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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2024, n. 3035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 3035 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6231/2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UR GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Caterina CANIATO Giudice Rel
Dott.ssa Ethel ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 20/07/2021, nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6231/2021 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] (già difesa dall'avv.FEDERICA BALLABIO che ha rinunziato al mandato con atto depositato in data 24 luglio 2024);
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Sesto San Giovanni (MI), Via Sottocorno n. 60, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Moreschi
e dall' Avv. Erica Maria Emilia Nasti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano,
Via Sant'Agnese n. 12, giusta procura in atti;
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo
OGGETTO: Divorzio - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per come rassegnate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. I, c.p.c.: Parte_1 “- pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il Sig. il CP_1
11/06/1996, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano, parte 1, atto n. 845, anno
1996;
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione presso il padre, Persona_1
e il diritto per la madre di tenere il figlio con sé:
- a settimane alterne dalle ore 18.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica;
- durante le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
- un mese durante le vacanze estive nel periodo che i coniugi concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno;
in subordine: dare incarico ai servizi sociali territorialmente competenti per l'organizzazione e la gestione degli incontri tra madre e figlio;
- assegnare la casa coniugale al padre nell'interesse del figlio minore;
- disporre a carico del marito la corresponsione a favore della moglie di un assegno divorzile mensile dell'importo di € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- rigettare la domanda avanzata dal resistente di disporre un contributo di mantenimento del figlio minore a carico della madre, con conseguente richiesta di esonero della Sig.ra dalla Parte_1
corresponsione dello stesso e/o di disporre il regime di mantenimento diretto del figlio minore
da parte di entrambi i coniugi, con spese straordinarie a carico integrale del padre. In via R_
subordinata: nel denegato e non creduto mancato accoglimento di esonero/regime di mantenimento diretto del figlio minore, disporre che la madre contribuisca al mantenimento del figlio minore per un importo mensile determinato nel minimo ritenuto di giustizia, con spese straordinarie a carico integrale del padre.
Si chiede, altresì, all'autorità giudicante, stante la difficile determinazione della situazione patrimoniale del resiste, così come esposto negli atti difensivi di parte ricorrente, di valutare di disporre le opportune indagini patrimoniali a mezzo della Polizia Tributaria e/o ordinare al resistente la produzione in giudizio degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni e la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobile e beni mobili registati, nonchè di quote sociali.”
CONCLUSIONI per , così come rassegnate all'udienza del 23/10/2024: CP_1
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sig.ri e . CP_1 Parte_1
Disporre che la madre contribuisca al mantenimento del figlio minore fino al R_ raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso mediante il versamento di un assegno mensile che si indica in €300,00 rivalutabili, salva migliore e diversa valutazione da parte del
Tribunale.
Disporre altresì che la madre contribuisca al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche affrontate dal padre nell'interesse del figlio, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Monza.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.'
***
Con ricorso depositato in data 20/07/2021, ha proposto nei confronti di Parte_1 CP_1
domanda di scioglimento del matrimonio contratto a Milano il 11/06/1996.
Le parti si sono separate una prima volta alle condizioni concordate e omologate con decreto di questo
Tribunale in data 12 dicembre 2013, concordando affidamento congiunto dei figli e loro collocamento presso la madre, alla quale è stata in un primo tempo assegnata la casa coniugale.
Successivamente le parti, dopo un breve ricongiungimento, si sono nuovamente separate alle condizioni concordate all'udienza presidenziale del 8 gennaio 2016 ed omologate con decreto collegiale 14 gennaio 2016, prevedendo in sintesi : affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio minore (nato il [...]), sua collocazione presso il padre assieme ai figli R_
maggiorenni (nata il [...]) e (nato il [...]), assegnazione della Persona_2 Per_3
casa coniugale al padre, mantenimento diretto - da parte del padre - dei figli minori e maggiorenni con lui conviventi. Era inoltre previsto un assegno di mantenimento, a carico del sig. in favore CP_1 della ORa dell'importo di €300,00 mensili, oltre rivalutazione, ed il versamento di Parte_1
una caparra per una casa in locazione.
In questo giudizio la ricorrente nell'atto introduttivo ha chiesto lo scioglimento del matrimonio civile sostanzialmente alle medesime condizioni previste in sede di separazione. Tuttavia, nella memoria ex art.183 VI comma n.1 ha chiesto un aumento dell'assegno divorzile da €300,00 a €600,00 mensili.
Con memoria depositata in data 08/03/2022 si è costituito in giudizio , aderendo alla CP_1
domanda principale di scioglimento del matrimonio e di affido condiviso del figlio R_
(all'epoca minorenne), con collocamento presso di sé.
In punto statuizioni economiche, ha chiesto che il Tribunale disponga a carico della madre un contributo al mantenimento del figlio minore , fino al raggiungimento dell'indipendenza R_
economica dello stesso, nella misura di €300,00, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie. Ha chiesto il rigetto della domanda di assegno divorzile.
All'esito dell'udienza presidenziale sono stati emessi i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti sensi dell'art. 708 c.p.c.:
I) affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, prevedendone il R_
collocamento presso il padre e riconoscendo alla madre facoltà di incontrarlo previo accordo con il minore stesso;
II) dispone che corrisponda a un contributo al mantenimento per il figlio Parte_1 CP_1
minore pari ad €100,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese per 12 mesi e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, oltre al 30% delle spese straordinarie come da Protocollo
Tribunale Monza/Ordine Avvocati Monza;
III) dispone che corrisponda a la somma di € 300,00 mensili a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese per 12 mesi e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat.
MOTIVI DELLA DECISIONE
➢ Sulla domanda di divorzio.
Le parti si sono separate consensualmente da ultimo con decreto omologato dal Tribunale di Monza in data 14 gennaio 2016.
Non è poi contestato che, sin dalla data della comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede della seconda separazione (8 gennaio 2016), non vi sia mai stata riconciliazione né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno e che ricorrano pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge
1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
➢ Su affidamento, collocamento e assegnazione della casa coniugale
Il figlio , nato il [...], ha ormai conseguito la maggiore età, per cui non vi è R_
luogo a provvedere sulla domanda di affidamento e collocamento del medesimo.
E' pacifico che lo stesso viva ancora presso il padre, presso il quale era collocato per accordo fra le parti e che non abbia conseguito l'indipendenza economica. La casa coniugale deve pertanto rimanere assegnata al padre, che ne è tra l'altro proprietario esclusivo.
Sulle domande di contenuto economico.
Preliminarmente, la rinunzia al mandato depositata dal difensore di parte ricorrente il 24 luglio 2024 non può ritenersi avere effetto alcuno nel processo e non ne determina l'interruzione né implica alcuna rinunzia all'azione.
Le vicende della "procura alle liti" sono disciplinate, dall'art. 85 cod. proc. civ., in guisa diversa dalla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perché, mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, invece ne' la revoca ne' la rinuncia privano - di per sè - il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti. La giustificazione di tale diversa disciplina consegue - appunto - dal fatto che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma - come quelli in cui si concreta lo "ius postulandi" - sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare. E, in base all'art. 85 cod. proc. civ., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono dunque la revoca o la rinuncia di per sè soli, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 10643 del 29/10/1997).
Egualmente, la mancata presentazione delle conclusioni da parte della ricorrente non comporta alcuna rinunzia alle domande presentate nel ricorso. Infatti, qualora il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non le precisi o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (v. sent. Cass. 409 del 2006).
Nel merito
Il rapporto fra le parti è durato oltre vent'anni. Il matrimonio, celebrato nel 1996, è stato preceduto da una convivenza more uxorio dalla quale già prima del matrimonio, nel 1993, era nata Per_2
Le parti si sono poi separate una prima volta nel 2013 e definitivamente nel 2016.
