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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1721/2022 R.G., vertente tra
(P.I. ,), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Caterina Maria Vittoria Mainieri (C.F.: ), e C.F._1 dell'Avv.to Giuseppina De Stefano (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
Studio dell'Avv.to Caterina Maria Vittoria Mainieri in Milano (MI), Corso Europa 7;
- opponente - contro
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv.to Corrado Di Pasquale (C.F. ) e dall'Avv.to Roberta Cusin C.F._3
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo difensore, sito C.F._4
in Rovigo, via Trento n. 5;
- opposta –
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da verbale del 21.5.2024.
Per l'opposta: come da verbale del 21.5.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
1 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 492/2022 Parte_1
emesso dal Tribunale di Rovigo.
Nello specifico, l'opponente ha dato atto che, tra il 2016 ed il 2018 ha emesso quattro ordini, destinati a con identici oggetti e condizioni di vendita per la fornitura barilotti di condensa CP_1
(“condensing pots”) in acciaio al carbonio e in acciaio al grado 91 ('Gr. 91'o anche 'F91'), relativi a quattro distinti progetti:
a) ordine di Acquisto no. 20170052 del 20 dicembre 2016 per la fornitura di quattro set di barilotti a condensa per 4 generatori di generatori di vapore a recupero (“HRSG”), destinati all'impianto di AI
(Algeria) del cliente finale Societè Algerienne de l'Electricité, con corrispettivo complessivo di Euro
120.500,00 (“Progetto AI”, cfr. doc. 2 di parte opponente);
b) Ordine di Acquisto no. 20170291 del 12 aprile 2017 per la fornitura di quattro set di barilotti a condensa ed accessori per 4 HRSG per l'impianto di RI nella regione di Al -Dhahirah (Oman), con corrispettivo complessivo di Euro 94.886,00 (Cfr. “Progetto RI”, doc. 3 di parte opponente);
c) Ordine di Acquisto no. 20170292 del 12 aprile 2017 per la fornitura di quattro set di barilotti a condensa ed accessori per 4 HRSG per l'impianto dell'area del Porto Industriale di SO (Oman), con corrispettivo complessivo di Euro 94.886,00 (“Progetto SO”, Doc. 4 di parte opponente);
d) Ordine di Acquisto no. 20180292 del 23 aprile 2018 per la fornitura di 1 set di barilotti a condensa per 8 HRSG dell'impianto a ciclo combinato di Muara Tawar (Indonesia), per un corrispettivo complessivo di Euro 284.167,00 ( “Progetto Muara Tawar”, cfr. doc. 5 di parte opponente).
La società attrice ha precisato che è stato interamente corrisposto quanto dovuto in relazione ai progetti
AI, RI e SO.
Tuttavia, l'opponente ha evidenziato che, con riferimento ai progetti RI e SO, in data 4 ottobre
2018 ha contestato a l'esistenza di gravi vizi e difetti in tutti barilotti di condensa e, il CP_1
giorno successivo, la non conformità delle forniture.
Inoltre, secondo la ricostruzione dell'attrice, in data 15.11.2018 è stato espressamente contestato che i problemi riscontrati erano tutti afferenti alle saldature, mentre in data 5.11.2028 ha provveduto ad acquistare da Tercom S.r.l. condensing pots in acciaio sostitutivi di quelli viziati.
Dunque, in data 12.12.2018, l'opponente ha confermato il rigetto delle forniture dei e CP_2
SO da parte del cliente finale, l'avvenuta riparazione provvisoria degli stessi “con il solo scopo di permettere l'avviamento dell'impianto in attesa della disponibilità dei nuovi condensing pots”.
2 Nel costituirsi, l'opposta ha contestato in fatto ed in diritto quanto ex adverso allegato e dedotto.
In primo luogo, la società convenuta ha evidenziato come sia pacifico e provato non solo il rapporto contrattuale ma anche la avvenuta consegna di tutte le forniture commissionate.
Inoltre, l'opposta ha dedotto che ha presenziato sia in fase di costruzione sia in fase di Parte_1
collaudo di ciascun barilotto e di scarico condensa, sino al confezionamento per la spedizione.
La società convenuta ha posto in rilievo che il manufatto necessita di specifiche saldature al momento dell'installazione, da eseguirsi mediante personale specializzato;
e ancora, ha dedotto che il materiale asseritamente acquistato in sostituzione è totalmente diverso per conformazione e qualità rispetto a quello commissionato a CP_1
2. In primis, è opportuno individuare quale sia l'oggetto della domanda sottesa al ricorso monitorio, atteso che le domande riconvenzionali svolte dall'opponente attengono anche a rapporti contrattuali diversi da quelli fatti valere dalla società opposta, attrice in senso sostanziale.
In particolare, l'odierna opposta ha chiesto condannarsi al pagamento della Parte_1
somma di € 120.314,53, per la fornitura delle merci descritte nelle fatture di seguito elencate:
- fattura n. 422 del 19.09.2018 di € 19.530,71 e DDT;
- fattura n. 423 del 19.09.2018 di € 19.530,71 e DDT;
- fattura n. 424 del 19.09.2017 di € 19.530,71 e DDT;
- fattura n. 425 del 19.09.2018 di € 19.530,71 e DDT;
- fattura n. 426 del 19.09.2018 di € 19.550,80 e DDT;
- fattura n. 427 del 19.09.2018 di € 22.250,80 e DDT;
- fattura n. 448 del 28.09.2018 di € 390,09 e DDT (Cfr. doc. da 1 ad 8 depositati con il ricorso monitorio).
Ebbene, come desumibile dal contenuto di detti documenti e dalle stesse difese svolte dall'opponente, le somme oggetto dell'ingiunzione attengono esclusivamente al così detto Progetto di Muara Tawar, attinente all'ordine di acquisto n. PO20180292 del 23.4.2018 (Cfr. doc. n. 5 di parte opponente).
Nondimeno, vale evidenziare che la stessa ha dato atto di avere corrisposto, in Parte_1
ragione di tale rapporto contrattuale, l'importo di euro 164.243,34 e di non avere provveduto al saldo a causa dell'asserito inadempimento dell'odierna opposta.
Segnatamente, la società attrice ha dedotto di non avere corrisposto ulteriori somme “alla luce dei gravi problemi già emersi sulle forniture relative ai Progetti di RI & SO (cfr NCR 35/2018 e 36/2018 e la corrispondenza intercorsa in merito) ed a quanto da Voi comunicato circa il Progetto AI (cfr
3 richiamo dei prodotti del 18 ottobre e corrispondenza intercorsa in merito), a tutela dei Parte_1
propri interessi e per limitare i potenziali danni a cui siamo esposti non procederà ai pagamenti per il
Progetto Muara Tawar fino a quando non avrà provveduto a fornire evidenza esaustiva della CP_1
conformità della fornitura alle specifiche tecniche contrattuali ed a confermare il perfetto adempimento di tutte le obbligazioni” (Cfr. doc. n. 15 di parte opponente).
Inoltre, l'opponente ha evidenziato che dal gennaio 2019 ha chiesto a di fornire evidenza CP_1
dei processi di saldatura eseguiti, per poi procedere in proprio ad ispezioni, da cui sarebbero emersi difetti di saldatura in fase di fabbricazione.
Tanto premesso, è il caso di osservare come sia pacifica la sussistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, così come il pagamento parziale delle somme concordate dalle stesse.
Inoltre, è d'uopo evidenziare che, con riferimento al credito oggetto del ricorso monitorio, esso è riferibile solo ad uno dei quattro e distinti contratti stipulati dalle parti, ragione per cui l'inadempimento dedotto dall'opponente dovrà essere valutato in relazione all'oggetto del solo contratto attinente al così detto progetto Muara Tawar.
Dunque, a fronte della domanda di adempimento, ossia di condanna al pagamento, formulata dall'odierna opposta, la società opponente ha:
- svolto eccezione di inadempimento;
- in via riconvenzionale, ha articolato domanda di risoluzione del contratto corrispondente all'ordine di acquisto no. 20180292 del 23 aprile 2018 – Progetto Muara Tawar, con conseguente condanna di CP_1
al rimborso delle somme già versate da pari ad Euro 164.243,34; Parte_1
- in via subordinata, ha chiesto accertarsi che le obbligazioni oggetto dell'ordine di acquisto no.
