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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/11/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1556/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1556 del ruolo generale per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 18/06/2025, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in CASSINO Parte_1 alla P.zza A. De Gasperi n. 41, presso lo studio dell'Avv.ti GIULIANO MARIANO e MARINI
CLAUDIA che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, nata in [...] il [...]; Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 2254/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cassino.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/06/2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Cassino e al Controparte_1 Controparte_2 fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità oggettiva di parte convenuta nella produzione dell'evento lesivo, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, a titolo di danno emergente per la riparazione del veicolo per l'importo di € 2.245,1, e a titolo di danni morali ex artt. 2043/2059 c.c. e 185/677 c.p. per l'importo di € 2.750,00, o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in via eventuale e gradata di accertare la responsabilità ex art. 2043 c.c.
1 N. 1556/2022 R.G.
e condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 4.950,00; in ogni caso, previo accertamento dell'insussistenza della responsabilità dell'attore, chiedeva di condannare la compagnia di assicurazione alla riattribuzione all'attore della prima classe RCA in luogo della terza classe.
L'attore deduceva: - che in data 22/12/2014, mentre percorreva Via Giovenale nel Comune di Aquino, all'altezza del civico 14-12 impattava su una lastra di marmo posizionata nel mezzo della carreggiata perdendo il controllo del veicolo;
- che la lastra di marmo al momento dell'impatto si trovava in posizione parallela all'edificio; - che a seguito dell'impatto il conducente urtava contro gli imbotti in marmo fungenti da cornice ai locali commerciali dell'edificio prospicenti la strada, danneggiando sia la vettura sia la porzione di immobile di proprietà della convenuta;
- che dall'immobile si era staccata la lastra in marmo che ebbe a generare l'impatto; - che l'immobile versava in pessime condizioni di manutenzione esterna con forte presenza di umidità e visibili distaccamenti di intonaco;
- che al momento dell'intervento della Polizia Locale la strada era stata liberata dai detriti e frammenti che la occupavano.
Non si costituivano in giudizio né né , e con sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
2254 del 19/10/2021, il Giudice di Pace di Cassino rigettava la domanda avanzata dall'attore e nulla prevedeva per le spese stante la contumacia delle convenute.
Avverso detta sentenza proponeva appello nei confronti di Parte_1 [...]
, deducendo l'erronea valutazione della sentenza di primo grado relativamente CP_1 all'assolvimento dell'onere probatorio, in quanto il Giudice di Pace non riteneva adeguatamente provata la domanda, nonché la violazione delle seguenti disposizioni di legge: Art. 112,113 comma
1,115 comma 1,116, 311; Artt. 2698, 2053, 2727, 2056, 2055, 1223, 2059, 2712 cod. civ.; Artt.
40,41, 185, 677 cp.
L'appellante concludeva pertanto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“previa valutazione delle prove ammesse, dei documenti prodotti ed allegati e dei motivi dedotti, accertare la responsabilità della convenuta di cui agli Art. 112,113 comma 1,115 comma 1,116,
311; Artt. 2698, 2053, 2727, 2056, 2055, 1223, 2059, 2712 cod. civ.; Artt. 40,41, 185, 677 cp e per
l'effetto condannare la stessa convenuta al risarcimento pari ad Euro 2.245,1 di cui Euro 1649,10 quale danno emergente per riparazione veicolo, Euro 350,00 per prestazioni professionali stragiudiziali ed Euro 250,00 per spese di relazione tecnica”; 2) previa valutazione delle prove ammesse e dei documenti prodotti ed allegati e dei motivi dedotti accertare altresì la colpa della convenuta ex art. 2043/2059 cod. civ. 185/677cp e condannare la stessa ai danni morali pari ed
Euro 2.750,00 o nella somma che il Giudice riterrà di giustizia facendo ricorso anche alla formula equitativa e comunque il tutto entro e non oltre la competenza di cui all'art. 7 cpc;
3) in via
2 N. 1556/2022 R.G.
eventuale e gradata, previa valutazione delle prove ammesse e dei documenti prodotti ed allegati, accertare la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. per l'effetto condannare la convenuta CP_3 alla somma di Euro 4.950, 00 e comunque il tutto entro e non oltre la competenza del Giudice di
Pace adito”.