Non è contestato che i tempi di visita previsti in sede di separazione non siano stati rispettati e che si siano da tempo interrotti i rapporti fra la madre e i figli e la ORa ha promosso questo Pt_1
giudizio di divorzio senza un previo contatto fra legali. L'attuale sostanziale interruzione dei rapporti, tuttavia, non esime dal considerare la storia passata di questa famiglia ed in particolare il contributo della moglie all'accudimento della casa ed alla crescita dei figli.
Il sig. per contro, ha contestato che la ORa abbia accudito i figli e si sia occupata della CP_1 Pt_1
casa ed ha allegato comportamenti abbandonici e violenti della madre nei confronti dei figli.
Tuttavia, non ha contestato che, prima della separazione, abitualmente si assentava da casa per lavoro dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di ogni giorno e spesso il sabato e non ha indicato alcuna altra figura che si occupasse della casa e dei figli, per cui può presumersi se ne occupasse la moglie, come da lei affermato.
Le allegazioni di comportamenti violenti e abbandonici della madre sono irrilevanti nella presente sede in quanto non hanno formato il presupposto di alcuna domanda di addebito (le parti si sono separate consensualmente).
Rimane il fatto, incontestato, che il marito abbia potuto svolgere la propria attività lavorativa assentandosi da casa da mattina a sera e recandosi sovente sul posto di lavoro anche il sabato, ed ha potuto così assicurarsi un buono stipendio, dei risparmi e, in futuro, un trattamento pensionistico adeguato.
Sussiste un oggettivo rilevante divario economico fra la situazione patrimoniale del sig. - quadro CP_1
bancario- , e quella di parte ricorrente, che non dispone che di una piccola pensione di invalidità e del reddito di cittadinanza.
Da quanto risulta dalle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza, disposte nel corso di questo giudizio, la ORa ha percepito nell'anno 2022 complessivi €12.944,17 erogati dall'INPS a Pt_1
titoli di redditi esenti, nell'anno 2021 € 5.196,00 a titolo di reddito di cittadinanza e nell'anno 2022
€8.280,00 al medesimo titolo.
La ricorrente ha prodotto verbale di accertamento della invalidità al lavoro, con decorrenza dal 8 novembre 2021, dal quale risulta invalida civile per sindrome depressiva reattiva in trattamento e risulta essere seguita dal CPS dal 2021 con regolarità mensile, in terapia farmacologica. Nella documentazione medica è inoltre riportato un ricovero per infarto rivascolarizzato e poliatrosi.
All'esame obiettivo è risultata di umore deflesso. La misura dell'invalidità è stata stabilita nel 75%,
a seguito del quale la ORa beneficia di una piccola pensione d'invalidità di importo lordo Pt_1 pari ad €333,33 (prodotto 3 maggio 2022).
Non risulta proprietaria di immobili né di beni mobili registrati.
Ha prodotto certificato di dimissioni da ospedale pubblico, da cui risulta che in data 27 agosto 2021 ha sofferto un infarto miocardico a seguito del quale è stata praticata un'angioplastica coronarica e prescritti numerosi farmaci. Risultano anche riportati nell'anamnesi eccesso ponderale, tabagismo e sindrome ansioso-depressiva.
La ORa ha condotto in locazione una stanza a Gorgonzola, all'interno di un appartamento, Pt_1 corrispondendo €4.800 annui (€400 mensili), dimostrando con la propria scelta abitativa una effettiva capacità economica ridotta.
In corso di causa ha dichiarato di avere mutato residenza da Milano a Cutro (KR), ove verosimilmente il costo della vita è minore, senza chiarire tuttavia quali costi abitativi debba sostenere e di quali fonti di reddito disponga.
La ORa era titolare di una tabaccheria (della quale ha pacificamente venduto la licenza) ed Pt_1
ha lavorato brevemente in un bar. Non ha prodotto estratti dei conti correnti o dei conti deposito.
Il OR , per converso, risulta essere lavoratore dipendente presso la “LTS S.p.a.” come CP_1
quadro.
Nell'anno di imposta 2023 (730/2024) ha esposto redditi lordi annui di circa €56.715,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa €3.296,08 netti mensili (cfr. relazione guardia di finanza), nell'anno di imposta 2022 (730/2023) ha esposto redditi lordi annui di circa € 54.234,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 3.134,66 netti mensili (cfr. doc. nota di deposito del 02/05/2024), mentre nell'anno di imposta 2021 (730/2022) ha esposto redditi lordi annui di circa € 52.112,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa
€ 3.052,41 netti mensili (cfr. doc. nota di deposito del 02/05/2024).
Dalle indagini della Guardia di Finanza disposte dal giudice istruttore risultano confermati redditi del sig. per €55.753 nel 2021, €57.470,17 nel 2022 e €59.191 nel 2023, da tre società diverse. CP_1
Il resistente è titolare del conto corrente n. 0035660, del quale ha prodotto gli estratti conto tra il giugno 2021 e dicembre 2023, con saldi che oscillano attorno ad €2.000 e titolare del conto corrente n. 11581 con saldi tra marzo 2021 e giugno 2023 che oscillano tra €300 e €3.000.
E' inoltre titolare del deposito titoli n. 232630, avente un saldo che al 31/03/2021 era pari ad
€251.864,29, e al 31/12/2023 era pari € 218.770,70 (cfr. doc. nota di deposito del 02/05/2024).
Come dallo stesso dichiarato e come emerso dalla relazione della Guardia di Finanza, risulta essere proprietario di un immobile (ex casa familiare) sito in Sesto San Giovanni, di un'autorimessa sempre ubicata in Sesto San Giovanni, della quota indivisa di 1/3 di immobile sito in Alessandria nonché proprietario di un autoveicolo Renault Kadjar del 2019 e di uno scooter Honda SH. Percepisce
l'assegno unico pari ad € 27,00 mensili per il figlio (cfr. doc. nota di deposito del R_
02/05/2024). In quanto a oneri fissi, ha documentato la spesa mensile di €450,00 a titolo di mutuo e di € 395,55 per un finanziamento (cfr. doc. nota di deposito del 04/04/2023).
I figli sono tutti maggiorenni e vivono con il padre. Mentre e UR lavorano, è pacifico che Per_3
non sia economicamente indipendente. R_
Ritenuto che, in punto economico, sia da accogliersi la richiesta, avanzata dalla ricorrente, di porre a carico del sig. un assegno divorzile, considerato il divario fra le condizioni reddituali delle parti, CP_1
come sopra esposto, considerata la ridotta capacità lavorativa della ricorrente in conseguenza delle sue condizioni di salute, come certificate ed in considerazione della durata del rapporto di convivenza e del contributo all'accudimento dei figli e della casa.
La ricorrente ha del resto conformato il proprio stile di vita alle sue ridotte entrate, prendendo prima una stanza in affitto all'interno di un più ampio appartamento e trasferendosi successivamente in provincia di Crotone e sostenendo spese minimali, come parrebbe dall'estratto di conto corrente prodotto.
La misura dell'assegno viene stabilita in €200,00 mensili, considerate le provvidenze pubbliche di cui dispone la ORa e la sua residua capacità lavorativa. Pt_1
In tale quadro non risulta invece possa venire accolta la domanda di disporre un contributo al mantenimento del figlio, ormai maggiorenne sia pur da poco, che dispone della casa coniugale.
Spese processuali compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Milano il giorno Parte_1 CP_1
11/06/1996 (atto di matrimonio n. 845, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di
Milano);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata al suo passaggio in giudicato, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
III. Assegna la casa familiare a;
CP_1
IV. Pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente per 12 mensilità all'anno in favore di CP_1
la somma mensile di € 200,00 a titolo di assegno divorzile, da versarsi entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
V. Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 28 novembre 2024
Il Giudice est.