20180292 del 23 aprile 2018 – Progetto Muara Tawar non sono state eseguite a regola d'arte e conseguentemente ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute fino ad equità per tutti i motivi indicati in atti e, in ogni caso dichiararsi la compensazione delle stesse, in tutto o in parte, con quanto dovuto a a titolo di risarcimento danni in accoglimento delle domande proposte e per Parte_1
l'effetto dichiararsi che nulla è dovuto da a Parte_1 CP_1
2.1 In via del tutto preliminare, vale rilevare che parte opposta, sebbene abbia posto in rilievo la consistenza del tempo decorso dal momento della consegna dei beni rispetto a quello delle contestazioni svolte, non ha formulato eccezione di decadenza o di prescrizione, ragione per cui è possibile procedere all'esame del merito.
4 Dunque, occorre verificare l'eventuale esatto adempimento da parte di la conformità a CP_1 buona fede dell'eccezione di inadempimento svolta dall'opponente e la fondatezza della domanda di risoluzione: trattasi, a ben vedere, di valutazioni che, sebbene riferibili a piani distinti, attengono tutte alla sussistenza dell'adempimento ed alla eventuale gravità dell'inadempimento.
Orbene, in questa prospettiva, giova ribadire come non sia oggetto di contestazione l'esistenza del contratto stipulato dalle parti, l'accordo raggiunto in ordine al prezzo, corrispondente a quello correttamente riportato nelle fatture, nonché l'avvenuta consegna di tutti i beni oggetto dell'ordine.
Poste queste premesse, è il caso di evidenziare come dal mero esame delle fatture azionate dall'opposta
è possibile ricavare come solo parte delle somme siano riferibili ai “condensing pot”, oggetto di contestazione.
Inoltre, in relazione al contratto relativo al progetto Muara Tawar, l'odierna opponente ha dapprima formulato una contestazione per vero generica, in quanto riferita a precedenti rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, sebbene relativi a beni del medesimo genere, chiedendo sostanzialmente rassicurazioni in ordine alla conformità dei beni in questione alle specifiche tecniche pattuite;
solo successivamente, l'opponente ha rappresentato di avere eseguito in proprio delle ispezioni, all'esito delle quali sarebbero emerse:
- “indicazioni rilevanti e difetti di saldatura come eccesso di penetrazione, mancata fusione, incollature, cordone irregolare”;
-“difetti di saldatura in fase di fabbricazione presenti al 100% sulla saldatura chiusura fondello lotto campione”.
Ebbene, non è revocabile in dubbio in quanto riscontrabile per tabulas, oltre che non contestato, che effettivamente abbia formalizzato le sopra descritte contestazioni a mezzo di missive in Parte_1
data 20.2.2019 ed in data 1.3.2019 (cfr. doc. n. 17 e 18 di parte opposta).
Al contempo, non può trascurarsi come nessuna prova, neppure minima, sia stata fornita in ordine alla sussistenza dei vizi contestati.
Come noto:
- in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 11748 del
03/05/2019);
5 - in tema di compravendita, ove venga esperita l'azione di risoluzione ex art. 1497 c.c. per mancanza delle qualità promesse della cosa venduta, vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie, riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata, ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, per cui una diversa disciplina creerebbe una distonia di sistema, oltre a non avere alcuna ragione di differenziazione (Cfr.
Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 14895 del 29/05/2023);
- in tema di compravendita, l'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della "actio quanti minoris" o della "actio redhibitoria". Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza,
l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno (Cass.,
Sez. 2, Ordinanza n. 9960 del 28/03/2022).
Alla luce di tali principi, è sufficiente evidenziare come l'opponente, pur avendo dedotto di avere realizzato specifiche ispezioni, che avrebbero permesso il riscontro dell'esistenza di difetti di saldatura, nessuna prova ha offerto in tal senso.
Infatti, non solo non è stato chiarito con quali modalità e da chi siano state eseguite le dedotte verifiche, ma neppure sono stati tempestivamente depositati documenti comprovanti gli esiti di tali ispezioni.