Nessuno si costituiva in giudizio per l'appellata e all'udienza del 23/11/2022, verificata la regolarità della notifica, il giudice dichiarava la contumacia di . Controparte_1
All'udienza del 18/06/25, sostituita dal deposito di note scritte, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
Preliminarmente, deve darsi atto che l'omissione dell'ordine di notifica dell'impugnazione nei confronti di non evocata in giudizio dall'appellante, risulti priva di Controparte_2 rilevanza, essendo decorsi i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c..
Nel merito, l'appello va parzialmente accolto.
Nel caso de quo, l'appellante ha allegato di aver impattato a causa della presenza di una lastra di marmo presente sulla carreggiata, a seguito del distacco della stessa dalla parete del condominio di proprietà dell'appellata.
Giova premettere che la norma dell'art. 2053 del Codice civile è in rapporto di specialità con l'art. 2051 c.c. giacchè la fattispecie contemplata dall'art. 2053 c.c. – secondo cui “Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione” – concerne danni provenienti da cose peculiari (l'edificio), rientranti nell'alveo della disponibilità di un soggetto qualificato (proprietario), e si connota per taluni elementi di specificità (quali la rovina e la prova liberatoria).
Le differenze tra le due norme giustificano il diverso regime giuridico al quale sono sottoposte, in quanto, ai fini che ivi interessano, nel caso dell'art. 2051 c.c. è responsabile il soggetto che ha un effettivo potere di custodia sulla “res”, mentre nell'ipotesi dell'art. 2053 c.c. è responsabile solo il proprietario, anche se la giurisprudenza ne ha esteso l'applicazione ai titolari di diritti reali e, con qualche contrasto, anche all'utilizzatore del contratto di leasing.
Ne consegue che, se la fattispecie non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2053 c.c. per mancanza dei presupposti, si rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., salvo il caso del concorso del custode nella determinazione della rovina (Cass. 2692/1987).
La nozione di rovina viene estesa ad ogni disgregazione, anche se limitata dell'edificio stesso o di elementi o manufatti accessori in esso stabilmente incorporati (Cass. 8876/1998;
4694/1976; App. Genova 12.8.2006). La rovina viene ravvisata anche per i danni derivanti
3 N. 1556/2022 R.G.
da elementi strutturali dell'edificio o di altra costruzione e perciò da parti essenziali degli stessi
(Cass. 212/1988). È stata applicata la norma alla rottura di un tubo che ha cagionato infiltrazioni (Cass. 5869/1984; 693/1981); ad una lastra di vetro staccatasi da una finestra (T. Roma
30.11.1960); all'intonaco di un cornicione (Cass. 2509/1970); alla trave di un solaio (Cass.
1941/1961); alla ringhiera di protezione di un pianerottolo (A. Napoli 4.12.1950); alle tegole dei tetti (Cass. 3390/1979). La responsabilità sussiste anche quando la rovina è parziale (Cass.
2172/1957).
In giurisprudenza si è sottolineata la natura oggettiva della responsabilità, in quanto a fondare la responsabilità del proprietario è sufficiente il nesso materiale di causalità tra rovina e danno (nesso che deve essere provato dall'attore), mentre la norma non richiede affatto che la rovina sia connotata da colpa, nozione, quest'ultima, che non rileva neppure agli effetti della prova liberatoria (a carico, invece, del convenuto), prova integrata dall'accertamento dell'interruzione del nesso anzidetto (Cass. 4737/2001; Cass. 3341/2023). Tale responsabilità può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile. La presunzione di responsabilità a carico del proprietario può dunque essere superata mediante la prova del caso fortuito o della forza maggiore oppure del fatto imputabile in tutto o in parte ad un terzo e allo stesso danneggiato (Cass. 6938/1988). La prova liberatoria del proprietario non può essere costituita dall'attività svolta sull'immobile da altro soggetto per incarico del proprietario, come nel caso di affidamento di lavori in appalto (Cass. 4697/1984). Non ha alcun rilievo la dimostrazione dell'ignoranza del vizio comprovata dalla mancanza di sintomi premonitori della rovina (A. Napoli
14.3.1988). La responsabilità del proprietario sussiste anche quando si sia inserito un fatto colposo del terzo o dello stesso danneggiato che sia privo di un'autonoma efficienza causale e che sia prevedibile dal proprietario in base alla comune diligenza (Cass. 3155/1974). E' stato affermato che vi è concorso tra la colpa presunta del proprietario e la colpa accertata in concreto del danneggiato, il quale abbia agevolato od accelerato la rovina dell'immobile o di parte di esso (Cass. 5767/1998;
Cass. 19975/2005).