Caterina Caniato
Il Presidente
UR Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UR GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Caterina CANIATO Giudice Rel
Dott.ssa Ethel ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 20/07/2021, nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6231/2021 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] (già difesa dall'avv.FEDERICA BALLABIO che ha rinunziato al mandato con atto depositato in data 24 luglio 2024);
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Sesto San Giovanni (MI), Via Sottocorno n. 60, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Moreschi
e dall' Avv. Erica Maria Emilia Nasti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano,
Via Sant'Agnese n. 12, giusta procura in atti;
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo
OGGETTO: Divorzio - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per come rassegnate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. I, c.p.c.: Parte_1 “- pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il Sig. il CP_1
11/06/1996, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano, parte 1, atto n. 845, anno
1996;
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione presso il padre, Persona_1
e il diritto per la madre di tenere il figlio con sé:
- a settimane alterne dalle ore 18.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica;
- durante le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
- un mese durante le vacanze estive nel periodo che i coniugi concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno;
in subordine: dare incarico ai servizi sociali territorialmente competenti per l'organizzazione e la gestione degli incontri tra madre e figlio;
- assegnare la casa coniugale al padre nell'interesse del figlio minore;
- disporre a carico del marito la corresponsione a favore della moglie di un assegno divorzile mensile dell'importo di € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- rigettare la domanda avanzata dal resistente di disporre un contributo di mantenimento del figlio minore a carico della madre, con conseguente richiesta di esonero della Sig.ra dalla Parte_1
corresponsione dello stesso e/o di disporre il regime di mantenimento diretto del figlio minore
da parte di entrambi i coniugi, con spese straordinarie a carico integrale del padre. In via R_
subordinata: nel denegato e non creduto mancato accoglimento di esonero/regime di mantenimento diretto del figlio minore, disporre che la madre contribuisca al mantenimento del figlio minore per un importo mensile determinato nel minimo ritenuto di giustizia, con spese straordinarie a carico integrale del padre.
Si chiede, altresì, all'autorità giudicante, stante la difficile determinazione della situazione patrimoniale del resiste, così come esposto negli atti difensivi di parte ricorrente, di valutare di disporre le opportune indagini patrimoniali a mezzo della Polizia Tributaria e/o ordinare al resistente la produzione in giudizio degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni e la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobile e beni mobili registati, nonchè di quote sociali.”
CONCLUSIONI per , così come rassegnate all'udienza del 23/10/2024: CP_1
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sig.ri e . CP_1 Parte_1
Disporre che la madre contribuisca al mantenimento del figlio minore fino al R_ raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso mediante il versamento di un assegno mensile che si indica in €300,00 rivalutabili, salva migliore e diversa valutazione da parte del
Tribunale.
Disporre altresì che la madre contribuisca al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche affrontate dal padre nell'interesse del figlio, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Monza.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.'
***
Con ricorso depositato in data 20/07/2021, ha proposto nei confronti di Parte_1 CP_1
domanda di scioglimento del matrimonio contratto a Milano il 11/06/1996.
Le parti si sono separate una prima volta alle condizioni concordate e omologate con decreto di questo
Tribunale in data 12 dicembre 2013, concordando affidamento congiunto dei figli e loro collocamento presso la madre, alla quale è stata in un primo tempo assegnata la casa coniugale.
Successivamente le parti, dopo un breve ricongiungimento, si sono nuovamente separate alle condizioni concordate all'udienza presidenziale del 8 gennaio 2016 ed omologate con decreto collegiale 14 gennaio 2016, prevedendo in sintesi : affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio minore (nato il [...]), sua collocazione presso il padre assieme ai figli R_
maggiorenni (nata il [...]) e (nato il [...]), assegnazione della Persona_2 Per_3
casa coniugale al padre, mantenimento diretto - da parte del padre - dei figli minori e maggiorenni con lui conviventi. Era inoltre previsto un assegno di mantenimento, a carico del sig. in favore CP_1 della ORa dell'importo di €300,00 mensili, oltre rivalutazione, ed il versamento di Parte_1
una caparra per una casa in locazione.