Tale carenza appare significativa, in quanto è del tutto inverosimile che, in presenza di una fornitura di beni di ingente valore e di particolare specificità, l'opponente non fosse in possesso di alcun documento tecnico dal quale riscontrare i vizi lamentati.
A tal proposito, vale evidenziare che se unitamente all'atto introduttivo sono state depositate le missive contenenti le contestazioni relative ai vizi, l'opponente non ha provveduto al deposito della memoria n.
2 ex art. 183, comma 6, c.p.c., così incorrendo nelle preclusioni di rito.
Dunque, con specifico riferimento al contratto relativo al progetto Muara Tawar, corrispondente all'ordine di acquisto no. 20180292 del 23 aprile 2018, in assenza di prova dei vizi lamentati, non può
6 ritenersi sussistente un inadempimento riferibile all'odierna opposta, la quale ha provveduto a fornire la merce richiesta.
Tanto appare assorbente sia con riferimento all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., atteso che la stessa risulta con ogni evidenza essere contraria a buona fede, sia con riferimento alla domanda di risoluzione sia alla actio quanti minoris svolta in via subordinata.
Infatti, a prescindere dal fatto che la stessa venga ricondotta alla specifica disciplina del contratto di vendita ovvero a quella generale ex art. 1453 c.c., in assenza della prova dei lamentati vizi e, in ogni caso, dell'inesatto adempimento da parte di non sussistono i presupposti per una pronuncia di CP_1
risoluzione del contratto.
Nondimeno, anche a volere ritenere provata l'esistenza dei vizi dedotti, il Tribunale reputa non essersi affatto in presenza di un grave inadempimento, atteso che, come chiaramente evincibile dal contenuto dei contratti e delle fatture emesse, la fornitura dei condensig pots costituisce solo una non ingente parte dei beni ordinati dalla società opposta, sia in termini quantitativi che qualitativi, tale da non connotare l'inadempimento di quel grado di gravità necessario a giustificare la risoluzione del contratto.
De iure, anche la domanda riconvenzionale di risoluzione va integralmente respinta;
per le medesime ragioni va rigettata la domanda di riduzione del prezzo svolta in via subordinata.
3. A questo punto, restano da esaminare le domande riconvenzionali svolte dalla parte opponente, le quali, come detto, attengono a titoli contrattuali diversi da quello invece fatto valere dall'opposta con la domanda sottesa al ricorso monitorio.
3.1 Tanto premesso, questo giudicante reputa tali domande riconvenzionali ammissibili.
Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del
"simultaneus processus" (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
7 Nella specie, sebbene si tratti di contratti diversi, i beni forniti dalla società opposta sono simili, se non identici, a quelli oggetto dell'ordine di acquisto no. 20180292 del 23 aprile 2018, che, sebbene costituente un contratto autonomo e distinto, si inscrive in un più rapporto di affari intrattenuto dalle parti per un arco temporale ben individuabile e relativamente contenuto.
3.2 Ebbene, l'opponente ha chiesto accertarsi l'inadempimento di rispetto alle obbligazioni CP_1 di cui all'ordine di acquisto no. 20170052 del 20 dicembre 2016 – Progetto AI e per l'effetto condannarsi la stessa al risarcimento dei danni subiti e da liquidarsi in Euro 30.203,00 pari al costo per l'acquisto dei condensing pots in Gr.91 dalla società Tercom S.r.l. e ai relativi costi di trasporto in
Algeria.
A tal proposito, l'opponente ha dedotto che, a seguito della contestazione di difetti ai condensing pots oggetto dell'ordine “RI e SO”, ha esteso le stesse anche a quelli oggetto dell'ordine AI, tanto che la si sarebbe impegnata a ritirare i beni già consegnati in Algeria. CP_1
Successivamente, secondo la prospettazione dell'opponente, nonostante i solleciti, la non CP_1
avrebbe provveduto alla soluzione del problema, tanto da essere stata costretta a formulare alla società
Tercom S.r.l. di Cremona l'ordine no. 20190231 per la fornitura di 4 set di condensing pots in acciaio
GR. 91 per l'impianto di AI, per un importo complessivo di Euro 28.497,00.