Con riferimento alla prova della proprietà, la giurisprudenza ha precisato che nelle azioni risarcitorie (e, in particolare, in quelle per danni derivanti da cose, di cui agli artt. 2051 e 2053 c.c.) il presupposto della proprietà del bene che ha provocato il danno va accertato in via incidentale e non secondo i rigorosi criteri applicabili nelle azioni reali dirette all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore. Si tratta di un accertamento di fatto ai fini del quale, anche in caso di beni immobili, non è necessaria la produzione del titolo di proprietà o una prova scritta documentale,
4 N. 1556/2022 R.G.
essendo sufficiente che l'attore dimostri con qualsiasi mezzo, incluse le presunzioni, che il convenuto fosse titolare della proprietà o quanto meno di un diritto reale di godimento sulla cosa che ha arrecato il danno tale da comportarne l'obbligo di custodia o di manutenzione (ex multis,
Cass. 18077/2019).
Nel caso in esame, la prova della proprietà dell'immobile può ritenersi provata presuntivamente dalla documentazione prodotta dall'appellante (cfr. in particolare, doc. 6 e 16)
Ciò posto, in merito alla dinamica del sinistro, reputa il Tribunale che il fatto storico del sinistro così come descritto in citazione abbia trovato sostanziale riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, nonché nella documentazione allegata dall'attore.
Invero, dall'istruttoria è emerso che in data 22/12/201, alle ore 5:00 circa, l'attore percorreva via Giovenale in direzione P.zza San Tommaso nel comune di Aquino (FR) quando, all'altezza dei civici 12-14, impattava con lo pneumatico anteriore sinistro contro una lastra di marmo posizionata nel mezzo della carreggiata perdendo il controllo del veicolo e andando ad impattare contro gli imbotti in marmo fungenti da cornice ai locali commerciali dell'edificio di proprietà dell'appellata.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 26/10/2018, confermava la Testimone_1 presenza di una lastra di marmo al centro della strada, l'impatto della vettura contro la parete dell'edificio di proprietà dell'appellata e di aver rimosso l'autovettura e i detriti e frammenti di marmo che occupavano la strada per consentire la circolazione dei veicoli.
Il teste di parte attrice sig. escusso all'udienza del 14/06/2019, ha Testimone_2 confermato il verificarsi del sinistro, la presenza di una lastra di marmo al centro della carreggiata e il fatto che l'immobile ove urtava l'appellante versasse in pessime condizioni di manutenzione esterna con forte presenza di umidità e visibili distaccamenti dell'intonaco, anche e soprattutto in prossimità degli imbotti.
Dal foglio di servizio prot. N. 1028/P L del Comando di Polizia Locale del Comune di
Aquino del 22/12/2014, risulta che “il conducente dell'autovettura Fiat Uno turbo diesel tg.
FR412609 – percorrendo la Via Giovenale, all'atto dell'accertamento libera da qualsiasi ostacolo
– strada senso unico di marcia verso P.zza San Tommaso – perdeva il controllo del mezzo ed andava ad urtare gli imbotti di rivestimento in marmo di Coreno di cui agli accessi n. 12 e 12
(Locali commerciali) cagionandone la rottura”.
Infine, il teste IN. , escusso all'udienza del 26/10/2018, confermava la Testimone_3 dinamica del sinistro così come descritta in citazione e ricostruita nella relazione tecnica dallo stesso redatta. Invero, nel parere tecnico fornito dall'IN. , si afferma che: “La Testimone_3 lastra di pietra in esame, inoltre, risulta simile (per materiale e taglio) a quelle collocate al piano terra dell'immobile danneggiato, per cui ritengo molto probabile, che essa provenga dall'immobile
5 N. 1556/2022 R.G.
stesso. È altamente plausibile, altresì, che la lastra di marmo si sia staccata dall'edificio danneggiato in quanto, come si evince dalle foto, la parete dell'immobile interessata dall'impatto risultava interessata (prima del restauro) da fenomeni di umidità, come chiaramente visibile dalla presenza delle macchie verdi e dagli annerimenti dovuti alla formazione di muffe e muschi”.