In questo giudizio la ricorrente nell'atto introduttivo ha chiesto lo scioglimento del matrimonio civile sostanzialmente alle medesime condizioni previste in sede di separazione. Tuttavia, nella memoria ex art.183 VI comma n.1 ha chiesto un aumento dell'assegno divorzile da €300,00 a €600,00 mensili.
Con memoria depositata in data 08/03/2022 si è costituito in giudizio , aderendo alla CP_1
domanda principale di scioglimento del matrimonio e di affido condiviso del figlio R_
(all'epoca minorenne), con collocamento presso di sé.
In punto statuizioni economiche, ha chiesto che il Tribunale disponga a carico della madre un contributo al mantenimento del figlio minore , fino al raggiungimento dell'indipendenza R_
economica dello stesso, nella misura di €300,00, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie. Ha chiesto il rigetto della domanda di assegno divorzile.
All'esito dell'udienza presidenziale sono stati emessi i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti sensi dell'art. 708 c.p.c.:
I) affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, prevedendone il R_
collocamento presso il padre e riconoscendo alla madre facoltà di incontrarlo previo accordo con il minore stesso;
II) dispone che corrisponda a un contributo al mantenimento per il figlio Parte_1 CP_1
minore pari ad €100,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese per 12 mesi e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, oltre al 30% delle spese straordinarie come da Protocollo
Tribunale Monza/Ordine Avvocati Monza;
III) dispone che corrisponda a la somma di € 300,00 mensili a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese per 12 mesi e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat.
MOTIVI DELLA DECISIONE
➢ Sulla domanda di divorzio.
Le parti si sono separate consensualmente da ultimo con decreto omologato dal Tribunale di Monza in data 14 gennaio 2016.
Non è poi contestato che, sin dalla data della comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede della seconda separazione (8 gennaio 2016), non vi sia mai stata riconciliazione né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno e che ricorrano pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge
1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
➢ Su affidamento, collocamento e assegnazione della casa coniugale
Il figlio , nato il [...], ha ormai conseguito la maggiore età, per cui non vi è R_
luogo a provvedere sulla domanda di affidamento e collocamento del medesimo.
E' pacifico che lo stesso viva ancora presso il padre, presso il quale era collocato per accordo fra le parti e che non abbia conseguito l'indipendenza economica. La casa coniugale deve pertanto rimanere assegnata al padre, che ne è tra l'altro proprietario esclusivo.
Sulle domande di contenuto economico.
Preliminarmente, la rinunzia al mandato depositata dal difensore di parte ricorrente il 24 luglio 2024 non può ritenersi avere effetto alcuno nel processo e non ne determina l'interruzione né implica alcuna rinunzia all'azione.
Le vicende della "procura alle liti" sono disciplinate, dall'art. 85 cod. proc. civ., in guisa diversa dalla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perché, mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, invece ne' la revoca ne' la rinuncia privano - di per sè - il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti. La giustificazione di tale diversa disciplina consegue - appunto - dal fatto che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma - come quelli in cui si concreta lo "ius postulandi" - sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare. E, in base all'art. 85 cod. proc. civ., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono dunque la revoca o la rinuncia di per sè soli, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 10643 del 29/10/1997).
Egualmente, la mancata presentazione delle conclusioni da parte della ricorrente non comporta alcuna rinunzia alle domande presentate nel ricorso. Infatti, qualora il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non le precisi o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (v. sent. Cass. 409 del 2006).
Nel merito
Il rapporto fra le parti è durato oltre vent'anni. Il matrimonio, celebrato nel 1996, è stato preceduto da una convivenza more uxorio dalla quale già prima del matrimonio, nel 1993, era nata Per_2
Le parti si sono poi separate una prima volta nel 2013 e definitivamente nel 2016.