L'opposta ha contestato le allegazioni della controparte, evidenziando come i beni siano stati tutti consegnati e nessuna contestazione sia stata mossa se non a distanza di molto tempo.
Con specifico riferimento all'ordine denominato AI, è d'uopo rilevare come effettivamente dal contenuto dei messaggi di posta elettronica la si fosse resa disponibile a compiere una verifica CP_1
circa gli elementi oggetto di contestazione, mediante il ritiro degli stessi, senza tuttavia in alcun modo riconoscere l'esistenza di vizi.
Tanto appare evidente dal tenore dei messaggi di posta elettronica depositati dalla stessa opponente, la quale, a ben vedere, al momento della contestazione non aveva effettuato alcuna verifica circa l'esistenza o meno dei vizi, ma aveva in via prudenziale manifestato la propria preoccupazione attesa la asserita riscontrata esistenza di vizi sui prodotti di medesimo genere consegnati in altro cantiere (RI e
SO).
Infatti, ciò si desume in maniera inequivoca dal messaggio inviato in data 19.10.2018 da
[...]
Project Manager di a della in cui si legge: Tes_1 Parte_1 Persona_1 CP_1
“relativamente alla fornitura di AI di cui al ns. ordine in oggetto, ad oggi non abbiamo alcun supervisore al montaggio presente in cantiere ed i Vostri componenti molto probabilmente sono
8 ancora imballati. Purtroppo non è possibile rendere materiale importato definitivamente in Algeria e quindi eventuali verifiche della bontà della Vostra fornitura dovrà essere effettuata direttamente in cantiere da Vostro personale” (Cfr. doc. n. 10 di parte opponente).
In altri termini, a fronte della manifestata disponibilità di a ritirare i beni per effettuare CP_1 verifiche ed eventuali sostituzioni, la ha dato atto dell'impossibilità del trasporto in Parte_1
Italia, evidenziando che i componenti erano probabilmente ancora imballati.
A parere del Tribunale, tale circostanza è evidenza del fatto che nessuna verifica in concreto sia stata effettuata circa la sussistenza dei vizi genericamente lamentati, comunque non provati nel corso del processo.
Infatti, giova ribadirlo, parte opponente non ha provveduto al deposito della memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. e non ha depositato alcun documento integrante supporto probatorio e dell'esistenza dei vizi e del danno asseritamente patito.
3.3 Nell'articolare la domanda riconvenzionale, l'opponente ha anche chiesto condannarsi al CP_1
risarcimento dei danni subiti e da liquidarsi in Euro 30.203,00 pari al costo per l'acquisto dei condensing pots in Gr.91 dalla società Tercom S.r.l. e ai relativi costi di trasporto in Algeria.
Tuttavia, la società attrice non ha depositato tempestivamente alcun documento comprovante l'acquisto ed il trasporto di detti beni, atteso che gli unici ordini di acquisto presenti in atti riguardano cantieri diversi da quello sito in Algeria.
Inoltre, privi di particolare pregnanza probatoria risultano i documenti di trasporto pure prodotti dall'opponente:
- il doc. n. 13bis, consistente in un ordine di trasporto a Alpha projects & Logistic DMCC, consente esclusivamente di individuare il luogo di destinazione (Algeria), ma non anche con precisione l'oggetto del trasporto, facendosi sintetico riferimento a “Resa FOB Marina di Massa merce Tercom, IPL,
Spina”, dunque non attinente all'asserito ordine di acquisto a Tercom S.r.l.;
- il doc. n. 13 ter corrisponde all'accettazione di ordine di trasporto di “Casse bancali” con riferimento all'ordine KAIS, ma anche in tal caso non è affatto riscontrabile l'effettivo oggetto del trasporto commissionato.
Infine, e tanto appare dirimente, non è stata fornita alcuna prova dell'avvenuto pagamento delle somme indicate nei predetti documenti di trasporto da parte della odierna opponente.