La relazione conclude con le seguenti considerazioni: “ritengo plausibile 1) che “la perdita di controllo dell'autovettura sia stata causata dallo squarcio dello pneumatico della ruota anteriore sinistra in conseguenza dell'urto con la lastra lapidea presente sul manto stradale e posta in posizione parallela rispetto all'immobile”. 2) che detta lastra di marmo si sia staccata dalla parete dell'edificio danneggiato a causa dell'evidente situazione di degrado in cui lo stesso versava all'epoca dei fatti ed in specie in presenza di forti concentrazioni di umidità”.
Deve dunque ritenersi presuntivamente provato che la lastra di marmo presente sulla carreggiata e causa del sinistro si sia staccata dall'immobile di proprietà della convenuta, tenuto conto dello stato di degrado in cui versava detto immobile e della tipologia di materiale di cui era fatta, simile a quello delle lastre collocate al piano terra dell'immobile danneggiato, come riferito dal tecnico di parte attrice. Va conseguentemente affermata la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2053 c.c..
Tanto premesso, in ordine al quantum debeatur, la giurisprudenza ha precisato che “Qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità' dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare la valutazione equitativa egli non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata. (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8004 del 18/04/2005, Rv. 582202 – 01 (v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 591 del
19/01/1995, Rv. 489764 - 01 “Nella liquidazione di danni, relativi a veicoli, verificatisi in occasione di un incidente stradale, possono essere utilizzati dal giudice di merito come elementi di prova per la formulazione del suo convincimento preventivi di spesa contenenti una specifica indicazione di voci.”). Sul punto, è stato osservato anche che ““La “perdita subita”, con la quale
l'art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche
l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare:
6 N. 1556/2022 R.G.
così, tra le decisioni più recenti, Cass. 06/10/2021, n.27129; v. Cass., 10/11/2010, n. 22826, e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718)”. E che “Di conseguenza, la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo – piuttosto – al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio)” (v. Cass. ord. n. 17670 del 26/06/2024).
Nel caso di specie, il danno al veicolo non è stato contestato nella sua esistenza, gli agenti intervenuti hanno effettivamente riscontrato la presenza dei danni al veicolo e l'attore ha prodotto in atti un preventivo relativo alle riparazioni dell'autovettura, per l'importo di complessivi € 1649,10 redatto dall'autocarrozzeria SO AN. Il predetto SO AN, escusso come testimone, ha confermato di aver visionato il veicolo, accertando la presenza dei danni indicati, pur non avendo poi provveduto alle riparazioni.
Reputa pertanto il Tribunale che il danno materiale deve ritenersi provato nella misura di euro € 1649,10. Deve pertanto accogliersi la domanda risarcitoria formulata dall'appellante con riferimento ai danni subiti dal veicolo.
La domanda va invece respinta in relazione alle ulteriori voci di danno, in quanto non documentate, ed essendo il danno morale allegato solo genericamente e sfornito di prova.
Alla luce di quanto sopra, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui non ha ritenuto adeguatamente provata la domanda;
conseguentemente, la sig.ra va condannata al pagamento in favore dell'appellante della somma di Controparte_1 euro 1.649,10 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Infine, in ragione del parziale accoglimento dell'appello, va riformato anche il capo relativo alle spese. Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, pertanto, le spese di lite del giudizio di primo grado sono per metà compensate tra le parti e per la restante metà seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate in base ai parametri del DM n. 55/2014 pro tempore vigente, in complessivi € 602,50, oltre ad euro 62,50 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Parimenti, in ragione del parziale accoglimento dell'appello, le spese del presente giudizio di appello sono per metà compensate e pere la restante metà seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. In entrambi i casi si tratta di spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
7 N. 1556/2022 R.G.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della Parte_1 sentenza impugnata n. 2254/2021 del Giudice di Pace di Cassino, accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro è da ascriversi in via esclusiva a Controparte_1
2) per l'effetto, condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 1.649,10 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3) rigetta nel resto;
4) compensa per metà le spese di lite del giudizio di primo grado e condanna
[...]
alla rifusione in favore dell'attore della restante metà che liquida in € 602,50 per CP_1 compensi ed euro 62,50 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione;
5) compensa per metà le spese di lite del giudizio di appello e condanna Controparte_1 alla rifusione in favore dell'appellante della restante metà che liquida in € 961,50 per compensi, oltre contributo unificato e marca da bollo, se dovuti, oltre rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione.
