CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 834/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 1635/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 18588443 TARSU/TIA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 191/2026 depositato il
17/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrto al Reg. Gen. Ric. n. 1635/2025 Ricorrente_1 come in atti rappresentata e difesa, propone ricorso
contro
Area Srl - 02971560046 avverso l'Avviso di Intimazione n. 18588443 TARSU/TIA 2017.
Eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento.
La parte resistente non risulta costituita.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.18588443 notificata in data 10/10/2023, per Tari, periodo d'imposta 2017, in quanto il propedeutico avviso di accertamento, emesso dal comune di
Sant'Alessio Siculo, non era mai stato notificato alla ricorrente, nonchè la prescrizione e la decadenza della pretesa creditoria per l'anno 2017.
La parte resistente non risulta costituita e, pertanto, agli atti non esiste prova della notifica dell'avviso di accertamento.
Il ricorso va, pertanto accolto.
Tenuto conto dell'esiguità delle somme richieste, le spese del giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Messina, sezione ottava, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 1635/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 18588443 TARSU/TIA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 191/2026 depositato il
17/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrto al Reg. Gen. Ric. n. 1635/2025 Ricorrente_1 come in atti rappresentata e difesa, propone ricorso
contro
Area Srl - 02971560046 avverso l'Avviso di Intimazione n. 18588443 TARSU/TIA 2017.
Eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento.
La parte resistente non risulta costituita.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.18588443 notificata in data 10/10/2023, per Tari, periodo d'imposta 2017, in quanto il propedeutico avviso di accertamento, emesso dal comune di
Sant'Alessio Siculo, non era mai stato notificato alla ricorrente, nonchè la prescrizione e la decadenza della pretesa creditoria per l'anno 2017.
La parte resistente non risulta costituita e, pertanto, agli atti non esiste prova della notifica dell'avviso di accertamento.
Il ricorso va, pertanto accolto.
Tenuto conto dell'esiguità delle somme richieste, le spese del giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Messina, sezione ottava, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Spese compensate.