Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 12/06/2025, n. 11571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11571 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11571/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06090/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6090 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Fiore, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Asmara n.58;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di AR GI, TT OL, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- della Determina Nr. 203/1-28-2019 di prot. del Comando Scuola Allievi Carabinieri di Roma, a firma del Comandante Col. t. ISSMI Salvatore Sauco in data 21 marzo 2022, notificata in data 25 marzo 2022, con la quale viene disposto l'annullamento dell'atto di incorporamento nell'Arma dei Carabinieri, sottoscritto da -OMISSIS-in data 19 febbraio 2020 e dell'atto di Relata di Notifica del 25 marzo 2022 ed ivi compresi gli atti ivi menzionati ove lesivi e per quanto di ragione;
- della Determina N. 382115/A1-8 di prot. datata 12 aprile 2022, notificata il 23 aprile 2022, con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri annulla «la nomina al grado di Carabiniere “con riserva”, determinata nei confronti del signor -OMISSIS- con il provvedimento n. 00000-19/A6-6 datato 20 agosto 2020 di questo Comando, citato nelle premesse» dell'atto di Relata di Notifica del 23 aprile 2022 ed ivi compresi gli atti ivi menzionati ove lesivi e per quanto di ragione;
- di ogni altro atto e/o provvedimento, anche non conosciuto, di esecuzione contraria a norma di legge e a provvedimento giurisdizionale nonché reso in sede di autotutela se e in quanto lesivo, per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse
- di ogni altro e/o ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale e/o conseguente e/o richiamato, nella misura in cui lesivi e nei limiti dell'interesse, anche se non conosciuti, nessuno escluso ed ivi compresi gli atti conosciuti in sede di accesso e quelli ivi richiamati anche se sconosciuti: la Nota N. 352/3/2020 di prot. mai notificata al ricorrente e conosciuta solo in sede di accesso agli atti; la Nota N. 375861/4-3-10-CONT. DI PROT CAR 19 datata 24 febbraio 2022; la Nota Nr.29/6-18-1 CC di prot. datata 17 febbraio 2020; la Nota Nr. 352/7/2020 di prot. datata 16 marzo 2022; il provvedimento n. 000006-19/A6-6 di prot. del 20.08.2020 in parte qua, nei limiti dell'interesse e per quanto di ragione;
nonché per l'accertamento
dell'intervenuto rapporto di impiego
e per l'accertamento/la declaratoria/la condanna anche in forma specifica ex art. 30, C.p.a.
- del diritto del ricorrente ad essere riammesso/reincorporato nel corpo, in ruolo, nel grado ed in servizio con assegnazione della destinazione;
- dell'Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'annullamento dell'incorporamento e di annullamento della nomina al grado di Carabiniere;
nonché in ogni caso per la condanna dell'Amministrazione
al risarcimento dei tutti i danni patiti e patiendi ivi compresi quelli derivanti da contatto qualificato - rapporto giuridico intervenuto ed anche quelli di immagine, personali e professionali ed ove occorra, comunque ed anche in via subordinata, al pagamento di ogni relativo danno pecuniario subito e subendo, con interessi e rivalutazione come per legge
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe onde contestare l’annullamento dell’atto di incorporamento nell’Arma dei Carabinieri sottoscritto dal ricorrente in data 19 febbraio 2020 ed in data 12 aprile 2022, sollevando plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere;
- in vista dell’udienza di discussione il ricorrente ha, peraltro, reso noto che, avendo nel frattempo conseguito un’occupazione stabile, non sussiste più l’interesse alla trattazione della controversia;
Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, come da dichiarazione agli atti di parte ricorrente;
Ritenuto che l’andamento del giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.