Così deciso in Cassino il 5 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1556 del ruolo generale per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 18/06/2025, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in CASSINO Parte_1 alla P.zza A. De Gasperi n. 41, presso lo studio dell'Avv.ti GIULIANO MARIANO e MARINI
CLAUDIA che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, nata in [...] il [...]; Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 2254/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cassino.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/06/2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Cassino e al Controparte_1 Controparte_2 fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità oggettiva di parte convenuta nella produzione dell'evento lesivo, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, a titolo di danno emergente per la riparazione del veicolo per l'importo di € 2.245,1, e a titolo di danni morali ex artt. 2043/2059 c.c. e 185/677 c.p. per l'importo di € 2.750,00, o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in via eventuale e gradata di accertare la responsabilità ex art. 2043 c.c.
1 N. 1556/2022 R.G.
e condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 4.950,00; in ogni caso, previo accertamento dell'insussistenza della responsabilità dell'attore, chiedeva di condannare la compagnia di assicurazione alla riattribuzione all'attore della prima classe RCA in luogo della terza classe.
L'attore deduceva: - che in data 22/12/2014, mentre percorreva Via Giovenale nel Comune di Aquino, all'altezza del civico 14-12 impattava su una lastra di marmo posizionata nel mezzo della carreggiata perdendo il controllo del veicolo;
- che la lastra di marmo al momento dell'impatto si trovava in posizione parallela all'edificio; - che a seguito dell'impatto il conducente urtava contro gli imbotti in marmo fungenti da cornice ai locali commerciali dell'edificio prospicenti la strada, danneggiando sia la vettura sia la porzione di immobile di proprietà della convenuta;
- che dall'immobile si era staccata la lastra in marmo che ebbe a generare l'impatto; - che l'immobile versava in pessime condizioni di manutenzione esterna con forte presenza di umidità e visibili distaccamenti di intonaco;
- che al momento dell'intervento della Polizia Locale la strada era stata liberata dai detriti e frammenti che la occupavano.
Non si costituivano in giudizio né né , e con sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
2254 del 19/10/2021, il Giudice di Pace di Cassino rigettava la domanda avanzata dall'attore e nulla prevedeva per le spese stante la contumacia delle convenute.
Avverso detta sentenza proponeva appello nei confronti di Parte_1 [...]
, deducendo l'erronea valutazione della sentenza di primo grado relativamente CP_1 all'assolvimento dell'onere probatorio, in quanto il Giudice di Pace non riteneva adeguatamente provata la domanda, nonché la violazione delle seguenti disposizioni di legge: Art. 112,113 comma
1,115 comma 1,116, 311; Artt. 2698, 2053, 2727, 2056, 2055, 1223, 2059, 2712 cod. civ.; Artt.
40,41, 185, 677 cp.
L'appellante concludeva pertanto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“previa valutazione delle prove ammesse, dei documenti prodotti ed allegati e dei motivi dedotti, accertare la responsabilità della convenuta di cui agli Art. 112,113 comma 1,115 comma 1,116,
311; Artt. 2698, 2053, 2727, 2056, 2055, 1223, 2059, 2712 cod. civ.; Artt. 40,41, 185, 677 cp e per
l'effetto condannare la stessa convenuta al risarcimento pari ad Euro 2.245,1 di cui Euro 1649,10 quale danno emergente per riparazione veicolo, Euro 350,00 per prestazioni professionali stragiudiziali ed Euro 250,00 per spese di relazione tecnica”; 2) previa valutazione delle prove ammesse e dei documenti prodotti ed allegati e dei motivi dedotti accertare altresì la colpa della convenuta ex art. 2043/2059 cod. civ. 185/677cp e condannare la stessa ai danni morali pari ed
Euro 2.750,00 o nella somma che il Giudice riterrà di giustizia facendo ricorso anche alla formula equitativa e comunque il tutto entro e non oltre la competenza di cui all'art. 7 cpc;
3) in via
2 N. 1556/2022 R.G.
eventuale e gradata, previa valutazione delle prove ammesse e dei documenti prodotti ed allegati, accertare la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. per l'effetto condannare la convenuta CP_3 alla somma di Euro 4.950, 00 e comunque il tutto entro e non oltre la competenza del Giudice di
Pace adito”.
