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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/10/2025, n. 3759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3759 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
N. R. G.2484/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
AN AR Presidente
NA AN CE
VE NE CE rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2484 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione il 7 ottobre 2025, avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, nata a [...] C.V. (CE) il 7/5/1985, residente in [...]
Aversa (CE) alla Via Corridoni n. 10, C.F. C.F._1
elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Ricciardi n. 1 presso lo studio dell'avv. Lilla Sorano che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
pagi na 1 di 10 E
nato a [...] il [...], residente in [...]
Gricignano di Aversa alla Via A. Rosmini, 15, C.F.
elettivamente domiciliato in Caserta, alla via C.F._2
Alois, 15 presso lo studio dell'avv. Francesco Pontieri che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8/3/2025, ha chiesto la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 9/6/2012 (Atto n. 65, Parte II, Serie A) dal Controparte_1
quale è nata una figlia, l'11/3/2016, riferendo Persona_1
che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale.
Nel merito ha chiesto la conferma delle statuizioni di cui alla separazione in ordine all'assegnazione della casa coniugale, all'affido condiviso della figlia minore e al diritto di vista padre figlia, nonché disporsi:
- l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle sole questioni di ordinaria amministrazione;
- un contributo a carico del resistente per il mantenimento della figlia pagi na 2 di 10 di € 500,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il locale protocollo;
- l'assegno unico e universale interamente alla ricorrente. si è costituito il 18/6/2025 e ha rappresentato Controparte_1
che medio tempore le parti hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
A) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
B) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali Per_1
coopereranno per una sua corretta ed equilibrata crescita psico -fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con i parenti di entrambe le famiglie di origine;
C) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per la figlia;
D) la casa coniugale, sita in Aversa (CE) alla Via Corridoni n. 10, di esclusiva proprietà della sig.ra , resterà nella piena Pt_1
disponibilità della stessa;
E) la figlia minore sarà collocata prevalentemente presso l'abitazione della madre;
F) il sig. si obbliga a corrispondere mensilmente alla CP_1
sig.ra , entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico Pt_1
bancario sul c/c n. [...] intestato alla stessa, la somma mensile di € 400,00 (Euro Quattrocento/00) a titolo di pagi na 3 di 10 contributo ordinario per il mantenimento della figlia, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
G) contestualmente al pagamento del contributo ordinario, il sig.
si obbliga a corrispondere il 50% delle seguenti spese CP_1
straordinarie che la sig.ra sostiene mensilmente nell'interesse Pt_1
della minore:
1.- retta scolastica scuola privata: € 270,00
2.- doposcuola: € 170,00
3- spese sportive (danza): € 75,00
Per un totale complessivo di € 515,00, la cui metà - pari ad € 257,50 mensili - sarà a carico del sig. e da lui corrisposta CP_1
unitamente all'assegno ordinario di mantenimento.
Anche le ulteriori spese straordinarie connesse alle precedenti, ossia €
100,00 per l'iscrizione annuale all'Istituto privato, € 20,00 per l'iscrizione annuale alla scuola di danza, 15,00 per l'assicurazione annuale, € 550,00 per il saggio di fine anno ed € 100,00 per le lezioni integrative che la minore effettua con un maestro esterno alla scuola di danza dal mese di febbraio al mese di giugno di ogni anno , nonché tutte le altre spese straordinarie determinate dal Protocollo D'Intesa predisposto dal Tribunale di Napoli Nord, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, secondo le modalità di rimborso già previste e concordate in sede di separazione che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte;
H) i genitori precisano, altresì, che la somma di € 270,00 - quale spesa straordinaria per la retta scolastica relativa alla scuola privata frequentata dalla minore, nonché quella annuale di € 100,00 per pagi na 4 di 10 l'iscrizione - si intendono accordate per il solo ciclo della scuola primaria e dovute dalla data di inizio e fine della scuola secondo il calendario scolastico;
I) le parti concordano inoltre che l'assegno unico per i figli erogato dall' sarà percepito integralmente dalla sig.ra e da lei CP_2 Pt_1
utilizzato per il soddisfacimento delle necessità della figlia, mentre le detrazioni fiscali delle spese straordinari e ai fini Irpef dovranno essere ripartite al 50%, in modo da poter usufruire entrambi, per la quota di propria spettanza, dei relativi benefici;