Non è contestato che i tempi di visita previsti in sede di separazione non siano stati rispettati e che si siano da tempo interrotti i rapporti fra la madre e i figli e la ORa ha promosso questo Pt_1
giudizio di divorzio senza un previo contatto fra legali. L'attuale sostanziale interruzione dei rapporti, tuttavia, non esime dal considerare la storia passata di questa famiglia ed in particolare il contributo della moglie all'accudimento della casa ed alla crescita dei figli.
Il sig. per contro, ha contestato che la ORa abbia accudito i figli e si sia occupata della CP_1 Pt_1
casa ed ha allegato comportamenti abbandonici e violenti della madre nei confronti dei figli.
Tuttavia, non ha contestato che, prima della separazione, abitualmente si assentava da casa per lavoro dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di ogni giorno e spesso il sabato e non ha indicato alcuna altra figura che si occupasse della casa e dei figli, per cui può presumersi se ne occupasse la moglie, come da lei affermato.
Le allegazioni di comportamenti violenti e abbandonici della madre sono irrilevanti nella presente sede in quanto non hanno formato il presupposto di alcuna domanda di addebito (le parti si sono separate consensualmente).
Rimane il fatto, incontestato, che il marito abbia potuto svolgere la propria attività lavorativa assentandosi da casa da mattina a sera e recandosi sovente sul posto di lavoro anche il sabato, ed ha potuto così assicurarsi un buono stipendio, dei risparmi e, in futuro, un trattamento pensionistico adeguato.
Sussiste un oggettivo rilevante divario economico fra la situazione patrimoniale del sig. - quadro CP_1
bancario- , e quella di parte ricorrente, che non dispone che di una piccola pensione di invalidità e del reddito di cittadinanza.
Da quanto risulta dalle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza, disposte nel corso di questo giudizio, la ORa ha percepito nell'anno 2022 complessivi €12.944,17 erogati dall'INPS a Pt_1
titoli di redditi esenti, nell'anno 2021 € 5.196,00 a titolo di reddito di cittadinanza e nell'anno 2022
€8.280,00 al medesimo titolo.
La ricorrente ha prodotto verbale di accertamento della invalidità al lavoro, con decorrenza dal 8 novembre 2021, dal quale risulta invalida civile per sindrome depressiva reattiva in trattamento e risulta essere seguita dal CPS dal 2021 con regolarità mensile, in terapia farmacologica. Nella documentazione medica è inoltre riportato un ricovero per infarto rivascolarizzato e poliatrosi.
All'esame obiettivo è risultata di umore deflesso. La misura dell'invalidità è stata stabilita nel 75%,
a seguito del quale la ORa beneficia di una piccola pensione d'invalidità di importo lordo Pt_1 pari ad €333,33 (prodotto 3 maggio 2022).
Non risulta proprietaria di immobili né di beni mobili registrati.
Ha prodotto certificato di dimissioni da ospedale pubblico, da cui risulta che in data 27 agosto 2021 ha sofferto un infarto miocardico a seguito del quale è stata praticata un'angioplastica coronarica e prescritti numerosi farmaci. Risultano anche riportati nell'anamnesi eccesso ponderale, tabagismo e sindrome ansioso-depressiva.
La ORa ha condotto in locazione una stanza a Gorgonzola, all'interno di un appartamento, Pt_1 corrispondendo €4.800 annui (€400 mensili), dimostrando con la propria scelta abitativa una effettiva capacità economica ridotta.
In corso di causa ha dichiarato di avere mutato residenza da Milano a Cutro (KR), ove verosimilmente il costo della vita è minore, senza chiarire tuttavia quali costi abitativi debba sostenere e di quali fonti di reddito disponga.
La ORa era titolare di una tabaccheria (della quale ha pacificamente venduto la licenza) ed Pt_1
ha lavorato brevemente in un bar. Non ha prodotto estratti dei conti correnti o dei conti deposito.
Il OR , per converso, risulta essere lavoratore dipendente presso la “LTS S.p.a.” come CP_1
quadro.