9 In buona sostanza, la società attrice non ha provato i lamentati vizi;
al contrario, è pacifico che l'opposta abbia provveduto alla consegna di tutti i beni ordinati, tanto che la stessa opponente ha dedotto di avere corrisposto per intero le somme pattuite e relative al cantiere in questione.
4. Con riferimento ai progetti RI e SO, la società opponente ha dedotto di avere contestato la sussistenza dei seguenti vizi:
- durante le prove idrauliche riscontro di numerose perdite sui condensing pots;
- i difetti riscontrati sarebbero ascrivibili a saldature d'officina, sebbene fossero state certificate come idonee mediante PT e pressatura idraulica.
Anche in questo caso, l'attrice ha allegato che, in ragione dei difetti riscontrati e dell'inerzia della convenuta, è stata costretta ad ordinare alla società Tercom S.r.l. di Cremona la fornitura di Condensing
Pots in acciaio Gr. 91 (grado 91), per un importo complessivo di Euro 21.035,00 ciascuno, nonché alla riparazione dei condensing pots in acciaio di carbonio effettuata in cantiere.
In relazione a dette contestazioni, l'opposta ha dedotto e documentato di avere affidato ad una società terza la verifica delle condizioni degli elementi oggetto di contestazione, anche al fine di avere riscontro della sussistenza dei vizi lamentati.
Ebbene, anche in tal caso il Tribunale reputa che l'opponente abbia omesso di fornire prova, neppure minima, della sussistenza dei vizi dedotti.
Infatti, le contestazioni, pur cristallizzate nei messaggi di posta elettronica depositati, non trovano alcun riscontro negli ulteriori documenti prodotti.
L'opponente si è limitata al tempestivo deposito del messaggio di posta elettronica con cui ha contestato gli asseriti vizi, contenente anche fotografie “a campione” ritraenti gli elementi caratterizzati dai vizi lamentati (Cfr. doc. n. 6 di parte opponente).
Dalla disamina del materiale fotografico, peraltro oggetto di specifica contestazione da parte dell'opposta, non appare chiaro in cosa consistano i vizi lamentati ed in che quantità essi si siano manifestati.
Inoltre, come detto, a seguito delle contestazioni mosse, ha incaricato una società terza di CP_1
compiere una ispezione in loco, al fine di avere riscontro della effettiva sussistenza dei difetti lamentati.
Ebbene, nella relazione rilasciata da Bureau Veritas e relativa al progetto RI si legge che nel corso dell'ispezione non ha fornito informazioni relative al procedimento di saldatura Parte_1
eseguito (WPS) ed alla qualifica di chi ha effettuato la saldatura (PQR) dei materiali in P91 e A106 Gr.
B (Cfr. doc. n. 7 e 8 allegati alla memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. di parte opposta).
10 Nondimeno, nella relazione si dà atto che alcuni cordoni di saldatura sono stati trovati “riparati”, sulla parte superiore di una delle due calotte è stato riscontrato un riporto di saldatura e tutti i barilotti di separazione di condensa sono stati verniciati, a riprova del fatto che gli elementi in questione fossero comunque già stati oggetto di intervento da parte dell'odierna opponente, la quale ha dunque certamente inciso sulla conformazione degli stessi.
Alla relazione è stato allegato copioso materiale fotografico, ritraente gli elementi oggetto di contestazione, i quali non appaiono connotati dai difetti lamentati dall'odierna opponente.
4.1 Tale modalità di verifica è stata adottata anche con riferimento al progetto così detto SO.
Infatti, anche in tal caso, è stata incaricata una società terza di compiere una ispezione in loco, ove sono stati esaminati i beni forniti da ed oggetto di contestazione. CP_1
Anche in occasione dell'ispezione in detto cantiere, non è stata in grado di fornire le Parte_1
specifiche del procedimento di saldatura (WPS) e la qualifica del procedimento di saldatura (PQR).
Inoltre, è stato anche richiesto al rappresentante della società opponente, presente in occasione dell'ispezione, documentazione relativa alla già realizzata attività di riparazione dei cordoni di saldatura, relativa in particolare alla descrizione dell'attività di riparazione, ai rapporti di controllo non distruttivi, al rapporto di trattamento termico dopo l'attività di saldatura, al rapporto di collaudo in pressione prima e dopo l'attività di riparazione;
tuttavia, anche in tal caso, nessuna documentazione od informazione dettagliata è stata fornita dalla società opponente, né tanto è accaduto nel corso del presente processo (Cfr. doc. n. 4 e 5 allegati alla memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. di parte opposta).
