Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/05/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1242/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1242/2021 promossa da:
quale titolare dell'impresa individuale (P.Iva Parte_1 Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Cavaliere (C.F. P.IVA_1
Appellante C.F._1
nei confronti di
(C.F. ) Appellata contumace Controparte_1 P.IVA_2
( ), Controparte_2 P.IVA_3 [...]
Controparte_3
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. SANTERINI RAFFAELE (CF
[...] P.IVA_4
CodiceFiscale_2
Intervenuta in appello avverso la sentenza n. 748/2021 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il
28.5.2021.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda attrice e, per gli effetti, accertare e dichiarare che le somme indicate nei conti correnti per cui è causa non risultano corrette per i motivi indicati in narrativa, accertando conseguentemente le somme effettivamente risultanti a seguito del corretto calcolo del saldo dei c/c per cui è causa per i motivi indicati in premessa e condannare conseguentemente la convenuta alla relativa annotazione in conto ovvero, in caso di chiusura del medesimo, al pagamento delle somme che risultassero dovute all'attrice all'esito degli accertamenti sopra indicati, oltre interessi legali dalla domanda con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'II.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, rifiutato sin d'ora il contraddittorio su qualsiasi eventuale nuova domanda, eccezione e/o produzione riferibili alle controparti, in via preliminare, pregiudiziale, di merito ed istruttoria, accogliere le eccezioni, domande, richieste e conclusioni tutte rassegnate nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e, sempre in via istruttoria, si oppone, ove insistite, alle richieste avversarie per i motivi tutti già esposti, insistendo tra l'altro nella richiesta di rinnovo di CTU e/o di chiamata a chiarimenti del perito d'Ufficio al fine di sentir recepire quanto dedotto e documentato dal dott. con note critiche allegate alla CTU Per_1 come ALL. 17), sempre con vittoria di spese e competenze legali, maggiorate con accessori di legge. Chiede la concessione dei termini nella misura massima di legge per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Con ogni più ampia riserva di altro chiedere, dedurre ed eccepire, anche in via istruttoria, nelle forme e termini di legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza non definitiva emessa il 13.1.2024 questa Corte ha così deciso:
“la Corte non definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da , quale titolare dell'impresa Parte_1 individuale avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 748 del Parte_2
25.5.2021, 1) accoglie il primo ed il secondo motivo di gravame limitatamente alla richiesta degli appellanti di rideterminazione del saldo debitore al
31.12.2016 del c/c ordinario n. 5094.87 e del conto anticipi n. 5722.56 intestati all'attrice ed odierna appellante e rimette a tal fine la causa in istruttoria per l'espletamento di c.t.u. contabile, come da separata ordinanza
2) dichiara inammissibile in ogni caso la richiesta degli appellanti volta alla condanna alla restituzione dell'indebito. Spese al definitivo”.
Con ordinanza in pari data la Corte disponeva c.t.u., nominando come consulente il dott. che veniva sostituito con il prof. Persona_2 Per_3
con successiva ordinanza del 18.06.2024 concedeva al c.t.u. i termini
[...] richiesti per il deposito dell'elaborato peritale, disponendo di tener conto anche delle integrazioni al quesito richieste da parte appellata e di utilizzare nell'accertamento dei tassi usurari la formula indicata dalla Banca d'Italia.
In data 11.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
Si riportano alcuni estratti della relazione peritale.
Verifica usura
“Il procedimento di verifica dell'eventuale applicazione di tassi usurari ha prodotto i risultati illustrati nei prospetti riepilogativi allegati al presente elaborato (cfr. Allegato 1, Allegato 6), dai quali emerge che per il rapporto di conto anticipi n. 5722.56 in nessun trimestre vi è stato il superamento del tasso soglia, mentre, per il rapporto di conto corrente ordinario n. 5094.87 vi è stato il superamento del tasso soglia in 14 trimestri su un totale di 42 trimestri analizzati: trattasi dei trimestri relativi al periodo compreso tra il primo trimestre 2013 e il secondo trimestre 2016 (§ 2.2., 2.2.1., 2.3.1.).”
Esito ricalcolo c/c n. 5722.56
…….”Il procedimento di ricalcolo eseguito in relazione al conto corrente accessorio, generando competenze ovviamente differenti rispetto a quelle originarie, ha determinato, in sede di sviluppo del ricalcolo del conto corrente ordinario, la necessità di sostituire gli addebiti trimestralmente eseguiti su questo conto delle competenze derivanti dal conto accessorio con le nuove competenze ottenute grazie al procedimento di ricalcolo di tale conto (§
2.2.2.)……il procedimento di ricalcolo delle competenze del conto anticipi n.
5722.56 alla data del 31 dicembre 2016……produce una differenza complessiva a favore del correntista di euro 4.073,12 che è stata accreditata sul conto corrente ordinario n. 5094.87. Ciò si evince dal prospetto di sintesi riportato alla fine del paragrafo 2.3.2 (cfr. Allegato 3, Allegato 4, Allegato 11).”
Esito ricalcolo c/c n. 5094.87
“Il procedimento di ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente (ordinario)
n. 5094.87…..ha prospettato due ipotesi alternative di ricalcolo: la prima ipotesi, qui denominata “Ipotesi A”, che prevede che i saldi (ottenuti ordinando le operazioni secondo data disponibilità) siano assunti, sulla base del loro importo originario (cd. saldi bancari originari); la seconda ipotesi, qui denominata “Ipotesi B”, che prevede che i saldi (ottenuti ordinando le operazioni secondo data disponibilità) siano assunti, sulla base del loro importo ricalcolato, espungendo cioè tutte le competenze illegittime e non reinserendo le competenze pagate da rimesse solutorie (in questo modo le rimesse solutorie sono considerate al termine del ricalcolo, in detrazione del risultato complessivo dello stesso) (15). Ebbene, la verifica condotta sulla base delle assunzioni che precedono ha mostrato, per entrambe le ipotesi prospettate
(Ipotesi A e Ipotesi B), (cfr. Allegato 7, Allegato 8) che tutte le competenze addebitate dalla Banca dal secondo trimestre 2004 (compreso) al primo trimestre 2008 (compreso), di fatto, non sono più ripetibili in quanto coperte da rimesse solutorie effettuate anteriormente al 10 maggio 2008.
“…..il procedimento di ricalcolo del saldo del conto corrente (ordinario) n.
5094.87 alla data del 31 dicembre 2016……ha prodotto: (a) per l'ipotesi denominata “Ipotesi A”, un saldo rettificato negativo di euro 3.201,59, con emersione di una differenza positiva da ricalcolo di euro 16.263,28 (cfr.
Allegato 12, Allegato13); (b) per l'ipotesi denominata “Ipotesi B”, un saldo rettificato negativo di euro 2.310,43, con emersione di una differenza positiva da ricalcolo di euro 17.154,44 (cfr. Allegato 14, Allegato 15);”
Sulle osservazioni del ct di parte appellante, che ha chiesto il riconoscimento del fido di fatto per il periodo anteriore al 2009 e l'applicazione del regime di capitalizzazione semplice con decorrenza dal 1.1.2014, il ctu ha evidenziato che né il quesito né la sentenza parziale del 13.12.2014 prevedono il “fido di fatto” e “tenuto conto che il primo (e unico) contratto di apertura di credito depositato agli atti di causa è quello stipulato in data 3 aprile 2009, si ritiene corretto assumere per il periodo anteriore al 3 aprile 2009…. la inesistenza di affidamento”; riguardo l'applicazione del regime di capitalizzazione semplice dal 1.1.2014, il ctu ha evidenziato che “la sentenza emessa dalla Corte
d'Appello in data 13 gennaio 2024 prevede sul punto che “l'ulteriore dedotta questione concernente l'espunzione degli interessi anatocistici debitori è infondata, atteso che il contratto costitutivo del c/c ordinario n. 5094.87, stipulato in data 10.2.2004, contiene pari periodicità (trimestrale) di capitalizzazione degli interessi a debito e a credito, nel pieno rispetto della
Delibera CICR del 9.2.2000”.
Riguardo le osservazioni del ct di parte appellata su gli interessi usurari, il ctu ha precisato: “in tema di tassi usurari, il c.t.p. segnala che, in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n. 5094.87, il superamento del tasso soglia riscontrato dal CTU nei trimestri relativi al periodo compreso tra il I trimestre 2013 e il II trimestre 2016 si è verificato in un'epoca successiva alla stipulazione del contratto di conto corrente, richiamando, nelle proprie osservazioni, la sentenza della Corte di cassazione n. 24675 del 19 ottobre
2017 in materia di usura sopravvenuta”. Il c.t.u. ha ritenuto di non poter accogliere l'osservazione del ctp, evidenziando che il quesito prevede la “epurazione di interessi usurari (e per la parte superiore al tasso soglia) laddove il tasso effettivo concretamente applicato dalla Banca sia stato superiore al tasso soglia ex L. 108 del 1996 rilevato trimestralmente dai decreti ministeriali e di interessi superiore ai tassi pattuiti”.