L) Per quanto riguarda le condizioni inerenti la prole, le medesime sono regolate come di seguito:
●il sig. trascorrerà con la figlia - nelle settimane alterne CP_1
in cui è previsto l'esercizio del suo diritto di visita anche nel week end - un solo pomeriggio infrasettimanale, il martedì, dalle ore 19:00 alle ore
22:00, nonché il sabato dalle ore 10:00 fino alle ore 22:00 della domenica. Al contrario, nelle settimane in cui la minore trascorrerà il week end con la madre, il sig. potrà vedere la figlia due CP_1
pomeriggi infrasettimanali - il martedì e il venerdì – dalle ore 19.00 alle ore 22:00. In ogni caso, sono fatti salvi diversi accordi tra le parti in considerazione delle loro reciproche esigenze personali e lavorative;
. ● il padre si impegna, fin da ora, a rispettare puntualmente i tempi e le modalità di prelievo e di riconsegna della minore, che dovranno avvenire presso l'abitazione materna, comunicando tempestivamente alla sig,ra eventuali ritardi e/o impossibilità a vedere e/o tenere con sé la Pt_1
figlia, al fine di consentire alla stessa di organizzarsi in tempo utile;
● i genitori concordano altresì che, qualora la madre fosse pagi na 5 di 10 impossibilitata a prendere la figlia a scuola, la bambina potrà essere prelevata dai nonni materni, con obbligo di comunicazione preventiva alla direzione scolastica e al padre e con conseguente rilascio delle relative deleghe da parte di entrambi i genito ri. Inoltre, in caso di impegni lavorativi inderogabili da parte di uno e/o di entrambi i genitori, la piccola sarà accudita dai nonni materni che vivono nello Per_1
stesso palazzo della ricorrente o, eventualmente, dalla nonna paterna;
● qualora il sig. , per oggettivi motivi personali e/o di CP_1
lavoro, non possa esercitare il suo diritto di visita nei giorni concordati, dovrà con congruo anticipo informare la sig.ra , con la Pt_1
possibilità per lo stesso di trascorrere con la figlia un altro pomeriggio infrasettimanale, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali della minore e con le esigenze lavorative di entrambi i genitori;
● per le festività natalizie e di Capodanno il sig. , CP_1
compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e previa comunicazione alla sig.ra , potrà tenere con sé la minore – ad anni alterni - il Pt_1
giorno della Vigilia o il giorno di Natale ovv ero il 31 dicembre o il giorno di Capodanno, dalle ore 11:00 alle ore 23:00, salvo diverso accordo tra le parti. I coniugi precisano altresì che durante gli anni in cui il sig. avrà con sé la minore il giorno della Vigilia di CP_1
Natale ovvero il 31 dicembre, la piccola potrà pernottare con Per_1
il padre, il quale provvederà a riaccompagnarla dalla madre alle ore
10:00 del giorno successivo;
● in occasione delle festività pasquali, la minore trascorrerà - alternativamente - con uno dei genitori il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì in Albis dalle ore 11:00 alle ore 23:00, salvo diverso accordo pagi na 6 di 10 per le vacanze estive la piccola potrà trascorrere con il padre Per_1
15 giorni consecutivi – nel mese di luglio o agosto - oppure sette più sette non consecutivi in base alle di lui esigenze lavorative, da concordarsi, compatibilmente con le esigenze dei genitori e della minore stessa, entro il 30 giugno di ogni anno, previa comunicazione scritta da parte di entrambi i genitori del periodo prescelto. In ogni caso, le parti dovranno preventivamente comunicarsi l'indirizzo ed il recapito telefonico dei luoghi di vacanza in cui si recheranno con la figlia;
● in caso di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta (per motivi di salute e/o di lavoro) di uno dei coniugi, lo stesso dovrà concordare di nuovo il periodo di ferie con l'altro genitore;
● qualora il periodo di ferie scelto dalle parti dovesse coincidere, le stesse concordano di trascorrere con la figlia una settimana di vacanza ciascuno, con la possibilità di sostituire l'altra settimana in un diverso periodo, da stabilirsi sempre entro la suddetta;
● nel caso in cui uno dei genitori non possa trascorre con la figlia il periodo di ferie stabilito, dovrà tempestivamente informare l'altro genitore mediante comunicazione scritta almeno 10 giorni prima;
● ciascun genitore potrà comunicare telefonicamente con la figlia quando si trova con l'altro genitore, anticipando la telefonata tramite
SMS, con l'impegno di non interferire durante la chiamata;
● i genitori si impegnano a comunicare sempre il proprio nuovo recapito, anche telefonico, nonché eventuali cambi di residenza;
●la bambina trascorrerà inoltre con il padre la “festa del papà”, il suo onomastico e il suo compleanno e con la madre la “festa della mamma”, il suo onomastico e il suo compleanno, in deroga al calendario stabilito.
