospensione del presente procedimento deve essere, pertanto, rigettata.
4. Nel merito, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
L'art. 143, comma 1, del T.U.E.L. prevede che gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinci ali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo.
Come sopra evidenziato, la giurisprudenza è pacifica ed uniforme nel ritenere che «la misura interdittiva della incandidabilità dell'amministratore responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale conseguente
a fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso o similare nel tessuto istituzionale locale, privando temporaneamente il predetto soggetto della possibilità di candidarsi nell'ambito di competizioni elettorali destinate a svolgersi nello stesso territorio regionale, rappresenta un rimedio di extrema ratio volto ad evitare il ricrearsi delle situazioni che la misura dissolutoria ha inteso ovviare, e a salvaguardare così beni
RGVG n.1079/2024 – Pag. 10 primari dell'intera collettività nazionale - accanto alla sicurezza pubblica, la trasparenza e il buon andamento delle amministrazioni comunali nonché il regolare funzionamento dei servizi loro affidati, capaci di alimentare la "credibilità" delle amministrazioni locali presso il pubblico e il rapporto di fiducia dei cittadini verso le istituzioni - beni compromessi o messi in pericolo, non solo dalla collusione tra amministratori locali e criminalità organizzata, ma anche dal condizionamento comunque subito dai primi, non fronteggiabile, secondo la scelta non irragionevolmente compiuta dal legislatore, con altri apparati preventivi o sanzionatori dell'ordinamento» (Cass. Sez. U. n. 1747/2015; nel medesimo senso Cass.
n. 1333/2017) e tale misura non è in contrasto con la Costituzione, attesa la sua temporaneità.
Vanno quindi evidenziate collusioni con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare o condizionamenti degli amministratori, che abbiano determinato «una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio»
(Cass. Sez. U. n. 1747/2015; Cass. n. 19407/2017; Cass. n. 15038/2018). É stata ritenuta, invece, insufficiente, ai fini della dichiarazione d'incandidabilità, una valutazione globale delle vicende dell'amministrazione, richiesta invece per il provvedimento di scioglimento, attesa la natura personale della misura prevista a carico degli amministratori, volta a colpire «esclusivamente coloro che sono responsabili del degrado dell'ente», con necessità quindi «di una maggiore individualizzazione degli elementi di addebito, attraverso un esame specifico della condotta tenuta da ciascun amministratore» (Cass. 8030/2020).
In proposito, va rimarcato che l'elemento soggettivo dell'amministratore consiste anche solo nel non essere riuscito a contrastare efficacemente le ingerenze e pressioni delle organizzazioni criminali operanti nel territorio, mentre l'elemento oggettivo richiede la verifica di una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si sia riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31550 del
2023).
Ai fini della declaratoria di incandidabilità è, dunque, sufficiente che il Tribunale accerti che la situazione che ha determinato lo scioglimento sia dovuta ad una condotta anche solo colposa (e non necessariamente dolosa), omissiva o commissiva,
RGVG n.1079/2024 – Pag. 11 dell'amministratore locale, che operando una cattiva gestione della cosa pubblica, ha consentito o reso più agevole alle organizzazioni criminali attive sul territorio di introdursi e di insinuarsi nel tessuto della Pubblica Amministrazione.
Ed invero, nel sottolineare la diversità dei presupposti e la conseguente autonomia del procedimento volto all'applicazione della misura interdittiva temporanea rispetto a quello penale, le sopra citate Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito che la condotta dell'amministratore dell'ente locale non deve necessariamente integrare “gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno nella stessa, essendo sufficiente che egli sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio”.
In altri termini, gli elementi sottoposti al vaglio del Tribunale investito della domanda di dichiarazione di incandidabilità non devono necessariamente assumere rilievo penale, atteso che l'accertamento che a questo è demandato attiene alla verifica della sussistenza di elementi eloquenti e sintomatici di gravi violazioni dello specifico dovere di vigilanza e di controllo sull'apparato pubblico gravante sugli amministratori locali raggiunti dalla richiesta della misura interdittiva. Violazioni che, determi nando un'evidente quanto anomala disfunzione della macchina amministrativa comunale o provinciale, caratterizzata da inefficienza o disorganizzazione, hanno consentito alla criminalità organizzata di infiltrarsi - in maniera permanente o anche solo episodica - nell'apparato burocratico amministrativo, asservito agli interessi della consorteria.
Atteso che ciò ben può essere effetto tanto di condotte attive quanto omissive, ai fini della declaratoria ex art. 143, comma 11, T.U.E.L., non è necessario riscontrare che l'amministratore locale si è attivato per consentire l'ingerenza delle associazioni criminali, essendo sufficiente constatare che il condizionamento del pubblico apparato rappresenta diretta conseguenza di un comportamento anche omissivo, di mera tolleranza o, come evidenziato dal Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n.
1867/2020 del 22 settembre 2020, “di dissociazione meramente nominale o dichiarata”, non seguita da azioni concrete volte ad eliminare in maniera efficiente e decisiva la situazione di disfunzionale asservimento dell'amministrazione locale agli interessi della criminalità.
RGVG n.1079/2024 – Pag. 12 4.1. Ciò premesso, il Collegio ritiene che nel caso di specie gli elementi emersi dalla proposta del e dalla allegata relazione redatta dalla Controparte_1
commissione prefettizia siano eloquenti di una situazione di evidente ingerenza della criminalità organizzata nell'amministrazione del Comune di Cerva e che le condotte poste in essere dagli odierni resistenti, descritte nella richiamata documentazione, abbiano determinato quella grave forma di condizionamento che ha dato causa allo scioglimento del consiglio comunale.
Ed invero, gli esiti dell'operazione di polizia giudiziaria “Karpanthos”- compendiati nella relazione del Prefetto di Catanzaro e nella proposta ministeriale di scioglimento
– hanno comprovato la sussistenza di un grave asservimento dell'amministrazione comunale di Cerva, generato da una situazione di disordine amministrativo riconducibile agli odierni resistenti (specie per quel che riguarda l'affidamento degli appalti), che ha causato una significativa alterazione e compromissione sia del consenso elettorale che del buon andamento, dell'efficienza e della imparzialità dell'amministrazione comunale.
4.2. Per quel che concerne, in particolare, la vicenda inerente alla stipulazione di un patto elettorale con un esponente locale dell'associazione di 'ndrangheta, il Collegio rileva che dalla documentazione versata in atti è emerso che gli odierni resistenti hanno assunto una condotta volta, mediante l'ingerenza esterna della criminalità organizzata ed il mercimonio della funzione pubblica, ad alterare la formazione del consenso elettorale e condizionare l'esito della competizione.
Nella citata proposta ministeriale è, infatti, evidenziato che nei confronti di CP_2
, eletto alla carica di Sindaco del Comune di Cerva sia all'esito delle
[...]
consultazioni amministrative del 2017 che di quelle immediatamente successive, e di
, consigliere comunale e assessore ai lavori pubblici, è stata disposta la Controparte_3
misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di scambio elettorale politico - mafioso con l'ordinanza del 14 settembre 2023, i cui contenuti “attestano, in particolare, il raggiungimento di un patto elettorale tra alcuni candidati alle elezioni del giugno 2017 è un'esponente della locale criminalità organizzata gravemente indiziato per reati associativi, accordo che avrebbe assicurato i voti controllati dalla locale consorteria a colui che all'esito della tornata elettorale verrà eletto sindaco, in cambio di denaro e di una percentuale sugli appalti comunali ”.
RGVG n.1079/2024 – Pag. 13 Nella relazione prefettizia è, nel dettaglio, evidenziato che “in occasione delle elezioni amministrative del Comune di cerva tenutesi l'11 giugno 2017, , Controparte_2 [...]
e , all'epoca candidati della lista civica “Progetto Futuro”, CP_3 Parte_2
tramite l'intermediazione del dipendente comunale (fratello di Controparte_7
), avrebbero stretto un patto elettorale con , già condannato CP_2 Parte_1
per associazioni di tipo mafioso, affinché quest'ultimo procurasse loro voti in camb io di una somma di denaro e una percentuale sugli appalti pubblici aggiudicati dal
Il delineato quadro indiziario, corroborato da specifiche attività captive, ha CP_5
comportato l'applicazione della misura di rigore della custodia cautelare in carcere per gravemente indiziato dei delitti di associazione a delinquere Parte_1
finalizzata al narcotraffico, di numerosissimi delitti in materia di traffico di sostanza stupefacente, nonché del delitto di scambio elettorale politico -mafioso e che, tra
l'altro, annovera un precedente in materia di associazione mafiosa e per
[...]
, gravemente indiziato del delitto di partecipazione ad associazione Persona_1
per delinquere di stampo mafioso, circostanza che ne acclara l'inserimento in circuiti criminali decisamente allarmanti di, oltre che dei delitti di tentata estorsione, incendio
e detenzione di armi, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 c.p. e di trasferimento fraudolento di valori”.
Ciò ha comportato l'adozione in data 22 settembre 2023 dei provvedimenti prefettizi di sospensione di diritto dalla carica elettiva sia per il sindaco che per . Controparte_3
E', inoltre, rappresentato che “la circostanza che la fattispecie di scambio elettorale politico mafioso, sopra delineata, sia stata ipotizzata in occasione della tornata elettorale del 2017, letta unitamente alla constatazione che l'attuale compagine politica, andata al rinnovo nel 2022, è sostanzialmente analoga a quella precedente, essendo composta per la quasi totalità delle stesse persone fisiche , a cominciare dal sindaco offre un quadro di indubbia e sostanziale continuità amministrativa . Per tale ragione, la commissione di indagine ha ritenuto di acquisire copie della documentazione amministrativa relativa agli anni 2017 -2023, arco temporale del mandato della precedente e dell'attuale compagine politica che è, come detto, solo
l'una la naturale prosecuzione dell'altra”.