“….il procedimento di verifica dell'eventuale applicazione di tassi usurari …ha mostrato per il rapporto di conto corrente ordinario n. 5094.87 il superamento del tasso soglia in 14 trimestri su un totale di 42 trimestri analizzati: trattasi dei trimestri relativi al periodo dal I trimestre 2013 al II trimestre 2016.
Tenuto conto che i tassi desumibili dagli estratti conto dei suddetti trimestri
(5,092% annuo per gli utilizzi intrafido e 12,45% annuo per gli utilizzi extrafido) sono inferiori rispetto sia ai tassi soglia di tali trimestri (che variano dal 15,763% al 16,750%) che ai tassi pattuiti contrattualmente (10,75% annuo per gli utilizzi intrafido e 12,85% annuo per gli utilizzi extrafido), il sottoscritto, in relazione ai trimestri per il quale è emerso il superamento del
“tasso soglia” ha utilizzato nello sviluppo del procedimento di ricalcolo i tassi desumibili dagli estratti conto di tali trimestri secondo la logica sottesa all'art. 118, co. 3, TUB, in quanto inferiori appunto rispetto, sia ai tassi soglia di tali trimestri, sia ai tassi pattuiti contrattualmente, eliminando, pertanto, la parte eccedente” confermando nella versione definitiva quanto elaborato in bozza.
In relazione alla contestazione di cui al punto b (il ctp contesta lo sviluppo del procedimento di ricalcolo effettuato con esclusivo riferimento alla data contabile delle operazioni) il c.t.u. ritenendo che le condizioni di valuta (cd.
“giorni valuta”) oltre ad essere state pattuite sono state portate a conoscenza della correntista mediante l'invio degli estratti conto periodici regolarmente ricevuti e mai contestati”, dichiara in tal modo di aver risposto correttamente al quesito che prevedeva il ricalcolo mediante “epurazione di addebiti derivanti dalla non corretta antergazione e postergazione delle valute”, effettuando quindi il calcolo (per entrambi i rapporti di conto corrente oggetto di causa) con esclusivo riferimento all'effettiva data contabile delle singole operazioni;
⎯ la richiesta di cui al punto c sulla commissione di massimo scoperto (“il consulente tecnico di parte appellata chiede al ctu di non eliminare nel procedimento di ricalcolo la commissione di massimo scoperto in quanto oltre ad essere stata pattuita contrattualmente è stata portata a conoscenza della correntista mediante l'invio degli estratti conto periodici regolarmente ricevuti e mai contestati”) non è stata accolta dal c.t.u. in quanto il quesito prevedeva il ricalcolo con “epurazione della commissione di massimo scoperto
⎯ la richiesta di cui al punto d (” il consulente tecnico di parte appellata chiede al CTU di non eliminare nel procedimento di ricalcolo gli addebiti relativi alle
“altre spese” (spese istruttoria fido, spese revisione pratica, corrispettivo su accordato, Civ c/c affidato) in quanto oltre ad essere stati pattuiti contrattualmente sono stati portati a conoscenza della correntista mediante l'invio degli estratti conto periodici regolarmente ricevuti e mai contestati”) non
è stata accolta dal c.t.u. in quanto il quesito prevedeva la “esclusione di ogni altra voce di costo o commissione che non risulti essere stata previamente concordata tra le parti. Pertanto, in linea con quanto previsto dal quesito, il procedimento ricalcolo è stato sviluppato: (i) in relazione al rapporto di conto corrente accessorio n. 5722.56, eliminando (in quanto non pattuite contrattualmente) le spese denominate “corrispettivo su accordato” e le spese denominate “Civ c/c affidato” (il dettaglio delle rettifiche relative a tali poste si può evincere dall'Allegato 3); (ii) in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n. 5094.87, eliminando (in quanto non pattuite contrattualmente) le spese denominate “spese istruttoria fido”, le spese denominate “spese revisione pratica” (2), le spese denominate “corrispettivo su accordato” e le spese denominate “Civ c/c affidato” (salvo che per le competenze non più ripetibili individuate secondo i criteri definiti dalla Corte di cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 24418/2010). Il dettaglio delle rettifiche relative a tali poste si può evincere dall'Allegato 10”.