Nessuno si costituiva in giudizio per l'appellata e all'udienza del 23/11/2022, verificata la regolarità della notifica, il giudice dichiarava la contumacia di . Controparte_1
All'udienza del 18/06/25, sostituita dal deposito di note scritte, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
Preliminarmente, deve darsi atto che l'omissione dell'ordine di notifica dell'impugnazione nei confronti di non evocata in giudizio dall'appellante, risulti priva di Controparte_2 rilevanza, essendo decorsi i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c..
Nel merito, l'appello va parzialmente accolto.
Nel caso de quo, l'appellante ha allegato di aver impattato a causa della presenza di una lastra di marmo presente sulla carreggiata, a seguito del distacco della stessa dalla parete del condominio di proprietà dell'appellata.
Giova premettere che la norma dell'art. 2053 del Codice civile è in rapporto di specialità con l'art. 2051 c.c. giacchè la fattispecie contemplata dall'art. 2053 c.c. – secondo cui “Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione” – concerne danni provenienti da cose peculiari (l'edificio), rientranti nell'alveo della disponibilità di un soggetto qualificato (proprietario), e si connota per taluni elementi di specificità (quali la rovina e la prova liberatoria).
Le differenze tra le due norme giustificano il diverso regime giuridico al quale sono sottoposte, in quanto, ai fini che ivi interessano, nel caso dell'art. 2051 c.c. è responsabile il soggetto che ha un effettivo potere di custodia sulla “res”, mentre nell'ipotesi dell'art. 2053 c.c. è responsabile solo il proprietario, anche se la giurisprudenza ne ha esteso l'applicazione ai titolari di diritti reali e, con qualche contrasto, anche all'utilizzatore del contratto di leasing.
Ne consegue che, se la fattispecie non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2053 c.c. per mancanza dei presupposti, si rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., salvo il caso del concorso del custode nella determinazione della rovina (Cass. 2692/1987).
La nozione di rovina viene estesa ad ogni disgregazione, anche se limitata dell'edificio stesso o di elementi o manufatti accessori in esso stabilmente incorporati (Cass. 8876/1998;
4694/1976; App. Genova 12.8.2006). La rovina viene ravvisata anche per i danni derivanti
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da elementi strutturali dell'edificio o di altra costruzione e perciò da parti essenziali degli stessi
(Cass. 212/1988). È stata applicata la norma alla rottura di un tubo che ha cagionato infiltrazioni (Cass. 5869/1984; 693/1981); ad una lastra di vetro staccatasi da una finestra (T. Roma
30.11.1960); all'intonaco di un cornicione (Cass. 2509/1970); alla trave di un solaio (Cass.
1941/1961); alla ringhiera di protezione di un pianerottolo (A. Napoli 4.12.1950); alle tegole dei tetti (Cass. 3390/1979). La responsabilità sussiste anche quando la rovina è parziale (Cass.
2172/1957).
In giurisprudenza si è sottolineata la natura oggettiva della responsabilità, in quanto a fondare la responsabilità del proprietario è sufficiente il nesso materiale di causalità tra rovina e danno (nesso che deve essere provato dall'attore), mentre la norma non richiede affatto che la rovina sia connotata da colpa, nozione, quest'ultima, che non rileva neppure agli effetti della prova liberatoria (a carico, invece, del convenuto), prova integrata dall'accertamento dell'interruzione del nesso anzidetto (Cass. 4737/2001; Cass. 3341/2023). Tale responsabilità può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile. La presunzione di responsabilità a carico del proprietario può dunque essere superata mediante la prova del caso fortuito o della forza maggiore oppure del fatto imputabile in tutto o in parte ad un terzo e allo stesso danneggiato (Cass. 6938/1988). La prova liberatoria del proprietario non può essere costituita dall'attività svolta sull'immobile da altro soggetto per incarico del proprietario, come nel caso di affidamento di lavori in appalto (Cass. 4697/1984). Non ha alcun rilievo la dimostrazione dell'ignoranza del vizio comprovata dalla mancanza di sintomi premonitori della rovina (A. Napoli
14.3.1988). La responsabilità del proprietario sussiste anche quando si sia inserito un fatto colposo del terzo o dello stesso danneggiato che sia privo di un'autonoma efficienza causale e che sia prevedibile dal proprietario in base alla comune diligenza (Cass. 3155/1974). E' stato affermato che vi è concorso tra la colpa presunta del proprietario e la colpa accertata in concreto del danneggiato, il quale abbia agevolato od accelerato la rovina dell'immobile o di parte di esso (Cass. 5767/1998;
Cass. 19975/2005).
Con riferimento alla prova della proprietà, la giurisprudenza ha precisato che nelle azioni risarcitorie (e, in particolare, in quelle per danni derivanti da cose, di cui agli artt. 2051 e 2053 c.c.) il presupposto della proprietà del bene che ha provocato il danno va accertato in via incidentale e non secondo i rigorosi criteri applicabili nelle azioni reali dirette all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore. Si tratta di un accertamento di fatto ai fini del quale, anche in caso di beni immobili, non è necessaria la produzione del titolo di proprietà o una prova scritta documentale,
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essendo sufficiente che l'attore dimostri con qualsiasi mezzo, incluse le presunzioni, che il convenuto fosse titolare della proprietà o quanto meno di un diritto reale di godimento sulla cosa che ha arrecato il danno tale da comportarne l'obbligo di custodia o di manutenzione (ex multis,
Cass. 18077/2019).
Nel caso in esame, la prova della proprietà dell'immobile può ritenersi provata presuntivamente dalla documentazione prodotta dall'appellante (cfr. in particolare, doc. 6 e 16)
Ciò posto, in merito alla dinamica del sinistro, reputa il Tribunale che il fatto storico del sinistro così come descritto in citazione abbia trovato sostanziale riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, nonché nella documentazione allegata dall'attore.
Invero, dall'istruttoria è emerso che in data 22/12/201, alle ore 5:00 circa, l'attore percorreva via Giovenale in direzione P.zza San Tommaso nel comune di Aquino (FR) quando, all'altezza dei civici 12-14, impattava con lo pneumatico anteriore sinistro contro una lastra di marmo posizionata nel mezzo della carreggiata perdendo il controllo del veicolo e andando ad impattare contro gli imbotti in marmo fungenti da cornice ai locali commerciali dell'edificio di proprietà dell'appellata.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 26/10/2018, confermava la Testimone_1 presenza di una lastra di marmo al centro della strada, l'impatto della vettura contro la parete dell'edificio di proprietà dell'appellata e di aver rimosso l'autovettura e i detriti e frammenti di marmo che occupavano la strada per consentire la circolazione dei veicoli.
Il teste di parte attrice sig. escusso all'udienza del 14/06/2019, ha Testimone_2 confermato il verificarsi del sinistro, la presenza di una lastra di marmo al centro della carreggiata e il fatto che l'immobile ove urtava l'appellante versasse in pessime condizioni di manutenzione esterna con forte presenza di umidità e visibili distaccamenti dell'intonaco, anche e soprattutto in prossimità degli imbotti.
Dal foglio di servizio prot. N. 1028/P L del Comando di Polizia Locale del Comune di
Aquino del 22/12/2014, risulta che “il conducente dell'autovettura Fiat Uno turbo diesel tg.
FR412609 – percorrendo la Via Giovenale, all'atto dell'accertamento libera da qualsiasi ostacolo
– strada senso unico di marcia verso P.zza San Tommaso – perdeva il controllo del mezzo ed andava ad urtare gli imbotti di rivestimento in marmo di Coreno di cui agli accessi n. 12 e 12
(Locali commerciali) cagionandone la rottura”.
Infine, il teste IN. , escusso all'udienza del 26/10/2018, confermava la Testimone_3 dinamica del sinistro così come descritta in citazione e ricostruita nella relazione tecnica dallo stesso redatta. Invero, nel parere tecnico fornito dall'IN. , si afferma che: “La Testimone_3 lastra di pietra in esame, inoltre, risulta simile (per materiale e taglio) a quelle collocate al piano terra dell'immobile danneggiato, per cui ritengo molto probabile, che essa provenga dall'immobile
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stesso. È altamente plausibile, altresì, che la lastra di marmo si sia staccata dall'edificio danneggiato in quanto, come si evince dalle foto, la parete dell'immobile interessata dall'impatto risultava interessata (prima del restauro) da fenomeni di umidità, come chiaramente visibile dalla presenza delle macchie verdi e dagli annerimenti dovuti alla formazione di muffe e muschi”.