Con specifico riguardo al suddetto periodo oggetto di disamina e nell'ambito della suddetta vicenda deve essere, altresì, ricondotto l'episodio che vede Parte_1
RGVG n.1079/2024 – Pag. 14 nell'anno 2019 avanzare richiesta di risarcimento danni di € 20.000,00 (pari alla somma pattuita come prezzo dell'appoggio elettorale assicurato in occasione delle consultazioni amministrative dell'11 giugno 2017) nei confronti del Comune di Cerva per essere rovinosamente caduto in una grata installata in maniera non conforme su una via pubblica comunale. Episodio che consente di riscontrare come sia CP_2
che abbiano tenuto una condotta volta ad assicurare il
[...] Controparte_3
soddisfacimento e l'adempimento del patto elettorale.
Nello specifico, è riportato che “nel capo di imputazione n. 17 del provvedimento cautelare si legge che “alla base di tale accordo” - vale a dire dello scambio elettorale politico-mafioso – “vi era la promessa, da parte di , soggetto legato Parte_1
alla criminalità organizzata, di procurare voti per le elezioni del giugno 2017, in cambio di denaro. Atteso, tuttavia, che la parola data a non era stata Parte_1
poi mantenuta, questi aveva chiesto ed ottenuto l'intervento di Persona_1
, il quale aveva affrontato la questione con ,
[...] Controparte_3
raccomandandogli di trovare una soluzione insieme con gli altri amministratori chiamati in causa e consegnare a alla somma di euro 20.000 ,00. (…). Parte_1
In data 5 dicembre 2019 - a distanza di poco più di 10 giorni da una conversazione captata tra e l'assessore comunale del 23 Persona_1 Controparte_3
novembre 2019, durante la quale sollecitava l'intervento dello stesso Per_1 [...]
e degli altri membri dell'amministrazione comunale per addivenire ad una CP_3
soluzione che venisse incontro alla richiesta di di recuperare i 20.000 Parte_1
euro – perveniva, al protocollo del Comune di Cerva, ben oltre tre mesi dal dichiarato evento, una richiesta di risarcimento danni - atto di costituzione in mora, a firma del legale di , con la quale veniva intimata al comune di avviare le Parte_1
procedure per il risarcimento del danno subito dal predetto alle 19:00 circa del 28 agosto 2019, asseritamente rovinato a terra su una pubblica via nel Comune di Cerva,
a causa di una grata installata in modo non conforme.
Alla predetta richiesta veniva allegato il verbale del Pronto Soccorso dell'ospedale
Pugliese Ciaccio di Catanzaro, con diagnosi di fattura del quinto metacarpo sinistro
e di contusione dell'avampiede sinistro. Il referto in parole indica come data dell'infortunio il 29 agosto (e non il 28 agosto) e non contempla alcun riferimento al luogo dell'evento e virgola soprattutto, al comune in cui esso si è verificato. Nel 2022,
RGVG n.1079/2024 – Pag. 15 lo scalzi cita in giudizio il Comune di cerva per ottenere il risarcimento dei danni patiti, quantificati in circa 20.000 euro: somma di denaro coincidente con quanto il risultato essere, dall'attività captiva nell'ambito dell'operazione Karpanthos, la somma oggetto di pattuizione in cambio dell'appoggio elettorale fornito nella tornata del 2017. (…). Il Comune di Cerva, con deliberazione della giunta Comunale n. 65 del
5 ottobre 2022, conferiva incarico per la difesa ad un legale il quale, in data 10 ottobre
2022, depositava comparsa di Costituzione e risposta .
Circostanza singolare che connota la posizione dell' per come CP_8
evidenziato dalla relazione della Commissione di Accesso nell'ambito del giudizio instaurato dallo risiede nelle dichiarazioni rese dal tecnico comunale Geom. CP_3
il quale con una prima relazione del 20 settembre 2022 affermava che CP_9
“… i lavori di posa in opera della grata da parte dell'Ente e quella realizzata a regola
d'arte, diversamente per quanto riguarda quella non regolare che al sottoscritto non risulta essere stata eseguita dall'ente ed è evidente che è stata realizzata in data successiva.
Con successiva nota del 19 maggio 2023, tuttavia, il Geom. richiamando la CP_2
precedente relazione, rimodulata totalmente quanto in precedenza affermato specificando che “l'esecuzione/posa in opera della parte di grata riscontrata come non eseguita a regola d'arte, sulla base della documentazione presente agli atti
d'ufficio, non è stata ordinata e/o autorizzata dal sottoscritto in qualità di responsabile dell'area tecnica-manutentiva. Ciò non esclude tuttavia che l'esecuzione dell'opera possa essere stata ordinata/autorizzata da altri organi della struttura comunale e/o eseguita da personale dell'ente senza darne dovuta comunicazione a questo ufficio ”.