Parte appellante afferma che dalla perizia emerge la fondatezza della domanda attorea, deduce che, tra le due ipotesi formulate dal ctu, l'ipotesi sub b) che indica indebiti per € 17.554,44 appare quella corretta ed insiste per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio. ribadisce l'eccezione di prescrizione e la contestazione all'ammissione CP_2 della ctu, richiamando le precedenti difese e le osservazioni alla relazione peritale formulate dal proprio consulente. In particolare, deduce che non si verificherebbe la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi in quanto il superamento del tasso soglia riscontrato dal ctu è riferito ad un'epoca successiva alla stipulazione del contratto;
il ctu avrebbe eliminato dal conto ordinario tutte le operazioni con causale competenze, sia quelle proprie che quelle relative al conto anticipi sullo stesso addebitate, “spese istruttoria fido”, “spese revisione pratica”,
“corrispettivo su accordato”, “Civ c/c affidato”, commissione massimo scoperto, ma tutte le condizioni economiche applicate dalla banca sarebbero state pattuite e portate a conoscenza della correntista mediante l'invio degli estratti conto periodici regolarmente ricevuti e mai contestati;
evidenzia di avere contestato sin dal primo atto difensivo che i rapporti beneficiassero di un qualsivoglia affidamento e chiede venga disposta la rinnovazione della ctu o la chiamata a chiarimenti del perito.
Il Collegio rileva che la relazione del c.t.u. appare chiara, esaustiva e redatta con rigore logico-scientifico, ben motivata anche nelle risposte alle osservazioni dei consulenti di parte. In particolare, in ordine alla questione dell'usura sopravvenuta (non fatta oggetto di espressa decisione nella sentenza non definitiva) deve osservarsi come il suo perdurare, per oltre tre anni, costituisce chiara riprova di una condotta della Banca contraria a buona fede che dà diritto al riaccredito in favore della correntista di quanto percepito in eccedenza rispetto ai tassi soglia tempo per tempo vigente, non potendo per contro trovare applicazione analogica la disposizione sanzionatoria di cui all'art. 1815, comma 2, c.c.
Quanto alle due soluzioni offerte dal ctu, risulta più aderente ai quesiti posti e al saldo effettivo l'ipotesi B che indica indebiti per € 17.554,44 espungendo tutte le competenze illegittime e non reinserendo le competenze seguite da rimesse solutorie, portate in detrazione sul calcolo finale, con saldo conto rettificato negativo del c/c ordinario n. 5094.87, su cui sono state accreditate le risultanze del conto corrente anticipi n. 5722.56 ricalcolate in Euro 4.073,12
a favore della correntista, pari ad € 2.310,43 alla data del 31.12.2016.
L'accoglimento dell'appello comporta un nuovo regolamento delle spese del giudizio. In applicazione del principio di soccombenza le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico delle appellate in solido, quelle di primo grado liquidate secondo il d.m. 55/2014 e quelle del presente grado secondo il d.m.
147/2022 in relazione al valore effettivo della controversia a ed all'attività svolta, con applicazione dei valori medi parametri € 1.101,00 - € 5.200,00 con distrazione per entrambi i gradi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Per gli stessi motivi le spese di c.t.u. sono poste a carico della parte appellata e della parte intervenuta in appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da quale titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...] nei confronti di e Pt_2 Controparte_1 [...] rappresentata da avverso Controparte_2 Controparte_3 la sentenza n. 748/2021 emessa dal Tribunale di Pisa, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara che il saldo del c/c ordinario nr. 5094.87 alla data del
31.12.2016 è di Euro 2.310,43 negativi per la società correntista;
- condanna e Controparte_2 [...]
alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio Controparte_1 in favore di quale titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...] con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Maurizio Pt_2
Cavaliere, che liquida:
- quanto al primo grado in € 2.500,00 per compensi di avvocato ed Euro
545,00 per spese, oltre spese generali, c.a.p. ed i.v.a. come per legge
- quanto al presente grado in € 2.915,00 per compensi di avvocato ed Euro
777,00 per spese, oltre spese generali, c.a.p. ed i.v.a. come per legge - pone definitivamente a carico di e CP_2 Controparte_1
le spese di c.t.u. come da decreto di liquidazione del 28.11.2024.
[...]
Firenze, camera di consiglio del 5 maggio 2025
Il C.A. relatore ed estensore dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.