Vale osservare che, sebbene l'attività di ispezione sia stata eseguita da parte di una società incaricata da tale attività è stata svolta anche su sollecito della stessa opponente ed alla presenza di CP_1
rappresentanti della stessa, come desumibile dai numerosi messaggi di posta elettronica depositati, nonché dalle esaminate relazioni di ispezione.
Al contempo, giova porre in rilievo che sia in occasione delle ispezioni sia nel corso del processo l'opponente non ha fornito alcuna plausibile spiegazione in ordine alla carenza di informazioni ed a specifici dettagli relativi ai procedimenti di saldatura seguiti, attinenti proprio agli elementi rispetto ai quali sono poi stati lamentati i vizi.
In altri termini, , pur avendo pacificamente praticato l'intervento di installazione e anche Parte_1
di riparazione degli elementi in questione, non ha chiarito come tali interventi siano stati posti in essere, impedendo di fatto qualsivoglia verifica circa l'effettiva sussistenza dei vizi, per vero genericamente, lamentati.
11 4.2 A tal proposito, è d'uopo rilevare l'inammissibilità e, dunque, l'inutilizzabilità ai fini della decisione, dei documenti depositati dall'opponente unitamente alla memoria n. 3 ex art. 183, comma 6,
c.p.c., in quanto trattasi di documenti niente affatto prodotti a prova contraria, in quanto attinenti a tutte circostanze allegate e dedotte dall'attrice non solo a sostegno dell'opposizione svolta, ma anche delle domande riconvenzionali formulate.
Peraltro, trattasi di tutti documenti di formazione certamente anteriore allo spirare delle preclusioni di rito e correlate al termine per il deposito della memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c., dunque tardivamente prodotti.
Nondimeno, va opportunamente precisato come, a parere di questo giudicante, non sussistono i presupposti per disporsi C.T.U., atteso che gli elementi forniti da rispetto ai quali sono CP_1
state svolte le contestazioni, sono stati pacificamente oggetto di intervento da parte della società attrice, che ne ha dunque mutato la condizione rispetto al momento della consegna.
E ancora, il Tribunale reputa che non avrebbero condotto a diverso esito le istanze istruttorie formulate dalle parti e non ammesse, per le ragioni meglio esplicate con ordinanza del 27.11.2023, da intendersi ivi integralmente trascritte.
Alla luce delle argomentazioni sopra spese, non possono trovare accoglimento le domande riconvenzionali di risarcimento del danno formulate dall'opponente, anche relative ai progetti RI e
SO, non essendo emerso il dedotto inadempimento di CP_1
4.3 Ad ogni buon conto, giova evidenziare che l'opponente si è limitata a depositare copia degli ordini asseritamente realizzati a Tercom S.r.l., consistenti in documenti privi di qualsivoglia sottoscrizione, nonché dei documenti di trasporto dei beni ordinati, anch'essi non contrassegnati o sottoscritti dal vettore (Cfr. doc. n. 7, 7bis, 7ter di parte opponente).
Infine, e tanto appare dirimente, la società attrice non ha fornito alcuna prova documentale o di altro genere dei costi effettivamente sostenuti per gli ordini asseritamente effettuati a Tercom, non essendo presenti in atti riscontri dei pagamenti eseguiti.
5. Dunque, alla luce delle ragioni sopra esposte, la parte opponente risulta totalmente soccombente.
De iure, le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del
2014, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, della complessità delle questioni affrontate, della nota spese depositata dal difensore, nonché del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
12 rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 492/2022, dichiarandolo esecutivo;
rigetta le domande riconvenzionali svolte dall'opponente; condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, liquidate in euro
14.170,00, oltre spese forfetarie al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge.
Così deciso in Rovigo, in data 8.1.2025
Il giudice dott. Nicola Del Vecchio
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