Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 03/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 496/2023 R.G. promossa da:
, assistito e difeso dall'avv. Tedde Gavino;
Parte_1
RICORRENTE
contro
: assistita e difesa dall'avv. Tosi Paolo;
Controparte_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.06.2023 il Sig. Parte_1
impugnava licenziamento per giusta causa intimato il 03.11.2022 dalla società presso cui lavorava dal 12.12.2019, come ingegnere CP_1
capo commessa e responsabile tecnico (qualifica revocata a partire dal 1° settembre 2022), per appalti sul territorio nazionale.
Il ricorrente, quando non si recava presso la sede della società sita a
Robbiate, svolgeva l'attività lavorativa presso gli uffici di Fano. Il
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esperto gestione energia (EGE) per la società Eletecno spa, capogruppo e controllante della resistente.
In data 24.10.2022 la società inviava al ricorrente lettera di contestazione disciplinare alla quale faceva seguito la sanzione del licenziamento per giusta causa in data 3.11.2022. Il ricorrente impugnava il licenziamento contestando l'insussistenza dei fatti a sostegno del provvedimento.
In particolare, la resistente contestava al lavoratore di svolgere le proprie mansioni con grave negligenza generando malcontento nei clienti e un giudizio di inaffidabilità della resistente. In via esemplificativa contestava che il ricorrente, il 13 ottobre 2022, non si fosse recato presso il cantiere per la verifica urgente delle misure riportate nel CME di base, CP_2
nonostante la richiesta della resistente del giorno precedente;
contestava poi al ricorrente di aver richiesto alla committente Snam, la proroga del termine per 5 ODL all'insaputa della datrice di lavoro e di non aver fatto nulla nonostante i lavori fossero stati affidati fin dal 10.06.2022; infine contestava al ricorrente lo svolgimento di attività lavorative in proprio in concorrenza con la società e durante l'orario di lavoro.
L'istante, ritenendo illegittimo il licenziamento per giusta causa, ne chiedeva l'annullamento e la condanna della resistente alla reintegrazione del nel proprio posto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto Parte_1
a titolo di retribuzione ed oneri accessori a far data dal giorno del licenziamento;
chiedeva di condannare la resistente al pagamento di una indennità risarcitoria e del versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a pagina 2 di 9 quello della effettiva reintegrazione. Inoltre, chiedeva di condannare la resistente al risarcimento del danno subito dal ricorrente.
chiedeva il rigetto del ricorso eccependo in primo luogo CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pesaro a favore del Tribunale di
Lecco, ove la società ha sede. Secondo la resistente gli uffici di Fano presso cui il ricorrente svolgeva l'attività lavorativa erano di proprietà di una società terza e non vi erano mezzi strumentali e attrezzature tali da far presumere una dipendenza da . CP_1
Inoltre, la resistente sosteneva la legittimità del licenziamento evidenziando che i gravi inadempimenti del ricorrente avevano generato malcontento nei clienti
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1. Deve anzitutto verificarsi la competenza territoriale di questo tribunale, regolata dall'art. 413 c.p.c. La norma sancisce tre fori alternativi: il luogo in cui è sorto il rapporto, la sede del datore di lavoro o la sede della dipendenza ove il lavoratore è addetto ovvero prestava servizio al momento della fine del rapporto. La Corte di Cassazione ha chiarito che per “sede della dipendenza” deve intendersi il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, dovendo escludersi che la competenza territoriale possa radicarsi nel mero luogo di svolgimento della prestazione lavorativa (Cass. Civ. 14449/2019). L'onere della prova spetta all'attore, il quale deve dimostrare gli elementi di fatto relativi al criterio di competenza per territorio scelto.
Il ricorrente ha assolto il proprio onere, poiché dalla lettera di contestazione disciplinare del 24.10.2022, emerge che l'istante lavorava oltre che sui cantieri, presso “i nostri uffici di Fano”. E' quindi la stessa resistente ad ammettere di pagina 3 di 9 avere nel territorio di Fano delle proprie strutture strumentali all'attività lavorativa del ricorrente.
L'eccezione della resistente deve quindi essere respinta.
2. La resistente non ha contestato di essere a conoscenza dell'attività libero professionale svolta dal ricorrente e neppure che tale attività fosse svolta in concorrenza. Escluso ovviamente che un tale conflitto si sia prodotto per l'attività svolta in favore della capogruppo, degli altri clienti indicati nelle fatture in atti nulla è dato conoscere in ordine alla rispettiva attività d'impresa ed è quindi impossibile dedurre lo svolgimento di attività in concorrenza.