La relazione conclude con le seguenti considerazioni: “ritengo plausibile 1) che “la perdita di controllo dell'autovettura sia stata causata dallo squarcio dello pneumatico della ruota anteriore sinistra in conseguenza dell'urto con la lastra lapidea presente sul manto stradale e posta in posizione parallela rispetto all'immobile”. 2) che detta lastra di marmo si sia staccata dalla parete dell'edificio danneggiato a causa dell'evidente situazione di degrado in cui lo stesso versava all'epoca dei fatti ed in specie in presenza di forti concentrazioni di umidità”.
Deve dunque ritenersi presuntivamente provato che la lastra di marmo presente sulla carreggiata e causa del sinistro si sia staccata dall'immobile di proprietà della convenuta, tenuto conto dello stato di degrado in cui versava detto immobile e della tipologia di materiale di cui era fatta, simile a quello delle lastre collocate al piano terra dell'immobile danneggiato, come riferito dal tecnico di parte attrice. Va conseguentemente affermata la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2053 c.c..
Tanto premesso, in ordine al quantum debeatur, la giurisprudenza ha precisato che “Qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità' dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare la valutazione equitativa egli non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata. (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8004 del 18/04/2005, Rv. 582202 – 01 (v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 591 del
19/01/1995, Rv. 489764 - 01 “Nella liquidazione di danni, relativi a veicoli, verificatisi in occasione di un incidente stradale, possono essere utilizzati dal giudice di merito come elementi di prova per la formulazione del suo convincimento preventivi di spesa contenenti una specifica indicazione di voci.”). Sul punto, è stato osservato anche che ““La “perdita subita”, con la quale
l'art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche
l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare:
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così, tra le decisioni più recenti, Cass. 06/10/2021, n.27129; v. Cass., 10/11/2010, n. 22826, e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718)”. E che “Di conseguenza, la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo – piuttosto – al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio)” (v. Cass. ord. n. 17670 del 26/06/2024).
Nel caso di specie, il danno al veicolo non è stato contestato nella sua esistenza, gli agenti intervenuti hanno effettivamente riscontrato la presenza dei danni al veicolo e l'attore ha prodotto in atti un preventivo relativo alle riparazioni dell'autovettura, per l'importo di complessivi € 1649,10 redatto dall'autocarrozzeria SO AN. Il predetto SO AN, escusso come testimone, ha confermato di aver visionato il veicolo, accertando la presenza dei danni indicati, pur non avendo poi provveduto alle riparazioni.
Reputa pertanto il Tribunale che il danno materiale deve ritenersi provato nella misura di euro € 1649,10. Deve pertanto accogliersi la domanda risarcitoria formulata dall'appellante con riferimento ai danni subiti dal veicolo.
La domanda va invece respinta in relazione alle ulteriori voci di danno, in quanto non documentate, ed essendo il danno morale allegato solo genericamente e sfornito di prova.
Alla luce di quanto sopra, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui non ha ritenuto adeguatamente provata la domanda;
conseguentemente, la sig.ra va condannata al pagamento in favore dell'appellante della somma di Controparte_1 euro 1.649,10 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Infine, in ragione del parziale accoglimento dell'appello, va riformato anche il capo relativo alle spese. Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, pertanto, le spese di lite del giudizio di primo grado sono per metà compensate tra le parti e per la restante metà seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate in base ai parametri del DM n. 55/2014 pro tempore vigente, in complessivi € 602,50, oltre ad euro 62,50 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Parimenti, in ragione del parziale accoglimento dell'appello, le spese del presente giudizio di appello sono per metà compensate e pere la restante metà seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. In entrambi i casi si tratta di spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della Parte_1 sentenza impugnata n. 2254/2021 del Giudice di Pace di Cassino, accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro è da ascriversi in via esclusiva a Controparte_1
2) per l'effetto, condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 1.649,10 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3) rigetta nel resto;
4) compensa per metà le spese di lite del giudizio di primo grado e condanna
[...]
alla rifusione in favore dell'attore della restante metà che liquida in € 602,50 per CP_1 compensi ed euro 62,50 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione;
5) compensa per metà le spese di lite del giudizio di appello e condanna Controparte_1 alla rifusione in favore dell'appellante della restante metà che liquida in € 961,50 per compensi, oltre contributo unificato e marca da bollo, se dovuti, oltre rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione.
Così deciso in Cassino il 5 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
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