pagi na 7 di 10 Il giorno del compleanno della piccola si stabilisce che la Per_1
stessa lo trascorrerà - qualora non fosse possibile passarlo con entrambi i genitori – con l'uno il giorno stesso del compleanno e con l'altro il giorno successivo, ad anni alterni e salvo diverso accordo tra le parti.
Per quanto riguarda l'onomastico della bambina, le parti confermano che la stessa potrà pranzare con la madre e passare con lei l'intero pomeriggio per recarsi – come ogni anno - alla Chiesa di Santa Maria
Francesca delle Cinque Piaghe a Napoli, a cui la s ig.ra è Pt_1
particolarmente devota. Al ritorno, la piccola potrà passare Per_1
l'intera serata con il padre, che provvederà successivamente a riaccompagnarla a casa nel rispetto degli orari già concordati.
● in merito all'organizzazione di cerimonie (comunione, cresima, ecc…) relative alla figlia, sarà esclusiva premura dei genitori accordarsi sulle decisioni da prendere. Alla minore sarà inoltre consentito di partecipare a feste, cerimonie e ricorrenze del nucleo familiare paterno/materno;
M) le parti confermano che l'arredo presente nella mansarda della casa coniugale (tra cui il tavolo da biliardo con gli accessori, il cavallo di legno, l'acquario, il presepe, i pastori ecc…), resterà nella piena disponibilità della sig.ra la quale, in caso di vendita dei Pt_1
predetti oggetti, si impegna fin da ora a versare il 50% della quota spettante al marito sul conto corrente intestato alla figlia minore, previo accordo tra le parti sul prezzo di vendita;
N) le parti danno atto di aver definito ogni reciproco rapporto patrimoniale e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
O) le parti si obbligano a prestare il loro consenso - entro e non oltre pagi na 8 di 10 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto - affinché si proceda al processo di degenerazione degli embrioni conservati presso l'European
Hospital di Roma;
P) gli Avv.ti Lilla Sorano e Francesco Pontieri, che sottoscrivono il presente atto, dichiarano di rinunciare alla solidarietà forense.
La CE delegata, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in data 7/10/2025.
Il P.M con visto del 17/10/2025 ha espresso parere favorevole.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli
Nord avvenuta il 3/2/2023 (nell'ambito della separazione omologata con decreto n. 1670/2023 del 3/2/2023) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica dell'accordo sottoscritto il 12/6/2025 alle condizioni sopra riportate.
I suindicati accordi possono recepirsi nella presente pronuncia in quanto non in contrasto con norme imperative e conformi all'interesse della figlia minore della quale si è ritenuto superfluo l'ascolto, in assenza di profili critici, in quanto preferibile nel suo interesse evitare contatti superflui con l'autorità giudiziaria.
Il Collegio, in riferimento ai contenuti dell'accordo non attinenti all'oggetto del presente giudizio, si limita a una presa d'atto.
pagi na 9 di 10 In ragione della soluzione concordata del giudizio ricorrono ragioni giustificative per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Aversa il 9/6/2012 da , nata a [...] C.V. (CE) Parte_1
il 7/5/1985 e nato a [...] il Controparte_1
3/11/1983 (Atto n. 65, Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012), alle condizioni concordate come in parte motiva, qui da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aversa la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente
Ordinamento dello stato civile.
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 29/10/2025.
La CE relatrice La Presidente
VE NE AN AR
pagi na 10 di 10