Nell'anno di imposta 2023 (730/2024) ha esposto redditi lordi annui di circa €56.715,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa €3.296,08 netti mensili (cfr. relazione guardia di finanza), nell'anno di imposta 2022 (730/2023) ha esposto redditi lordi annui di circa € 54.234,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 3.134,66 netti mensili (cfr. doc. nota di deposito del 02/05/2024), mentre nell'anno di imposta 2021 (730/2022) ha esposto redditi lordi annui di circa € 52.112,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa
€ 3.052,41 netti mensili (cfr. doc. nota di deposito del 02/05/2024).
Dalle indagini della Guardia di Finanza disposte dal giudice istruttore risultano confermati redditi del sig. per €55.753 nel 2021, €57.470,17 nel 2022 e €59.191 nel 2023, da tre società diverse. CP_1
Il resistente è titolare del conto corrente n. 0035660, del quale ha prodotto gli estratti conto tra il giugno 2021 e dicembre 2023, con saldi che oscillano attorno ad €2.000 e titolare del conto corrente n. 11581 con saldi tra marzo 2021 e giugno 2023 che oscillano tra €300 e €3.000.
E' inoltre titolare del deposito titoli n. 232630, avente un saldo che al 31/03/2021 era pari ad
€251.864,29, e al 31/12/2023 era pari € 218.770,70 (cfr. doc. nota di deposito del 02/05/2024).
Come dallo stesso dichiarato e come emerso dalla relazione della Guardia di Finanza, risulta essere proprietario di un immobile (ex casa familiare) sito in Sesto San Giovanni, di un'autorimessa sempre ubicata in Sesto San Giovanni, della quota indivisa di 1/3 di immobile sito in Alessandria nonché proprietario di un autoveicolo Renault Kadjar del 2019 e di uno scooter Honda SH. Percepisce
l'assegno unico pari ad € 27,00 mensili per il figlio (cfr. doc. nota di deposito del R_
02/05/2024). In quanto a oneri fissi, ha documentato la spesa mensile di €450,00 a titolo di mutuo e di € 395,55 per un finanziamento (cfr. doc. nota di deposito del 04/04/2023).
I figli sono tutti maggiorenni e vivono con il padre. Mentre e UR lavorano, è pacifico che Per_3
non sia economicamente indipendente. R_
Ritenuto che, in punto economico, sia da accogliersi la richiesta, avanzata dalla ricorrente, di porre a carico del sig. un assegno divorzile, considerato il divario fra le condizioni reddituali delle parti, CP_1
come sopra esposto, considerata la ridotta capacità lavorativa della ricorrente in conseguenza delle sue condizioni di salute, come certificate ed in considerazione della durata del rapporto di convivenza e del contributo all'accudimento dei figli e della casa.
La ricorrente ha del resto conformato il proprio stile di vita alle sue ridotte entrate, prendendo prima una stanza in affitto all'interno di un più ampio appartamento e trasferendosi successivamente in provincia di Crotone e sostenendo spese minimali, come parrebbe dall'estratto di conto corrente prodotto.
La misura dell'assegno viene stabilita in €200,00 mensili, considerate le provvidenze pubbliche di cui dispone la ORa e la sua residua capacità lavorativa. Pt_1
In tale quadro non risulta invece possa venire accolta la domanda di disporre un contributo al mantenimento del figlio, ormai maggiorenne sia pur da poco, che dispone della casa coniugale.
Spese processuali compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Milano il giorno Parte_1 CP_1
11/06/1996 (atto di matrimonio n. 845, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di
Milano);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata al suo passaggio in giudicato, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
III. Assegna la casa familiare a;
CP_1
IV. Pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente per 12 mensilità all'anno in favore di CP_1
la somma mensile di € 200,00 a titolo di assegno divorzile, da versarsi entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
V. Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 28 novembre 2024
Il Giudice est.
Caterina Caniato
Il Presidente
UR Gaggiotti