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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/05/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
RG. 1954/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 22/05/2025) nella causa n. 1954 /2024 RGL, promossa da:
, , in persona del genitore esercente la potestà Parte_1 C.F._1 genitoriale , ass. dall'Avv.to CHERCHI Persona_1 C.F._2
GIULIANA,
PARTE RICORRENTE
contro
:
ass. Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA;
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente , dopo aver presentato tempestiva e rituale Parte_1 contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale demandato al CTU dott.
nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ai Per_2 sensi dell'art. 445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha domandato l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di frequenza ai sensi della L. 289/1990;
− il CTU nominato in sede di ATP, all'esito della visita svolta in data 30/05/24, ha, infatti, concluso il suo elaborato negando la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della prestazione richiesta affermando:
”La relazione del 07.04.23 del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze SC NPI propone diagnosi di Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA) della Lettura, della Scrittura e delle Abilità Aritmetiche;
bisogna però dire che i risultati presentati mostrano livelli disomogenei (il lettore ricordi che solo i risultati sotto il 5° percentile fanno fare ipotesi di DSA), e non appaiono approfonditamente indagate le cause, in particolare le negative vicissitudini scolastiche alle elementari, e i problemi di apprendimento legati al covid, fattori i quali possono aver inciso negativamente sulle basi degli apprendimenti indagati.
In alcuni punti la visita del CTU non collima del tutto con i riscontri della Relazione: ad es. la memoria è apparsa ottima (purché applicata a un argomento di interesse per il minore), e la scrittura è apparsa tutt'altro che disgrafica. Benchè il certificato di DSA sia in sé ineccepibile (la legge dice solo che deve essere rilasciato da una struttura pubblica o accreditata, ma non stabilisce le modalità con cui il problema va indagato), secondo la mia opinione i risultati meriterebbero di essere controllati.
In tutti i casi, né dai risultati della relazione, né, tantomento, dalla visita del CTU, emergono elementi probanti per un'invalidità civile del minore, sinonimizzata con le « difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età» dall'art.2 comma 2 legge 118/71 («Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili […] se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età»), e pertanto, da un punto di vista medico-legale, non risultano neanche esserci le condizioni sanitarie previste dall'art. 1 comma 1 della legge 289/90.
Pertanto la valutazione dell' appare corretta. Risposte ai quesiti. Per i risultati CP_2 di questa CTU, non presenta difficoltà persistenti a svolgere i Parte_1 compiti e le funzioni della propria età, ai sensi delle leggi 118/71 e 289/90.”;
− parte convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando l'esaustività della CP_2 relazione peritale e la genericità delle avverse contestazioni;
− la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa in seguito a discussione in trattazione scritta.
Ritenuto che:
1. il ricorso è inammissibile;
2. ai sensi dell'art. 445 bic cpc, “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”;
3. devono trarsi da tale disposto una serie di considerazioni rilevanti per la decisione che qui occupa: in particolare, dal dettato normativo discende che non è consentito, nell'ambito del giudizio introdotto a seguito di contestazione delle risultanze dell'ATP, una contestazione solo generica delle risultanze dell'accertamento peritale: ciò risponde alla duplice esigenza di evitare sia che, nel caso di ricorso della parte privata, venga disposto in automatico un nuovo accertamento sanitario in realtà inutile (in quanto rivolto a verificare la condivisibilità di un accertamento non specificamente contestato), sia che, nel caso di ricorso dell' la parte privata che ha ottenuto un accertamento tecnico CP_2 favorevole risulti in concreto danneggiata (quanto meno in relazione ai tempi di erogazione della prestazione) da opposizioni strumentali;
4. il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione risulta essere concepito, in sostanza, come una sorta di atto di appello, imponendo la legge, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.); non è quindi sufficiente, ad esempio, enunciare semplicemente la patologie da cui è affetta parte ricorrente, ma occorre esporre compiutamente le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico non sia corretta;
5. nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a riportare la patologia sofferta (DSA) e ad affermare che “in questi ultimi mesi vi è stato un evolversi peggiorativo delle sue condizioni generali per il quale è stato attivato un programma generale di rieducazione posturale e respiratoria”, ma non allega alcuna contestazione, né generica né, tantomeno, specifica, alla CTU svolta in fase di ATP;
in altre parole, non è indicato sotto quale profilo e per quali ragioni si ritenga errata la svolta valutazione del CTU, risolvendosi la doglianza in un mero dissenso diagnostico;
anche la contestazione relativa all'aggravamento delle condizioni di salute risulta del tutto generica sia sotto il profilo temporale che patologico;
6. in assenza dei requisiti di legge così come interpretati dalla condivisibile giurisprudenza richiamata, il ricorso è quindi inammissibile;
7. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'assenza di produzione -sia nella fase di ATP che nella presente- della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte (cfr. Cass. n. 21062/15 e n. 5363/12 secondo cui ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.);
8. le spese di CTU sono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione a parte resistente delle spese legali liquidate in € 3.300 oltre spese forfettarie del 15%, IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_2
Sassari, 27/05/2025
La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 22/05/2025) nella causa n. 1954 /2024 RGL, promossa da:
, , in persona del genitore esercente la potestà Parte_1 C.F._1 genitoriale , ass. dall'Avv.to CHERCHI Persona_1 C.F._2
GIULIANA,
PARTE RICORRENTE
contro
:
ass. Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA;
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente , dopo aver presentato tempestiva e rituale Parte_1 contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale demandato al CTU dott.
nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ai Per_2 sensi dell'art. 445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha domandato l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di frequenza ai sensi della L. 289/1990;
− il CTU nominato in sede di ATP, all'esito della visita svolta in data 30/05/24, ha, infatti, concluso il suo elaborato negando la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della prestazione richiesta affermando:
”La relazione del 07.04.23 del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze SC NPI propone diagnosi di Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA) della Lettura, della Scrittura e delle Abilità Aritmetiche;
bisogna però dire che i risultati presentati mostrano livelli disomogenei (il lettore ricordi che solo i risultati sotto il 5° percentile fanno fare ipotesi di DSA), e non appaiono approfonditamente indagate le cause, in particolare le negative vicissitudini scolastiche alle elementari, e i problemi di apprendimento legati al covid, fattori i quali possono aver inciso negativamente sulle basi degli apprendimenti indagati.
In alcuni punti la visita del CTU non collima del tutto con i riscontri della Relazione: ad es. la memoria è apparsa ottima (purché applicata a un argomento di interesse per il minore), e la scrittura è apparsa tutt'altro che disgrafica. Benchè il certificato di DSA sia in sé ineccepibile (la legge dice solo che deve essere rilasciato da una struttura pubblica o accreditata, ma non stabilisce le modalità con cui il problema va indagato), secondo la mia opinione i risultati meriterebbero di essere controllati.
In tutti i casi, né dai risultati della relazione, né, tantomento, dalla visita del CTU, emergono elementi probanti per un'invalidità civile del minore, sinonimizzata con le « difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età» dall'art.2 comma 2 legge 118/71 («Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili […] se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età»), e pertanto, da un punto di vista medico-legale, non risultano neanche esserci le condizioni sanitarie previste dall'art. 1 comma 1 della legge 289/90.
Pertanto la valutazione dell' appare corretta. Risposte ai quesiti. Per i risultati CP_2 di questa CTU, non presenta difficoltà persistenti a svolgere i Parte_1 compiti e le funzioni della propria età, ai sensi delle leggi 118/71 e 289/90.”;
− parte convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando l'esaustività della CP_2 relazione peritale e la genericità delle avverse contestazioni;
− la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa in seguito a discussione in trattazione scritta.
Ritenuto che:
1. il ricorso è inammissibile;
2. ai sensi dell'art. 445 bic cpc, “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”;
3. devono trarsi da tale disposto una serie di considerazioni rilevanti per la decisione che qui occupa: in particolare, dal dettato normativo discende che non è consentito, nell'ambito del giudizio introdotto a seguito di contestazione delle risultanze dell'ATP, una contestazione solo generica delle risultanze dell'accertamento peritale: ciò risponde alla duplice esigenza di evitare sia che, nel caso di ricorso della parte privata, venga disposto in automatico un nuovo accertamento sanitario in realtà inutile (in quanto rivolto a verificare la condivisibilità di un accertamento non specificamente contestato), sia che, nel caso di ricorso dell' la parte privata che ha ottenuto un accertamento tecnico CP_2 favorevole risulti in concreto danneggiata (quanto meno in relazione ai tempi di erogazione della prestazione) da opposizioni strumentali;
4. il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione risulta essere concepito, in sostanza, come una sorta di atto di appello, imponendo la legge, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.); non è quindi sufficiente, ad esempio, enunciare semplicemente la patologie da cui è affetta parte ricorrente, ma occorre esporre compiutamente le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico non sia corretta;
5. nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a riportare la patologia sofferta (DSA) e ad affermare che “in questi ultimi mesi vi è stato un evolversi peggiorativo delle sue condizioni generali per il quale è stato attivato un programma generale di rieducazione posturale e respiratoria”, ma non allega alcuna contestazione, né generica né, tantomeno, specifica, alla CTU svolta in fase di ATP;
in altre parole, non è indicato sotto quale profilo e per quali ragioni si ritenga errata la svolta valutazione del CTU, risolvendosi la doglianza in un mero dissenso diagnostico;
anche la contestazione relativa all'aggravamento delle condizioni di salute risulta del tutto generica sia sotto il profilo temporale che patologico;
6. in assenza dei requisiti di legge così come interpretati dalla condivisibile giurisprudenza richiamata, il ricorso è quindi inammissibile;
7. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'assenza di produzione -sia nella fase di ATP che nella presente- della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte (cfr. Cass. n. 21062/15 e n. 5363/12 secondo cui ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.);
8. le spese di CTU sono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione a parte resistente delle spese legali liquidate in € 3.300 oltre spese forfettarie del 15%, IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_2
Sassari, 27/05/2025
La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso