Articolo 53 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 52Articolo 54
Versione
20 febbraio 1963
Art. 53. Censura

La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entita', consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963
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