A dir poco singolare appare il comportamento tenuto dal tecnico comunale che , a distanza di quasi un anno dalla redazione della prima nota, annovera la possibilità che altri organi della struttura avessero potuto commissionare i lavori, circostanza quest'ultima, impossibile dato che il settore tecnico manutentivo è l'unico ufficio a cui sono affidate le cure del patrimonio comunale e, tra queste, gli interventi di manutenzione. Illogica è, inoltre, la prospettazione della possibilità che l'intervento fosse stato eseguito da personale dell'ente senza che il tecnico comunale ne sapesse niente. (…). Tale dichiarazione, assurda per le predette motivazioni, è confluita nel giudizio allo stato pendente e rischia di compromettere irrimediabilmente la posizione
RGVG n.1079/2024 – Pag. 16 dell' , andando a concorrere sensibilmente nella configurazione di un CP_10
atteggiamento negligente e colposo del comune che, intervenendo con una manutenzione non eseguita a regolare d'arte, potrebbe orientare la valutazione del giudice nel ritenerla determinante nella causazione della caduta di . CP_3
Tale episodio è, ad avviso del Collegio, manifestamente significativo e sintomatico di una condotta deviata degli amministratori, in quanto finalizzata e diretta ad assoggettare agli interessi economici della malavita locale la corretta gestione dell'ente, con evidente sacrificio dei principi di legalità, imparzialità ed efficienza cui dovrebbe tendere l'amministrazione pubblica.
Non si prestano ad essere, pertanto, condivise le argomentazioni offerte dal resistente
, il quale si è limitato a dedurre in maniera generica l'insussistenza dei Controparte_2
presupposti per la declaratoria di incandidabilità, senza nulla dimostrare su lla base di elementi concreti di aver svolto il proprio incarico di sindaco in maniera conforme ai principi sopra richiamati, adempiendo ai doveri di vigilanza e controllo. Incarico che, oltretutto, lo stesso esercita in maniera continuativa dall'anno 2017, sicché – contrariamente a quanto dallo stesso asserito – deve ritenersi pienamente sussistente il presupposto dell'attualità.
Ed invero, per quel che concerne l'episodio da ultimo descritto, è agevole evincere:
1) che si è rivolto al per ottenere il pagamento del prezzo Parte_1 Per_1 pattuito e non ancora corrisposto nel 2019, per l'appoggio elettorale assicurato in occasione delle consultazioni amministrative del 2017;
2) che ha contattato, per come è emerso dall'attività captativa, Per_1 CP_6 allo scopo di “trovare una soluzione e consegnare” l'importo richiesto;
3) che subito dopo è pervenuta una richiesta di risarcimento danni al avente CP_5
ad oggetto la liquidazione della stessa somma;
4) che nonostante il Sindaco abbia comunicato con pec riversata in atti l'indisponibilità ad addivenire ad un accordo transattivo, determinando l'apertura del contenzioso con
, la difesa spiegata dal sembra palesare una condotta Parte_1 CP_5
negligente e colposa dell'ente locale.
Orbene, dette circostanze, complessivamente valutate sono – ad avviso del Tribunale
- univocamente convergenti ed idonee a riscontrare come le condotte tenute da CP_2
e da siano state sorrette dalla volontà di assicurare
[...] Controparte_3
RGVG n.1079/2024 – Pag. 17 l'adempimento del patto elettorale ed il relativo soddisfacimento della pretesa avanzata da per l'aiuto fornito in occasione delle competizioni del Parte_1
2017.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che nessun rilievo dirimente riveste la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata con l'ordinanza cautelare emessa all'esito dell'attività investigativa di cui all'operazione “Karpanthos”: come sopra evidenziato, le condotte non devono necessariamente assumere rilevanza penale, essendo sufficiente l'accertamento dell'idoneità delle stesse ad assecondare gli interessi della criminalità organizzata, anche mediante una colpevole (e non necessariamente dolosa) inosservanza o violazione dei doveri e dei compiti di controllo che, se prontamente ed efficientemente approntati, avrebbero consentito di impedire, o quanto meno di arginare, l'ingerenza della consorteria criminale.
In ogni caso, deve osservarsi che la Corte di Cassazione, ha per Controparte_2
annullato con rinvio l'ordinanza del 17 ottobre 2023 del Tribunale del Riesame di
Catanzaro limitatamente alle esigenze cautelari, avendo ritenuto il ricorso proposto non fondato sotto il profilo della gravità indiziaria. Con la sentenza del 10 aprile 2024 allegata alla comparsa costitutiva, la Corte di Cassazione ha, infatti, confermato la sussistenza dei diversi elementi sulla base dei quali il Tribunale della Libertà ha ritenuto di dover affermare “la gravità indiziaria in ordine al delitto di patto elettorale politico mafioso nella formulazione in vigore al momento di consumazione dei fatti
(2017), ricavati da numerose conversazioni intercettate, alcune delle quali vedevano proprio partecipe lo , soggetto già definitivamente condannato per il Parte_1
delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., reclamare il pagamento di somme di denaro ovvero il versamento di percentuali in relazione a lavori in corso nel comune di Cerva, già convenute in occasione della precedente tornata elettorale. Ed oltre ai dati ricavati dal materiale intercettivo, il giudice del riesame, sottolineava anche, a pagina
11 dell'ordinanza, i pregnanti elementi ricavati dalle dichiarazioni dello stesso CP_3
che, in sede di interrogatorio di garanzia, ammetteva sia di avere ricevuto richieste di appoggio elettorale dal sia la promessa di retribuzioni in suo favore, così CP_2
integrandosi, quanto meno in tale fase della gravità indiziaria, l'elemento strutturale del delitto di cui all'art. 416 ter cod. pen., nella formulazione applicabile pro tempore,
RGVG n.1079/2024 – Pag. 18 già analizzato al punto 1. della presente motivazione, relativo alla conclusione di un accordo avente ad oggetto la promessa di somme di denaro od altre precise utilità.
Pertanto, la ricostruzione della condotta illecita punibile pro -tempore, si basa su diverse fonti di prova convergenti, con i quali il ricorso o non si confronta adeguatamente o delle quali propone una lettura di elementi diversi, ricavati da conversazioni tra terzi, al fine di una alternativa ricostruzione non deducibile nella presente sede di legittimità”.
Parimenti irrilevante ed ininfluente è la documentazione riversata in atti dal CP_2
con la comparsa di costituzione e risposta: trattasi, in particolare della comunicazione del 21 agosto 2017 con la quale il nutrendo dubbi sulla “legittimità” delle CP_2
licenze di NCC, avrebbe chiesto al Prefetto di Catanzaro. Il Collegio, infatti, non può non rilevare che il documento prodotto, oltre a non essere pertinente e a non avere alcuna efficacia dimostrativa in merito alla condotta del Sindaco di arginare le infiltrazioni mafiose, è privo di numero di protocollo e di qualsiasi altro riferimento che attesti l'invio e la ricezione dello stesso, nonché di riscontro da parte del Prefetto.
Del pari, la denuncia del 20 gennaio 2020 sporta nei confronti di e Parte_3
quella avente ad oggetto la realizzazione di un murales, la pec con la quale il Sindaco avrebbe comunicato l'assenza dei presupposti per una transazione circa la richiesta d i risarcimento danni, non sono in alcun modo dirimenti, né dimostrativi di una condotta volta ad arginare o rimuovere le ingerenze esterne della criminalità organizzata operante sul territorio, atteso peraltro che ad esse non è seguita alcuna concreta azio ne diretta ad impedire l'asservimento dell'amministrazione comunale.
4.3. Significative sono, altresì, le irregolarità ravvisabili nelle procedure di affidamento delle gare d'appalto ad imprese riconducibili alla locale consorteria criminale o a soggetti in essa gravitanti, trattandosi di indici sintomatici della sussistenza di un collegamento fra gli amministratori comunali e la criminalità organizzata che ha compromesso il regolare funzionamento ed il buon andamento della res pubblica.
Gli elementi concreti, univoci e rilevanti emersi dalla proposta ministeriale e dalla relazione della relazione prefettizia sono, infatti, eloquenti di una manifesta disfunzionalità che ha fatto sì che la criminalità organizzata si insinuasse, grazie a soggetti ed imprese ad essa legati o riconducibili, nel tessuto economico -
RGVG n.1079/2024 – Pag. 19 amministrativo e nella gestione dell'ente locale in modo da soddisfare i propri interessi economici a discapito del regolare affidamento delle procedure di appalto.
Trattasi in particolare della procedura di gara per l'affidamento del taglio e della vendita di materiale legnoso “ritraibile da in lotto boscoso di proprietà comunale
(prima annualità 2019/2020)”, sito in Località Donaglie, il cui appalto è stato vinto dall'unica ditta individuale concorrente, il cui titolare è tale , germano del Persona_2
resistente , e coniuge di , figlia di Controparte_3 CP_11 Controparte_12
titolare della EL IO sas, aggiudicataria di altro appalto nonostante l'interdittiva antimafia. Procedura di gara caratterizzata da una serie di irregolarità ed anomalie, “dalle quali emerge un'artificiosa preordinazione a dare legittimità all'affidamento dei lavori alla predetta ditta, così violando l'art. 69 r.d. n. 827/1924
e le norme del bando”, che non possono non essere ascritte a , in virtù Controparte_3
della carica di assessore ai lavori pubblici ricoperta e dei rapporti di parentela sopra descritti e a , per non aver essi adeguatamente vigilato e per non aver Controparte_2
adottato, per quanto di loro competenza, tutte le misure idonee ad impedire l'asservimento degli interessi pubblici a quelli criminali.