Parimenti apodittica è la deduzione della convenuta circa lo svolgimento di tale attività durante l'orario di lavoro. Non essendo noto il criterio di determinazione del corrispettivo pattuito dal ricorrente con i clienti, è impossibile dedurne il concreto impegno in termini di ore di lavoro.
3. Nella lettera di contestazione disciplinare sono dedotte negligenze del ricorrente che, al netto di espressioni generiche (“lamentele diffuse sulla esecuzione delle attività di sua competenza e alla corretta gestione dei contratti in essere”), si specificano nel non aver risposto alle telefonate e alle richieste scritte dei clienti. A tale riguardo sono in atti due documenti (doc. 3 e 4, res.) di clienti che effettivamente lamentano di non aver avuto riscontri per interventi urgenti già sollecitati.
4. Inoltre, in relazione ai lavori affidati da Snam il 10.06.2022 (5 ordini di lavoro), la resistente imputa al sig. di non essersi attivato e di aver Parte_1
sollecitato il differimento del temine di completamento dal 30.08.2022 al
30.011.2022. Sono in atti le relative corrispondenze (doc. 6 e 7, res.) dai quali si desume la richiesta di differimento del ricorrente era motivata da difficoltà nel pagina 4 di 9 reperimento dei materiali e che il cliente in data 14.10.2022, non essendo ancora iniziati i lavori sollecitava la comunicazione di un cronoprogramma.
5. La resistente ha poi contestato al sig. di non essersi recato, il 13 Parte_1
ottobre 2022, presso il cantiere per la verifica urgente delle misure CP_2
riportate nel CME di base, nonostante la richiesta della resistente del giorno precedente. Il ricorrente ha motivato l'assenza con la necessità di sostenere un esame finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale utile anche alla società capogruppo Eletecno.
Con riferimento a questa contestazione, il teste responsabile Testimone_1
operativo di Eletecno, ha dichiarato che “si trattava di un lavoro relativo alla ristrutturazione di uffici di rappresentanza che ospitavano l'amministratore delegato di . Per noi si trattava di un lavoro molto importante. Il lavoro CP_2
doveva a essere completato entro la fine di luglio. Non riuscimmo a rispettare la scadenza e quindi ho sostituito l'operatività del ricorrete con altro addetto verso la fine di giugno. Il ricorrente restava responsabile della contabilità. Il ricorrente mi disse verso la conclusione dei lavori che i costi del cantiere erano lievitati. Il ricorrente mi disse che ciò era accaduto per effetto di lavori extra ordinati dal cliente che mi documentò con un consuntivo. Quando il cliente ha visto il consuntivo non credeva fosse corretto. A ottobre chiesi al ricorrente di verificare la contabilità in contraddittorio. Ricordo che il giorno prima della data fissata mandai anche una mail al ricorrente per raccomandare la presenza perché io non potevo esserci. La verifica fu spostata e fatta da un altro incaricato. Il cliente fu molto contrariato e non ha riconosciuto i maggiori costi.”.
E' poi pacifico e comunque risulta dagli atti che la data dell'esame, inizialmente prevista per il 13 ottobre 2022, su richiesta del datore di lavoro, sia pagina 5 di 9 stata differita a data da destinarsi;
che il ricorrente abbia poi chiesto e ottenuto il reinserimento all'esame e il 13 ottobre non si sia presentato presso il cantiere di
Roma per esaminare la contabilità in contraddittorio con il cliente.
6. Il quadro normativo che viene in rilievo in questa sede è costituito dalle seguenti disposizioni:
a) L'art. 2119 c.c. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.
b) L'art. 3 l. 604/1966 Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
c) La disciplina di fonte collettiva. La fattispecie della lieve insubordinazione è considerata dal CCNL all'art. 9 quale presupposto per sanzioni conservative nonché, per il licenziamento con preavviso e senza, dall'art. 10, lett. A e B.
Deve verificarsi se la condotta del ricorrente integri l'insubordinazione contestata.
Le altre condotte, considerata la tipologia delle infrazioni descritte all'art. 9 e
10 del CCNL potrebbero al più giustificare l'applicazione di una sanzione conservativa (art. 9, lett. “d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
“) ma certamente non il licenziamento.
pagina 6 di 9 Ciò premesso, la contestazione concernente l'omessa presenza a Roma in data
13 ottobre 2022 è fondata. Deve considerarsi che l'istante, a fronte di una richiesta esplicita del datore di lavoro di procedere in contraddittorio con il cliente alla verifica della contabilità in data 13 ottobre 2022 non si è presentato all'incontro, nonostante il sig. il 12 ottobre gli avesse chiaramente CP_3
chiesto di farlo. Neppure può sostenersi che il ricorrente fosse impossibilitato a partecipare all'incontro del 13 in quanto la sua partecipazione al concomitante esame era stata differita su richiesta della datrice di lavoro a data da destinarsi.
La circostanza che il ricorrente si sia speso presso l'organizzatore del corso per essere reinserito tra i candidati è una condotta che aggrava l'insubordinazione, che non si è esaurita nella mera omissione. L'assenza del 13 ottobre non è neppure giustificata dal “permesso”, che il ricorrente non ha mai ottenuto ma si
è accordato da solo.
7. La ricorrente ha pure contestato che, alla data della contestazione disciplinare, il ricorrente non avesse ancora provveduto alla verifica della contabilità in contraddittorio. Per tale profilo la contestazione è infondata. Dalle giustificazioni del ricorrente si evince che il 12 ottobre egli comunicava alla resistente che sarebbe andato a fare l'esame e il 14 ottobre comunicava alal resistente che sarebbe andato in cantiere il 18 ottobre. Era quindi possibile per la convenuta organizzare un ulteriore incontro con il cliente per il 18 ottobre. La resistente non ha spiegato le ragioni per le quali ciò non è stato possibile. Il teste ha riferito che “La verifica fu spostata e fatta da un altro Tes_1
incaricato”, ma non è dato conoscere le ragioni per le quali la disponibilità del ricorrente per il 18 ottobre non sia stata raccolta.
pagina 7 di 9 8. Deve ora valutarsi se l'insubordinazione, limitata all'assenza del 13 ottobre, di cui il ricorrente si è chiaramente reso responsabile, giustifichi o meno il licenziamento.
L'insubordinazione viene generalmente ricondotta dalla giurisprudenza sia ad ipotesi di licenziamento per giusta causa che per giustificato motivo soggettivo.
La giurisprudenza più recente ha affermato che per insubordinazione non può intendersi soltanto l'espresso rifiuto di adempimento delle disposizioni superiori, ma comprende qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale. Sono quindi rilevanti tutti quei comportamenti idonei a mettere in discussione il potere direttivo e gerarchico e che incidono sull'esattezza dell'adempimento, sull'ordine e sulla disciplina su cui si basa l'organizzazione complessiva dell'impresa.
In materia di insubordinazione relativa a dipendenti dell'industria metalmeccanica privata soggetti, come il ricorrente, al CCNL del 5 dicembre
2012, si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza 2692/2015 che ha ricondotto all'ipotesi di insubordinazione lieve prevista dall'art. 9 del CCNL, meritevole di sanzioni conservative, l'uso di parole offensive e volgari da parte di un lavoratore nei confronti del diretto superiore, senza contestazione di poteri e senza rifiuto della prestazione lavorativa, tenuto conto della parificazione, ai sensi dell'art. 10 lettera B del medesimo contratto collettivo, dell'insubordinazione grave, giustificativa del licenziamento, a fattispecie di reato accertate in sede penale, quali il furto e il danneggiamento.
pagina 8 di 9 Nel caso in esame la condotta tenuta dal ricorrente non è inquadrabile nella fattispecie di insubordinazione lieve poiché è riscontrabile un espresso rifiuto all'adempimento della prestazione lavorativa e una esplicita contestazione dei poteri direttivi e gerarchici del datore di lavoro, anche mediante il comportamento attivo di cui si è già dato conto. L'insubordinazione accertata va perciò ricondotta alla fattispecie prevista dall'art. 10, lettera A), del CCNL, che giustifica il licenziamento con preavviso.
Il licenziamento per giusta causa intimato da deve essere Controparte_1
riqualificato come licenziamento per giustificato motivo soggettivo e la resistente condannata al pagamento dell'indennità di mancato preavviso nella misura di 2 mensilità di retribuzione (art. 1, CCNL in atti doc. pag. 215).
Si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Respinge l'impugnazione del recesso riqualificato quale licenziamento per giustificato motivo soggettivo e condanna la resistente al pagamento dell'indennità di preavviso nella misura di 2 mensilità.
Compensa le spese di lite.
Pesaro, 03.02.2025.
Il Giudice
Dott. Maurizio Paganelli
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