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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 4770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4770 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R. G. 1868 nell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Grazia Esposito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in
Napoli, Centro Direzionale Is. C/2;
- ricorrente
TRA in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313);
- resistente
Oggetto: assegno sociale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.1.2024 il ricorrente ha esposto:
- di aver presentato in data 3.01.2022 domanda all' per il riconoscimento del Pt_2 diritto all'assegno sociale ex art 3 L. 335/1995;
- di aver ricevuto nota dell' del 3.01.2022, con la quale gli è stato comunicato il Pt_2 rigetto della domanda poichè: “non è stato indicato, nell'atto di separazione reddito da assegno di mantenimento da coniuge titolare di redditi”.
- di aver proposto, invano, ricorso amministrativo.
Ha dedotto che in data 04.05.2021, il Comune di San Giorgio a Cremano, ha provveduto ad omologare l'accordo di separazione con l'ex coniuge, nulla disponendo in merito alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dell'uno e/o dell'altro coniuge e che per l'anno 2022, il limite di reddito per accedere all'assegno sociale era di € 6.085, mentre egli aveva prodotto un reddito complessivo lordo di €. 5.151,00 come richiesto ex lege in ipotesi di coppia separata o divorziata, ove rileva non già la somma dei redditi di entrambi i coniugi ma soltanto il reddito personale di ciascuno.
Richiamata la giurisprudenza di merito e di legittimità, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale, con conseguente condanna dell' al pagamento di tutti i ratei maturati e maturandi a Pt_2
1 far data dalla domanda amministrativa, oltre interessi di legge, vinte le spese da distrarsi. Incardinatasi la lite, l' ha eccepito che il coniuge del ricorrente risultava Pt_2 percettore di redditi da lavoro dipendente a tempo indeterminato, nel 2021 di importo lordo annuale pari ad euro 29.497,97.
Ha, poi, evidenziato perplessità e dubbi in ordine alla circostanza per la quale nell'accordo di separazione, omologato dal Comune di San Giorgio non fosse stata prevista, in favore del coniuge indigente, la corresponsione di un assegno di mantenimento, o quantomeno di un assegno alimentare, da porsi a carico del coniuge che, nella specie, risulta titolare di un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato, di importo annuale pari a circa 30.000,00 euro. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta,autorizzato il deposito di note difensive;
è stato acquisito ai sensi dell'art. 421 c.p.c. l'accordo di separazione raggiunto dai coniugi. Quindi la causa è stata decisa mediante sentenza dopo il deposito di note scritte.
Il ricorso merita accoglimento. L'istante invoca il diritto al godimento dell'assegno sociale nella misura ex lege dovuta.
L'assegno sociale è una prestazione assistenziale indipendente da requisiti contributivi che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui: "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale". L'art. 3, comma 6, l. 335/1995 contempla l'assegno sociale che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale, come una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge;
esso prescinde dalla sussistenza di un'assicurazione sociale tra l'individuo e lo Stato e viene supportato integralmente dalla fiscalità generale, in virtù del principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della Costituzione. Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati. L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente;
non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all'estero. Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti: 65 anni e 3 mesi di età; stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari occorrono l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Quanto allo stato di bisogno economico, a mente dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato. Deve, altresì, rilevarsi la natura meramente sussidiaria
2 della prestazione in esame, che spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito. Hanno diritto all'assegno in misura intera: i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dell'assegno. Hanno diritto all'assegno in misura ridotta: i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno; i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno. Così sinteticamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, è agevole osservare che ai fini della sussistenza del diritto alla prestazione richiesta devono concorrere il requisito anagrafico e quello reddituale. Nel caso di specie, l'art. 3, co. 6°, l. n. 335/1995, richiede esclusivamente requisiti anagrafici, di cittadinanza, di residenza e di reddito effettivamente percepito al di sotto della soglia reddituale indicata.
A tal proposito, deve rimarcarsi che la legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione. Sul punto, infatti, è opportuno richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale ‹‹il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma
6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole›› (Cass. civ., sez. lav., 15 settembre 2021, n. 24954).
Infatti, allo scopo di verificare la spettanza dell'assegno in esame, occorra dare rilievo allo stato di bisogno effettivo, da accertarsi sulla base delle norme di legge, vale a dire esclusivamente attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo. Nel caso in esame l'acquisizione dell'accordo integrale della separazione tra le parti consente di verificare che le stesse hanno convenuto l'assenza di qualunque trasferimento patrimoniale.
Né può ritenersi la sussistenza di un ulteriore requisito, non previsto a livello normativo, consistente nell'obbligo da parte del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato ( v. S.C. sentenza n. 14513 del
2020) .
In conclusione, il diritto del ricorrente all'assegno sociale va riconosciuto e va Pt_2 condannato al pagamento, in suo favore, dei ratei dovuti a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda in sede amministrativa (01/2/2022), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3 Le spese si compensano essendosi parte ricorrente attivata ben dopo l'introduzione del giudizio ad assolvere all'onere probatorio che le incombeva.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni istanza, eccezione, domanda disattesa così provvede: a) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto del ricorrente all'assegno sociale in misura piena a far data dal 01/2/2022 (mese successivo alla presentazione della domanda e data di liquidazione dell'assegno); b) condanna parte resistente a pagare alla ricorrente i ratei dovuti a titolo Pt_2 di assegno sociale, maturati a partire dal 01/2/2022, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, in misura piena;
c) Compensa le spese
Si comunichi.