Ed invero, nella documentazione riversata in atti è evidenziato che nel “maldestro tentativo di legittimare la procedura di gara” si è proceduto con l'acquisizione di una seconda domanda di partecipazione della ditta Silan Sud di Scalzi Antonio, la quale è stata immediatamente esclusa per mancanza di un requisito essenziale indicato nel bando: il documento di riconoscimento. Ciò ha consentito – stante la mancanza di altre offerte – l'aggiudicazione alla ditta di che, benché operante nel settore Persona_2 da circa ventisei anni, ha proposto domanda di iscrizione all'albo delle imprese forestali della Regione Calabria “solo nel maggio 2021, a tre mesi dall'approvazione del progetto deliberato dalla giunta il 17 febbraio 2021 - peraltro con il voto favorevole del già citato amministratore comunale ( ) stretto parente Controparte_3
del titolare della ditta affidataria – e tre mesi prima della pubblicazione del bando (in data 19 agosto 2021), con il quale veniva richiesto il possesso di tale certificazione per partecipare alla gara”.
Sempre attinente alla fase precedente all'aggiudicazione viene evidenziata un'altra singolare, quanto significativa anomalia che “lascia supporre verosimilmente che
l'imprenditore in parola (…) fosse già a conoscenza dei requisiti necessari per la
RGVG n.1079/2024 – Pag. 20 partecipazione alla gara” ben prima della pubblicazione del bando ed afferente al deposito della cauzione di € 7.500,00 che la ditta era tenuta ad allegare alla domanda di partecipazione: tale somma, infatti, risulta essere stata corrisposta dalla ditta aggiudicataria mediante bonifico del 7 settembre 2021 e, dunque, dieci giorni prima della pubblicazione del bando in questione.
In relazione a tale circostanza, il Collegio rileva la scarsa attendibilità della tesi difensiva esposta nella comparsa di costituzione, peraltro non riscontrata da alcuna documentazione: il fatto che il concorrente abbia “utilizzato una cauzione prestata nell'ambito di precedente esperimento della procedura (bando pubblicato il
19.08.2021), che non ha avuto seguito perché dichiarata deserta” e ritenuta valida dal perché “all'esito della prima procedura deserta non aveva proceduto alla CP_5
restituzione della somma nei confronti del privato”, appare poco plausibile oltre che per nulla provata e ragionevolmente non convincente, atteso che non si rinviene il motivo per il quale l'amministrazione comunale avrebbe dovuto ritenere valida una cauzione (che, dunque, avrebbe dovuto essere di eguale imp orto, ma di cui nulla viene riferito) versata dalla ditta per la partecipazione ad altra, non meglio specificata, procedura di gara, sol perché questa è andata deserta.
Di contro, nella proposta ministeriale è evidenziato che “le condotte agevolative poste in essere in favore della ditta incaricata sono continuate anche nelle successive fasi dell'esecuzione dell'appalto; risulta infatti che l'affidatario non ha versato nei termini previsti la prima rata del prezzo di aggiudicazi one, e ciò senza che il comune abbia attivato le cautele contrattuali a tutela del pubblico interesse e determinando di fatto un indebito arricchimento del privato;
anzi concedendo al medesimo una p roroga dell'autorizzazione al taglio del bosco oltre i tempi fissati, nonostante la ditta fosse già amorosa è inadempiente alle clausole contrattuali ”.
In relazione alla vicenda in esame il Collegio rileva, dunque, la genericità delle argomentazioni con le quali il resistente contesta la riconducibilità della stessa a fenomeni di collegamento con la criminalità organizzata;
ciò a causa dell'assenza di specifici elementi e di riscontri documentali.
4.4. L'ingerenza della criminalità organizzata nella gestione e nell'apparato amministrativo dell'ente locale, avallata e consentita dalle condotte tenute dagli amministratori pubblici, considerato il ruolo di primo piano degli stessi (l'uno in
RGVG n.1079/2024 – Pag. 21 qualità di sindaco, il secondo di consigliere comunale e assessore ai lavori pubblici),
è emersa, altresì, dalle irregolarità della procedura di appalto del valore di € 200.00,00 volta alla realizzazione di un parco giochi in località Ponte su di un'area d i proprietà della famiglia , la quale annovera soggetti inseriti nei circuiti criminali della Per_3 zona, attinti da misura cautelare nell'ambito dell'operazione karpanthos.
Trattasi, in particolare, di , classe 1980, ritenuto “intraneo alla cosca Parte_4
di Cerva, capeggiata da e continua il gruppo criminale dei Persona_1
Carpino di Petronà e, pertanto, gravemente indiziato del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, circostanza che nel Clara
l'inserimento in circuiti criminali decisamente allarmanti ”, e di , classe Parte_4
1948, “padre di classe 1974 e di , classe 1979, Persona_4 CP_13
tratto in arresto, quest'ultimo, nell'ambito dell'operazione “Karpanthos” è sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere, poiché ritenuto responsabile di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di una serie di delitti p.e p. dall'art. 73, comma 1, del D.P.R. n. 309/90”.
Le anomalie che hanno caratterizzato detta procedura di gara non hanno riguardato solamente il conferimento dell'incarico di progettazione ad un professionista, l'Arch.
, germano di , responsabile dell'area tecnica e CP_14 CP_9
Responsabile Unico (RUP) della procedura in questione, quanto in particolare l'esecuzione dell'opera su terreni di proprietà privata dei ed oggetto di Per_3
esproprio che, peraltro, a distanza di circa un anno e mezzo dalla realizzazione del parco giochi, “non risultano ancora trascritti nei pubblici registri immobiliari ne risultano catastalmente volturati a favore del Comune di Cerva”.
E', nello specifico, riportato che per la realizzazione dell'opera sono stati occupati terreni i cui proprietari sono stati individuati mediante consultazione dei registro catastali;
tuttavia, alcuni di essi “risultano arbitrariamente individuati come possessori ultraventennali”, quale la part.lla 802 del foglio 9, “catastalmente intestata ad e ma avuta in possesso da , Persona_5 Per_6 Parte_5 Per_7
, , e , attribuita dal Comune di Cerva e Per_8 Per_9 Per_10 Per_2 Pt_4
“ripartita (…) in 7 quote uguali ai germani riconoscendo dunque, in Per_3
sostituzione evidentemente dell'autorità giudiziaria , l'usucapione ventennale in parti uguali a tutti i fratelli”. Avviata la procedura espropriativa, i hanno stipulato Per_3
RGVG n.1079/2024 – Pag. 22 in data 18 maggio 2022 con il Comune di Cerva atto di cessione volontaria che, allo stato attuale, non risulta ancora trascritto nei pubblici registri, tant'è che i terreni risultano ancora oggi formalmente intestati ad essi, nonostante la realizzazione dell'opera e la corresponsione del prezzo.
A tal proposito, è ulteriormente segnalato che mentre i germani sono stati Per_3
prontamente indennizzati mediante liquidazione di un importo che l'organo ispettivo riferisce essere, sulla base delle stime effettuate, “decisamente superiore rispetto al valore effettivo delle aeree espropriate”, per altri intestatari dei terreni “le procedure di indennizzo sono ancora incomplete”.
Le anomalie e le irregolarità che hanno caratterizzato la vicenda in esame denotano il favore dell'amministrazione comunale nei confronti di soggetti gravitanti nei locali contesti di criminalità organizzata al fine di consentire loro il soddisfacimento degli interessi economici attuato mediante condizionamento e contaminazione di quelli pubblici.
Né, come evidenziato nella relazione prefettizia, “a fugare i dubbi sulla correttezza dell'operato amministrativo dell'ente civico è servita la misura della sostituzione, disposta con decreto sindacale n. 2 del 13 agosto 2020, ossia solo tre giorni lavorativi antecedenti l'adozione della determina di affidamento in questione ”.
Inoltre, le risultanze documentali non sono affatto scalfite dalle deduzioni difensive del non avendo quest'ultimo dimostrato di aver posto in essere una condotta CP_2
volta ad impedire qualsivoglia ingerenza criminale. Egli, invero, si è limitato anch e in relazione alla procedura di gara esaminata a contestare in maniera del tutto generica l'assenza di irregolarità in grado di determinare il condizionamento dell'ente, senza nulla provare al riguardo.
4.5. Altre irregolarità significative di una cattiva e disordinata gestione della cosa pubblica preordinata ad assicurare gli interessi di soggetti vicini o appartenenti alla criminalità organizzata sono emersi dalla procedura di appalto pubblico, del valore di circa € 250.000,00, per l'esecuzione di lavori di ripristino della viabilità della strada
SP10, aggiudicata nel mese di settembre 2019 con delibera n. 74 dell'area tecnica, ad una società, la EL IO sas di , il cui titolare è padre di Controparte_12
, moglie di , titolare dell'impresa individuale aggiudicataria CP_11 Persona_2
RGVG n.1079/2024 – Pag. 23 della sopra esaminata procedura di taglio e vendita di materiale legnoso, nonché fratello dell'assessore ai lavori pubblici, . Controparte_3
Società attinta sin dall'anno 2016 da misura interdittiva, poi sottoposta per due anni, sino al mese di marzo del 2020, a controllo giudiziario e nuovamente interdetta dalla
Prefettura di Catanzaro, nonostante la variazione dell'assetto societario e della ragione sociale effettuata nel dicembre del 2018 (in pendenza del controllo), con provvedimento del 15 ottobre 2020.