Napoli il 14.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R. G. 1868 nell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Grazia Esposito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in
Napoli, Centro Direzionale Is. C/2;
- ricorrente
TRA in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313);
- resistente
Oggetto: assegno sociale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.1.2024 il ricorrente ha esposto:
- di aver presentato in data 3.01.2022 domanda all' per il riconoscimento del Pt_2 diritto all'assegno sociale ex art 3 L. 335/1995;
- di aver ricevuto nota dell' del 3.01.2022, con la quale gli è stato comunicato il Pt_2 rigetto della domanda poichè: “non è stato indicato, nell'atto di separazione reddito da assegno di mantenimento da coniuge titolare di redditi”.
- di aver proposto, invano, ricorso amministrativo.
Ha dedotto che in data 04.05.2021, il Comune di San Giorgio a Cremano, ha provveduto ad omologare l'accordo di separazione con l'ex coniuge, nulla disponendo in merito alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dell'uno e/o dell'altro coniuge e che per l'anno 2022, il limite di reddito per accedere all'assegno sociale era di € 6.085, mentre egli aveva prodotto un reddito complessivo lordo di €. 5.151,00 come richiesto ex lege in ipotesi di coppia separata o divorziata, ove rileva non già la somma dei redditi di entrambi i coniugi ma soltanto il reddito personale di ciascuno.
Richiamata la giurisprudenza di merito e di legittimità, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale, con conseguente condanna dell' al pagamento di tutti i ratei maturati e maturandi a Pt_2
1 far data dalla domanda amministrativa, oltre interessi di legge, vinte le spese da distrarsi. Incardinatasi la lite, l' ha eccepito che il coniuge del ricorrente risultava Pt_2 percettore di redditi da lavoro dipendente a tempo indeterminato, nel 2021 di importo lordo annuale pari ad euro 29.497,97.
Ha, poi, evidenziato perplessità e dubbi in ordine alla circostanza per la quale nell'accordo di separazione, omologato dal Comune di San Giorgio non fosse stata prevista, in favore del coniuge indigente, la corresponsione di un assegno di mantenimento, o quantomeno di un assegno alimentare, da porsi a carico del coniuge che, nella specie, risulta titolare di un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato, di importo annuale pari a circa 30.000,00 euro. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta,autorizzato il deposito di note difensive;
è stato acquisito ai sensi dell'art. 421 c.p.c. l'accordo di separazione raggiunto dai coniugi. Quindi la causa è stata decisa mediante sentenza dopo il deposito di note scritte.
Il ricorso merita accoglimento. L'istante invoca il diritto al godimento dell'assegno sociale nella misura ex lege dovuta.
L'assegno sociale è una prestazione assistenziale indipendente da requisiti contributivi che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui: "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale". L'art. 3, comma 6, l. 335/1995 contempla l'assegno sociale che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale, come una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge;
esso prescinde dalla sussistenza di un'assicurazione sociale tra l'individuo e lo Stato e viene supportato integralmente dalla fiscalità generale, in virtù del principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della Costituzione. Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati. L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente;
non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all'estero. Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti: 65 anni e 3 mesi di età; stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari occorrono l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Quanto allo stato di bisogno economico, a mente dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato. Deve, altresì, rilevarsi la natura meramente sussidiaria
2 della prestazione in esame, che spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito. Hanno diritto all'assegno in misura intera: i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dell'assegno. Hanno diritto all'assegno in misura ridotta: i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno; i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno. Così sinteticamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, è agevole osservare che ai fini della sussistenza del diritto alla prestazione richiesta devono concorrere il requisito anagrafico e quello reddituale. Nel caso di specie, l'art. 3, co. 6°, l. n. 335/1995, richiede esclusivamente requisiti anagrafici, di cittadinanza, di residenza e di reddito effettivamente percepito al di sotto della soglia reddituale indicata.
A tal proposito, deve rimarcarsi che la legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione. Sul punto, infatti, è opportuno richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale ‹‹il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma
6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole›› (Cass. civ., sez. lav., 15 settembre 2021, n. 24954).
Infatti, allo scopo di verificare la spettanza dell'assegno in esame, occorra dare rilievo allo stato di bisogno effettivo, da accertarsi sulla base delle norme di legge, vale a dire esclusivamente attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo. Nel caso in esame l'acquisizione dell'accordo integrale della separazione tra le parti consente di verificare che le stesse hanno convenuto l'assenza di qualunque trasferimento patrimoniale.
Né può ritenersi la sussistenza di un ulteriore requisito, non previsto a livello normativo, consistente nell'obbligo da parte del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato ( v. S.C. sentenza n. 14513 del
2020) .
In conclusione, il diritto del ricorrente all'assegno sociale va riconosciuto e va Pt_2 condannato al pagamento, in suo favore, dei ratei dovuti a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda in sede amministrativa (01/2/2022), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3 Le spese si compensano essendosi parte ricorrente attivata ben dopo l'introduzione del giudizio ad assolvere all'onere probatorio che le incombeva.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni istanza, eccezione, domanda disattesa così provvede: a) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto del ricorrente all'assegno sociale in misura piena a far data dal 01/2/2022 (mese successivo alla presentazione della domanda e data di liquidazione dell'assegno); b) condanna parte resistente a pagare alla ricorrente i ratei dovuti a titolo Pt_2 di assegno sociale, maturati a partire dal 01/2/2022, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, in misura piena;
c) Compensa le spese
Si comunichi.
Napoli il 14.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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