Rilevante è, in particolare, la circostanza che l'affidamento è avvenuto tramite procedura negoziata - avviata dal Geom. , nominato RUP con delibera CP_9
della giunta comunale n. 35 del 20 maggio 2019 – con invito di cinque ditte, tra cui la
EL IO (già attinta da misura interdittiva e all'epoca dei fatti sottoposta a controllo giudiziario), unica impresa della provincia di Catanzaro ad essere stata invitata ed unica ad aver aderito.
Altrettanto indicativa è la tempistica con cui sono stati effettuati i mandati di pagamento, disposti con determine del , responsabile dell'area tecnica CP_9
nonché responsabile unico del procedimento e presidente del seggio di gara, posto che i primi tre sono stati adottati nel periodo immediatamente successivo alla scadenza del controllo giudiziario, mentre gli ultimi due sono stati erogati subito dopo la sospensione dell'interdittiva del 15 ottobre 2020 disposta dal TAR ed in pendenza del termine per la proposizione dell'appello spiegato dinnanzi al Consiglio di Stato che, dopo soli tre mesi, ha annullato il provvedimento sospensivo e confermato quello interdittivo.
4.6. L'amministrazione comunale di Cerva, nel periodo compreso tra il 2017 ed il
2023, ha, altresì, effettuato una serie di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture in favore di ditte individuali, i cui titolari, e sono, Persona_4 Parte_4
per come sopra esposto, inseriti o legati ai contesti di criminalità organizzata della zona mediante rapporti di parentela e/o frequentazione con esponenti locali;
commesse affidate senza il preventivo espletamento di gara pubblica, “arrivando in alcuni casi ad annullare i ribassi proposti dalla stessa ditta e quindi reintegrando la percentuale dello sconto praticato con incrementi di spesa sui lavori, ovvero, come avvenuto in altri casi, l'amministrazione comunale si è limitata a prendere atto delle lavorazioni
o delle forniture eseguite dalla predetta ditta, corrispondendo somme a fronte di
RGVG n.1079/2024 – Pag. 24 fatture fiscali emesse precedentemente e con indicazioni di servizi generici . Le stesse anomali e irregolari modalità operative sono state riscontrate anche nei confronti di altra ditta individuale, il cui titolare risultato in cranio alla locale cosca mafiosa e destinatario della più volte richiamata misura cautelare in quanto indi ziato del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso. L 'impresa in argomento risulta aver ricevuto numerosi affidamenti caratterizzati da illegittimità e vizi procedurali;
è infatti emerso che numerose determine di impegno di spesa sono state adottate dal Comune di cerva in data successiva alla esecuzione delle forniture effettuate dalla ditta, circostanza che evidenzi emblematicamente che gli impeg ni di spesa sono stati adottati a ratifica di forniture già effettuate ” (cfr. proposta del
). CP_1
5. Orbene, alla luce delle vicende da ultimo descritte, il Collegio ritiene che la situazione di evidente disordine burocratico e organizzativo ha consentito alla criminalità organizzata di ingerirsi nella gestione dell'ente, determinando il condizionamento e l'asservimento degli interessi pubblici a quelli d ella malavita locale;
situazione resa possibile dalla condotta degli amministratori che hanno fatto ricorso all'aiuto della locale cosca al fine di alterare, mediante la stipulazione di un patto avente ad oggetto la compravendita di voti, l'esito delle com petizioni elettorali o che – in violazione dei specifici doveri di vigilanza e controllo derivanti dalle cariche rispettivamente ricoperte (l'uno di sindaco, il secondo di consigliere comunale e assessore ai lavori pubblici) – non solo hanno omesso di adottare tutte le misure idonee ad impedire l'infiltrazione da parte della cosca di 'ndrangheta, quanto hanno favorito gli interessi dei soggetti ad essa appartenenti o in essa gravitanti mediante una cattiva gestione dell'ente, specie nel settore degli appalti e delle commesse pubbliche. E proprio l'idoneità di tali condotte, attive ed omissive, hanno - ad avviso del Tribunale
- cagionato lo scioglimento del Comune di Cerva.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale ritiene che il ricorso sia pienamente fondato e che debba, conseguentemente, l'incandidabilità ai sensi dell'art. 143, comma
11, del T.U.E.L. di . Controparte_15 Controparte_3
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 47/2022, applicando lo scaglione previsto per la cause dal valore indeterminabile a media complessità ed i
RGVG n.1079/2024 – Pag. 25 valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, con esclusione di quella decisionale atteso che le parti hanno precisato le conclusioni direttamente all'udienza di comparizione e trattazione della causa, senza deposito di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara ai sensi dell'art. 143, comma 11, del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 l'incandidabilità di e;
Controparte_2 Controparte_3
3. condanna e , in solido fra loro, al pagamento in Controparte_2 Controparte_3 favore del , in persona del p.t. delle spese di lite del Controparte_1 CP_16
presente giudizio che si liquidano in € 7.281,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge .
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del la Prima Sezione Civile del 30 gennaio 2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n.1079/2024 – Pag. 26